Art. 387. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ((dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata)) .
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24 ottobre 1989
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17 settembre 2024
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Commentari • 16
- 1. D.l. 131/2024 (anti-infrazione) in GU: analisi delle novità normativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2024
[…] Il cambiamento apportato all'art. 387 cod. proc. pen. […]
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