Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 15364
CASS
Sentenza 18 marzo 2010

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Massime1

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. - per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato - in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. Pen. - ritenendo l'assenza o la non raggiungibilità della prova di consapevolezza dello stesso relativamente alla provenienza illecita di assegni, in quanto "le operazioni bancarie sono tracciabili" ed è "da escludere la sua volontà delittuosa, posto che quale esperto di tecnica bancaria avrebbe potuto escogitare altro e ben più efficace sistema di copertura". La S. C., rilevato che detta motivazione investe il dolo di riciclaggio, evidenzia che il dolo si desume dall'accaduto reale ed il ragionamento del gup, ancorato a mere supposizioni circa le fonti, non esclude la sostenibilità dell'accusa avanti al giudice che assunte le prove può in alternativa decidere per la condanna).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 15364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15364
Data del deposito : 18 marzo 2010

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