Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15879 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 339
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 016128/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU RT N. IL 25/04/1955;
avverso SENTENZA del 04/12/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Gebbia M. in sost. Avv. Aliprandi A.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 19.7.2005 il Tribunale monocratico di Torino dichiarava ER AR responsabile del reato continuato ed aggravato di appropriazione indebita in danno di PP VA e della ALPISAT srl e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di Euro 600,00 di multa.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di Torino in data 4.12.2006 in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge sotto molteplici profili.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 415 bis c.p.p. e art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c atteso che il fatto contestato nel provvedimento di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. è ontologicamente differente da quello individuato nel decreto di citazione a giudizio e non ne rappresenta una maggiore specificazione, con la conseguente nullità di quest'ultimo, erroneamente esclusa dai giudici di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole che si è ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 sebbene il rapporto d'opera, di cui il AR si era asseritamene avvalso per realizzare più agevolmente l'appropriazione, non intercorresse fra la persona offesa e l'imputato, ma fra quest'ultimo e la società ALPISAT e che, comunque, si era provato che i rapporti con la parte offesa erano preesistenti alla costituzione della società. Sicché doveva ritenersi l'azione penale improcedibile per tardività della querela.
Con il terzo motivo, infine, si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente un rapporto di specialità reciproca fra il reato contestato e la nuova previsione incriminatrice di cui all'art.2634 c.c., sebbene il reato di infedeltà patrimoniale costituisca una forma qualificata di appropriazione indebita. Sicché, anche sotto tale aspetto, l'azione penale dovrebbe ritenersi improcedibile per difetto di querela.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed, invero, ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2, la nullità del decreto di citazione a giudizio consegue solo alla mancanza dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ovvero, trattandosi di ipotesi negli effetti equivalente, quando sia constatabile una radicale diversità fra i fatti enunciati nell'avviso e quelli descritti nel decreto, sì da non potersi evidenziare alcun collegamento fra gli stessi, con conseguente mancanza, in termini sostanziali, della prescritta formalità, tenuto conto che, peraltro, l'articolo 415 bis richiede una enunciazione sommaria del fatto per cui si procede, laddove l'art. 552 c.p.p., impone che la contestazione venga descritta in modo chiaro e preciso, ricollegando alla specifica determinatezza di quest'ultima la garanzia di difesa dell'imputato.
Nel caso in esame, risulta che, tanto nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. che nel decreto di citazione, la condotta addebitata all'imputato è descritta come appropriazione della complessiva somma di L. 2.413.904.000, consegnata dalla parte offesa per finanziare le iniziative economiche della Alpisat, mentre la divergenza rilevabile riguarda solo la destinazione ad uso personale della somma in questione, che, nel decreto di citazione, è relativa all'intero importo, nell'avviso solo ad una parte dello stesso (e precisamente a L. 833.644.000).
Ne discende che in entrambi gli atti la condotta appropriativa (che determina la consumazione del reato, con l'interversione del titolo del possesso) è riferita ad una stessa cifra e che tale circostanza è di per se sola sufficiente ad escludere una radicale diversificazione fra i fatti posti a fondamento dell'accusa, che appaiono, invece, oggetto solo di successiva specificazione. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11 non è necessario che il rapporto di servizio intercorra direttamente fra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l'esecuzione (v., ad es. Cass. sez. 2^ n. 19572/2006;
Cass. Sez. 5^ n. 10460/1999, con riguardo quest'ultima ad analoga fattispecie).
Nè vale osservare che i rapporti patrimoniali fra l'imputato e la parte offesa PP VA fossero precedenti ed indipendenti rispetto alla costituzione della società Alpisat, apparendo corretta e plausibile, e pertanto in questa sede insindacabile, la valutazione della corte territoriale che la parte offesa si ebbe a determinare ad erogare alla società notevoli finanziamenti non solo per la fiducia conseguente ad operazioni finanziarie in precedenza portate a buon fine dall'imputato, quale broker della stessa, ma anche in virtù della carica di amministratore unico rivestita, nella società Alpisat, dal AR, che faceva apparire più credibile ed affidabile la prospettiva di una lucrosa remunerazione dei propri investimenti.
Inammissibile, in quanto manifestamente infondata, è anche l'ultima censura mossa all'impugnata sentenza.
Per come già ritenuto da questa Suprema Corte, le norme incriminatici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca.
L'infedeltà patrimoniale, infatti, tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e la finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita, invece, presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che, invece, connota l'infedeltà patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 40921/2005), sicché il reato di infedeltà patrimoniale non può configurarsi come una forma qualificata di appropriazione indebita.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità, a pena pecuniaria che si determina nella misura equa di Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008