Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. - per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il G.u.p. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato - in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. Pen. - ritenendo l'assenza o la non raggiungibilità della prova di consapevolezza dello stesso relativamente alla provenienza illecita di assegni, in quanto "le operazioni bancarie sono tracciabili" ed è "da escludere la sua volontà delittuosa, posto che quale esperto di tecnica bancaria avrebbe potuto escogitare altro e ben più efficace sistema di copertura". La S. C., rilevato che detta motivazione investe il dolo di riciclaggio, evidenzia che il dolo si desume dall'accaduto reale ed il ragionamento del gup, ancorato a mere supposizioni circa le fonti, non esclude la sostenibilità dell'accusa avanti al giudice che assunte le prove può in alternativa decidere per la condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 15364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15364 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
M 1
15 364 /1 0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 18/03/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GIANGIULIO AMBROSINI N.- Consigliere - 335 Dott. GIULIANA FERRUA
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - N. 35050/2009 Dott. PAOLO OLDI
Dott. VITO SCALERA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di:
1) ON ID N. IL 15/08/1954 * C/
2) DE CA MA N. IL 26/02/1960 * C/
3) DA AN N. IL 02/05/1961 * C/
avverso la sentenza n. 15775/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/04/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O.CEDRANCOCO,O. CEDRANDO CO, drac.z. relationment
2 ON & DECA, regetto wel rest:e
Udit i difensor Avv.; LAURO per se luce;
R.OLIVOJ ON.
PETRARCHINIfor LOSA;
#
1 - Il GUP di Roma ha dichiarato non luogo a procedere
contro
:
DA AN, per concorso (artt. 110 CP e 216 LF) con CI AR, amministra- tore di fatto e socio di maggioranza al 99% della CONSORTI AUTO srl, in distrazione aggravata di rami della società dichiarata fallita il 22.9.04, che cedeva alla concessionaria AUTOROMA srl di cui
OD era a.u. a prezzo (€ 232.495) molto inferiore al valore reale (€ 658.000) di un ramo (capo C); ON DA, direttore di filiale della Banca di Roma, per il delitto di cui all'art. 648 bis CP (L) perché, consentendo a EO IA ed IT OL il 23.3.05 la negoziazione di 19 assegni cir- colari non trasferibili per € 501.000 intestati a CR, operava sostituzioni o altre operazioni volte ad occultarne la provenienza delittuosa dal patrimonio dello stesso CR (L); DE CA CO, per il delitto di cui all'art. 323 CP perché, quale notaio rogante (4.5.05), in violazione dell'art. 50 L. n. 89 del 1913 che prescrive che i testi non debbono essere interessati al-
l'atto, riceveva da AR OL e ST TO previo loro giuramento l'attestazione che
CR AR, deceduto l'11.3.05, aveva lasciato ultimo testamento olografo (pubblicato il 20.4.05) nel quale nominava LA MA unico erede, che il testamento non era oggetto d'impu- gnazioni e non vi erano altri eredi legittimati o riservatari di quote, mentre gli stessi testi erano inte- ressati perché erano poi nominati procuratori dell'erede (altro atto rogato dal notaio) con ingiusto vantaggio per gli stessi che acquisivano perciò piena disponibilità del patrimonio del defunto (Z).
Il P.M. ha proposto appello. L'atto d'impugnazione, trasmesso a questa Corte, in effetti va qualificato ricorso. Esso argomenta specificamente circa ciascuno dei tre capi di imputazione, con riferimento alle acquisizioni, per dimostrare erronea la sentenza.
I difensori degl'imputati hanno presentato memorie, che esordiscono argomentando l'inam- missibilità dell'impugnazione e quindi l'infondatezza. Tanto ha fatto anche la P.C. UNICREDIT COR- PORATE BANKING, relativamente al delitto imputato a OD a sostegno dell'impugnazione del P.M..
2 - L'atto d'impugnazione è ammissibile, ancorché risulti privo di enunciati propri del ricorso e sia argomentato anche con riferimento diretto alle acquisizioni, perché pone a questa Corte questioni per altri versi di carattere metodologico, che autorizzano la verifica della sentenza impugnata. 2.1 - Per una compiuta intelligenza in proposito, è necessaria una premessa.
L'art. 425/3° co. CPP prevede la sentenza di non luogo a procedere non solo in presenza di una causa di non punibilità (co. 1°), la qual cosa all'evidenza conduce alla presa di conto ai sensi dell'art. 129 CPP di quanto risulta allo stato, ma anche "quando gli elementi acquisiti risultano insuf- ficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Consecutivamente l'art. 426/1° co. specifica sul piano strutturale che "la sentenza contiene: d) l'esposizione somma- ria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata". Infine l'art. 434 prevede che la sen- tenza può essere oggetto di "revoca, se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova". Se ne trae che la sentenza di cui all'art. 425 CPP può essere adottata per una valutazione som- maria delle acquisizioni secondo un criterio prognostico negativo. E, poiché è revocabile, risulta provvedimento speculare a quello che dispone l'archiviazione. La differenza è che quest'ultimo è de- terminato dalla valutazione operata dal g.i.p. conforme a quella del p.m. circa l'inidoneità degli ele- menti acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio e non è impugnabile nel merito (il ricorso della perso- na offesa difatti autorizza solo a verifica di osservanza del suo diritto al contraddittorio).
Ne segue il provvedimento in discorso è impugnabile perché, premesso il contraddittorio sulle acquisizioni d'indagine, sfociando in una preclusione di giudizio decisa dal Giudice è una sentenza che, ai sensi dell'art. 111/7° co. Costituzione, come tale è sempre potenziale oggetto di ricorso. L'art. 4 L.46/06, novellando l'art. 428 CPP, ne ha escluso la già prevista appellabilità. E la Corte
Costituzionale (ord. 4/08), che fa conto della sua diversità rispetto a quella pronunciata in giudizio, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità della nuova norma.
# 9
E' in sintesi incontroversa la natura processuale della sentenza, revocabile dallo stesso giudice.
In questa luce, la legge non opera nel caso riserva del ricorso alla "violazione di legge". Ma l'u- nico controllo ai sensi dell'art. 606/1 "d" ed "e" CPP, consentito in sede di legittimità della motivazio- ne sommaria di carattere prognostico della "sentenza di non luogo a procedere", concerne la ricono- scibilità del criterio adottato dal giudice dell'udienza preliminare per escludere che l'accusa sia soste- nibile in giudizio a stregua della sua sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal pubblico ministero. La natura della sentenza in rapporto alla sua funzione processuale esclude difatti la possi- bilità di verifica nel senso compiuto del combinato disposto degli artt. 546 co. 1 lett. "e" e 192 CPP.
Di più la possibilità di revoca sarebbe condizionata da un principio formulato da questa Corte negli stessi termini previsti per la sentenza pronunciata a seguito del giudizio. A riprova inversamen- te il giudice delle indagini delibera il giudizio per decreto. Di più l'attribuzione a lui del potere di im- porre l'esercizio dell'azione penale, a fronte di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si giu- stifica solo perché il diverso giudice a cui rinvia per il giudizio valuta la fondatezza dell'accusa non in ragione delle fonti, ma solo dopo aver assunto in contraddittorio le prove offerte dalle stesse fonti.
Pertanto, fermo il principio dell'interpretazione costituzionalmente orientata, è evidente che il metro di verifica della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, oltre l'ipotesi di cause di non punibilità, è confinato nella riconoscibilità del criterio prognostico perché l'art. 428 CPP non at- tribuisce, e non potrebbe, al giudice di legittimità di determinare l'esercizio dell'azione penale.
2.2 - Nella specie le specifiche prospettazioni di merito del P.M. risultano irrilevanti.
Ma l'atto di impugnazione mantiene la sua valenza di censura della prognosi in ciascuno dei tre casi, perché il ricorso contesta la correttezza del metro adottato in motivazione per escludere la pro- babile riconoscibilità dell'elemento psicologico del reato, ed in un caso con fondamento.
Nella specie i fatti si inseriscono nel quadro di un disegno attribuito dall'accusa ad IT e Pi- storesi, tradotto nell'imputazione sub A di associazione per delinquere degli stessi e di ST CA
(divenuto amministratore della Consorti il giorno prima del decesso di CR), per commettere più delitti, anche di falso, volti all'appropriazione del patrimonio dello stesso CR, la cui attività si era incentrata nella vendita di autoveicoli quale concessionario OR.
Il GUP ha spiegato che ST, intanto prosciolto in processo di rito abbreviato, risultava so- pravvenuto in tempi recenti nella vicenda ed ha perciò escluso il reato associativo in capo della sen- tenza non oggetto d'impugnazione. Ma il P.M. in due dei casi residui travisa che l'elemento psicologi- co va indotto dalla realtà obiettiva, cioè dai fatti, non intuito per via del programma già supposto.
3 - Nel caso DA (C), l'imputazione si fonda sugli accertamenti del CT del P.M.. Ed il GUP spiega che, in assenza di beni consistenti (strutture) dei rami aziendali ceduti ed inattivi, a fronte di preavviso di revoca di concessione della OR (elemento trascurato dal CT), l'unico valore realmente apprezzabile risulta quel che resta dell'avviamento. Tanto è reso evidente da altre acquisizioni attra- verso le quali il Giudice dimostra superflua la perizia. Specularmente rileva l'assenza di indici di collu- sione di OD (estraneo) con CR (proprietario delle quote) in quanto amministratore di fatto.
Gli argomenti di segno contrario che il P.M. vuol trarre dagli atti sono, si è detto, inapprezza- bili. Ma la questione di fondo è ammissibile ancorché infondata. La prova tecnica è neutra, in quan- to serve solo ad offrire lettura dei dati secondo esperienza settoriale. Ma il ricorso fa aggio sulle va- lutazioni del consulente, travisando che spetta al Giudice dar loro senso ai fini che interessano. Ed i rilievi decisivi non sono smentiti, in particolare quello relativo all'imminente revoca della concessione.
E soprattutto nulla di rilevante obietta circa l'assenza di indici di accordo tra l'imputato e lo CR
a fini distrattivi. La prova di concorso difatti implica dimostrazione di piena consapevolezza dell'e- straneo acquirente del dissesto della società venditrice e dell'incidenza della propria condotta atipica su quella tipica del soggetto qualificato a fini sottrattivi, sicché quand'anche la questione fosse discu- tibile quantitativamente, il Giudice ha dimostrato l'accusa inconsistente perché solo suppositiva. Nel caso DE CA (Z), incontroversa la falsità del testamento operata da IT e TO (pe- rizia ed ammissioni di LA, in nessun rapporto con il deceduto), il Giudice rimarca la contraddi- zione nel sostenere che il falso (capo O) avrebbe tratto in inganno il notaio e per contro che egli ab- bia voluto favorire i due autori di falsità, in quanto interessati. Per questa via dimostra che il P.M. travisa la valenza della violazione di legge extrapenale nel compimento dell'atto relativo al testamen- to. Difatti non risulta violazione di legge per l'interesse dei testi, se tale interesse non era desumibile al momento dalla contraffazione del testamento, ma è stato desunto poi da quanto gli stessi testi, nominati procuratori con atto dell'erede hanno fatto, commettendo diverso reato.
A riprova dell'equivoco, l'imputazione formale ingloba l'atto dispositivo dell'erede di rilascio del- la procura a coloro che hanno testimoniato circa il testamento. Tale atto ulteriore, sia pure appresta- to in minuta dal notaio, all'evidenza può essere un indizio, ma non è affatto elemento strutturale del reato per cui si procede, che ha ad oggetto il rogito testamentario. L'insieme dimostra che, esclusa la consapevolezza del notaio circa la falsità del testamento, l'imputazione di cui all'art. 323 CP è in effetti una scelta residuale intuitiva. Tale scelta di più travisa che per giurisprudenza consolidata in materia (cfr. già Cass., Sez. VI 2/8/00 P.G. c/Spitella ed a;
e Cass. sez. VI, 4.10.00, Bellino ed a.) non è sufficiente il dolo eventuale, perché è necessario il cd. dolo intenzionale di assicurare ad altri ingiusto vantaggio, agendo nell'inosservanza di legge extrapenale. Erronea la premessa di fatto e mal indotto l'elemento subiettivo, il Giudice ha rettamente ritenuto l'accusa priva di sostegno.
2.1 - Nel caso ON (L), viceversa, il ricorso è fondato. I fatti secondo la sentenza sono incontroversi alla luce di accertamenti compiuti dalla G.F., ri- scontrati documentalmente e confermati dalla stessa imputata (l'inutilizzabilità del relativo atto, so- stenuta in replica dalla difesa, messo che sia rilevabile, all'evidenza non è decisiva e travisa che il
GUP ha ritenuto la sincerità dell'imputata a lei giovevole). Né il GUP ravvisa alcuna giustificazione ri- conoscibile alle operazioni relative ad assegni circolari non trasferibili. Oltre, la dettagliata memoria difensiva, con il corredo di atti in assoluto travisamento del senso della novella dell'art. 606/1 lett. e
CPP, seppure giustificato da speculari argomentazioni del P.M., pone questioni apprezzabili in sede di merito, ma non in questa e maggiormente al limitato fine di cui si è detto.
Il GUP ha ritenuto che manca o non è raggiungibile la prova di consapevolezza dell'imputata della provenienza illecita degli assegni, perché le operazioni bancarie risultano immediatamente trac- ciabili e perché è da escludere la sua volontà delittuosa, posto che quale esperta di tecnica bancaria avrebbe potuto escogitare altro e ben più efficace sistema di copertura. Ed ha concluso che, anche alla luce della sua personalità (incensurata ed investita di incarico che presume onestà oltre che ca- pacità tecnica), non vi sono elementi risolutivi a sostegno dell'accusa. La motivazione, all'evidenza, investe il dolo di riciclaggio anzitutto circa la provenienza da delit- to. Ma tale provenienza poteva essere anche solo desumibile al momento del fatto (cfr. da ultimo
Cass., Sez. VI, n. 495/09, rv. 242374) e la consecutiva "tracciabilità" è indizio diversamente leggibile.
Dunque il Gup opera la concessiva che, benché i fatti dian conto di assoluta gratuità del suo operato,
l'imputata avrebbe potuto agire in maniera tale da coprire la propria volontà criminosa.
Ma il dolo si desume dall'accaduto reale ed il ragionamento, prima che contraddittorio, risulta ancorato a mere supposizioni circa le fonti. Come tale non esclude affatto la sostenibilità dell'accusa avanti al Giudice che, assunte le prove, può lui solo in alternativa decidere la condanna.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NA con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta il ricorso nei confronti dhe UC e di OD.
Roma, 18.3.2010 Depositata in Cancelleria il consigliere est. 21 APR 2010 il presidente Manis Botella Roma, li aAes IL CANCELLIERE
Camela Parizu E T
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