Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8873 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n , N e 1 O p I 8 a Z 9 REPUBBLICA ITALIANA A m 1 R - e t 1 T / 01 s S 1 i I A CORTE SU887 3 - s G 4 l IN NOME DEL POPOLO ITAL ANNO E 2 a R . e A L h D c i 3 CASSAZIONE f i 2 T Oggetto d . N o T E S m R E PRIMA CIVILE SEZIO A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. SQ REALE R.G. N. 5424/99 Cron. 10240 Consigliere ADAMO Dott. Mario Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rep. SALME' Dott. Giuseppe Consigliere Ud. 22/01/01 SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato FILIPPO NERI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALAZAR MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI GENERALE DELLOPORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 161
contro
-1- ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DI COSENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE;
intimato avversO la sentenza n. 4/98 della Pretura di REGGIO CALABRIA, Sezione distaccata di VILLA SAN GIOVANNI, depositata 1'08/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Salazar, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 31-8-93, NO SQ proponeva opposizione, ex art.22 1.n.689/81 innanzi al Pretore di Villa San Giovanni, avverso l'ordinanza, notificata il 9-8-93, con cui il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, Ufficio di Cosenza, gli aveva intimato il pagamento di £.1.205.800, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 1 del Regolamento CEE n.986/89 e del D.M. n.184/90 a seguito dell'utilizzazione, nella vendita di vino rosso di sua produzione, di documenti di accompagnamento non più conformi a legge e sostituiti, a decorrere dal 1-1-91, dai documenti commerciali "omologati". L'adito Pretore, in persona di Vice Pretore Onorario, costituitosi l'Ufficio, con la decisione in esame, dopo che in precedenza la causa era stata rimessa sul ruolo, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, con otto motivi, l'NO; resiste con controricorso l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'impugnata decisione per essere la stessa stata emessa dopo la rimessione della causa sul ruolo con provvedimento non preceduto dalla lettura del relativo dispositivo in udienza. Con il secondo motivo si sostiene il difetto di motivazione, con particolare riferimento al pur to in cui si afferma “la mancanza” dei documenti in questione, senza considerare che nell'ordinanza- ingiunzione veniva contestato l'uso di documenti non omologati. A Con il terzo motivo si deduce "l'illegittimità" di detta ordinanza-ingiunzione per “oressa valutazione delle deduzioni ed osservazioni formulate dal ricorrente". Con il quarto motivo si afferma “l'erroneità dell'impugnata sentenza" laddove non valuta le contraddizioni contenute nel testo dell'ordinanza-ingiunzione. Con il quinto motivo si sostiene ancora il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in crdine ai criteri di liquidazione della sanzione. Con il sesto motivo si sostiene “l'erroneità" dell'impugnata decisione per non avere rilevato l'incompetenza dell'autorità amministrativa irrogatrice della sanzione (stante la competenza del Prefetto in relazione alle sanzioni amministrative in tema di preparazione e commercio di vino). Con il settimo motivo si deduce ancora "l'erroneità" della sentenza in esame per non avere considerato la validità dei documenti in questione, da ritenersi equiparati a quelli omologati, senza alcun riferimento in proposito in sede di motivazione. Con l'ottavo motivo, infine, si deduce "l'illegittimità della condanna alle spese del giudizic" in quanto l'Ufficio non era stato assistito in giudizio né dall'Avvocatura dello Stato né da altro difensore. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità del primo e del sesto motivo di ricorso: la dedotta omessa lettura del dispositivo in udienza, fermo restando che di quello relativo alla sentenza in esame è stata data formale lettura all'udienza del 13-03-1998, ha ad oggetto un provvedimento di rimessione sul ruolo a carattere non decisorio, non impugnabile con l'odierno ricorso e, comunque, non inficiante il regolare svolgimento del processo innanzi al giudice di merito;
quanto po alla configurabilità, nel caso in esame, di un vizio di competenza in ordine all'emanazione della sanzione amministrativa in questione, per essere competente il Prefetto e non il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, deve osservarsi che lo stesso è stato proposto per la prima volta in sede del ricorso in cassazione in esame e non innanzi al Pretore. In relazione quest'ultimo profilo, 'a, in particolare, rilevato che l'attuale formulazione dell'art. 183 c.p.c. riguardo alla "prima udienza di trattazione" consente, unicamente, e previa autorizzazione del Giudice, la modifica delle domande to☆ già proposte: nel processo di merito detto vizio di incompetenza è stato del tutto ex novo sollevato“ in sede di stesura del verbale della prima udienza e, pertanto, non può farsi rientrare tra i motivi della domanda in senso tipico. Con riferimento alle altre censure, fondato risulta quanto dedotto al settimo motivo di ricorso, con conseguenziale assorbimento di quanto proposto negli altri motivi. Particolarmente censurabile è, infatti, la decisione impugnata, tra l'altro scarna di argomentazioni, laddove macroscopica nente omette di considerare che il thema decidendum è costituito non dall'assoluta mancanza dei prescritti documenti in ordine alla vendita di vino ma dall'essere risultato il contravvenzionato NO solo privo di documenti “omologati”; ciò costituisce una grave svista e, al tempo stesso, un grave errore riguardo all'iter decisionale.
P.Q.M.
La Corte dichiara preliminarmente inammissibili il primo ed il sesto motivo;
accoglie il settimo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudiz o di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria. In Roma, il 22-01-2001 Il Presidente Seash freu pour L'estensore CORTE SU M ASPAZIONE PAR IL CANCELLIERS Decucitato in Andree Blanchi 2800/2001 IL CANNELLIERE LI L O 9 B 8 6 E . E le N N a IO , en 1 Z 8 A p 9 R a 1 T - IS m 1 te 1 G is E - 4 R s 2 l A . a D L e E h 3 T ific 2 N E . S d T E o R m A