Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13588 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 689
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 37216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EU, n. a Napoli il 30 giugno 1940;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 26 febbraio 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. Signoriello Luigi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di EU RI in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatogli quale amministratore della Società del Parco di Vigna Clara s.r.l., fallita il 9 ottobre 1996.
Ricorre per cassazione EU RI e propone quattro motivi d'impugnazione.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'addebito di distrazione di beni strumentali non consegnati al curatore fallimentare. Sostiene che, non essendo egli stato l'ultimo amministratore della società, non incombeva su di lui l'obbligo della consegna dei beni. Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, i beni controversi furono rinvenuti presso la sede della Agorà immobiliare s.r.l., dove erano stati trasferiti senza titolo quando amministratore della società fallita era l'imputato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'addebito di distrazione della somma di L. 92.867.000 utilizzate per spese elettorali. Sostiene che si trattò di finanziamento a un partito politico, lecito in quanto regolarmente iscritto in bilancio. Il motivo è manifestamente infondato, perché la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare come distrattiva l'erogazione (Cass., sez. 5^, 20 novembre 1987, Cartotto, m. 177518), quando l'amministratore non dimostri di avere agito comunque nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale (Cass., sez. 5^, 21 gennaio 1998, Cusani, m. 210031).
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli addebiti di distrazione di L. 13.200.000 per sovrafatturazione di una prestazione della Sannio Print s.r.l., di L.
6.200.000 fatturate per prestazione inesistente della Sannio Print s.r.l., di L. 108.000.000 fatturate per inesistenti spese di pubblicità. Lamenta che i giudici del merito hanno ingiustificatamente disatteso le allegazioni difensive sull'effettività delle spese, in particolare con riferimento a un corso di formazione del personale della società fallita e alla predisposizione di un marchio, che non fu poi utilizzato per scelta dell'ultimo amministratore.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata in quella d'appello, l'effettività del corso di formazione è stata esclusa perché la società fallita aveva un unico dipendente, la cui formazione, secondo la tesi difensiva, sarebbe quindi costata l'inverosimile somma di mille euro all'ora; mentre del marchio non v'era alcuna traccia nell'attivo della società.
5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'addebito di distrazione della somma di L. 100.000.000 ricavata dalla vendita nel 1994 di un immobile sociale e non consegnata al curatore. Sostiene che la somma controversa fu compensata con la restituzione di effetti cambiari di pari importo da parte della creditrice IL ZO, che non si insinuò al passivo.
Aggiunge che tutte le operazioni controverse risalgono agli anni tra il 1992 e il 1994, sicché non è dimostrato il rapporto di causalità con il fallimento sopravvenuto il 9 ottobre del 1996, quando egli comunque non era più amministratore da diciotto mesi. Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, nell'atto di compravendita si diede atto del pagamento della somma di cento milioni di lire, che non fu contabilizzata in entrata nelle casse sociali. Nè risulta dedotto quale riscontro contabile vi sia dell'ipotizzata compensazione con crediti della società IL ZO. Quanto al rapporto tra i comportamenti addebitati all'imputato e il fallimento, non v'è alcuna esigenza di provarne la natura causale, posto che si discute qui di bancarotta propria per distrazione. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa corte, "nessuna rilevanza in ordine alla configurabilità dei fatti di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 216, n. 1 può derivare dal fatto che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza di oltre due anni dalla commissione delle distrazioni fraudolente, in quanto gli atti di disposizione dei propri beni di per sè non delittuosi, una volta intervenuto il fallimento, assumono il carattere di illeciti penali in qualunque tempo siano stati commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dai collegamenti eziologici e psicologici fra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso che, pur essendo il momento consumativo del reato di bancarotta non ne costituisce l'evento; le norme della L. Fall., artt. 64 e 67 che fissano il limite del biennio anteriore al fallimento per far valere la inefficacia di tutti gli atti a titolo gratuito e di molti atti a titolo oneroso compiuti dal fallito riguardano la sola tutela sul piano privatistico della massa dei creditori e sono altresì diretti anche a limitare entro certi tempi la posizione di respinsabilità di coloro che abbiano avuto rapporti giuridici con l'imprenditore commerciale, ma non sono richiamate ne' espressamente ne' tacitamente dalla norma incriminatrice di cui alla L. Fall., art. 216" (Cass., sez. 5^, 27 novembre 1985, Benedetti, m. 171578, Cass., sez. 5^, 27 settembre 2006, Corsatto, m. 235481). E a maggior ragione questo orientamento giurisprudenziale deve considerarsi giustificato rispetto a comportamenti fraudolenti, come quelli in esame, che, essendo stati commessi ai danni di una società e a profitto dell'amministratore, avevano comunque natura distrattiva e avrebbero rivestito rilevanza penale anche in mancanza della dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010