Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 204. Esclusione del segreto 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ((nonche' i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale)) . Se viene opposto il segreto, la natura del reato e' definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
(( 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. )) 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
(( 1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente. )) 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Commentari • 12
- 1. Esame testimoniale nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 115.35235
[…] Sono obbligati ad astenersi dalla testimonianza anche i pubblici ufficiali i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su fatti ovviamente relativi all'ufficio che devono rimanere segreti o che sono coperti dal Segreto di Stato, fatti salvi i casi e i modi previsti dagli articoli 201 e 202 c.p.p e salvo il caso di esclusione del segreto di cui all'art. 204 c.p.p L'articolo 203 c.p.p prevede un ulteriore limite testimoniale per quanto riguarda gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria e il personale dipendente dei servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 26699Provvedimento: […] Con il terzo motivo (violazione dell'art. 323 c.p. nonché dell'art.204 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p. nel testo vigente all'epoca dei fatti) il ricorrente contesta la ritenuta indeterminatezza e incertezza della contestazione, […] Osserva, tuttavia, il Collegio che correttamente il Tribunale ha evidenziato la genericità e indeterminatezza di tale contestazione, ma non per il riferimento alla violazione delle "procedure", che non possono non individuarsi in quelle formali dettate dall'art. 204 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p., bensì per la mancanza di concreti e specifici elementi idonei a consentire, alla difesa e al giudice del riesame, […]Leggi di più...
- esclusione·
- giudice del riesame·
- verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato·
- contestazione provvisoria·
- restituzione a seguito di riesame·
- controllo del provvedimento impugnato·
- disposta copia di atti o documenti sequestrati·
- rilevanza·
- ricorso del p.m. per cassazione avverso la decisione sul riesame·
- collocazione grafica nel provvedimento·
- ammissibilità·
- sequestri·
- mezzi di ricerca della prova·
- prove·
- richiesta di riesame