Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18145
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancanza di approfondimento sulla misura di sicurezza

    Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto non sottopone alla Corte alcuna argomentazione fattuale o logica per evidenziare la patologia della motivazione, pur a fronte di una sentenza di primo grado dove i presupposti per l'applicazione della misura erano stati compiutamente evidenziati. Inoltre, il ricorso è diretto a censurare una sentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione. Infine, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.

  • Inammissibile
    Travisamento della prova e illogicità della motivazione

    Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Propone, infatti, una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in particolare di quella del 18 dicembre 2018, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8., e deduce la mancanza di prova della identificazione del ricorrente nel soggetto di nome RO menzionato dai due interlocutori QU e RC, peraltro basata sulla prova di un fatto ignoto, che nell'entourage dell'QU non vi fossero altri fratelli di nome RO e PE, e comunque espressa in violazione del principio del ragionevole dubbio. Premesso che, come detto, l'individuazione del contesto e così l'identificazione delle persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti costituisce un'attività propria del giudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili, privi di logica e scorretti, nessun travisamento della prova per invenzione emerge ictu oculi dalle sentenze dei giudici di merito in relazione al fatto che i due fratelli PP e SA D'EL fossero usualmente chiamati con i diminutivi PE e RO, mentre costituisce un'ipotesi alternativa, del tutto esplorativa, quella che non si possa escludere l'esistenza di un'ulteriore coppia di fratelli analogamente appellati. Oltretutto, la conclusione espressa dalla Corte nel confutare analogo motivo d'appello, non si basa affatto su una presunzione, avendola raccordata, coerentemente, alla circostanza che i soggetti in discorso erano stati attenzionati e oggetto di indagini e attività intercettiva per mesi, cui si somma la rilevata corrispondenza temporale fra l’intercettazione del 18 dicembre 2018 e l'effettivo arrivo sul posto dell'imputato, comprovata da un servizio di osservazione visiva da parte delle forze dell'ordine, di cui si dà atto anche nello stralcio dell'informativa allegato al ricorso. Né del resto emerge alcun ulteriore errore percettivo dalla considerazione conclusiva che si legge a pagina 39 della sentenza in esame ove si evidenzia la non decisività dell'argomentazione difensiva in merito alla circostanza che dopo la conversazione fra i due coimputati RC e QU, in cui si era discusso di sostanze stupefacenti e del coinvolgimento di RO, cui avrebbero dovuto consegnare del denaro per il fratello, nell'incontro di persona con il ricorrente non se n'era fatto cenno, atteso che l'espressione “gli interessati”, che si assume riferita anche al ricorrente, da cui l'ipotizzato travisamento non avendo egli preso parte a siffatta conversazione né essendo coinvolto in dialoghi, anche telefonici, di tal fatta, risulta invece - come si apprezza dalla lettura della sentenza in revisione - chiaramente utilizzata, in sintesi, con riferimento ai dialoganti individuati nella censura da confutare riportata poche righe sopra, che sono appunto RC e QU, non già SA (RO) D’EL.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione assente o illogica in relazione al contributo nella cessione di hashish

    Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Ribadito, si veda al superiore § 2.7., che non è consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito, sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione, neppure rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01), il ricorrente invece nel lamentare la carenza e comunque l'illogicità della motivazione in relazione al contributo offerto nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish, mira a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Dal complesso della motivazione offerta dai giudici di merito, con riferimento alla posizione del ricorrente ampiamente concordi, giacché la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella del grado precedente a formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01), emerge chiaramente (si vedano, oltre alla pagine 13 e 39 della sentenza, le pagine dal 45 a 54 e 143 della prima sentenza) che SA D’EL, certamente conosciuto con il diminutivo di RO (si veda pag. 46 della sentenza del Gup), era pienamente coinvolto nel traffico in discorso, che non si trattava del primo né dell'ultimo incontro, che era dunque addentro ai traffici del fratello; inoltre, risulta dalla motivazione ribadita dalla Corte di merito che gli stessi interlocutori non si riferiscono al ricorrente col ruolo di semplice incaricato a ricevere la consegnare del denaro, bensì di un soggetto pienamente coinvolto nell'affare, tanto che il RC, poi assolto proprio per la non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, nell’interloquire col cognato QU, informandolo dell'incontro pregresso con “RO”, non effettua alcuna distinzione in merito al ruolo dei due fratelli e soprattutto lo stesso QU, nel discutere del pagamento da portare a termine, relativo all'ultima fornitura conseguita tramite i fratelli D'EL, riferisce anche di precedenti occasioni in cui lo schema, del pagamento a mani di RO, si era ripetuto, così escludendo in radice l'eventualità di un contributo casuale, e inconsapevole, del ricorrente in una fase successiva alla consumazione del reato. Al riguardo deve infatti richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell'agente non consista in un contributo alla diffusione della sostanza stupefacente (Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 22/01/2020, Rv. 278906 - 01; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062; cfr Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01, che ha escluso la configurabilità del favoreggiamento). Di conseguenza, dal complesso motivazionale essendo emerso il consapevole coinvolgimento del ricorrente in una operazione più ampia, articolata in fasi che prevedevano la consegna a credito della sostanza e il pagamento in più tranche via via che gli acquirenti all'ingrosso rivendevano la sostanza, si appalesa come manifestamente infondata anche la quarta doglianza, tesa a mettere in dubbio non tanto la condotta materiale ascritta a SA D'EL, quanto la sua qualificazione giuridica, sul presupposto che si tratti di una condotta post delictum, per essersi la cessione consumata in precedenza e tra soggetti diversi. Rileva inoltre il collegio che il quarto motivo sottopone una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. Rv. 269368 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01); regola che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

  • Inammissibile
    Mera riscossione di un credito non integra concorso nella cessione

    Di conseguenza, dal complesso motivazionale essendo emerso il consapevole coinvolgimento del ricorrente in una operazione più ampia, articolata in fasi che prevedevano la consegna a credito della sostanza e il pagamento in più tranche via via che gli acquirenti all'ingrosso rivendevano la sostanza, si appalesa come manifestamente infondata anche la quarta doglianza, tesa a mettere in dubbio non tanto la condotta materiale ascritta a SA D'EL, quanto la sua qualificazione giuridica, sul presupposto che si tratti di una condotta post delictum, per essersi la cessione consumata in precedenza e tra soggetti diversi. Rileva inoltre il collegio che il quarto motivo sottopone una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

  • Inammissibile
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo all'assoluzione del coimputato RC

    Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca, oltre che manifestamente infondato. Diversamente da quanto si assume, la Corte territoriale, come detto, ha puntualmente analizzato tutti gli elementi a carico del ricorrente, la cui posizione non è affatto speculare a quella del concorrente RC, il quale è stato assolto in virtù della non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, quale illustrata a pagina 43 della sentenza impugnata, essendo emerso, dalla stessa conversazione del 18/12/2018, che questi non era a conoscenza dei dettagli dell'affare e neppure del quantitativo di stupefacenti acquistato da QU, oltre alla non secondaria considerazione di quanto risulta da ulteriori conversazioni intercettate in ordine alla sua indisponibilità ai traffici illeciti, elementi tutti che non si riverberano affatto sulla posizione del ricorrente, inequivocabilmente indicato dai due interlocutori quale soggetto cui QU avrebbe dovuto consegnare il denaro, esplicitamente collegato alla pregressa consegna della sostanza stupefacente di cui costituiva il pagamento. In definitiva, non si evidenzia alcuna macroscopica contraddizione o illogicità e neppure alcuna carenza motivazionale.

  • Accolto
    Dosimetria della pena

    È fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di sei anni reclusione e 24.000 € di multa (pena finale: quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura esattamente corrispondente al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi nel novembre 2018. Si richiama in proposito il consolidato principio di questa Corte ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il dovere di rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivo rigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356 - 01). In particolare, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendo ritenersi a tal fine insufficiente, a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il generico richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, cit; Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596). Nel caso in esame, la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la carenza di un adeguato sviluppo motivazionale in relazione ai criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio prossimo al massimo edittale, si è limitata ad affermarne la congruità e proporzionalità senz'altro aggiungere alla altrettanto immotivata decisione del primo giudice. Ad avviso di questa Corte, la motivazione appare irrispettosa dei principi di diritto più sopra enunciati, avendo il giudice del merito omesso di indicare le specifiche ragioni che l'hanno indotto ad applicare, nella specie, la misura massima della pena detentiva astrattamente prevista dal legislatore per il reato contestato al D’EL, in tal modo incorrendo in una forma solo apparente di motivazione, sostanzialmente equivalente all'ipotesi codificata della motivazione omessa. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto da D’EL, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

  • Rigettato
    Circostanze attenuanti generiche

    La sentenza impugnata, avendo la Corte ritenuto di confermare il diniego in virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

  • Rigettato
    Omissione di valutazione e mancata estensione della decisione favorevole al coimputato VI CA

    Ad avviso del ricorrente non potrebbe infatti negarsi l'applicazione del beneficio di cui all'art. 587 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 13), contestato in concorso con CA, per il fatto che Di CC rinunziò, in parte, ai proposti motivi di appello. Va premesso che, al riguardo, può ritenersi superato, - con Sez. 3, , Sentenza n. 55001 del 18/07/2018 Ud. Rv. 274213 - 02 - il parziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258393) in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che il ricorso hanno proposto ma che hanno concordato la pena in appello (o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato), in quanto non vi è alcun motivo per disallineare la posizione di chi abbia coltivato sino in fondo l'impugnazione proposta rispetto a chi, per ragioni di strategia processuale, abbia concordato la pena o rinunciato ai motivi di merito, quando la posizione di costoro si presenti identica a chi abbia ottenuto, sulla base di motivi non personali, l'assoluzione nel merito per ragioni estensibili anche al coimputato, in relazione al quale, se non avesse impugnato affatto, non si porrebbe, a condizioni esatte, alcuna questione circa l'applicabilità nei suoi riguardi dell'effetto estensivo. Pertanto anche nei confronti dell'imputato che abbia concordato la pena in appello o abbia rinunciato ai motivi deve affermarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'effetto estensivo della impugnazione proposta da altro ricorrente, ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura penale, avendo le Sezioni Unite, con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, già avuto modo di affermare che il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". Tuttavia, nel caso in esame, il beneficio non spetta al ricorrente perché, come emerge dal testo della sentenza impugnata, l'assoluzione del coimputato (VI CA), con la formula per non aver commesso il fatto, è stata correttamente ritenuta dalla Corte di merito sul rilievo che non vi fosse una prova univoca della sua presenza al momento della cessione e soprattutto (si veda a pagina 46 della sentenza impugnata ) perché dalla conversazione intercettata in ambientale riportata a pagina 137 della sentenza di primo grado, nella quale gli interlocutori, diversi dallo CA, che ancora una volta non è presente, discutono dei guadagni, emerge che quest'ultimo, a differenza del Di CC, non è fra i quattro soggetti che partecipano alla distribuzione degli utili, con la conseguenza che la posizione del ricorrente diverge nettamente da quella del coimputato e dal motivo di impugnazione che è stato accolto sulla base del carattere strettamente personale di esso.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per assenza di una pagina

    Il primo motivo, riproduttivo di analogo motivo d'appello col quale si deduceva la nullità, con riferimento alla posizione del ricorrente, della sentenza di primo grado in quanto mancante di una pagina, completamente bianca, è generico e manifestamente infondato. La Corte di merito, del vero, nel disattendere la censura, da atto che la pagina 108, che nel ricorso si assumeva mancante, in realtà è presente in atti, come rileva, nel corso del giudizio, non essere stato disconosciuto dal ricorrente, il quale aveva dunque delimitato la propria censura ad una generica carenza motivazionale in ordine alla natura e alla gravità degli indizi; ebbene tale affermazione in fatto non è stata attinta da alcuna specifica censura. Ciò posto, osserva il Collegio che, esaminata la sentenza di primo grado, risulta evidente che non manca affatto la pagina il discorso, né la stessa, a riprova di una deliberata scelta dell'estensore, risulta completamente bianca, al contrario riportando una frase compiuta conclusiva di un periodo iniziato nella precedente pagina 107; in definitiva, al termine del paragrafo, come non è inusuale, e prima di iniziarne uno nuovo dedicato all'episodio di cui al successivo capo 9), è stata lasciata in bianco la restante parte della pagina per mere esigenze grafiche. Si rileva, peraltro, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado - non già di una sola pagina - integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118). Tale vizio del documento sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118-01). Tanto ciò è vero che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si erano limitati - come vorrebbe l’odierno ricorrente - ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazione presenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735). Giova poi ribadire che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Grandi, Rv. 288200 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287505). Quando poi alle massime richiamate dal ricorrente, ci si limita a rilevare che riguardano la diversa ipotesi di provvedimenti incompleti o manchevoli di motivazione resi dalla Corte d'appello, le cui carenze motivazionali non possono essere colmate da un intervento di questa Corte di legittimità, sempre che la dedotta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell"iter" logico-giuridico della decisione (da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 36885 del 02/10/2025, Rv. 288885 - 01).

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione sull'identificazione del ricorrente in conversazione intercettata

    Il secondo motivo, col quale lamenta la illogicità della motivazione e comunque la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla identificazione del ricorrente in uno degli interlocutori della conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è generico per aspecificità estrinseca non risultando correlato col nucleo della motivazione. Si tratta di una contestazione solo apparente che argomenta su un piano non coerente, in quanto non tiene conto del fatto che, del vero, il NE è stato immortalato dalle telecamere all'arrivo alla stazione nel corrispondente giorno, orario e momento cui ha fatto seguito la conversazione registrata, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua identificazione con il soggetto che si è incontrato con RE e poi è salito all'auto monitorata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Travisamento della prova in ordine alle conversazioni registrate

    Analoghe considerazioni valgono con riferimento al terzo motivo, anch'esso generico oltre che manifestamente infondato. Deve escludersi, in primo luogo, alla luce dei consolidati principi esposti ai superiori §§ 2.4. e 2.8., alcun travisamento del materiale intercettivo in specie della medesima conversazione del 7 febbraio 2019, che si assume smentita, con riguardo alla entità del debito rilevante dalla pregressa cessione, dalle conversazioni del gennaio precedente. Si ribadisce in proposito che il travisamento della prova, tanto più in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, deve emergere in maniera evidente dagli atti del processo, laddove quella prospettata dal ricorrente costituisce solo una ricostruzione alternativa del significato delle conversazioni intercettate, quale diversamente ritenuto e valutato dai giudici di merito. Oltretutto l'assunto difensivo è smentito dagli stessi atti prodotti. Dalla lettura della breve conversazione del 28 gennaio 2019 (progr. 3578 di cui al Rit 1152/2018), di cui peraltro è stato allegato soltanto uno stralcio, non emerge affatto quanto si pretende, e cioè che l'espressione “500 mancano ….. guarda!”, sia certamente riferita al saldo per l'acquisto della sostanza, considerato che in realtà i due interlocutori (QU e RE) stanno discutendo dell'arresto, avvenuto quello stesso giorno di GI IA, del fatto che “La Finanza” non avesse rinvenuto tutta la sostanza stupefacente (“fumo non gliene hanno trovato”), che QU in particolare la avesse portata per consegnare “quei due chili a te” (RE) e che, l'indomani, gli avrebbe dato anche il resto, precisando per l'appunto che ne mancavano 500, con riferimento dunque alla sostanza stupefacente, non già a una precisa quantità di denaro.

  • Inammissibile
    Illogicità della motivazione sul concorso nel reato e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"

    Il quarto motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. La critica, limitata a una presunta incoerenza della contabilità quale risulterebbe dal contenuto delle conversazioni, propone infatti, una lettura alternativa dei dialoghi intercettati, in particolare di quelli del 19 e del 28 gennaio e del 7 febbraio 2019, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8. Ricostruzione che, per di più, da una parte, alla luce di quanto evidenziato al § 6.3., nel trattare del presunto travisamento del medesimo dato intercettivo, è incoerente con la prova in atti, quale risulta dalla conversazione del 28 gennaio 2019, quale anche riportata a pagina 100 della sentenza di primo grado; dall’altra, nella misura in cui si assume che la transazione illecita avrebbe avuto ad oggetto la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100, configura un palese contrasto con la stessa imputazione dove la cifra di 3.500 € individua il prezzo al chilo della sostanza e non il valore dell'intera transazione, il che rende assolutamente logico e coerente il ragionamento della Corte riguardo agli ordini di grandezza dell'affare e l'alternativa ricostruzione difensiva una improponibile mistificazione. La Corte d'appello non si è affatto sottratta all'onere di motivare in merito alla censura difensiva evidenziando gli elementi indicativi del pieno coinvolgimento del ricorrente; in specie: - la contingenza temporale, in quanto sono passati pochi giorni dall'arresto di IA, di cui esplicitamente discutono, al quale sono stati sequestrati oltre tre chili e mezzo di hashish; - la circostanza che nelle conversazioni si discuta di “fumo”, dunque di sostanza stupefacente, anche in vista di programmi futuri; - la coerenza dei conteggi quantomeno con riguardo agli ordini di grandezza. La stessa Corte di merito, peraltro, evidenzia che i calcoli che emergono dalle conversazioni sono particolarmente complicati, anche considerato che si tratta di pagamenti in più tranche, e che gli stessi interlocutori sono in disaccordo sul relativo ammontare, ciò che non intacca il dato inequivoco della partecipazione del NE e del suo interesse a partecipare agli utili.

  • Accolto
    Dosimetria della pena

    È invece fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di cinque anni e tre mesi di reclusione e 18.000 € di multa (pena finale: tre anni e sei anni di reclusione ed euro 12.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura di poco inferiore al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, e comunque ampiamente superiore alla media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01), senza esplicitare i criteri individuati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa Corte di merito, pur investita di specifica censura, limitandosi ad affermare la congruità e proporzionalità della pena irrogata. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto dal NE, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

  • Rigettato
    Circostanze attenuanti generiche

    La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, in quanto il ricorrente non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, né d'altro canto il laconico riferimento al ruolo marginale e ad una non meglio specificata condotta processuale, quali riportati nella sintesi dei motivi di doglianza (vedi pagina 24 della sentenza), per l'evidente difetto di specificità, necessitava di una valutazione e confutazione più ampia di quella che si rinviene nella pur sintetica motivazione della Corte di merito, non illogica ne assente.

  • Rigettato
    Travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo del favoreggiamento personale

    Il primo articolato motivo è generico e manifestamente infondato. Va premesso che il concetto stesso di travisamento evocato dal ricorrente, in quanto necessariamente riferito alla prova, in ipotesi oggetto di un errore percettivo, e non già valutativo, del giudice, non può evidentemente essere richiamato con riferimento all’atto d’appello, di cui può soltanto lamentarsi l’omessa valutazione, salvo poi censuare le risposte della Corte di merito in quanto viziate nei modi e termini previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. Come già premesso al superiore § 2. eccede dai limiti di cognizione della Corte di Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, la cognizione della Corte di Cassazione essendo funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). L'articolata censura, non individua reali deficit motivazionali o argomentazioni illogiche e contraddittorie nella lineare e coerente ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito, che peraltro, convenendo sul fatto che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del pomeriggio del 30 marzo 2019 e dalle conversazioni tra presenti registrate quello stesso pomeriggio all'interno dell'autovettura di QU e più tardi a casa di quest'ultimo (materiale analiticamente esaminato alle pagine da 325 a 329 della sentenza di primo grado), emerge in termini inequivoci che il ricorrente, salito a bordo dell'auto di QU, aveva utilizzato una apparecchiatura atta a individuare la presenza di microspie accertando che l'auto era “strapiena” e che, subito dopo tale incontro, QU era rientrato presso la sua abitazione, ove aveva utilizzato analoga apparecchiatura personalmente, tentando di provvedere alla bonifica degli ambienti (peraltro erroneamente pervenendo alla conclusione di esservi riuscito), hanno espresso, decisioni e percorsi motivazionali comuni, risolvendosi invece la doglianza nella pretesa svalutazione della prima parte dell'episodio in quanto infruttuosa e della seconda in quanto non vi sono prove di una attiva collaborazione del IO e comunque non sarebbe stato frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle indagini. Nè del resto appare contestabile la ritenuta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257;). Ne discende che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le microspie alacremente ricercate non siano state concretamente rinvenute o disattivate, ma soltanto individuate. Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), anche soltanto, come nel caso in esame in virtù della acquista consapevolezza della presenza delle microspie nell’auto e nell’abitazione, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276 - 01). Va rimarcato infine che il delitto di favoreggiamento non implica la colpevolezza del soggetto in concreto aiutato e corrispondentemente ne costituisce presupposto l'oggettiva commissione del delitto e non anche la verifica di tutti gli elementi necessari per affermare la colpevolezza del soggetto aiutato, essendo dunque irrilevante che quest'ultimo risulti in concreto estraneo ai fatti o carente del prescritto coefficiente psicologico o che possa beneficiare di una causa di non punibilità , ovvero che la sua posizione sia successivamente archiviata (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud. Rv. 283109 - 01; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015, [...], Rv. 26509); per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche, (Sez. 2, Sentenza n. 20195 del 09/03/2015, Rv. 263524 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 24035 del 24/05/2011, Rv. 250433 - 01; Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756), esclusa dunque una precisa conoscenza degli elementi del reato presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di interferire con l'indagine in corso. A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di appello, e ancor prima il Gup, i quali hanno correttamente valorizzato non soltanto il contenuto dei dialoghi intercettati, dal quale si evince che l'apparecchiatura utilizzata dal IO aveva confermato la presenza delle microspie, momento dal quale gli interlocutori avevano mutato atteggiamento, ma altresì il contesto in cui si colloca l'episodio, dove peraltro non si evidenziano rispetto alla provenienza dei dispositivi per la captazione eventualità alternative rispetto a un'indagine di polizia.

  • Accolto
    Applicazione della libertà vigilata

    La doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata è fondata. Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, [...], Rv. 284142 - 01. Con specifico riferimento all'applicazione della misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 229, cod. pen. per il caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno si vedano Sez. 1, Sentenza n. 235 del 18/03/1986, dep. 1987, Rv. 174798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3988 del 04/04/1972, Rv. 088222 - 01, che affermano il principio secondo cui la discrezionalità dell'applicazione della libertà’ vigilata, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno, non esclude l'obbligo della motivazione). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, pur riducendone la durata rispetto a quanto disposto dal Gup, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. Di conseguenza, la sentenza nei confronti di IO deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

  • Rigettato
    Dosimetria della pena

    È privo di pregio il motivo, peraltro generico, inerente alla determinazione della pena base, nella misura di due anni di reclusione. Va precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Orbene, la Corte di appello ha applicato una pena base che non è superiore alla media edittale dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 378, comma 1, cod. pen. sanzionato con la reclusione fino a 4 anni, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità.

  • Rigettato
    Circostanze attenuanti generiche

    La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica (si richiamano i principi esposti al § 5.4.1.), in quanto il ricorrente da una parte ripropone le medesime censure inerenti l'erronea valorizzazione da parte del primo giudice di pregresse condanne per gravi delitti, già accantonate dalla Corte di merito, che ha affermato la sostanziale correttezza delle argomentazioni difensive sul punto, dall'altra non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, insindacabile in questa sede non risultando alcuna omissione motivazionale rispetto a circostanze eventualmente allegate e non considerate, restando a margine e comunque priva di decisività la contestata valorizzazione in termini negativi delle legittime scelte difensive.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18145
    Data del deposito : 20 maggio 2026

    Testo completo