Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2010, n. 18491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18491 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 441
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 22266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ IT CO, N. IL 23/03/1972;
2) DI CE SE, N. IL 09/10/1974;
3) SS EL, N. IL 09/08/1973;
4) SS IO RA, N. IL 03/10/1946;
avverso la sentenza n. 7570/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi ZO, RO R. e RO A. F. e l'inammissibilità per Di EC;
udito il difensore avv. Vannetiello per Di EC per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
avv. Jappelli per RO R. e RO A. F.; avv. Vecchio in sost. Impellizzari per i RO: accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il 19.1.2007 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in esito a processo a carico di numerosi imputati, dichiarava, tra l'altro, DI CE SE, SS IO RA, SS RA, SS EL e ZZ IT CO responsabili del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Clan RO - promossa diretta ed organizzata da SS LE, SS RA e TA EN, operante nella provincia di Benevento -, esclusa l'aggravante del comma 6;
nonché SS EL del delitto di estorsione aggravata continuata in danno di IT RO, amministratore della AG elettronica s.r.l. (capo SS), e ZZ IT di estorsione aggravata in danno del gestore di una stazione di rifornimento. Con sentenza del 7.11.2008 - 5.1.2009 la Corte d'appello di Napoli rideterminava le pene per tutti, salvo SS EL, e, per DI CE, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 378 c.p., comma 2 del fatto associativo originariamente ascrittogli.
2. Hanno proposto ricorso DI CE, SS IO RA, SS EL e ZZ IT CO.
Per ciascuno dei SS sono stati proposti due autonomi ricorsi, dagli avvocati Impellizzeri e Jappelli.
2.1 DI CE con primo motivo richiama le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte nei ricorsi dei coimputati, rilevando l'eventuale estensibilità del loro accoglimento, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. Con secondo motivo denuncia vizi motivazionali e svolge deduzioni di contrasto all'assunto della Corte distrettuale secondo cui l'erogazione del prestito, l'aiuto in occasione della latitanza e la messa a disposizione di schede telefoniche integrerebbero condotte di favoreggiamento del SS RA.
Il suo terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena, pur dopo la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, posto che il Giudice d'appello sarebbe partito da una pena base detentiva di tre anni, molto distante dal minimo edittale dell'art. 378 c.p., comma 1, senza motivare lo scostamento e dopo aver svolto - per spiegare la ritenuta prevalenza - argomentazioni logicamente incompatibili con quella quantificazione di pena base.
2.1.1 Con memoria depositata il 5.2.2010 il difensore del DE CE deduce l'intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento ritenuto dal Giudice d'appello. Infatti, le condotte di consumazione sarebbero intervenute entro il 13.4.2001, e comunque il giugno 2001 quanto alla disponibilità del DE CE ad avallare l'alibi per SS, sicché - pur tenuto conto dei periodi di sospensione risultante dalle sentenze (un mese 4 giorni in primo grado, sei mesi e 28 giorni in appello) - il reato si sarebbe prescritto al 15 giugno 2009 o al più tardi al settembre 2009.
2.2 ZZ IT CO denuncia violazione di legge perché l'avv. Pietro Romano - codifensore mai revocato -non avrebbe mai ricevuto l'avviso di fissazione del processo d' appello.
2.3 Nell'interesse di EL SS l'avv. Impellizzeri deduce sette motivi di ricorso.
Il primo denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni, di cui si assume il valore determinante per la condanna, disposte presso il carcere di Rebibbia, per la mancanza di "congrua" motivazione in ordine all'uso di impianti diversi da quelli installati presso la procura, quanto ai requisiti dell'insufficienza o inidoneità degli impianti e delle eccezionali ragioni di urgenza. Il decreto originario n. 57 del 18.1.01 (che si era limitato ad autorizzare le intercettazioni "senza l'uso degli apparecchi in dotazione alla Procura atteso che si tratta di intercettazione ambientale che deve essere effettuata in luogo specifico e senza l'uso di linee telefoniche")sarebbe stato in realtà integrato sia dal successivo decreto 15.11.2002 (dichiaratamente volto a tale integrazione) sia dalle motivazioni delle due sentenze di merito (per la sentenza di appello le pagine 5 e 6), che avrebbero parlato di esplicitazione di ragioni già contenute nel decreto originario, laddove si era invece appunto trattato di una non consentita integrazione (il ricorrente richiama le sentenze Campennì e quella del 12.7.2007 delle Sezioni unite di questa Corte). Secondo il ricorrente, l'originario decreto non avrebbe motivato sull'inidoneità degli impianti di procura, limitandosi a disporre che si procedesse con impianti diversi in ragione del tipo di intercettazione da effettuare, in ciò adeguandosi a parte della giurisprudenza di legittimità in allora prevalente, ma poi superata dalla Sentenza Policastro delle Sezioni unite, con valutazione assorbente dell'interpretazione corretta della norma (il ricorrente cita sul punto Sez. 6, sent. 29684 del 2008); il mero richiamo alla natura ambientale delle intercettazioni non darebbe automaticamente conto ne' dell'inidoneità ne' dell'insufficienza degli impianti, la moderna tecnologia consentendo tale tipo di intercettazioni anche con gli impianti in uso alle procure e comunque ad esse pure applicandosi l'art. 268 c.p.p., comma 3 (anche alla luce dell'ord. 248/2004 della Corte costituzionale).
Nel decreto originario mancherebbe poi del tutto la motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza, tant'è che le stesse sarebbero state argomentate solo nel decreto integrativo del 15.11.2002. Il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga quanto al requisito della necessità al fine del prosieguo delle indagini. Il decreto originario non avrebbe spiegato le ragioni per cui indagini diverse non fossero utilmente praticabili, neppure ciò potendosi ritenere chiarito con il contenuto della relativa richiesta, in definitiva essendosi trattato di mera presunzione. Ciò varrebbe anche per i successivi decreti 19.3, 27.4 e 19.5.2001. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo (capo A). Il generico richiamo al contenuto delle chiamate in correità renderebbe apodittiche le conclusioni del loro apprezzamento convergente ed attendibile fondante la prova della partecipazione associativa del ricorrente, in particolare non confrontandosi con le deduzioni specifiche sul punto svolte nell'atto di appello in ordine alla natura della presenza del ricorrente nella ditta TA EL e del suo compenso, ed ai rapporti tra LE SS e tale ditta. Il quarto motivo denuncia manifesta contraddittorietà della motivazione rispetto a risultanze coperte da giudicato: avendo il Tribunale escluso la corresponsabilità di EL SS per i reati in danno di LL (capo LL) e RI (capo BB), nel primo caso per l'indisponibilità alla consegna del messaggio estorsivo e nel secondo per la mancanza di prova sulla partecipazione personale al controllo della società da cui riceveva lo stipendio, sarebbe appunto contraddittorio il richiamo alle due vicende per trame prova della partecipazione del ricorrente all'associazione. Con il quinto motivo è dedotta motivazione "lacunosa", omessa ed errata, in ordine all'applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 quanto all'affermazione di responsabilità per il capo SS: la Corte non avrebbe dato conto dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni dei due chiamanti in correità RO RA e RO ME, così da rendere apodittica o generica l'affermazione della loro convergenza, in particolare sul punto della partecipazione dell'odierno ricorrente anche alla riscossione dei ratei estorsivi, fatto necessario per fondare il concorso nell'estorsione piuttosto che il mero favoreggiamento reale.
Il sesto motivo denuncia omessa motivazione sul punto della sussistenza dell'aggravante, perché la Corte distrettuale avrebbe formulato un apprezzamento generico senza confrontarsi che le deduzioni specifiche d'appello che evidenziavano la peculiarità della condotta del capo SS, inidonee a desumerne l'utilizzazione del metodo mafioso.
Con il settimo motivo si deduce la mancata valutazione specifica degli elementi fattuali dedotti dalla difesa a sostegno della richiesta delle attenuanti generiche.
2.4 "I primi due motivi di ricorso contenuti nell'atto presentato dall'avv. Impellizzeri in favore di SS IO RA, padre di EL, devolvono i medesimi primi due punti del precedente ricorso.
Il terzo motivo, afferente la ritenuta responsabilità quanto al capo A, denuncia vizi motivazionali in ordine alla chiamata in correità di LE e RA SS, nonché violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'art. 192 c.p.p., comma 3. La Corte distrettuale non avrebbe motivato in modo convincente le ragioni della ritenuta non credibilità dei due, quando hanno escluso la partecipazione associativa del ricorrente, non precisando i punti di ritenuta convergenza e reciproco riscontro (e sulla vicenda "delle pompe funebri" avrebbe parlato solo LE, così non riscontrato), non confrontandosi con il legame parentale quale dedotta ragione dei rapporti ne' con il dato del pagamento dell'ingresso nella società asseritamente soggetto passivo dell'estorsione.
Con quarto motivo viene denunciata la manifesta contraddittorietà della motivazione sempre sul medesimo punto: il richiamo motivazionale alle vicende di NO LL e di ZZ (per le quali l'imputato è stato assolto in primo grado con statuizione non impugnata) avrebbe determinato una ricostruzione del fatto preclusa dal giudicato interno.
L'ultimo motivo (erroneamente indicato come settimo) denuncia "difetto" di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, contraddittorio con le ragioni della rideterminazione della pena e ignorante le possibili ragioni a favore.
2.5 Per entrambi i SS ha proposto ricorso con unico atto anche l'avv. Jappelli, sui seguenti motivi:
- per entrambi, violazione di legge e vizi motivazionali sul punto della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, in relazione ai decreti del pubblico ministero 57/2001, 411/01, 549/01 e 1413/01): anche questo motivo deduce che il decreto originario (e quelli successivi che al primo avrebbero fatto mero rinvio) si sarebbe limitato ad argomentare l'utilizzazione di impianti diversi da quelli presso la Procura solo in relazione alla natura ambientale delle intercettazioni, potendo invece le microspie essere connesse comunque agli impianti dell'ufficio (quindi sovrapponendo i mezzi tecnici da utilizzare in siti diversi con gli strumenti che debbono provvedere alla loro captazione); mancherebbe motivazione sia sull'insufficienza e inidoneità degli impianti sia sulle eccezionali ragioni di urgenza, non potendo queste essere desunte dal mero titolo di reato per cui si procedeva;
la motivazione dei giudici di merito sarebbe da un lato integrativa di ciò che neppure implicitamente era contenuto nel decreto del p.m., e come tale irrilevante per sanare il vizio originario, dall'altro contraria ai principi posti in tema dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità;
- relativamente alla posizione di SS EL in ordine al delitto di estorsione del capo SS, violazione di legge e vizi motivazionali: la Corte distrettuale avrebbe risposto in modo manifestamente illogico alle deduzioni d'appello relative alla limitatezza temporale dell'eventuale coinvolgimento del ricorrente e comunque alla sua inconsapevolezza sulla fonte del denaro ricevuto e consegnato, e con travisamento della prova laddove avrebbe attribuito alla SS ME di aver detto di aver assistito personalmente a plurime consegne dal ricorrente al marito mentre - come documentato dall'estratto di verbale dibattimentale prodotto - mai la donna avrebbe riferito di aver assistito a consegne del genere tra i due e, comunque, di sapere a quale dei due fratelli il IT consegnasse presso il circolo il denaro ovvero che il ricorrente avesse manifestato consapevolezza della finalità; si tratterebbe di travisamento decisivo, perché su di esso la Corte napoletana avrebbe fondato il superamento delle deduzioni d'appello;
- relativamente alla posizione di SS IO RA quanto al capo A, violazione di legge e vizi motivazionali, perché con errore di diritto il Giudice d'appello avrebbe inquadrato nel contesto della partecipazione associativa condotte di mero favore collegabile al legame familiare, in un contesto in cui non sarebbe stata ravvisata alcuna partecipazione a reati fine ed i due collaboranti avrebbero escluso l'affiliazione al clan. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 Il primo motivo del DI CE è inammissibile per genericità, nulla avendo dedotto il ricorrente sul valore determinante delle intercettazioni per l'affermazione della propria responsabilità penale, il che è assorbente di ogni ulteriore questione afferente l'eventuale configurabilità dell'effetto estensivo in suo favore dei motivi proposti sul punto dai coimputati.
Il secondo motivo è inammissibile perché sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici.
Sussiste la dedotta prescrizione del delitto ritenuto dalla Corte d'appello, che pur maturata dopo la sentenza del secondo grado di merito rileva in questa sede di legittimità in ragione della non inammissibilità del terzo motivo, che poneva questioni sul trattamento sanzionatorio - superate appunto dall'intervenuta prescrizione del reato - non manifestamente infondate o afferenti a valutazioni di mero fatto.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio nei confronti del DI CE, per essere il reato di favoreggiamento personale, ritenuto nei suoi confronti dalla Corte d'appello, estinto per intervenuta prescrizione.
3.2 Il ricorso di ZZ IT CO è manifestamente infondato, trattandosi di eccezione proposta per la prima volta con il ricorso e quindi tardiva: la questione avrebbe dovuto essere posta al Giudice d'appello, configurandosi - in ipotesi - una nullità a regime intermedio (Sez. Un. Sent. 39060 del 16.7 - 8.10.2009, rv 244187). Risulta poi dalla sentenza che all'udienza il ZZ era presente, assistito da un difensore fiduciario, ed ha rinunciato ai motivi diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio, consapevolmente esercitando con pienezza il proprio diritto di difesa (pag. 13 e 14 sent.).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ZZ IT al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 - equa in relazione al caso - in favore della Cassa delle ammende.
3.3 Il Collegio giudica i motivi dei ricorrenti SS afferenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni sostanzialmente comuni e pertanto esaminabili in unico contesto-infondati. La ratio della disciplina che presiede le intercettazioni - telefoniche o tra presenti - è quella di assicurare che - in relazione all'evidente peculiare invasività del mezzo di prova rispetto a beni giuridici oggetto di specifica tutela costituzionale - quando il provvedimento giudiziario che consente la concreta esecuzione dell'intercettazione viene adottato ricorrano effettivamente tutte le condizioni di legge. La motivazione dei provvedimenti autorizzatori è lo strumento - servente - attraverso il quale è possibile verificare la legittimità del ricorso al mezzo istruttorio.
Le condizioni legittimanti il ricorso alle intercettazioni sono la gravità indiziaria dell'esistenza di un reato e l'indispensabilità del mezzo di prova per la prosecuzione delle indagini. Quelle che legittimano l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione degli uffici di procura, per l'esecuzione concreta delle operazioni di intercettazione, sono l'inidoneità o l'insufficienza (requisiti alternativi) di tali impianti e l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza. L'inidoneità degli impianti si configura - per insegnamento giurisprudenziale di legittimità ormai costante sul punto - anche in relazione alle peculiari esigenze investigative del caso concreto. I provvedimenti autorizzatori, per i vari aspetti della procedura, debbono - anche con richiami agli altri atti necessari dell'iter che conduce alla concreta operazione di intercettazione - dar conto della sussistenza di una realtà oggettiva che vede presenti i vari requisiti, propri di ciascun momento procedimentale, sì che possa conclusivamente affermarsi che l'esito dell'intercettazione è stato acquisito al processo in modo non arbitrario, quindi nella sussistenza delle condizioni di fatto - oggetto delle diverse previsioni legittimanti prescritte.
È pertanto inevitabile che l'apprezzamento della sussistenza di tali condizioni, nei casi specifici, si connoti anche di momenti di giudizio di mero fatto: su di essi non può estendersi il controllo della Corte di legittimità, che si ferma necessariamente alla verifica formale che l'autorità giudiziaria competente abbia valutato i diversi aspetti/requisiti, giungendo poi a conclusioni giustificate senza vizi logici.
I Giudici del merito, confrontandosi espressamente con le articolate eccezioni difensive, riproposte nei ricorsi, hanno ritenuto che:
- il richiamo alla natura delle indagini, insieme ai riferimenti storico temporali contenuti nelle annotazioni di polizia (indicate nell'originaria richiesta del pm) - contenuto nel richiamo agli atti -, ed alla motivazione del decreto autorizzativo del GIP - tutti atti noti alle parti private e richiamati pur sinteticamente-, integrassero il dar conto della sussistenza della necessità di procedere alle intercettazioni ambientali nella fattispecie;
l'indicazione della particolare natura delle operazioni tecniche da eseguire con strumentazioni specifiche -colloqui tra presenti da effettuare negli ambienti dove i detenuti si incontravano con i familiari, in orari peculiari e solo dopo che i colloqui erano effettivamente iniziati -, in quel contesto di indagini in atto per quelle determinate vicende criminose per cui si procedeva e tenuto conto dell'impossibilità di acquisire prove con altri mezzi di indagine desse conto anche della ragione funzionale/investigativa che giustificava il procedere alle operazioni concrete con strumenti diversi da quelli presenti negli uffici di procura;
- la mancanza di soluzione di continuità e la natura delle indagini in corso (che la stessa difesa aveva affermato caratterizzata da programmazione preordinata) consentisse la mancanza di motivazione diversa nei provvedimenti di proroga.
La Corte distrettuale, confrontandosi poi con una deduzione specifica delle difese - riproposta anche negli odierni ricorsi -, affermava che le argomentazioni sopra esposte non costituivano integrazione di motivazione carente dell'originario decreto, in particolare di quello del p.m. in data 18.1.2001 (pur fatto oggetto di un apposito decreto di integrazione in data 14.11.2002), ma verifica di quanto era già in tale originario decreto, in relazione alla situazione procedimentale del momento della sua adozione.
Il Collegio giudica che tali motivazioni si sottraggano alle censure dei motivi dei ricorsi sopra esposti sul punto.
In particolare:
- la Corte distrettuale ha correttamente agito quando si è confrontata esclusivamente con il decreto 18.1.2001 - e gli atti dallo stesso succintamente richiamati per relazione, noti alle parti private -, ignorando l'obiettiva suggestione costituita dal decreto dell'anno successivo, con cui l'ufficio di procura aveva inteso "rafforzare" il contenuto del decreto in questione: giacché la verifica va, appunto, operata con diretto confronto con l'atto contestato ed il contesto procedimentale in cui viene adottato;
- tenuto conto del consolidato insegnamento per cui la possibilità tecnica di operare comunque dagli uffici di procura non è criterio esaustivo per impedire - rendendolo illegittimo - l'uso di apparati posti fuori da quegli uffici (Sez. 1, sent. 35814 del 23.6-28.9.2005, rv 232496, Sez. 4, sent. 27970 del 13.5-1.7.2003, rv 225772) e del contenuto di merito della valutazione sull'idoneità giustificativa di una motivazione che non sia mancante e afferente il punto della sussistenza dei requisiti legittimanti, l'apprezzamento del Giudice d'appello in ordine al fatto che il richiamo specifico all'esigenza di intercettare i colloqui in corso presso la casa circondariale - anche a mezzo di registrazione video - costituisse ragione congrua a dar conto dell'inidoneità dell'uso degli apparati di procura e - in relazione ai richiami agli atti, e quindi alla richiesta di polizia giudiziaria, ed al decreto di autorizzazione dell'urgenza con cui intervenire, deve considerarsi congruo ai dati riferiti e non illogico;
- tali congruità ai dati riferiti e immunità da vizi logici caratterizzano anche l'apprezzamento in ordine all'adeguatezza del mero richiamo alle condizioni legittimanti originarie per gli atti di proroga.
3.4. Gli altri motivi dei ricorsi in favore di SS EL sono infondati o diversi da quelli consentiti.
3.4.1 Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell'avv. Impellizzeri si risolvono nella sollecitazione ad una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte d'appello, preclusa in questa sede di legittimità.
Il Giudice distrettuale, infatti, si è espressamente confrontato con le deduzioni difensive in relazione al delitto associativo, di cui ha dato congruo conto (pag. 19 della sentenza impugnata), disattendendoli con motivazione specifica: ha osservato che la chiamata in correità di RA SS - proveniente da soggetto che risultava avere conoscenza dei meccanismi relazionali interni al clan per un periodo storico avanzato rispetto a quello del genitore - risultava riscontrata in particolare sia dalla compiuta conoscenza delle vicende estorsive gestite dal clan e dalla sua consapevole attivazione in proposito (risultante dal contenuto dei colloqui con lo zio intercettati in carcere, dai quali era emersa tra l'altro la personale attivazione nella predisposizione delle modalità violente di costrizione e nella discussione informata sulla situazione relativa alle varie ditte, oltre che in suggerimenti su ditte da sottoporre ad estorsione e di condotte specifiche di sequestro, pag. 18, 20), sia dalla presentazione quale diretto referente dei SS alle ditte di trasporti funebri che invadevano arbitrariamente il campo.
Si tratta di apprezzamenti congrui ai dati fattuali esposti, articolati anche in relazione alle specifiche deduzioni difensive (con una puntuale precisazione - pag. 20 - delle ragioni per cui le contingenti assoluzioni, per capi determinati, non erano contraddittorie con il rilievo emergente dalle affermazioni ed iniziative del ricorrente, ad esempio in ordine alla ditta API), valutati, con motivazione non apparente ed immune da vizi logici, come sostanzialmente assorbenti rispetto alle singole censure.
3.4.2 Il quinto motivo del ricorso dell'avv. Impellizzeri ed il motivo del ricorso dell'avv. Jannelli sul capo SS sono inammissibili perché diversi da quelli consentiti. La partecipazione del ricorrente anche alla riscossione consapevole dei ratei estorsivi è stata ritenuta dalla Corte distrettuale in relazione alle dichiarazioni convergenti di RA SS, destinatario ultimo delle somme versate dal IT, e di sua moglie ME (pag. 17, 20). Il ricorrente, nel primo ricorso, prende atto della convergente indicazione sul fatto che fosse lui a portare i soldi dell'estorsione IT a ME, ma deduce che la motivazione sulla sua consapevolezza sarebbe mancante o contraddittoria con l'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese da ME SS al dibattimento, che allega (ud. 6.4.2005), anche perché IT sarebbe stato generico sull'indicazione della persona cui materialmente consegnava i soldi nelle occasioni in cui li aveva portati al circolo gestito dai SS.
3.4.2.1 La deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. - 23.10.2007, rv 238215), si che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve poi assolvere al requisito dell'autosufficienza (Sez. 6, sent. 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti. Per questo, quando oggetto della denuncia di vizio è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità stessa della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso (Sez. 4, sent, 37982 del 26.6 - 3.10.2008, rv 241023; Sez.2, sent. 38800 del 1-14.10.2008, rv 241449): ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà - stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti - ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione. Basti pensare a come, con la diffusione della stenotipia come modalità di verbalizzazione, l'esperienza della quotidiana giurisdizione del merito presenti come usuale, e comunque tutù altro che eccezionale, la presenza nello stesso verbale, ed a volte in rapida successione, di affermazioni tra loro apparentemente del tutto opposte, per lo più proprie delle modalità del dialogo e del confronto che interviene tra le parti processuali e chi dichiara. Sicché sarebbe ben possibile estrarre dal verbale la frase che giova alla tesi del contingente ricorrente, e che tuttavia trova smentita, o completamento, o spiegazione, nelle frasi che precedono o seguono, a volte anche nel corso dei controesami o delle domande a chiarimento e pertanto, dal punto di vista grafico, a distanza apprezzabile. La delicatezza strutturale di questo peculiare vizio - rispetto al giudizio di legittimità e specialmente per le prove dichiarative - è stata immediatamente colta: perché l'individuazione del senso probatorio di una dichiarazione, di sue parti o del suo complesso, è operazione di stretto merito, che in genere presuppone anche non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto la stessa valutazione complessiva di tutte le prove. D'altra parte, non avrebbe senso imporre alla parte l'onere di indicazione completa del contenuto di una dichiarazione, se poi il controllo, anche di legittimità, non si realizzasse sull'intero contenuto e, quindi ed appunto, sul senso o significato probatorio di quella dichiarazione. È tuttavia possibile la "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo della dichiarazione: si tratta di una verifica certo peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice del merito, limitandosi invece ad accertare l'eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto. Si tratta di una valutazione incidentale in cui il giudice di legittimità deve limitarsi a controllare se il senso probatorio della dichiarazione, dedotto dal ricorrente ed articolantesi su affermazioni (o silenzi) specifici del dichiarante, trovi sul piano logico una verosimiglianza non immediatamente smentita ovvero non necessitante di alcuna operazione interpretativo-valutativa ulteriore, imposta, o anche solo consentita, da altre parti del testo dell'esame complessivamente apprezzato. In tale evenienza, il giudice di legittimità deve prendere atto dell'apparente astratto contrasto tra quanto affermato nel provvedimento impugnato e quanto risultante con immediatezza dall'atto probatorio, poi dell'eventuale astratta decisività di tale contrasto avuto riguardo alla logica del percorso motivazionale di quel provvedimento, e quindi, in caso positivo, demandare al giudice del rinvio ogni ulteriore e conseguente, ma originario e libero, apprezzamento, nella pienezza del giudizio fattuale che caratterizza la valutazione delle prove e che appartiene, appunto, solo al giudice di merito.
Tali caratteristiche non si rinvengono nel caso di specie. A pag. 57 del verbale stenotipico prodotto, nella quarta riga, la teste riferisce di aver lei parlato personalmente con SS EL della ricezione di questi soldi (che sono quelli provenienti da IT), in ragione della detenzione in atto del marito. E prosegue - alle sollecitazioni dei difensori -negando che EL si fosse mai rifiutato di portarle questi soldi, perché avrebbe lei provveduto altrimenti dall'inizio. Viene pertanto meno quella pur solo astrattamente non assolutamente contrastata o contrastabile verosimiglianza dell'assunto difensivo laddove, potendo queste frasi essere ricondotte - astrattamente - ad un contatto diretto tra chiamante in correità e ricorrente proprio sulla ragione della provenienza di quel denaro, la questione invade immediatamente il merito, con la conseguente inammissibilità del motivo.
3.4.3 Il sesto motivo del ricorso dell'avv. Impellizzeri è infondato. Il motivo d'appello sosteneva la richiesta di esclusione della circostanza aggravante deducendo, in via subordinata, 1'occasionalità dell'intervento di EL SS. La diversa ricostruzione della Corte d'appello che, come già il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ritiene ed argomenta il consapevole inserimento del ricorrente nell'associazione, in un ruolo attivo e propositivo, da conto in realtà anche delle ragioni della reiezione pure di questo motivo.
Il settimo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti. La Corte distrettuale ha ritenuto che lo spessore criminale del ricorrente, specificamente argomentato, prevalesse su altri elementi ed in particolare sull'incensuratezza, condividendo il diniego delle attenuanti generiche operato dal primo Giudice: il ricorso si risolve sul punto nella non consentita sollecitazione ad una rivalutazione del giudizio di merito, non illogico ne' illegittimo, perché ai fini del giudizio sul punto delle attenuanti generiche il giudice del merito non deve procedere all'esame di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli che ha ritenuto, nel caso concreto e con apprezzamento di fatto, prevalenti per riconoscere o negare tali attenuanti (Sez. 6, sent. 852 del 12.11.1993 - 26.1.1994, rv 196329).
3.5 Sono infondati o diversi da quelli consentiti anche i residui motivi dei ricorsi in favore di SS IO RA. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso dell'avv. Impellizzeri e il motivo del ricorso dell'avv. Jappelli sono infondati. La Corte distrettuale si è confrontata con gli specifici motivi d'appello, argomentando in particolare sul fatto che ciò che rilevava delle dichiarazioni dei due chiamanti EL e LE non poteva essere la loro personale valutazione che IO RA fosse sostanzialmente estraneo alla loro associazione, quanto le condotte specifiche che avevano riferito, attestanti invece - nel giudizio di apprezzamento del materiale probatorio che spetta non al chiamante in correità ma al giudice - un ruolo di stabile intermediario tra il vertice dell'associazione ed i soggetti estorti o che ad essa si rivolgevano per averne protezione, ruolo che in alcun modo poteva confondersi con contatti per sole ragioni parentali. Gli esempi che la Corte d'appello ha indicato, pag. 21 - 23, sono congrui all'assunto, che è sorretto da motivazione specifica, tutt'altro che apparente, priva di vizi logici;
anche il riferimento alle parole dell'imprenditore EL non è illegittimo, perché le ragioni dell'assoluzione in primo grado, quali indicate dal primo Giudice, sono non insuperabilmente contraddittorie con la storicità di quel fatto, costituente - nella sua storicità -materiale probatorio valutabile in ordine al delitto associativo. Le altre deduzioni contenute nei motivi in esame si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento di fatto, rispetto a quello motivatamente operato dai due Giudici del merito, non consentito in questa fase di legittimità.
Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il Giudice d'appello invece riconosciuto ed applicato le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza.
3.6 Al rigetto dei due ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti SS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di DI CE SE la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di ZZ IT CO, che condanna al pagamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di SS IO RA e SS EL.
Condanna il ZZ IT e i SS al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010