Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 401. U d i e n z a 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresi' diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non e' consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte ((e documentate)) con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa puo' chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, e' vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attivita' di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non e' consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilita' e alla fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte ((e documentate)) con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa puo' chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, e' vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attivita' di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Commentari • 40
- 1. la Consulta cambia le regole penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2026 · 31.36076
[…] Con la sentenza n. 559 del 1990 – relativa alla mancata previsione ex art. 401 cod. proc. pen. della facoltà (anche) per la persona offesa di nominare un consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con incidente probatorio – questa Corte ha già affermato che il termine “parti” è talvolta usato «in modo tale da ricomprendervi l'offeso dal reato», richiamando, a supporto di tale osservazione, la legge delega del codice (legge 16 febbraio 1987, […]
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12169Provvedimento: […] Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomenti non decisivi, in quanto l'acquisizione disposta dall'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., fa leva sull'esistenza di una dinamica processuale su cui la formazione della prova penale deve fondarsi, quale quella assunta con le forme di garanzia del contraddittorio, propria del processo penale dibattimentale, comune anche ai verbali di prove assunte nell'incidente probatorio che alle forme del dibattimento fa espressamente riferimento a norma del quinto comma dell'art. 401 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- dichiarazioni rese dall’imputato nel procedimento di prevenzione·
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