Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13588
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Sentenza 12 marzo 2010

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13588
    Data del deposito : 12 marzo 2010

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