Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere è emessa quando si è in presenza di una situazione probatoria pacifica (esistenza della prova dell'innocenza o mancanza della prova della colpevolezza), quando il quadro probatorio è insufficiente o contraddittorio, o, ancora, quando non vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, secondo una valutazione prognostica sulla potenzialità espansiva, nel futuro dibattimento, degli elementi di prova disponibili. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il G.u.p. non avesse spiegato, nella motivazione dell'impugnata sentenza di non luogo a procedere, la ragione per la quale una serie di dubbi apoditticamente adombrati in ordine al processo causale che aveva cagionato l'evento letale, non potesse essere superata nella sede dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 46403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46403 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/10/2008
Dott. BRUSCO Carlo IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1918
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 017960/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Pavia;
nei confronti di:
1) MI RG, n. il 05/06/1956;
2) IN IE, n. il 13/12/1978;
3) AN NO, n. il 17/10/1947;
avverso SENTENZA del 09/01/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione di AZ GI;
rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di OR GI, VI NI e ZA NO in ordine al reato di omicidio colposo in danno di IL IU.
Contro tale sentenza ha proposto appello il procuratore della Repubblica. L'imputato ZA ha proposto appello incidentale. Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte dalla Corte d'appello di Milano.
La pronunzia impugnata tratteggia la vicenda in esame nei termini seguenti. Il giorno 5 marzo 2004 un rimorchio trainato da trattore stradale, di proprietà della Automarocchi S.p.A. percorreva l'autostrada Milano-Genova quando due ruote gemellar del veicolo si sganciavano, rimbalzavano sulla sede stradale, in una serie di eventi a catena urtavano diversi veicoli ed infine cagionavano la morte del IL che, disceso da uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, si trovava sulla carreggiata.
Tre giorni prima di tale sinistro il veicolo aveva subito il blocco del sistema frenante delle ruote gemellari in questione. In conseguenza esso veniva ricoverato presso una autofficina gestita da NO ZA il quale, dopo ispezione esterna, non effettuava alcun intervento non avendo riscontrato anomalie e suggeriva soltanto di cambiare gli pneumatici, operazione che veniva poco dopo eseguita. Sulla base di tali emergenze è stata esercitata l'azione penale nei confronti, degli indicati imputati. A OR e VI, nella veste rispettivamente di responsabile del parco mezzi e di meccanico della Automarocchi S.p.A. è stato mosso l'addebito di non aver riscontrato la difettosità dei cuscinetti delle ruote poi distaccatesi, nel corso di un intervento di manutenzione eseguito il giorno 30 giugno 2003. Al ZA, invece, sì contesta imperizia ed imprudenza per aver eseguito una superficiale ispezione esterna, sebbene fosse stato informato di grave inconveniente verificatosi;
e per aver quindi omesso di constatare e riparare il guasto. La pronunzia spiega che una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ha condotto a ritenere che il distacco delle ruote gemellari fu determinato dal cedimento dei cuscinetti e che al riguardo, secondo il consulente dell'accusa, può essere mosso rimprovero sia per la cattiva manutenzione eseguita dalla ditta proprietaria sia per l'intervento inefficace eseguito dal ZA. Quanto al responsabile ed al meccanico della officina dell'azienda proprietaria il giudice rileva che il consulente ha espresso un mero sospetto in assenza di elementi certi che consentano di affermare che già al momento dell'intervento di manutenzione sì fosse determinato un danno dei cuscinetti e che esso fosse tale da poter essere apprezzato dal tecnico riparatore.
Per quanto riguarda la responsabilità del ZA in relazione all'intervento meccanico eseguito tre giorni prima dell'incidente, si osserva che non può essere trascurato un successivo accadimento costituito dalla sostituzione dei copertoni delle ruote del rimorchio, avvenuta proprio in seguito al bloccaggio riscontrato poco prima dell'incidente. Data la complessità della sostituzione delle gomme, non può escludersi che il distacco della ruota possa essere dovuto a qualche errore od omissione posto in essere dal gommista. Non può neppure escludersi che il distacco sia dovuto a carente o superficiale manutenzione oppure a pregresse ed errate manovre durante la guida. In tale situazione di incertezza nello stabilire o ripartire le responsabilità nel determinismo dell'evento, che non potrebbe essere neppure superata attraverso l'esecuzione in dibattimento di ulteriori perizie, è da escludersi che all'esito del giudizio possa essere ritenuta la responsabilità degli imputati. È stata quindi adottata pronunzia di non luogo a procedere.
2. Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione lamentando violazione dell'art. 425 c.p.p. e vizio della motivazione. Si espone preliminarmente che il canone di giudizio cui deve attenersi la sentenza di non luogo a procedere è quello della inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un utile sviluppo probatorio nella dialettica del contraddittorio dibattimentale;
e non quello, dichiarato ed applicato nella sentenza impugnata, della inidoneità della situazione probatoria cristallizzata al momento dell'udienza preliminare. La sentenza impugnata disattende tale principio, poiché si limita a ricavare la previsione della inutilità del dibattimento esclusivamente dalla situazione probatoria esistente al momento dell'udienza preliminare, peraltro valutata con illogicità.
Per ciò che attiene alla posizione degli imputati OR e SE si evidenzia che le acquisizioni probatorie hanno mostrato la inadeguatezza delle operazioni manutentive poste in essere da costoro, non essendo stato compiuto il controllo sui cuscinetti. La sentenza, quindi, rivela un esame incompleto delle acquisizioni istruttorie e trascura la idoneità di tali elementi ad essere sviluppati nella fase dibattimentale. Il giudice, inoltre, procede ad una analisi monca della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, trascurando le considerazioni sulla estensione di una diligente operazione di controllo dei cuscinetti che avrebbe dovuto consistere nel loro smontaggio e nella pulizia ed ispezione:
adempimenti in ordine i quali manca qualunque documentazione. Pertanto l'indagine sulla colpa deve estendersi a considerare se i preposti alla manutenzione si siano posti nella condizione di avvedersi dello stato di usura dell'ingranaggio.
Tutte tali questioni sarebbero suscettibili di svolgimento nel fuoco del contraddittorio dibattimentale.
Quanto alla posizione dell'imputato ZA il giudice ha sovrapposto alle concordi conclusioni dei consulenti di parte una ipotesi del tutto congetturale, priva di riscontri. Infatti tutti i consulenti tecnici hanno individuato nel cedimento dei cuscinetti la causa immediata del distacco delle ruote dell'autocarro. Tali valutazioni si fondano sull'esame obiettivo delle parti meccaniche interessate. Per contro il giudice, non si sa bene in base al quale elemento, ritiene che il distacco delle ruote possa essere stato provocato da un errore del gommista. Si tratta, secondo il ricorrente, di valutazione censurabile, essendo disancorata da riscontri processuali. In realtà la causa dell'evento mortale è stata identificata con certezza nel cedimento dei cuscinetti, dovuto alla loro vetustà: una situazione che sarebbe stata accertata dall'imputato se avesse compiuto un esame accurato dei cuscinetti medesimi valutazione potrebbe essere ancor più avvalorata all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Con ulteriore motivo di ricorso viene sollevata questione di legittimità costituzionale del novellato art. 428 c.p.p., nella parte in cui esclude l'appellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza di non luogo a procedere. Tale normativa sì pone in contrasto con il principio della parità delle parti e confligge quindi con gli artt. 3 e 111 Cost.. 2.1. L'imputato ricorrente censura l'interpretazione della normativa proposta dall'accusa che, si assume, confligge con lo stesso tenore letterale dell'art. 425 c.p.p. che impone la sentenza di proscioglimento quando gli elementi già acquisiti risultino insufficienti o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio;
e richiede quindi, evidentemente, una valutazione fondata solo sulle fonti di prova disponibili. Peraltro il giudice ha rapportato il suo giudizio anche nella proiezione dibattimentale evidenziando che si in presenza di una certezza probatoria definitiva perché non colmabile in dibattimento.
Nel merito il dubbio espresso dal giudice è concretamente alimentato non solo dalla avvenuta sostituzione delle gomme ma anche da una incredibile ed eccezionale sequela di eventi che si scatenò sulla sede stradale dopo il distacco delle ruote. D'altra parte se una delle cause del distacco delle ruote è risultata con certezza l'usura dei cuscinetti, tale circostanza avrebbe dovuto essere riscontrata proprio dal gommista. Ancora, occorre considerare, alla luce della consulenza tecnica, che l'intervento di manutenzione compiuto in precedenza dalla società proprietaria del veicolo non fu adeguato;
e che già in allora uno dei cuscinetti non si trovava in perfette condizioni. In tale situazione probatoria, difettando la prova del nesso causale avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso.
3. La questione di costituzionalità prospettata è manifestamente infondata. Come già condivisibilmente ritenuto da questa Corte, l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere non è stata oggetto di scrutinio della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 593 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 1 e della citata legge, art. 10.
Infatti, la sentenza di non luogo a procedere costituisce l'epilogo di una fase avente connotazioni peculiari e difformi da quelle incise dallo scrutinio di costituzionalità, trattandosi di una sentenza che non segna in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale ne' dispiega effetti preclusivi pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata e consente, alla condizioni indicate dall'art. 434 c.p. ss., la sua revoca, con la conseguenza che essa è preordinata a paralizzare l'iniziativa della pubblica accusa qualora gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio e che, in tal senso, può considerarsi decisione a effetto meramente processuale, con riguardo alla quale il legislatore, nella sua discrezionalità, può ragionevolmente stabilire una disciplina difforme rispetto a quella prevista per le sentenze rese in giudizio. Nè sussiste una violazione del principio costituzionale di parità delle parti, posto che la previsione di cui all'art. 428 c.p.p., esclude sia il P.M. che l'imputato dalla legittimazione all'appello, facoltizzandoli entrambi al ricorso per cassazione (Cass. 5, 4/5/2007, Rv. 237249).
3.1 Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato per la parte relativa all'imputato AN. È invece privo di pregio quanto agli altri imputati.
È senz'altro corretta la lettura proposta della regola di giudizio espressa dall'art. 425 c.p.p.. A tale riguardo è sufficiente rammentare brevemente che l'originaria formulazione della norma prevedeva che potesse essere adottata sentenza di non luogo a procedere solo nelle situazioni di evidenza probatoria per le formule di proscioglimento in fatto. Si trattava di regola di giudizio eccessivamente restrittiva, che inibiva al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell'accusa; e che non era coerente con quella ben più ampia prevista per l'archiviazione. La L. n. 479 del 1999 ha ampliato significativamente la regola di giudizio: tra l'altro, può essere emessa sentenza di non luogo procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il lessico del nuovo art. 425 c.p.p., comma 3, rende evidente che il legislatore ha voluto rendere omogenee le regole di giudizio sottese all'archiviazione ed alla sentenza di non luogo a procedere. Dunque, la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata quando si è in presenza di una situazione probatoria pacifica (esistenza della prova dell'innocenza; mancanza della prova della colpevolezza); quando il quadro probatorio è insufficiente o contraddittorio;
infine quando non vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Tale ultima situazione individua un tertium genus rispetto alle due precedenti;
ed implica una penetrante sintesi prognostica e valutativa che attiene alla potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili. Si tratta quindi di una norma di chiusura, che impone una ampia lettura critica circa la plausibilità dell'ipotesi accusatoria. Tale valutazione prognostica circa l'esito del giudizio dovrà rapportarsi anche alle più ampie risorse della formazione della prova nei dibattimento;
e particolarmente alle potenzialità dell'accertamento giudiziale condotto con le regole del contraddittorio.
Su tale nuova regola di giudizio è intervenuta ripetutamente questa Corte, rimarcando che la insufficienza o contraddittorietà delle acquisizioni probatorie va parametrata sull'inutilità del dibattimento (Cass. 16 novembre 2003, rv. 221303). Anche le Sezioni unite hanno affermato che l'obiettivo arricchimento qualitativo e quantitativo dell'orizzonte prospettico del giudice non gli attribuisce il potere di giudicare in termini di anticipata verifica dell'innocenza/colpevolezza, poiché la sua valutazione critica è sempre diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e l'utilità della fase dibattimentale (Sez. un. 30 ottobre 2002, rv. 222602). Sulla base di tali dati normativi, il giudizio espresso dal Giudice dell'udienza preliminare è affetto, per ciò che attiene alla posizione del ZA, da una radicale contraddizione interna che lo vulnera alla radice. Infatti, si afferma che, sulla base della disposta consulenza tecnica, è emerso con certezza che il distacco delle ruote gemellar. fu causato dal cedimento dei cuscinetti che si trovavano in pessimo stato. Poco dopo, tale enunciazione perentoria, fondata (per quanto è dato intendere dalla lettura dell'atto) su basi oggettive e su un plausibile apprezzamento tecnico compiuto da un qualificato consulente, è inspiegabilmente controvertita da diverse ipotesi causali: errori nella sostituzione delle gomme, possibili errori commessi durante la guida. È agevole cogliere che in tale argomentazione si annida una serie di assai gravi errori logici. Infatti, da lato si riconosce l'esistenza di un definito fattore causale, costituito dalla rottura dei cuscinetti fatiscenti;
dall'altro, si prospettano fattori causali alternativi che non solo sono logicamente incompatibili con quello accertato, ma risultano altresì meramente ipotetici, non essendo corroborati da alcuna definita, plausibile emergenza probatoria. Infine, si giustifica l'adozione di pronunzia di non luogo a procedere poiché "non si può escludere" che l'evento letale sia stato innescato da fattori causali diversi. dalla mancata diagnosi della rottura dei cuscinetti nel corso dell'attività compiuta dal ANa, tre giorni prima dell'incidente; senza tuttavia spiegare per quale ragione i adombrati non possano essere superati nella così mancando di applicare la regola di all'udienza preliminare e che è stata prima dubbi, apoditticamente sede dibattimentale, giudizio che presiede evidenziata. La pronunzia deve essere per tale parte annullata con rinvio.
Non appaiono invece censurabili le valutazioni fortemente dubbiose espresse a proposito della posizione degli altri imputati. La sentenza evidenzia che il consulente tecnico ha in effetti espresso un dubbio che appare irresolubile su un punto cruciale:
l'esistenza di un decadimento dei cuscinetti osservabile già in occasione dell'intervento di manutenzione del mezzo compiuto molti mesi prima dell'evento. L'impossibilità di accertare quale fosse lo stato dei cuscinetti ridetti in un'epoca lontana giustifica la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere. Il ricorso deve essere per tale parte rigettato.
4. Le valutazioni espresse a proposito della posizione del ZA esimono dal valutare analiticamente le deduzione prospettate nel gravame da questi proposto: le tesi difensive sono con evidenza confutate da quanto sopra esposto.
Il ricorso è quindi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZA NO e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Pavia. Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero e dichiara assorbito quello del ZA.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008