Articolo 387 del Codice di procedura penale
Articolo 386Articolo 386
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24 ottobre 1989
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17 settembre 2024
Art. 387. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ((dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata)) .
Entrata in vigore il 17 settembre 2024
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