Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15879
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Sentenza 27 marzo 2008

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Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15879
    Data del deposito : 27 marzo 2008

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