Articolo 378 del Codice di procedura penale
Articolo 354Articolo 327 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 378. Poteri coercitivi del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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