Sentenza 17 ottobre 2008
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. per incongruità della motivazione della sentenza di non luogo a procedere con l'imputazione; detta impugnativa, infatti, ha per oggetto un provvedimento preordinato a formulare una prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio sulla scorta dell'esame delle risultanze delle indagini preliminari e per tale motivo deve affrontare l'esame del materiale che potrebbe formare successivo oggetto di valutazione dibattimentale e deve nella motivazione essere congruente con l'ipotesi di accusa formulata a carico dell'imputato, valutando le emergenze delle indagini preliminari con specifico riguardo alla tesi di accusa che il P.M. chiede di sostenere nel dibattimento; ove detta congruenza, come nella specie, manchi, la sentenza di non luogo a procedere è illegittima e deve essere annullata con rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2008, n. 46307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46307 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1349
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 026876/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) ER AN N. IL 15/11/1969;
2) ER OS N. IL 13/12/1973;
avverso SENTENZA del 02/04/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar:
dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p.; in subordine per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Riccardo di Roma.
IN FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare di quel Tribunale in data 2 aprile 2008 con cui era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ER SA e ER NN delle quali era stato chiesto il rinvio a giudizio perché rispondessero del delitto di bancarotta fraudolenta, in concorso con il padre ER OR, rinviato a giudizio, in relazione alla cessione a loro da parte di costui, socio amministratore illimitatamente responsabile della "Vivaio Olandese di OR RR s.a.s." dichiarata fallita il 16.6.2004, di un immobile avvenuta in data 19.2.2002, quando già era consapevole dello stato di insolvenza della società, ed a prezzo notevolmente inferiore al valore del bene. L'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte Suprema.
Deduce il Pubblico Ministero impugnante che l'asserito mancato concorso delle figlie nell'attività distrattiva del padre era smentito dalle circostanze emerse nel corso delle indagini preliminari da cui era risultato che la vendita dell'immobile alle prevenute era simulata e che i flussi finanziari relativi al pagamento delle rate del mutuo erano avvenuti attraverso un conto, formalmente intestato a ER SA, ma gestito in concreto dal padre. Non risponderebbe al vero, sulla base di circostanze risultanti dal complesso delle indagini preliminari e soprattutto dalla consulenza tecnica disposta, che le prevenute fossero rimaste estranee all'attività ascrivibile al padre.
Osserva il Collegio che l'impugnativa della sentenza di non luogo a procedere, qualificata come ricorso per cassazione, ha per oggetto un provvedimento che è chiamato a formulare una prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio sulla scorta dell'esame delle risultanze delle indagini preliminari e per tale motivo deve affrontare l'esame del materiale che potrebbe formare successivo oggetto di valutazione dibattimentale;
la motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere anche congruente con l'ipotesi di accusa formulata a carico dell'imputato e valutare le emergenze delle indagini preliminari con specifico riguardo alla tesi di accusa che il Pubblico Ministero chiede di poter sostenere nel dibattimento. Il ricorso del Pubblico Ministero nel caso di specie, indipendentemente da come sia stato qualificato e pur riferendosi alle emergenze delle indagini preliminari, e quindi a circostanze di fatto, pone nel suo inizio la fondamentale questione di diritto dell'incongruenza della motivazione della sentenza con l'imputazione. Invero le imputate non erano chiamate a rispondere di una compartecipazione nell'azione criminosa quali partecipi con il padre dell'amministrazione della società fallita, quanto di una loro consapevole partecipazione, da soggetti estranei alla gestione sociale, ad un'operazione ritenuta distrattiva, per il depauperamento che ne conseguiva del patrimonio del socio illimitatamente responsabile, con sottrazione di beni alla garanzia per le obbligazioni sociali. In quell'ottica, il giudice avrebbe dovuto affrontare il problema della congruità con la sostanza delle cose dell'operazione quale era stata fatta apparire, e della valutazione della possibilità che gli esiti degli accertamenti avessero l'idoneità a trasformarsi in prove di responsabilità in dibattimento, così da non renderlo del tutto privo di utilità. Una valutazione in tal senso è mancata e l'impugnazione del Pubblico Ministero nelle parti in cui evidenzia una tale discrepanza è pienamente ammissibile in questa sede di legittimità (con ciò rendendo privo di rilevanza il proposto dubbio di legittimità costituzionale) e comporta l'annullamento della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare con il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008