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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18145 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA IM nato a [...] il [...] D'EL SA nato a [...] il [...] Di CC PP nato a [...] il [...] NE NI nato a [...] il [...] IO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22 gennaio 2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PP Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di IO NN, l'inammissibilità dei ricorsi di ZA IM e NE NI, il rigetto dei ricorsi di Di CC PP e D'EL SA;
sentito le conclusioni dell'avv. Contestabile, difensore di NE NI e di D'EL SA, presente anche in sostituzione dell'avvocato PP Di Renzo, difensore di IO NN, che si è riportato ai motivi per quanto riguarda Di IO, mentre per i propri assistiti ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18145 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AD LV Data Udienza: 28/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2025 la Corte d'appello di Milano, pronunciando in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 15 settembre 2023, ha rideterminato, su accordo delle parti, la pena irrogata a QU UI, QU MI, AR GI, ZA IM, NG RO, LI NO, Di CC PP, D'EL PP, ZJ YL e LL Alfred;
ha rideterminato al pena nei confronti di IO NN e NO MO EL;
ha assolto RC AL, Calaiò AZ, RA VI, AN PA e SI RA IO dai reati loro rispettivamente ascritti, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza nei confronti di questi ultimi;
ha confermato la condanna nei confronti di D’EL SA, PA TU e NE NI e, altresì, ha condannato UI QU alla rifusione delle spese in favore delle costitute parti civili. 2.Per l'annullamento della sentenza hanno proposto distinti ricorsi ZA IM, tramite il proprio difensore Avvocato Robert Ranieli, D’EL SA e NE NI, tramite il proprio difensore Avvocato Guido Contestabile, Di CC PP, tramite il proprio difensore Avvocato Ivano PP Chiesa. 3. IM ZA, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, condannato, per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 4), alla pena di due anni di reclusone e 16.000,00 euro di multa, con revoca della disposta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, solleva un unico motivo, col quale deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in quanto, indipendentemente dall'accordo, la Corte di merito avrebbe potuto approfondire la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e revocarla d’ufficio. 4. SA D’EL, condannato dai giudici di merito alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni due, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo 2 dell'imputazione) per avere ceduto, in concorso con PP D’EL, 11 chilogrammi di hashish a UI QU, di cui 10 venivano ulteriormente ceduti a TU PA per il tramite di GI IA, mentre i concorrenti AL RC e PA AN, sono stati assolti per non aver commesso il fatto, premesso che, nel caso in esame, non ricorre un'ipotesi di doppia conforme in quanto, con specifico riferimento al capo 2), come detto, la Corte 3 territoriale, divergendo dalle conclusioni nel primo giudice, ha assolto due dei sei coimputati, ancora, in relazione al capo 4) ha mandato assolto AZ Calaiò, sulla base di un'interpretazione del dato intercettivo del tutto differente da quella validata dal Gup, e così analogamente con riguardo al capo 13) della rubrica, dal quale è stato assolto VI RA, ha articolano i sei motivi di gravame di seguito enunciati. 4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica in quanto sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione di cui al progressivo 2600 del RIT 1152/2018 del 18 dicembre 2018 nella parte in cui si è ritenuto di identificare il ricorrente nel soggetto di nome “RO” menzionato dai due interlocutori (UI QU e AL RC), in violazione del principio del ragionevole dubbio. Si assume che la Corte ha ritenuto di superare le argomentazioni difensive sviluppate nei motivi d'appello - ove si era sostenuta l'impossibilità di tale identificazione in quanto, appena due ore dopo detta conversazione, RC aveva effettivamente incontrato SA D'EL, nonché UI QU per cui non vi era alcuna necessità di veicolare messaggi tramite il primo, atteso l'imminente incontro;
il collaboratore di giustizia UE US aveva escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente;
il riferimento nella medesima conversazione anche a tale “PE” non era idoneo e sufficiente a ricollegare il discorso ai due fratelli SA (RO) e PP (PE) D'EL - con motivazione carente e inadeguata atteso che gli elementi indicati a pagina 39 del provvedimento avversato non hanno alcun valore individualizzante e non permettono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente, con conseguente macroscopica violazione dell’indicata regola di giudizio (si cita, Sezione 6, Sentenza n. 45.506 del 27/04/2023 e le massime in essa richiamate). La motivazione della Corte sarebbe, peraltro, viziata da un'evidente travisamento della prova attesa la errata percezione degli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate: in specie, la conversazione telefonica del 18 dicembre 2018 richiamata, è intervenuta esclusivamente tra QU e RC, e non vi ha partecipato il ricorrente, contrariamente a quanto si trae dal passaggio nel provvedimento impugnato in cui si afferma che non risulta decisivo che “gli interessati ne abbiano parlato prima per telefono e poco dopo, incontratisi di persona, non ne abbiano fatto cenno”: inoltre la Corte ha dato risalto a un fatto ignoto, ossia la circostanza che nell'entourage di QU non vi fossero altri fratelli di nome RO e PE. 4.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione assente rispetto alle specifiche deduzioni formulate con il secondo motivo d'appello e comunque illogica e carente, in relazione al ravvisato contributo del D'EL nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish. Dalla disanima delle pagine da 34 a 40 della sentenza impugnata, si deduce, emerge una diffusa carenza di autonomia della motivazione rispetto alla sentenza di primo grado (pagg. 45- 54) - a sua volta recettiva delle considerazioni contenute nell'informativa della polizia giudiziaria - non essendo stata fornita alcuna risposta al secondo motivo d’appello, con cui era stata eccepita l’insufficienza del compendio probatorio rispetto al contributo che il ricorrente avrebbe fornito 4 alla cessione della sostanza stupefacente (sì cita, Sezione 2, Sentenza n. 16.510 del 31/01/2022; Sezione 6, Sentenza n. 5224 del 02/10/2019, RV 278611- 01); considerato, da una parte, che nella conversazione telefonica tra QU e RC, si faceva soltanto riferimento alla necessità di consegnare delle somme di danaro a tale RO affinché a sua volta le consegnasse a PE, escluso quindi qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in attività di detenzione, offerta in vendita, trasporto o agevolazione nella diffusione di sostanze stupefacenti;
dall'altra, l'assenza di indizi dimostrativi della consapevolezza di RO di essere destinatario di tali somme oltre che della effettiva consegna, tanto più considerato che la conversazione aveva riguardo, quanto alla consegna del denaro, non a un fatto passato bensì a un proposito futuro. La motivazione risulta parimenti censurabile in quanto, basandosi esclusivamente su una conversazione postuma rispetto alla presunta consegna dello stupefacente, che non vede neppure coinvolto il ricorrente, si perviene all'affermazione del coinvolgimento di SA D’EL in virtù di un chiaro travisamento del dato intercettivo, quale si apprezza dalla lettura del tratto di conversazione, riportato nel ricorso (pagine 15 e 16, come tratte dall'allegato 1 al ricorso, progressivo 2006 del RIT 1152/2018), da cui emerge chiaramente - anche in virtù delle espressioni al singolare utilizzate dagli interlocutori e del fatto che nel momento in cui discutono dell'eventuale restituzione dello stupefacente si riferiscono a PE (PP) - che RO (SA) avrebbe dovuto soltanto consegnare il denaro a PE (PP), dunque non ne era il destinatario finale, per cui in alcun modo poteva essere considerato fornitore dello stupefacente ovvero concorrente in una presunta cessione precedentemente consumata. 4.3. Col quarto motivo, strettamente legato ai due precedenti, si deduce ulteriore vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione della condotta contestata al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73 del dpr 309 del 1990, in quanto la mera riscossione di un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non integra necessariamente il concorso nella cessione delle sostanze, se non vi è la prova di un preventivo accordo o comunque di un qualche contributo partecipativo all'altrui condotta (si cita, Sezione 1, Sentenza n. 45.355 del 14/07/2023). Si assume in tal senso che nel caso in esame è, al più, comprovato che il ricorrente si sia interessato al recupero di una parte del prezzo di vendita, con intervento collocato in una fase successiva alla consegna dello stupefacente. 4.4. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione, illogica e contraddittoria in quanto, sulla base della medesima piattaforma probatoria, è stato emesso un giudizio assolutorio con riguardo alla posizione del coimputato RC. Argomenta che, a partire dalla medesima intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018, appare manifestamente illogico ritenere che i riferimenti a tale RO fatti dal RC, ritenuto estraneo alla compravendita, possano di per sé soli, in assenza di elementi di supporto, costituire la prova del ruolo di fornitore addebitato al D'EL. 5 4.5. Col sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce in specie: -con riferimento alla dosimetria della pena, che la stessa è stata ragguagliata al massimo edittale nonostante non ricorra un'ipotesi di ingente quantità, il fatto sia concretamente modesto, gli elementi a suo carico siano costituiti da una sola conversazione tra terzi, oggetto di captazione, e soprattutto al coimputato PA, pur gravato da numerosi precedenti e condannato per due distinti addebiti e così al fratello PP D’EL, che vanta precedenti associativi, è stata irrogata la medesima pena;
-con riferimento alle circostanze attenuanti generiche si evidenzia un vero e proprio travisamento del certificato del casellario giudiziale da cui non risulta affatto, come ritenuto dalla Corte, che vi siano dei gravi reati e un provvedimento di sorveglianza speciale, considerato che per questo è intervenuta riabilitazione, e comunque i reati, eccetto uno, sono stati dichiarati, a vario titolo, estinti. 5. PP Di CC, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, condannato, per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati ai capi 10), 11) e 13), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e 16.000,00 euro di multa, con revoca della disposta interdizione legale e sostituzione di quella perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni 5, solleva un unico motivo, incentrato sull'episodio di cui al capo 13), col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 587, comma 1, e 129 nonché 530, comma 2, stesso codice, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, censurandosi l’omessa valutazione e la conseguente mancata estensione al ricorrente (ai sensi dell'articolo 587 cod. proc. pen.) della decisione favorevole assunta per VI CA, pur in presenza di una evidente e perfetta sovrapponibilità tra le due posizioni processuali, atteso che, secondo la ricostruzione dell'episodio quale consolidata nella sentenza di primo grado, l'incontro tra Di CC e CA era funzionale al perfezionamento della trattativa in essere tra QU, Di CC, ZJ e gli acquirenti. 6. NI NE, condannato dai giudici di merito alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni uno, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo 7 dell'imputazione) in concorso con UI QU e SS RE (quest'ultimo giudicato separatamente), ha articolano i cinque motivi di gravame di seguito enunciati. 6.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, la violazione degli articoli 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. 6 Si assume che, essendo stata puntualmente dedotta, nei motivi d'appello, l’assenza della motivazione della sentenza di primo grado, in quanto la pagina 108, che faceva seguito alla narrazione dei fatti relativi alla imputazione di cui al capo 7), era bianca, per cui era del tutto mancante qualsiasi analisi degli indizi esposti, quale imposta dagli artt. 192 e 546 del codice di rito, da cui la conseguente nullità nella sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. che riguarda non soltanto l'ipotesi della sentenza del tutto priva di un apparato motivazionale, ma anche quella della incompletezza materiale, per la mancanza di una o più pagine, quando la motivazione a fronte di detta incompletezza non sia idonea a render conto dell'iter logico giuridico della decisione (si citano Sezione 6, Sentenza n. 39.312 dell’01/07/2022; sezione 1, Sentenza n. 16.319 del 01/03/2022., Sezione 6, Sentenza n. 31.392 del 07/10/2020, RV 279888), sicchè non si era correttamente instaurato neppure il giudizio di appello. 6.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 192, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., la illogicità della motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente in uno dei conversanti intercettati all'interno dell'Audi A5 il giorno 7 febbraio 2019 e comunque la ricorrenza di un ragionevole dubbio in merito. Argomenta che la conclusione secondo cui uno degli interlocutori sia identificabile nel NE è frutto di plurime congetture in quanto, da una parte, durante le conversazioni tra RE e QU, in cui quest'ultimo aveva preannunciato l'arrivo di un cugino, non viene mai fatto il nome del NE;
dall'altra il richiamo alle parti del dialogo inerenti le spartizioni di ricavi illeciti è incoerente in quanto non risulta attribuito al ricorrente nessun episodio pregresso;
in ogni caso non è stata fornita risposta alla censura difensiva in ordine alla assenza d'indizi sulla base dei quali affermare che il ricorrente NE si trovasse effettivamente all'interno dell'auto, posto che, come evidenziato nell'omologo motivo d'appello, non è stata verificata la presenza di NI NE sull'auto, né l'eventualità che fosse sceso prima dell'inizio della conversazione. 6.3. Col terzo motivo denuncia il travisamento della prova in quanto dalle conversazioni registrate 19 gennaio 2019 e il 28 gennaio 2019, in correlazione con la conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è stata tratta prova dell'esistenza di fatti in realtà mai commentati dai conversanti. Si assume che i riferimenti alla somma da saldare, pari a 500 €, contenuti nelle conversazioni del 19 gennaio e del 28 gennaio 2019, certamente legate alla cessione della droga leggera di cui al capo 7), non sono però in rapporto col dialogo registrato il 7 febbraio 2019, come emerge in particolare dalla conversazione del 28 gennaio, di cui al progressivo n. 3578 di cui al Rit 1152/2018 (allegato n. 2 al ricorso), da cui risulta appunto che mancavano solo 500 € per saldare il debito della pregressa cessione;
da cui la aperta contraddizione con l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nella conversazione del 7 febbraio, che vedeva coinvolto il ricorrente, l'ordine di grandezza dei valori era omogenea rispetto all'affare delineato nel capo di imputazione, laddove invece quest'ultimo dialogo (vedi pag. 102 della 7 sentenza del Gup) evidenziava un debito contratto da QU pari a euro 11.000 o a euro 13.000. Pertanto sarebbe stata introdotta una informazione rilevante che non esiste negli atti del processo integrante il dedotto vizio di travisamento della prova (si citano Sezione 2, Sentenza n. 47.035 del 03/10/2003, RV 257499 e vari precedenti conformi). 6.4. Col quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen.,, l'illogicità della motivazione con riferimento al concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 7), attribuito anche ad SS RE e UI QU, e la violazione del parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta il ricorrente di aver già evidenziato, con i motivi d'appello, la circostanza, che dall'analisi combinata delle intercettazioni del 19/01/2019, 28/01/2019 e 07/02/2019, non potesse trarsi con certezza la conclusione che NE fosse titolare della sostanza ceduta, che il “UI” citato nella conversazione fosse proprio l'QU e soprattutto che il dialogo del 7 febbraio potesse con certezza riferirsi all'episodio contestato al capo 7); rimarcato in proposito quanto risulta dal citato progressivo n. 3578 in merito ad un residuo di appena 500 € per saldare il debito, laddove i dialoghi trascritti a pagina 102 nella sentenza di primo grado fotografano un debito di UI pari ad euro 11.000 o forse anche ad euro 13.000. A fronte di tali specifiche censure, la Corte di merito, a pagina 46, offre una motivazione non confortante dal punto di vista del ragionevole dubbio, in quanto non indica elementi in grado di collegare con certezza la conversazione del 7 febbraio 2019 al reato in contestazione (capo 7), che riguarda la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100 €, in seguito alla quale QU, alla data del 28 gennaio 2019, era ancora debitore di soli 500 € e non di una cifra pari a oltre 11.000 € di cui si discorre nella conversazione di febbraio, tanto più in assenza di ulteriori elementi fattuali. 6.5. Col quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché degli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce, sotto il primo profilo, che essendo stata irrogata una pena base di cinque anni e tre mesi di reclusione, di poco inferiore al massimo edittale di sei anni, avrebbe dovuto essere offerta una motivazione rafforzata, laddove non è stato considerato il ruolo del ricorrente, cui, nonostante la diversa gravità delle condotte, sono state irrogate pene corrispondenti a quelle dei concorrenti, né la sua incensuratezza. Inoltre, il motivo relativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, supportato dalla evidenziazione del ruolo marginale e della condotta processuale del ricorrente, non è stato considerato dalla Corte. 7. NN IO è stato ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento personale, per aver fornito supporto a UI QU nell'eludere le attività di indagine provvedendo alla bonifica della sua autovettura e consegnando allo stesso strumentazione idonea per la 8 rilevazione delle microspie nell'abitazione, ed è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, come rideterminata dalla Corte di merito. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso articolando due motivi. 7.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 533 cod. proc. pen, e 378 cod. pen., il travisamento della prova e il correlato vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la motivazione in quanto è stata travisata la prova nella misura in cui si assume, a pagina 50 della sentenza, che la difesa avrebbe data per avvenuta l'attività di bonifica dalle microspie e la partecipazione alla stessa del CC, laddove in nessun passaggio dell'atto di gravame è riscontrabile tale assunto, evidenziando, in proposito, che da nessuna immagine estrapolata dai sistemi di sorveglianza o da conversazioni intercettate è possibile evincere che il CC abbia mai consegnato alcuna apparecchiatura elettronica per la rivelazione di microspie a UI QU: in entrambi i provvedimenti gravati sì da invece atto che il ricorrente non ha in alcun modo partecipato alla bonifica effettuata dall'QU nella propria abitazione, risultando soltanto una breve presenza del ricorrente nell'autovettura di quest'ultimo, durante l'effettuazione di una rudimentale e infruttuosa ricerca di microspie;
circostanza quest'ultima erroneamente svalutata dalla Corte in virtù della natura di reato di pericolo della fattispecie in discorso, senza minimamente considerare che, nel caso concreto, per come si sono svolti i fatti (atteso che non vi è stata anche una ricerca minuziosa;
l'attività si è esaurita in 10 minuti;
non ha dato alcuna certezza dell'esistenza di una microspia, nè è stato individuato il punto esatto in cui era stata celata;
l'QU aveva già in precedenza, a prescindere dagli esiti della ricerca, il sospetto che una microspia fosse presente, come si apprezza dalle intercettazioni quali richiamate nella sentenza di primo grado) non risulta essere stato frapposto alcun ostacolo, anche solo limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini (si cita, sezione 6, Sentenza n. 18.125 del 22/10/2019 ). Lamenta, altresì, l'omessa valutazione della censura difensiva inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo, posto che, evidenziata nell'atto d'appello la necessità che ai fini dell'integrazione del dolo generico occorre la consapevolezza dell'agente di fuorviare con la propria condotta le ricerche anche essendo a conoscenza del reato presupposto (si cita Sez. 6, Sentenza n. 38.516 del 2007; Sez. 6, Sentenza n. 44.756 del 29/10/2003), nella sentenza gravata si considera l'argomentazione stravagante per essere comunque intuibile che le eventuali microspie fossero state collocate dalla polizia giudiziaria, e comunque si assume, in contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la sostanziale irrilevanza della conoscenza dei reati per i quali era in corso l'indagine. 7.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della misura di sicurezza. 9 Si osserva, in primo luogo, che la Corte di merito si è limitata a confermare la decisione del primo giudice in punto di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della assoluta assenza di elementi positivi a suo favore, altresì valorizzando, in senso negativo, la legittima scelta di difendersi in giudizio, mentre non ha preso in considerazione gli specifici rilievi formulati col gravame in specie la circostanza che, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il ricorrente non è mai stato condannato per associazione a delinquere, a suo carico vi sono soltanto precedenti risalenti ai lontani anni 1985 e 1988, non è mai stato sottoposto alla sorveglianza speciale, non è ovviamente intraneo all'associazione che è stata esclusa, all'esito dell'indagine è stato ritenuto responsabile di una sola condotta di rilievo marginale. Quanto alla dosimetria della pena, nonostante la Corte di appello abbia preso atto che la pena inflitta era stata ingiustificatamente determinata nel massimo edittale, la ha rideterminata nella misura media in virtù della statura criminale del favorito, UI QU, peraltro anch'egli assolto dal reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., senza giustificare adeguatamente il sensibile scostamento dal minimo edittale (si citano Sezione 6, Sentenza n. 35.346 del 12/06/2008). La Corte territoriale ha altresì confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata limitandosi a ridurne la durata di un solo anno, omettendo del tutto di motivare con riguardo alla specifica censura formulata nell'atto d'appello, con la quale si era evidenziato che tutti gli elementi valorizzati dal Gup non potevano essere riferiti al ricorrente, tanto più che i fatti risalivano al 2019 e nel periodo successivo non risultava alcun tipo di segnalazione nei suoi confronti, che la frequentazione di soggetti di elevata caratura criminale si riduce al fatto che la figlia del ricorrente avesse sposato il fratello di tale AL OM, con il quale non era peraltro emerso alcun contatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di SA D'EL, NI NE e NN IO sono fondati per quanto di ragione;
sono inammissibili, nel resto. Sono inammissibili i ricorsi di IM ZA e PP Di CC. 2. Prima di esaminare i singoli ricorsi è necessario ricordare i principi più volte affermati da questa Corte. 2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentatívo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la 10 loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 - 01. 2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). 2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, [...], Rv. 202903), esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01). 2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, [...], Rv. 257499). Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...], n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 11 2.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, [...], Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, [...], Rv. 258438). 2.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 2.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.8. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, come ambientali - che nel caso di specie sono parte del compendio probatorio - costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 12 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164); quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01). 3. La doglienza sottoposta dalla difesa del ZA, che lamenta l'assenza di una rinnovata valutazione in merito ai presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, è inammissibile, generica e manifestamente infondata. 3.1. Il motivo, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, è privo di contenuto in quanto non sottopone alla Corte alcuna argomentazione fattuale o logica per evidenziare la patologia della motivazione, pur a fronte di una sentenza di primo grado dove i presupposti per l'applicazione della misura erano stati compiutamente evidenziati. 3.2. Sotto altro profilo, osserva la Corte che in ogni caso il ricorso, diretto a censurare una sentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (si veda da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 - 01). 3.3. Da ultimo si ritiene di rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in 13 vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori;
Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [...], Rv. 273194 - 01). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [...], Rv. 277381 - 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, [...], cit.; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell'08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01). In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, [...], cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, [...], Rv. 285619 - 01). In ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [...], Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, [...], Rv. 272853 - 01), con l'unico limite della rilevazione della prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia stessa e non altrimenti espressamente rinunciata (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01) e dell'irrogazione di una pena illegale (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288235 - 01). 3.4. Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale di una misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui all’art. 229 cod. pen. che prevede possa essere ordinata la libertà vigilata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, laddove il ricorrente è stato condannato ad una pena di due anni di reclusione. 4. La doglianza sottoposta dalla difesa del Di CC è manifestamente infondata. 14 4.1. Ad avviso del ricorrente non potrebbe infatti negarsi l'applicazione del beneficio di cui all'art. 587 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 13), contestato in concorso con CA, per il fatto che Di CC rinunziò, in parte, ai proposti motivi di appello. Va premesso che, al riguardo, può ritenersi superato, - con Sez. 3, , Sentenza n. 55001 del 18/07/2018 Ud. Rv. 274213 - 02 - il parziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258393) in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che il ricorso hanno proposto ma che hanno concordato la pena in appello (o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato), in quanto non vi è alcun motivo per disallineare la posizione di chi abbia coltivato sino in fondo l'impugnazione proposta rispetto a chi, per ragioni di strategia processuale, abbia concordato la pena o rinunciato ai motivi di merito, quando la posizione di costoro si presenti identica a chi abbia ottenuto, sulla base di motivi non personali, l'assoluzione nel merito per ragioni estensibili anche al coimputato, in relazione al quale, se non avesse impugnato affatto, non si porrebbe, a condizioni esatte, alcuna questione circa l'applicabilità nei suoi riguardi dell'effetto estensivo. Pertanto anche nei confronti dell'imputato che abbia concordato la pena in appello o abbia rinunciato ai motivi deve affermarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'effetto estensivo della impugnazione proposta da altro ricorrente, ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura penale, avendo le Sezioni Unite, con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, già avuto modo di affermare che il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". 4.2. Tuttavia, nel caso in esame, il beneficio non spetta al ricorrente perché, come emerge dal testo della sentenza impugnata, l'assoluzione del coimputato (VI CA), con la formula per non aver commesso il fatto, è stata correttamente ritenuta dalla Corte di merito sul rilievo che non vi fosse una prova univoca della sua presenza al momento della cessione e soprattutto (si veda a pagina 46 della sentenza impugnata ) perché dalla conversazione intercettata in ambientale riportata a pagina 137 della sentenza di primo grado, nella quale gli interlocutori, diversi dallo CA, che ancora una volta non è presente, discutono dei guadagni, emerge che quest'ultimo, a differenza del Di CC, non è fra i quattro soggetti che partecipano alla distribuzione degli utili, con la conseguenza che la posizione del ricorrente 15 diverge nettamente da quella del coimputato e dal motivo di impugnazione che è stato accolto sulla base del carattere strettamente personale di esso. 5. Il ricorso di SA D’EL, chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 2), è fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del sesto motivo, sono inammissibili le ulteriori doglianze. 5.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Propone, infatti, una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in particolare di quella del 18 dicembre 2018, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8., e deduce la mancanza di prova della identificazione del ricorrente nel soggetto di nome RO menzionato dai due interlocutori QU e RC, peraltro basata sulla prova di un fatto ignoto, che nell'entourage dell'QU non vi fossero altri fratelli di nome RO e PE, e comunque espressa in violazione del principio del ragionevole dubbio. Premesso che, come detto, l'individuazione del contesto e così l'identificazione delle persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti costituisce un'attività propria del giudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili, privi di logica e scorretti, nessun travisamento della prova per invenzione emerge ictu oculi dalle sentenze dei giudici di merito in relazione al fatto che i due fratelli PP e SA D'EL fossero usualmente chiamati con i diminutivi PE e RO, mentre costituisce un'ipotesi alternativa, del tutto esplorativa, quella che non si possa escludere l'esistenza di un'ulteriore coppia di fratelli analogamente appellati. Oltretutto, la conclusione espressa dalla Corte nel confutare analogo motivo d'appello, non si basa affatto su una presunzione, avendola raccordata, coerentemente, alla circostanza che i soggetti in discorso erano stati attenzionati e oggetto di indagini e attività intercettiva per mesi, cui si somma la rilevata corrispondenza temporale fra l’intercettazione del 18 dicembre 2018 e l'effettivo arrivo sul posto dell'imputato, comprovata da un servizio di osservazione visiva da parte delle forze dell'ordine, di cui si dà atto anche nello stralcio della informativa allegato al ricorso. Né del resto emerge alcun ulteriore errore percettivo dalla considerazione conclusiva che si legge a pagina 39 della sentenza in esame ove si evidenzia la non decisività dell'argomentazione difensiva in merito alla circostanza che dopo la conversazione fra i due coimputati RC e QU, in cui si era discusso di sostanze stupefacenti e del coinvolgimento di RO, cui avrebbero dovuto consegnare del denaro per il fratello, nell'incontro di persona con il ricorrente non se n'era fatto cenno, atteso che l'espressione “gli interessati”, che si assume riferita anche al ricorrente, da cui l'ipotizzato travisamento non avendo egli preso parte a siffatta conversazione né essendo coinvolto in dialoghi, anche telefonici, di tal fatta, risulta invece - come si apprezza dalla lettura della sentenza in revisione - chiaramente utilizzata, 16 in sintesi, con riferimento ai dialoganti individuati nella censura da confutare riportata poche righe sopra, che sono appunto RC e QU, non già SA (RO) D’EL. 5.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.2.1. Ribadito, si veda al superiore § 2.7., che non è consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito, sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione, neppure rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01), il ricorrente invece nel lamentare la carenza e comunque l'illogicità della motivazione in relazione al contributo offerto nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish, mira a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. 5.2.2. Dal complesso della motivazione offerta dai giudici di merito, con riferimento alla posizione del ricorrente ampiamente concordi, giacché la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella del grado precedente a formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01), emerge chiaramente (si vedano, oltre alla pagine 13 e 39 della sentenza, le pagine dal 45 a 54 e 143 della prima sentenza) che SA D’EL, certamente conosciuto con il diminutivo di RO (si veda pag. 46 della sentenza del Gup), era pienamente coinvolto nel traffico in discorso, che non si trattava del primo né dell'ultimo incontro, che era dunque addentro ai traffici del fratello;
inoltre, risulta dalla motivazione ribadita dalla Corte di merito che gli stessi interlocutori non si riferiscono al ricorrente col ruolo di semplice incaricato a ricevere la consegnare del denaro, bensì di un soggetto pienamente coinvolto nell'affare, tanto che il RC, poi assolto proprio per la non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, nell’interloquire col cognato QU, informandolo dell'incontro pregresso con “RO”, non effettua alcuna distinzione in merito al ruolo dei due fratelli e soprattutto lo stesso QU, nel discutere del pagamento da portare a termine, relativo all'ultima fornitura conseguita tramite i fratelli D'EL, riferisce anche di precedenti occasioni in cui lo schema, del pagamento a mani di RO, si era ripetuto, così escludendo in radice l'eventualità di un contributo casuale, e inconsapevole, del ricorrente in una fase successiva alla consumazione del reato. Al riguardo deve infatti richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell'agente non consista in un contributo alla diƯusione della sostanza stupefacente (Sez. 3, Sentenza 17 n. 14747 del 22/01/2020, Rv. 278906 - 01; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062; cfr Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01, che ha escluso la configurabilità del favoreggiamento) 5.2.3. Di conseguenza, dal complesso motivazionale essendo emerso il consapevole coinvolgimento del ricorrente in una operazione più ampia, articolata in fasi che prevedevano la consegna a credito della sostanza e il pagamento in più tranche via via che gli acquirenti all'ingrosso rivendevano la sostanza, si appalesa come manifestamente infondata anche la quarta doglianza, tesa a mettere in dubbio non tanto la condotta materiale ascritta a SA D'EL, quanto la sua qualificazione giuridica, sul presupposto che si tratti di una condotta post delictum, per essersi la cessione consumata in precedenza e tra soggetti diversi. 5.2.4. Rileva inoltre il collegio che il quarto motivo sottopone una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. Rv. 269368 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01); regola che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 5.3. Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca, oltre che manifestamente infondato. Diversamente da quanto si assume, la Corte territoriale, come detto, ha puntualmente analizzato tutti gli elementi a carico del ricorrente, la cui posizione non è affatto speculare a quella del concorrente RC, il quale è stato assolto in virtù della non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, quale illustrata a pagina 43 della sentenza impugnata, essendo emerso, dalla stessa conversazione del 18/12/2018, che questi non era a conoscenza dei dettagli dell'affare e neppure del quantitativo di stupefacenti acquistato da QU, oltre alla non secondaria considerazione di quanto risulta da ulteriori conversazioni intercettate in ordine alla sua indisponibilità ai traffici illeciti, elementi tutti che non si riverberano affatto sulla posizione del ricorrente, inequivocabilmente indicato dai due interlocutori quale soggetto cui QU avrebbe dovuto consegnare il denaro, esplicitamente collegato alla pregressa consegna della sostanza stupefacente di cui costituiva il pagamento. In definitiva, non si evidenzia alcuna macroscopica contraddizione o illogicità e neppure alcuna carenza motivazionale. 18 5.4. Il sesto motivo è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 5.4.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la erronea considerazione del certificato del casellario giudiziale, che si assume addirittura travisato in ragione della valorizzazione in termini negativi dei precedenti penali a carico, dalla Corte di merito indicati come gravi nonostante ne sia stata da tempo dichiarata l'estinzione in sede esecutiva, e della disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonostante alla stessa abbia fatto seguito un provvedimento di riabilitazione, è generica per aspecificità estrinseca. Al di là degli elementi tratti dal certificato del casellario giudiziale, non già travisati, considerato che la Corte d'appello ha fatto riferimento a pregiudizi certamente esistenti, soltanto valutati negativamente ovvero con un rigore non condiviso dal ricorrente, per le ragioni esplicitate, ma tuttavia non manifestamente illogico, il motivo si astiene dal considerare l'omessa evidenziazione di elementi positivamente valutabili, sulla quale in primo luogo si fonda il diniego. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, [...], Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e la decisione di non applicare le circostanze attenuanti generiche ben può essere basata anche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01). La sentenza impugnata, avendo la Corte ritenuto di confermare il diniego in virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.4.2. È fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di sei anni reclusione e 24.000 € di multa (pena finale: quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura esattamente corrispondente al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi nel novembre 2018. Si richiama in proposito il consolidato principio di questa Corte ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il dovere di rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivo rigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati 19 dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356 - 01). In particolare, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendo ritenersi a tal fine insufficiente, a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il generico richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, cit;
Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596). Nel caso in esame, la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la carenza di un adeguato sviluppo motivazionale in relazione ai criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio prossimo al massimo edittale, si è limitata ad affermarne la congruità e proporzionalità senz'altro aggiungere alla altrettanto immotivata decisione del primo giudice. Ad avviso di questa Corte, la motivazione appare irrispettosa dei principi di diritto più sopra enunciati, avendo il giudice del merito omesso di indicare le specifiche ragioni che l'hanno indotto ad applicare, nella specie, la misura massima della pena detentiva astrattamente prevista dal legislatore per il reato contestato al D’EL, in tal modo incorrendo in una forma solo apparente di motivazione, sostanzialmente equivalente all'ipotesi codificata della motivazione omessa. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto da D’EL, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. 6. Il ricorso di NI NE, chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 7), è fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del quinto motivo;
sono inammissibili le ulteriori doglianze. 6.1. Il primo motivo, riproduttivo di analogo motivo d'appello col quale si deduceva la nullità, con riferimento alla posizione del ricorrente, della sentenza di primo grado in quanto mancante di una pagina, completamente bianca, è generico e manifestamente infondato. La Corte di merito, del vero, nel disattendere la censura, da atto che la pagina 108, che nel ricorso si assumeva mancante, in realtà è presente in atti, come rileva, nel corso del giudizio, non essere stato disconosciuto dal ricorrente, il quale aveva dunque delimitato la propria censura ad una generica carenza motivazionale in ordine alla natura e alla gravità degli indizi;
ebbene tale affermazione in fatto non è stata attinta da alcuna specifica censura. Ciò posto, osserva il Collegio che, esaminata la sentenza di primo grado, risulta evidente che non manca affatto la pagina il discorso, né la stessa, a riprova di una deliberata scelta dell'estensore, risulta completamente bianca, al contrario riportando una frase compiuta 20 conclusiva di un periodo iniziato nella precedente pagina 107; in definitiva, al termine del paragrafo, come non è inusuale, e prima di iniziarne uno nuovo dedicato all'episodio di cui al successivo capo 9), è stata lasciata in bianco la restante parte della pagina per mere esigenze grafiche. Si rileva, peraltro, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado - non già di una sola pagina - integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118). Tale vizio del documento sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118-01). Tanto ciò è vero che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si erano limitati - come vorrebbe l’odierno ricorrente - ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazione presenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735). Giova poi ribadire che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Grandi, Rv. 288200 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287505). Quando poi alle massime richiamate dal ricorrente, ci si limita a rilevare che riguardano la diversa ipotesi di provvedimenti incompleti o manchevoli di motivazione resi dalla Corte d'appello, le cui carenze motivazionali non possono essere colmate da un intervento di questa Corte di legittimità, sempre che la dedotta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'"iter" logico-giuridico della decisione (da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 36885 del 02/10/2025, Rv. 288885 - 01). 6.2. Il secondo motivo, col quale lamenta la illogicità della motivazione e comunque la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla identificazione del ricorrente in uno degli interlocutori della conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è generico per aspecificità estrinseca non risultando correlato col nucleo della motivazione. 21 Si tratta di una contestazione solo apparente che argomenta su un piano non coerente, in quanto non tiene conto del fatto che, del vero, il NE è stato immortalato dalle telecamere all'arrivo alla stazione nel corrispondente giorno, orario e momento cui ha fatto seguito la conversazione registrata, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua identificazione con il soggetto che si è incontrato con RE e poi è salito all'auto monitorata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2 , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [...], Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [...], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01). 6.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al terzo motivo, anch'esso generico oltre che manifestamente infondato. Deve escludersi, in primo luogo, alla luce dei consolidati principi esposti ai superiori §§ 2.4. e 2.8., alcun travisamento del materiale intercettivo in specie della medesima conversazione del 7 febbraio 2019, che si assume smentita, con riguardo alla entità del debito rilevante dalla pregressa cessione, dalle conversazioni del gennaio precedente. Si ribadisce in proposito che il travisamento della prova, tanto più in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, deve emergere in maniera evidente dagli atti del processo, laddove quella prospettata dal ricorrente costituisce solo una ricostruzione alternativa del significato delle conversazioni intercettate, quale diversamente ritenuto e valutato dai giudici di merito. Oltretutto l'assunto difensivo è smentito dagli stessi atti prodotti. Dalla lettura della breve conversazione del 28 gennaio 2019 (progr. 3578 di cui al Rit 1152/2018), di cui peraltro è stato allegato soltanto uno stralcio, non emerge affatto quanto si pretende, e cioè che l'espressione “500 mancano ….. guarda!”, sia certamente riferita al saldo per l'acquisto della sostanza, considerato che in realtà i due interlocutori (QU e RE) stanno discutendo dell'arresto, avvenuto quello stesso giorno di GI IA, del fatto che 22 “La Finanza” non avesse rinvenuto tutta la sostanza stupefacente (“fumo non gliene hanno trovato”), che QU in particolare la avesse portata per consegnare “quei due chili a te” (RE) e che, l'indomani, gli avrebbe dato anche il resto, precisando per l'appunto che ne mancavano 500, con riferimento dunque alla sostanza stupefacente, non già a una precisa quantità di denaro. 6.4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. La critica, limitata a una presunta incoerenza della contabilità quale risulterebbe dal contenuto delle conversazioni, propone infatti, una lettura alternativa dei dialoghi intercettati, in particolare di quelli del 19 e del 28 gennaio e del 7 febbraio 2019, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8. Ricostruzione che, per di più, da una parte, alla luce di quanto evidenziato al § 6.3., nel trattare del presunto travisamento del medesimo dato intercettivo, è incoerente con la prova in atti, quale risulta dalla conversazione del 28 gennaio 2019, quale anche riportata a pagina 100 della sentenza di primo grado;
dall’altra, nella misura in cui si assume che la transazione illecita avrebbe avuto ad oggetto la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100, configura un palese contrasto con la stessa imputazione dove la cifra di 3.500 € individua il prezzo al chilo della sostanza e non il valore dell'intera transazione, il che rende assolutamente logico e coerente il ragionamento della Corte riguardo agli ordini di grandezza dell'affare e l'alternativa ricostruzione difensiva una improponibile mistificazione. La Corte d'appello non si è affatto sottratta all'onere di motivare in merito alla censura difensiva evidenziando gli elementi indicativi del pieno coinvolgimento del ricorrente;
in specie: - la contingenza temporale, in quanto sono passati pochi giorni dall'arresto di IA, di cui esplicitamente discutono, al quale sono stati sequestrati oltre tre chili e mezzo di hashish;
- la circostanza che nelle conversazioni si discuta di “fumo”, dunque di sostanza stupefacente, anche in vista di programmi futuri;
- la coerenza dei conteggi quantomeno con riguardo agli ordini di grandezza. La stessa Corte di merito, peraltro, evidenzia che i calcoli che emergono dalle conversazioni sono particolarmente complicati, anche considerato che si tratta di pagamenti in più tranche, e che gli stessi interlocutori sono in disaccordo sul relativo ammontare, ciò che non intacca il dato inequivoco della partecipazione del NE e del suo interesse a partecipare agli utili. 6.5. Il quinto motivo, analogo al sesto della difesa di D’EL, è, per le medesime ragioni, fondato nei limiti di cui alla motivazione (si richiamano i principi esposti al § 5.4.). La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, in quanto il ricorrente non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, né d'altro canto il laconico riferimento al ruolo marginale e ad una non meglio specificata condotta processuale, quali riportati nella sintesi dei 23 motivi di doglianza (vedi pagina 24 della sentenza), per l'evidente difetto di specificità, necessitava di una valutazione e confutazione più ampia di quella che si rinviene nella pur sintetica motivazione della Corte di merito, non illogica ne assente. È invece fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di cinque anni e tre mesi di reclusione e 18.000 € di multa (pena finale: tre anni e sei anni di reclusione ed euro 12.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura di poco inferiore al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, e comunque ampiamente superiore alla media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01), senza esplicitare i criteri individuati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa Corte di merito, pur investita di specifica censura, limitandosi ad affermare la congruità e proporzionalità della pena irrogata. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto dal NE, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. 7. Il ricorso di NN IO, condannato per la condotta di favoreggiamento personale, così riqualificata l'originaria contestazione di partecipazione a un'associazione ex articolo 416 - bis cod. pen., contestata al capo 1), è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata, inammissibile nel resto. 7.1. Il primo articolato motivo è generico e manifestamente infondato. 7.1.1. Va premesso che il concetto stesso di travisamento evocato dal ricorrente, in quanto necessariamente riferito alla prova, in ipotesi oggetto di un errore percettivo, e non già valutativo, del giudice, non può evidentemente essere richiamato con riferimento all’atto d’appello, di cui può soltanto lamentarsi l’omessa valutazione, salvo poi censuare le risposte della Corte di merito in quanto viziate nei modi e termini previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. 7.1.2. Come già premesso al superiore § 2. eccede dai limiti di cognizione della Corte di Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, la cognizione della Corte di Cassazione essendo funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). L'articolata censura, non individua reali deficit motivazionali o argomentazioni illogiche e contraddittorie nella lineare e coerente ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito, che peraltro, convenendo sul fatto che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del pomeriggio del 30 marzo 2019 e dalle conversazioni tra presenti registrate quello stesso 24 pomeriggio all'interno dell'autovettura di QU e più tardi a casa di quest'ultimo (materiale analiticamente esaminato alle pagine da 325 a 329 della sentenza di primo grado), emerge in termini inequivoci che il ricorrente, salito a bordo dell'auto di QU, aveva utilizzato una apparecchiatura atta a individuare la presenza di microspie accertando che l'auto era “strapiena” e che, subito dopo tale incontro, QU era rientrato presso la sua abitazione, ove aveva utilizzato analoga apparecchiatura personalmente, tentando di provvedere alla bonifica degli ambienti (peraltro erroneamente pervenendo alla conclusione di esservi riuscito), hanno espresso, decisioni e percorsi motivazionali comuni, risolvendosi invece la doglianza nella pretesa svalutazione della prima parte dell'episodio in quanto infruttuosa e della seconda in quanto non vi sono prove di una attiva collaborazione del IO e comunque non sarebbe stato frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle indagini. 7.1.3. Nè del resto appare contestabile la ritenuta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257;). Ne discende che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le microspie alacremente ricercate non siano state concretamente rinvenute o disattivate, ma soltanto individuate. Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), anche soltanto, come nel caso in esame in virtù della acquista consapevolezza della presenza delle microspie nell’auto e nell’abitazione, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276 - 01). Va rimarcato infine che il delitto di favoreggiamento non implica la colpevolezza del soggetto in concreto aiutato e corrispondentemente ne costituisce presupposto l'oggettiva commissione del delitto e non anche la verifica di tutti gli elementi necessari per affermare la colpevolezza del soggetto aiutato, essendo dunque irrilevante che quest'ultimo risulti in concreto estraneo ai fatti o carente del prescritto coefficiente psicologico o che possa beneficiare di una causa di non punibilità , ovvero che la sua posizione sia successivamente archiviata (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud. Rv. 283109 - 01; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015, [...], Rv. 26509); per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle 25 stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche, (Sez. 2, Sentenza n. 20195 del 09/03/2015, Rv. 263524 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 24035 del 24/05/2011, Rv. 250433 - 01; Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756), esclusa dunque una precisa conoscenza degli elementi del reato presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di interferire con l'indagine in corso. A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di appello, e ancor prima il Gup, i quali hanno correttamente valorizzato non soltanto il contenuto dei dialoghi intercettati, dal quale si evince che l'apparecchiatura utilizzata dal IO aveva confermato la presenza delle microspie, momento dal quale gli interlocutori avevano mutato atteggiamento, ma altresì il contesto in cui si colloca l'episodio, dove peraltro non si evidenziano rispetto alla provenienza dei dispositivi per la captazione eventualità alternative rispetto a un'indagine di polizia. 7.2. Il secondo motivo è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata, inammissibile nel resto. 7.2.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica (si richiamano i principi esposti al § 5.4.1.), in quanto il ricorrente da una parte ripropone le medesime censure inerenti l'erronea valorizzazione da parte del primo giudice di pregresse condanne per gravi delitti, già accantonate dalla Corte di merito, che ha affermato la sostanziale correttezza delle argomentazioni difensive sul punto, dall'altra non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, insindacabile in questa sede non risultando alcuna omissione motivazionale rispetto a circostanze eventualmente allegate e non considerate, restando a margine e comunque priva di decisività la contestata valorizzazione in termini negativi delle legittime scelte difensive. 7.2.2. È privo di pregio il motivo, peraltro generico, inerente alla determinazione della pena base, nella misura di due anni di reclusione. Va precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 0rbene, la Corte di appello ha applicato una pena base che non è superiore alla media edittale dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 378, comma 1, cod. pen. sanzionato con la reclusione fino a 4 anni, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. 7.2.3. La doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata è fondata. 26 Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, [...], Rv. 284142 - 01. Con specifico riferimento all'applicazione della misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 229, cod. pen. per il caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno si vedano Sez. 1, Sentenza n. 235 del 18/03/1986, dep. 1987, Rv. 174798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3988 del 04/04/1972, Rv. 088222 - 01, che affermano il principio secondo cui la discrezionalità dell'applicazione della libertà’ vigilata, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno, non esclude l'obbligo della motivazione). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, pur riducendone la durata rispetto a quanto disposto dal Gup, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. Di conseguenza, la sentenza nei confronti di IO deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 8. La sentenza impugnata va quindi annullata in relazione agli imputati SA D'EL e NI NE, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché in relazione a NN IO limitatamente all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sui relativi punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
i ricorsi sono inammissibili nel resto, così come sono inammissibili i ricorsi di PP Di CC e IM ZA, pertanto, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, segue per Di CC e ZA l’onere di sostenere le spese del procedimento. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che Di CC e ZA versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 27
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati D'EL SA e NE NI, limitatamente alla pena, nonché in relazione a IO NN limitatamente, quanto a quest'ultimo, all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. dichiara inammissibili i ricorsi di D'EL SA, NE NI e IO NN, nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di CC PP e ZA IM, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV AD ALDO ACETO
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PP Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di IO NN, l'inammissibilità dei ricorsi di ZA IM e NE NI, il rigetto dei ricorsi di Di CC PP e D'EL SA;
sentito le conclusioni dell'avv. Contestabile, difensore di NE NI e di D'EL SA, presente anche in sostituzione dell'avvocato PP Di Renzo, difensore di IO NN, che si è riportato ai motivi per quanto riguarda Di IO, mentre per i propri assistiti ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18145 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AD LV Data Udienza: 28/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22 gennaio 2025 la Corte d'appello di Milano, pronunciando in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano del 15 settembre 2023, ha rideterminato, su accordo delle parti, la pena irrogata a QU UI, QU MI, AR GI, ZA IM, NG RO, LI NO, Di CC PP, D'EL PP, ZJ YL e LL Alfred;
ha rideterminato al pena nei confronti di IO NN e NO MO EL;
ha assolto RC AL, Calaiò AZ, RA VI, AN PA e SI RA IO dai reati loro rispettivamente ascritti, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza nei confronti di questi ultimi;
ha confermato la condanna nei confronti di D’EL SA, PA TU e NE NI e, altresì, ha condannato UI QU alla rifusione delle spese in favore delle costitute parti civili. 2.Per l'annullamento della sentenza hanno proposto distinti ricorsi ZA IM, tramite il proprio difensore Avvocato Robert Ranieli, D’EL SA e NE NI, tramite il proprio difensore Avvocato Guido Contestabile, Di CC PP, tramite il proprio difensore Avvocato Ivano PP Chiesa. 3. IM ZA, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, condannato, per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo 4), alla pena di due anni di reclusone e 16.000,00 euro di multa, con revoca della disposta l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, solleva un unico motivo, col quale deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in quanto, indipendentemente dall'accordo, la Corte di merito avrebbe potuto approfondire la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e revocarla d’ufficio. 4. SA D’EL, condannato dai giudici di merito alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni due, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo 2 dell'imputazione) per avere ceduto, in concorso con PP D’EL, 11 chilogrammi di hashish a UI QU, di cui 10 venivano ulteriormente ceduti a TU PA per il tramite di GI IA, mentre i concorrenti AL RC e PA AN, sono stati assolti per non aver commesso il fatto, premesso che, nel caso in esame, non ricorre un'ipotesi di doppia conforme in quanto, con specifico riferimento al capo 2), come detto, la Corte 3 territoriale, divergendo dalle conclusioni nel primo giudice, ha assolto due dei sei coimputati, ancora, in relazione al capo 4) ha mandato assolto AZ Calaiò, sulla base di un'interpretazione del dato intercettivo del tutto differente da quella validata dal Gup, e così analogamente con riguardo al capo 13) della rubrica, dal quale è stato assolto VI RA, ha articolano i sei motivi di gravame di seguito enunciati. 4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica in quanto sarebbe stato travisato il contenuto della conversazione di cui al progressivo 2600 del RIT 1152/2018 del 18 dicembre 2018 nella parte in cui si è ritenuto di identificare il ricorrente nel soggetto di nome “RO” menzionato dai due interlocutori (UI QU e AL RC), in violazione del principio del ragionevole dubbio. Si assume che la Corte ha ritenuto di superare le argomentazioni difensive sviluppate nei motivi d'appello - ove si era sostenuta l'impossibilità di tale identificazione in quanto, appena due ore dopo detta conversazione, RC aveva effettivamente incontrato SA D'EL, nonché UI QU per cui non vi era alcuna necessità di veicolare messaggi tramite il primo, atteso l'imminente incontro;
il collaboratore di giustizia UE US aveva escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente;
il riferimento nella medesima conversazione anche a tale “PE” non era idoneo e sufficiente a ricollegare il discorso ai due fratelli SA (RO) e PP (PE) D'EL - con motivazione carente e inadeguata atteso che gli elementi indicati a pagina 39 del provvedimento avversato non hanno alcun valore individualizzante e non permettono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente, con conseguente macroscopica violazione dell’indicata regola di giudizio (si cita, Sezione 6, Sentenza n. 45.506 del 27/04/2023 e le massime in essa richiamate). La motivazione della Corte sarebbe, peraltro, viziata da un'evidente travisamento della prova attesa la errata percezione degli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate: in specie, la conversazione telefonica del 18 dicembre 2018 richiamata, è intervenuta esclusivamente tra QU e RC, e non vi ha partecipato il ricorrente, contrariamente a quanto si trae dal passaggio nel provvedimento impugnato in cui si afferma che non risulta decisivo che “gli interessati ne abbiano parlato prima per telefono e poco dopo, incontratisi di persona, non ne abbiano fatto cenno”: inoltre la Corte ha dato risalto a un fatto ignoto, ossia la circostanza che nell'entourage di QU non vi fossero altri fratelli di nome RO e PE. 4.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione assente rispetto alle specifiche deduzioni formulate con il secondo motivo d'appello e comunque illogica e carente, in relazione al ravvisato contributo del D'EL nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish. Dalla disanima delle pagine da 34 a 40 della sentenza impugnata, si deduce, emerge una diffusa carenza di autonomia della motivazione rispetto alla sentenza di primo grado (pagg. 45- 54) - a sua volta recettiva delle considerazioni contenute nell'informativa della polizia giudiziaria - non essendo stata fornita alcuna risposta al secondo motivo d’appello, con cui era stata eccepita l’insufficienza del compendio probatorio rispetto al contributo che il ricorrente avrebbe fornito 4 alla cessione della sostanza stupefacente (sì cita, Sezione 2, Sentenza n. 16.510 del 31/01/2022; Sezione 6, Sentenza n. 5224 del 02/10/2019, RV 278611- 01); considerato, da una parte, che nella conversazione telefonica tra QU e RC, si faceva soltanto riferimento alla necessità di consegnare delle somme di danaro a tale RO affinché a sua volta le consegnasse a PE, escluso quindi qualsiasi coinvolgimento del ricorrente in attività di detenzione, offerta in vendita, trasporto o agevolazione nella diffusione di sostanze stupefacenti;
dall'altra, l'assenza di indizi dimostrativi della consapevolezza di RO di essere destinatario di tali somme oltre che della effettiva consegna, tanto più considerato che la conversazione aveva riguardo, quanto alla consegna del denaro, non a un fatto passato bensì a un proposito futuro. La motivazione risulta parimenti censurabile in quanto, basandosi esclusivamente su una conversazione postuma rispetto alla presunta consegna dello stupefacente, che non vede neppure coinvolto il ricorrente, si perviene all'affermazione del coinvolgimento di SA D’EL in virtù di un chiaro travisamento del dato intercettivo, quale si apprezza dalla lettura del tratto di conversazione, riportato nel ricorso (pagine 15 e 16, come tratte dall'allegato 1 al ricorso, progressivo 2006 del RIT 1152/2018), da cui emerge chiaramente - anche in virtù delle espressioni al singolare utilizzate dagli interlocutori e del fatto che nel momento in cui discutono dell'eventuale restituzione dello stupefacente si riferiscono a PE (PP) - che RO (SA) avrebbe dovuto soltanto consegnare il denaro a PE (PP), dunque non ne era il destinatario finale, per cui in alcun modo poteva essere considerato fornitore dello stupefacente ovvero concorrente in una presunta cessione precedentemente consumata. 4.3. Col quarto motivo, strettamente legato ai due precedenti, si deduce ulteriore vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione della condotta contestata al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73 del dpr 309 del 1990, in quanto la mera riscossione di un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non integra necessariamente il concorso nella cessione delle sostanze, se non vi è la prova di un preventivo accordo o comunque di un qualche contributo partecipativo all'altrui condotta (si cita, Sezione 1, Sentenza n. 45.355 del 14/07/2023). Si assume in tal senso che nel caso in esame è, al più, comprovato che il ricorrente si sia interessato al recupero di una parte del prezzo di vendita, con intervento collocato in una fase successiva alla consegna dello stupefacente. 4.4. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art 606 comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione, illogica e contraddittoria in quanto, sulla base della medesima piattaforma probatoria, è stato emesso un giudizio assolutorio con riguardo alla posizione del coimputato RC. Argomenta che, a partire dalla medesima intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018, appare manifestamente illogico ritenere che i riferimenti a tale RO fatti dal RC, ritenuto estraneo alla compravendita, possano di per sé soli, in assenza di elementi di supporto, costituire la prova del ruolo di fornitore addebitato al D'EL. 5 4.5. Col sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce in specie: -con riferimento alla dosimetria della pena, che la stessa è stata ragguagliata al massimo edittale nonostante non ricorra un'ipotesi di ingente quantità, il fatto sia concretamente modesto, gli elementi a suo carico siano costituiti da una sola conversazione tra terzi, oggetto di captazione, e soprattutto al coimputato PA, pur gravato da numerosi precedenti e condannato per due distinti addebiti e così al fratello PP D’EL, che vanta precedenti associativi, è stata irrogata la medesima pena;
-con riferimento alle circostanze attenuanti generiche si evidenzia un vero e proprio travisamento del certificato del casellario giudiziale da cui non risulta affatto, come ritenuto dalla Corte, che vi siano dei gravi reati e un provvedimento di sorveglianza speciale, considerato che per questo è intervenuta riabilitazione, e comunque i reati, eccetto uno, sono stati dichiarati, a vario titolo, estinti. 5. PP Di CC, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, condannato, per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati ai capi 10), 11) e 13), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e 16.000,00 euro di multa, con revoca della disposta interdizione legale e sostituzione di quella perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni 5, solleva un unico motivo, incentrato sull'episodio di cui al capo 13), col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 587, comma 1, e 129 nonché 530, comma 2, stesso codice, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, censurandosi l’omessa valutazione e la conseguente mancata estensione al ricorrente (ai sensi dell'articolo 587 cod. proc. pen.) della decisione favorevole assunta per VI CA, pur in presenza di una evidente e perfetta sovrapponibilità tra le due posizioni processuali, atteso che, secondo la ricostruzione dell'episodio quale consolidata nella sentenza di primo grado, l'incontro tra Di CC e CA era funzionale al perfezionamento della trattativa in essere tra QU, Di CC, ZJ e gli acquirenti. 6. NI NE, condannato dai giudici di merito alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre alla libertà vigilata per anni uno, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. pen., 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (capo 7 dell'imputazione) in concorso con UI QU e SS RE (quest'ultimo giudicato separatamente), ha articolano i cinque motivi di gravame di seguito enunciati. 6.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, la violazione degli articoli 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. 6 Si assume che, essendo stata puntualmente dedotta, nei motivi d'appello, l’assenza della motivazione della sentenza di primo grado, in quanto la pagina 108, che faceva seguito alla narrazione dei fatti relativi alla imputazione di cui al capo 7), era bianca, per cui era del tutto mancante qualsiasi analisi degli indizi esposti, quale imposta dagli artt. 192 e 546 del codice di rito, da cui la conseguente nullità nella sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. che riguarda non soltanto l'ipotesi della sentenza del tutto priva di un apparato motivazionale, ma anche quella della incompletezza materiale, per la mancanza di una o più pagine, quando la motivazione a fronte di detta incompletezza non sia idonea a render conto dell'iter logico giuridico della decisione (si citano Sezione 6, Sentenza n. 39.312 dell’01/07/2022; sezione 1, Sentenza n. 16.319 del 01/03/2022., Sezione 6, Sentenza n. 31.392 del 07/10/2020, RV 279888), sicchè non si era correttamente instaurato neppure il giudizio di appello. 6.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 192, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 533 cod. proc. pen., la illogicità della motivazione con riferimento alla identificazione del ricorrente in uno dei conversanti intercettati all'interno dell'Audi A5 il giorno 7 febbraio 2019 e comunque la ricorrenza di un ragionevole dubbio in merito. Argomenta che la conclusione secondo cui uno degli interlocutori sia identificabile nel NE è frutto di plurime congetture in quanto, da una parte, durante le conversazioni tra RE e QU, in cui quest'ultimo aveva preannunciato l'arrivo di un cugino, non viene mai fatto il nome del NE;
dall'altra il richiamo alle parti del dialogo inerenti le spartizioni di ricavi illeciti è incoerente in quanto non risulta attribuito al ricorrente nessun episodio pregresso;
in ogni caso non è stata fornita risposta alla censura difensiva in ordine alla assenza d'indizi sulla base dei quali affermare che il ricorrente NE si trovasse effettivamente all'interno dell'auto, posto che, come evidenziato nell'omologo motivo d'appello, non è stata verificata la presenza di NI NE sull'auto, né l'eventualità che fosse sceso prima dell'inizio della conversazione. 6.3. Col terzo motivo denuncia il travisamento della prova in quanto dalle conversazioni registrate 19 gennaio 2019 e il 28 gennaio 2019, in correlazione con la conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è stata tratta prova dell'esistenza di fatti in realtà mai commentati dai conversanti. Si assume che i riferimenti alla somma da saldare, pari a 500 €, contenuti nelle conversazioni del 19 gennaio e del 28 gennaio 2019, certamente legate alla cessione della droga leggera di cui al capo 7), non sono però in rapporto col dialogo registrato il 7 febbraio 2019, come emerge in particolare dalla conversazione del 28 gennaio, di cui al progressivo n. 3578 di cui al Rit 1152/2018 (allegato n. 2 al ricorso), da cui risulta appunto che mancavano solo 500 € per saldare il debito della pregressa cessione;
da cui la aperta contraddizione con l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nella conversazione del 7 febbraio, che vedeva coinvolto il ricorrente, l'ordine di grandezza dei valori era omogenea rispetto all'affare delineato nel capo di imputazione, laddove invece quest'ultimo dialogo (vedi pag. 102 della 7 sentenza del Gup) evidenziava un debito contratto da QU pari a euro 11.000 o a euro 13.000. Pertanto sarebbe stata introdotta una informazione rilevante che non esiste negli atti del processo integrante il dedotto vizio di travisamento della prova (si citano Sezione 2, Sentenza n. 47.035 del 03/10/2003, RV 257499 e vari precedenti conformi). 6.4. Col quarto motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lettera e) cod. proc. pen.,, l'illogicità della motivazione con riferimento al concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 7), attribuito anche ad SS RE e UI QU, e la violazione del parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta il ricorrente di aver già evidenziato, con i motivi d'appello, la circostanza, che dall'analisi combinata delle intercettazioni del 19/01/2019, 28/01/2019 e 07/02/2019, non potesse trarsi con certezza la conclusione che NE fosse titolare della sostanza ceduta, che il “UI” citato nella conversazione fosse proprio l'QU e soprattutto che il dialogo del 7 febbraio potesse con certezza riferirsi all'episodio contestato al capo 7); rimarcato in proposito quanto risulta dal citato progressivo n. 3578 in merito ad un residuo di appena 500 € per saldare il debito, laddove i dialoghi trascritti a pagina 102 nella sentenza di primo grado fotografano un debito di UI pari ad euro 11.000 o forse anche ad euro 13.000. A fronte di tali specifiche censure, la Corte di merito, a pagina 46, offre una motivazione non confortante dal punto di vista del ragionevole dubbio, in quanto non indica elementi in grado di collegare con certezza la conversazione del 7 febbraio 2019 al reato in contestazione (capo 7), che riguarda la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100 €, in seguito alla quale QU, alla data del 28 gennaio 2019, era ancora debitore di soli 500 € e non di una cifra pari a oltre 11.000 € di cui si discorre nella conversazione di febbraio, tanto più in assenza di ulteriori elementi fattuali. 6.5. Col quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché degli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce, sotto il primo profilo, che essendo stata irrogata una pena base di cinque anni e tre mesi di reclusione, di poco inferiore al massimo edittale di sei anni, avrebbe dovuto essere offerta una motivazione rafforzata, laddove non è stato considerato il ruolo del ricorrente, cui, nonostante la diversa gravità delle condotte, sono state irrogate pene corrispondenti a quelle dei concorrenti, né la sua incensuratezza. Inoltre, il motivo relativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, supportato dalla evidenziazione del ruolo marginale e della condotta processuale del ricorrente, non è stato considerato dalla Corte. 7. NN IO è stato ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento personale, per aver fornito supporto a UI QU nell'eludere le attività di indagine provvedendo alla bonifica della sua autovettura e consegnando allo stesso strumentazione idonea per la 8 rilevazione delle microspie nell'abitazione, ed è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, come rideterminata dalla Corte di merito. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso articolando due motivi. 7.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 533 cod. proc. pen, e 378 cod. pen., il travisamento della prova e il correlato vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la motivazione in quanto è stata travisata la prova nella misura in cui si assume, a pagina 50 della sentenza, che la difesa avrebbe data per avvenuta l'attività di bonifica dalle microspie e la partecipazione alla stessa del CC, laddove in nessun passaggio dell'atto di gravame è riscontrabile tale assunto, evidenziando, in proposito, che da nessuna immagine estrapolata dai sistemi di sorveglianza o da conversazioni intercettate è possibile evincere che il CC abbia mai consegnato alcuna apparecchiatura elettronica per la rivelazione di microspie a UI QU: in entrambi i provvedimenti gravati sì da invece atto che il ricorrente non ha in alcun modo partecipato alla bonifica effettuata dall'QU nella propria abitazione, risultando soltanto una breve presenza del ricorrente nell'autovettura di quest'ultimo, durante l'effettuazione di una rudimentale e infruttuosa ricerca di microspie;
circostanza quest'ultima erroneamente svalutata dalla Corte in virtù della natura di reato di pericolo della fattispecie in discorso, senza minimamente considerare che, nel caso concreto, per come si sono svolti i fatti (atteso che non vi è stata anche una ricerca minuziosa;
l'attività si è esaurita in 10 minuti;
non ha dato alcuna certezza dell'esistenza di una microspia, nè è stato individuato il punto esatto in cui era stata celata;
l'QU aveva già in precedenza, a prescindere dagli esiti della ricerca, il sospetto che una microspia fosse presente, come si apprezza dalle intercettazioni quali richiamate nella sentenza di primo grado) non risulta essere stato frapposto alcun ostacolo, anche solo limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini (si cita, sezione 6, Sentenza n. 18.125 del 22/10/2019 ). Lamenta, altresì, l'omessa valutazione della censura difensiva inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo, posto che, evidenziata nell'atto d'appello la necessità che ai fini dell'integrazione del dolo generico occorre la consapevolezza dell'agente di fuorviare con la propria condotta le ricerche anche essendo a conoscenza del reato presupposto (si cita Sez. 6, Sentenza n. 38.516 del 2007; Sez. 6, Sentenza n. 44.756 del 29/10/2003), nella sentenza gravata si considera l'argomentazione stravagante per essere comunque intuibile che le eventuali microspie fossero state collocate dalla polizia giudiziaria, e comunque si assume, in contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la sostanziale irrilevanza della conoscenza dei reati per i quali era in corso l'indagine. 7.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della misura di sicurezza. 9 Si osserva, in primo luogo, che la Corte di merito si è limitata a confermare la decisione del primo giudice in punto di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della assoluta assenza di elementi positivi a suo favore, altresì valorizzando, in senso negativo, la legittima scelta di difendersi in giudizio, mentre non ha preso in considerazione gli specifici rilievi formulati col gravame in specie la circostanza che, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, il ricorrente non è mai stato condannato per associazione a delinquere, a suo carico vi sono soltanto precedenti risalenti ai lontani anni 1985 e 1988, non è mai stato sottoposto alla sorveglianza speciale, non è ovviamente intraneo all'associazione che è stata esclusa, all'esito dell'indagine è stato ritenuto responsabile di una sola condotta di rilievo marginale. Quanto alla dosimetria della pena, nonostante la Corte di appello abbia preso atto che la pena inflitta era stata ingiustificatamente determinata nel massimo edittale, la ha rideterminata nella misura media in virtù della statura criminale del favorito, UI QU, peraltro anch'egli assolto dal reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., senza giustificare adeguatamente il sensibile scostamento dal minimo edittale (si citano Sezione 6, Sentenza n. 35.346 del 12/06/2008). La Corte territoriale ha altresì confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata limitandosi a ridurne la durata di un solo anno, omettendo del tutto di motivare con riguardo alla specifica censura formulata nell'atto d'appello, con la quale si era evidenziato che tutti gli elementi valorizzati dal Gup non potevano essere riferiti al ricorrente, tanto più che i fatti risalivano al 2019 e nel periodo successivo non risultava alcun tipo di segnalazione nei suoi confronti, che la frequentazione di soggetti di elevata caratura criminale si riduce al fatto che la figlia del ricorrente avesse sposato il fratello di tale AL OM, con il quale non era peraltro emerso alcun contatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di SA D'EL, NI NE e NN IO sono fondati per quanto di ragione;
sono inammissibili, nel resto. Sono inammissibili i ricorsi di IM ZA e PP Di CC. 2. Prima di esaminare i singoli ricorsi è necessario ricordare i principi più volte affermati da questa Corte. 2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentatívo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la 10 loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 - 01. 2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). 2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, [...], Rv. 202903), esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01). 2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, [...], Rv. 257499). Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...], n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 11 2.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, [...], Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, [...], Rv. 258438). 2.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 2.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.8. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, come ambientali - che nel caso di specie sono parte del compendio probatorio - costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 12 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164); quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01). 3. La doglienza sottoposta dalla difesa del ZA, che lamenta l'assenza di una rinnovata valutazione in merito ai presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, è inammissibile, generica e manifestamente infondata. 3.1. Il motivo, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, è privo di contenuto in quanto non sottopone alla Corte alcuna argomentazione fattuale o logica per evidenziare la patologia della motivazione, pur a fronte di una sentenza di primo grado dove i presupposti per l'applicazione della misura erano stati compiutamente evidenziati. 3.2. Sotto altro profilo, osserva la Corte che in ogni caso il ricorso, diretto a censurare una sentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (si veda da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 - 01). 3.3. Da ultimo si ritiene di rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in 13 vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori;
Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [...], Rv. 273194 - 01). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [...], Rv. 277381 - 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, [...], cit.; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell'08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01). In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, [...], cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, [...], Rv. 285619 - 01). In ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [...], Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, [...], Rv. 272853 - 01), con l'unico limite della rilevazione della prescrizione maturata antecedentemente alla pronuncia stessa e non altrimenti espressamente rinunciata (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01) e dell'irrogazione di una pena illegale (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288235 - 01). 3.4. Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale di una misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui all’art. 229 cod. pen. che prevede possa essere ordinata la libertà vigilata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, laddove il ricorrente è stato condannato ad una pena di due anni di reclusione. 4. La doglianza sottoposta dalla difesa del Di CC è manifestamente infondata. 14 4.1. Ad avviso del ricorrente non potrebbe infatti negarsi l'applicazione del beneficio di cui all'art. 587 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 13), contestato in concorso con CA, per il fatto che Di CC rinunziò, in parte, ai proposti motivi di appello. Va premesso che, al riguardo, può ritenersi superato, - con Sez. 3, , Sentenza n. 55001 del 18/07/2018 Ud. Rv. 274213 - 02 - il parziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258393) in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che il ricorso hanno proposto ma che hanno concordato la pena in appello (o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato), in quanto non vi è alcun motivo per disallineare la posizione di chi abbia coltivato sino in fondo l'impugnazione proposta rispetto a chi, per ragioni di strategia processuale, abbia concordato la pena o rinunciato ai motivi di merito, quando la posizione di costoro si presenti identica a chi abbia ottenuto, sulla base di motivi non personali, l'assoluzione nel merito per ragioni estensibili anche al coimputato, in relazione al quale, se non avesse impugnato affatto, non si porrebbe, a condizioni esatte, alcuna questione circa l'applicabilità nei suoi riguardi dell'effetto estensivo. Pertanto anche nei confronti dell'imputato che abbia concordato la pena in appello o abbia rinunciato ai motivi deve affermarsi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'effetto estensivo della impugnazione proposta da altro ricorrente, ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura penale, avendo le Sezioni Unite, con la sentenza del 24 marzo 1995, n. 9, Cacciapuoti, già avuto modo di affermare che il "fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cui all'articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto come rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". 4.2. Tuttavia, nel caso in esame, il beneficio non spetta al ricorrente perché, come emerge dal testo della sentenza impugnata, l'assoluzione del coimputato (VI CA), con la formula per non aver commesso il fatto, è stata correttamente ritenuta dalla Corte di merito sul rilievo che non vi fosse una prova univoca della sua presenza al momento della cessione e soprattutto (si veda a pagina 46 della sentenza impugnata ) perché dalla conversazione intercettata in ambientale riportata a pagina 137 della sentenza di primo grado, nella quale gli interlocutori, diversi dallo CA, che ancora una volta non è presente, discutono dei guadagni, emerge che quest'ultimo, a differenza del Di CC, non è fra i quattro soggetti che partecipano alla distribuzione degli utili, con la conseguenza che la posizione del ricorrente 15 diverge nettamente da quella del coimputato e dal motivo di impugnazione che è stato accolto sulla base del carattere strettamente personale di esso. 5. Il ricorso di SA D’EL, chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 2), è fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del sesto motivo, sono inammissibili le ulteriori doglianze. 5.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Propone, infatti, una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in particolare di quella del 18 dicembre 2018, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8., e deduce la mancanza di prova della identificazione del ricorrente nel soggetto di nome RO menzionato dai due interlocutori QU e RC, peraltro basata sulla prova di un fatto ignoto, che nell'entourage dell'QU non vi fossero altri fratelli di nome RO e PE, e comunque espressa in violazione del principio del ragionevole dubbio. Premesso che, come detto, l'individuazione del contesto e così l'identificazione delle persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti costituisce un'attività propria del giudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili, privi di logica e scorretti, nessun travisamento della prova per invenzione emerge ictu oculi dalle sentenze dei giudici di merito in relazione al fatto che i due fratelli PP e SA D'EL fossero usualmente chiamati con i diminutivi PE e RO, mentre costituisce un'ipotesi alternativa, del tutto esplorativa, quella che non si possa escludere l'esistenza di un'ulteriore coppia di fratelli analogamente appellati. Oltretutto, la conclusione espressa dalla Corte nel confutare analogo motivo d'appello, non si basa affatto su una presunzione, avendola raccordata, coerentemente, alla circostanza che i soggetti in discorso erano stati attenzionati e oggetto di indagini e attività intercettiva per mesi, cui si somma la rilevata corrispondenza temporale fra l’intercettazione del 18 dicembre 2018 e l'effettivo arrivo sul posto dell'imputato, comprovata da un servizio di osservazione visiva da parte delle forze dell'ordine, di cui si dà atto anche nello stralcio della informativa allegato al ricorso. Né del resto emerge alcun ulteriore errore percettivo dalla considerazione conclusiva che si legge a pagina 39 della sentenza in esame ove si evidenzia la non decisività dell'argomentazione difensiva in merito alla circostanza che dopo la conversazione fra i due coimputati RC e QU, in cui si era discusso di sostanze stupefacenti e del coinvolgimento di RO, cui avrebbero dovuto consegnare del denaro per il fratello, nell'incontro di persona con il ricorrente non se n'era fatto cenno, atteso che l'espressione “gli interessati”, che si assume riferita anche al ricorrente, da cui l'ipotizzato travisamento non avendo egli preso parte a siffatta conversazione né essendo coinvolto in dialoghi, anche telefonici, di tal fatta, risulta invece - come si apprezza dalla lettura della sentenza in revisione - chiaramente utilizzata, 16 in sintesi, con riferimento ai dialoganti individuati nella censura da confutare riportata poche righe sopra, che sono appunto RC e QU, non già SA (RO) D’EL. 5.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.2.1. Ribadito, si veda al superiore § 2.7., che non è consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito, sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione, neppure rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01), il ricorrente invece nel lamentare la carenza e comunque l'illogicità della motivazione in relazione al contributo offerto nella condotta di cessione di 11 chilogrammi di hashish, mira a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. 5.2.2. Dal complesso della motivazione offerta dai giudici di merito, con riferimento alla posizione del ricorrente ampiamente concordi, giacché la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella del grado precedente a formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01), emerge chiaramente (si vedano, oltre alla pagine 13 e 39 della sentenza, le pagine dal 45 a 54 e 143 della prima sentenza) che SA D’EL, certamente conosciuto con il diminutivo di RO (si veda pag. 46 della sentenza del Gup), era pienamente coinvolto nel traffico in discorso, che non si trattava del primo né dell'ultimo incontro, che era dunque addentro ai traffici del fratello;
inoltre, risulta dalla motivazione ribadita dalla Corte di merito che gli stessi interlocutori non si riferiscono al ricorrente col ruolo di semplice incaricato a ricevere la consegnare del denaro, bensì di un soggetto pienamente coinvolto nell'affare, tanto che il RC, poi assolto proprio per la non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, nell’interloquire col cognato QU, informandolo dell'incontro pregresso con “RO”, non effettua alcuna distinzione in merito al ruolo dei due fratelli e soprattutto lo stesso QU, nel discutere del pagamento da portare a termine, relativo all'ultima fornitura conseguita tramite i fratelli D'EL, riferisce anche di precedenti occasioni in cui lo schema, del pagamento a mani di RO, si era ripetuto, così escludendo in radice l'eventualità di un contributo casuale, e inconsapevole, del ricorrente in una fase successiva alla consumazione del reato. Al riguardo deve infatti richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell'agente non consista in un contributo alla diƯusione della sostanza stupefacente (Sez. 3, Sentenza 17 n. 14747 del 22/01/2020, Rv. 278906 - 01; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062; cfr Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01, che ha escluso la configurabilità del favoreggiamento) 5.2.3. Di conseguenza, dal complesso motivazionale essendo emerso il consapevole coinvolgimento del ricorrente in una operazione più ampia, articolata in fasi che prevedevano la consegna a credito della sostanza e il pagamento in più tranche via via che gli acquirenti all'ingrosso rivendevano la sostanza, si appalesa come manifestamente infondata anche la quarta doglianza, tesa a mettere in dubbio non tanto la condotta materiale ascritta a SA D'EL, quanto la sua qualificazione giuridica, sul presupposto che si tratti di una condotta post delictum, per essersi la cessione consumata in precedenza e tra soggetti diversi. 5.2.4. Rileva inoltre il collegio che il quarto motivo sottopone una questione non devoluta in grado di appello, come si apprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d'appello è del tutto assente, pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. Rv. 269368 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01); regola che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 5.3. Il quinto motivo è generico per aspecificità estrinseca, oltre che manifestamente infondato. Diversamente da quanto si assume, la Corte territoriale, come detto, ha puntualmente analizzato tutti gli elementi a carico del ricorrente, la cui posizione non è affatto speculare a quella del concorrente RC, il quale è stato assolto in virtù della non concludenza del quadro probatorio nei suoi confronti, quale illustrata a pagina 43 della sentenza impugnata, essendo emerso, dalla stessa conversazione del 18/12/2018, che questi non era a conoscenza dei dettagli dell'affare e neppure del quantitativo di stupefacenti acquistato da QU, oltre alla non secondaria considerazione di quanto risulta da ulteriori conversazioni intercettate in ordine alla sua indisponibilità ai traffici illeciti, elementi tutti che non si riverberano affatto sulla posizione del ricorrente, inequivocabilmente indicato dai due interlocutori quale soggetto cui QU avrebbe dovuto consegnare il denaro, esplicitamente collegato alla pregressa consegna della sostanza stupefacente di cui costituiva il pagamento. In definitiva, non si evidenzia alcuna macroscopica contraddizione o illogicità e neppure alcuna carenza motivazionale. 18 5.4. Il sesto motivo è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 5.4.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la erronea considerazione del certificato del casellario giudiziale, che si assume addirittura travisato in ragione della valorizzazione in termini negativi dei precedenti penali a carico, dalla Corte di merito indicati come gravi nonostante ne sia stata da tempo dichiarata l'estinzione in sede esecutiva, e della disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonostante alla stessa abbia fatto seguito un provvedimento di riabilitazione, è generica per aspecificità estrinseca. Al di là degli elementi tratti dal certificato del casellario giudiziale, non già travisati, considerato che la Corte d'appello ha fatto riferimento a pregiudizi certamente esistenti, soltanto valutati negativamente ovvero con un rigore non condiviso dal ricorrente, per le ragioni esplicitate, ma tuttavia non manifestamente illogico, il motivo si astiene dal considerare l'omessa evidenziazione di elementi positivamente valutabili, sulla quale in primo luogo si fonda il diniego. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, [...], Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e la decisione di non applicare le circostanze attenuanti generiche ben può essere basata anche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01). La sentenza impugnata, avendo la Corte ritenuto di confermare il diniego in virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.4.2. È fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di sei anni reclusione e 24.000 € di multa (pena finale: quattro anni di reclusione ed euro 16.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura esattamente corrispondente al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi nel novembre 2018. Si richiama in proposito il consolidato principio di questa Corte ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il dovere di rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivo rigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati 19 dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019; Rv. 276288 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356 - 01). In particolare, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendo ritenersi a tal fine insufficiente, a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il generico richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, cit;
Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596). Nel caso in esame, la Corte di merito, davanti alla quale era stata censurata la carenza di un adeguato sviluppo motivazionale in relazione ai criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio prossimo al massimo edittale, si è limitata ad affermarne la congruità e proporzionalità senz'altro aggiungere alla altrettanto immotivata decisione del primo giudice. Ad avviso di questa Corte, la motivazione appare irrispettosa dei principi di diritto più sopra enunciati, avendo il giudice del merito omesso di indicare le specifiche ragioni che l'hanno indotto ad applicare, nella specie, la misura massima della pena detentiva astrattamente prevista dal legislatore per il reato contestato al D’EL, in tal modo incorrendo in una forma solo apparente di motivazione, sostanzialmente equivalente all'ipotesi codificata della motivazione omessa. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto da D’EL, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. 6. Il ricorso di NI NE, chiamato a rispondere dell'episodio di cui al capo 7), è fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio oggetto del quinto motivo;
sono inammissibili le ulteriori doglianze. 6.1. Il primo motivo, riproduttivo di analogo motivo d'appello col quale si deduceva la nullità, con riferimento alla posizione del ricorrente, della sentenza di primo grado in quanto mancante di una pagina, completamente bianca, è generico e manifestamente infondato. La Corte di merito, del vero, nel disattendere la censura, da atto che la pagina 108, che nel ricorso si assumeva mancante, in realtà è presente in atti, come rileva, nel corso del giudizio, non essere stato disconosciuto dal ricorrente, il quale aveva dunque delimitato la propria censura ad una generica carenza motivazionale in ordine alla natura e alla gravità degli indizi;
ebbene tale affermazione in fatto non è stata attinta da alcuna specifica censura. Ciò posto, osserva il Collegio che, esaminata la sentenza di primo grado, risulta evidente che non manca affatto la pagina il discorso, né la stessa, a riprova di una deliberata scelta dell'estensore, risulta completamente bianca, al contrario riportando una frase compiuta 20 conclusiva di un periodo iniziato nella precedente pagina 107; in definitiva, al termine del paragrafo, come non è inusuale, e prima di iniziarne uno nuovo dedicato all'episodio di cui al successivo capo 9), è stata lasciata in bianco la restante parte della pagina per mere esigenze grafiche. Si rileva, peraltro, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado - non già di una sola pagina - integra un'ipotesi di nullità ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118). Tale vizio del documento sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, [...], Rv. 244118-01). Tanto ciò è vero che la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con cui, piuttosto che decidere nel merito, i giudici di secondo grado si erano limitati - come vorrebbe l’odierno ricorrente - ad annullare con rinvio la sentenza resa dal Tribunale e viziata perché aveva applicato la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen. per rimediare a deficit di omessa motivazione su alcuni capi di imputazione presenti nella stessa sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, [...], Rv. 271735). Giova poi ribadire che la possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud., Grandi, Rv. 288200 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287505). Quando poi alle massime richiamate dal ricorrente, ci si limita a rilevare che riguardano la diversa ipotesi di provvedimenti incompleti o manchevoli di motivazione resi dalla Corte d'appello, le cui carenze motivazionali non possono essere colmate da un intervento di questa Corte di legittimità, sempre che la dedotta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'"iter" logico-giuridico della decisione (da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 36885 del 02/10/2025, Rv. 288885 - 01). 6.2. Il secondo motivo, col quale lamenta la illogicità della motivazione e comunque la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla identificazione del ricorrente in uno degli interlocutori della conversazione registrata il 7 febbraio 2019, è generico per aspecificità estrinseca non risultando correlato col nucleo della motivazione. 21 Si tratta di una contestazione solo apparente che argomenta su un piano non coerente, in quanto non tiene conto del fatto che, del vero, il NE è stato immortalato dalle telecamere all'arrivo alla stazione nel corrispondente giorno, orario e momento cui ha fatto seguito la conversazione registrata, per cui non vi è dubbio alcuno sulla sua identificazione con il soggetto che si è incontrato con RE e poi è salito all'auto monitorata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4 , Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2 , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [...], Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [...], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01). 6.3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al terzo motivo, anch'esso generico oltre che manifestamente infondato. Deve escludersi, in primo luogo, alla luce dei consolidati principi esposti ai superiori §§ 2.4. e 2.8., alcun travisamento del materiale intercettivo in specie della medesima conversazione del 7 febbraio 2019, che si assume smentita, con riguardo alla entità del debito rilevante dalla pregressa cessione, dalle conversazioni del gennaio precedente. Si ribadisce in proposito che il travisamento della prova, tanto più in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, deve emergere in maniera evidente dagli atti del processo, laddove quella prospettata dal ricorrente costituisce solo una ricostruzione alternativa del significato delle conversazioni intercettate, quale diversamente ritenuto e valutato dai giudici di merito. Oltretutto l'assunto difensivo è smentito dagli stessi atti prodotti. Dalla lettura della breve conversazione del 28 gennaio 2019 (progr. 3578 di cui al Rit 1152/2018), di cui peraltro è stato allegato soltanto uno stralcio, non emerge affatto quanto si pretende, e cioè che l'espressione “500 mancano ….. guarda!”, sia certamente riferita al saldo per l'acquisto della sostanza, considerato che in realtà i due interlocutori (QU e RE) stanno discutendo dell'arresto, avvenuto quello stesso giorno di GI IA, del fatto che 22 “La Finanza” non avesse rinvenuto tutta la sostanza stupefacente (“fumo non gliene hanno trovato”), che QU in particolare la avesse portata per consegnare “quei due chili a te” (RE) e che, l'indomani, gli avrebbe dato anche il resto, precisando per l'appunto che ne mancavano 500, con riferimento dunque alla sostanza stupefacente, non già a una precisa quantità di denaro. 6.4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. La critica, limitata a una presunta incoerenza della contabilità quale risulterebbe dal contenuto delle conversazioni, propone infatti, una lettura alternativa dei dialoghi intercettati, in particolare di quelli del 19 e del 28 gennaio e del 7 febbraio 2019, non consentita, alla luce dei principi richiamati ai superiori §§ da 2.1. a 2.5 e soprattutto 2.8. Ricostruzione che, per di più, da una parte, alla luce di quanto evidenziato al § 6.3., nel trattare del presunto travisamento del medesimo dato intercettivo, è incoerente con la prova in atti, quale risulta dalla conversazione del 28 gennaio 2019, quale anche riportata a pagina 100 della sentenza di primo grado;
dall’altra, nella misura in cui si assume che la transazione illecita avrebbe avuto ad oggetto la cessione di sei chili di hashish al prezzo dei 3.100, configura un palese contrasto con la stessa imputazione dove la cifra di 3.500 € individua il prezzo al chilo della sostanza e non il valore dell'intera transazione, il che rende assolutamente logico e coerente il ragionamento della Corte riguardo agli ordini di grandezza dell'affare e l'alternativa ricostruzione difensiva una improponibile mistificazione. La Corte d'appello non si è affatto sottratta all'onere di motivare in merito alla censura difensiva evidenziando gli elementi indicativi del pieno coinvolgimento del ricorrente;
in specie: - la contingenza temporale, in quanto sono passati pochi giorni dall'arresto di IA, di cui esplicitamente discutono, al quale sono stati sequestrati oltre tre chili e mezzo di hashish;
- la circostanza che nelle conversazioni si discuta di “fumo”, dunque di sostanza stupefacente, anche in vista di programmi futuri;
- la coerenza dei conteggi quantomeno con riguardo agli ordini di grandezza. La stessa Corte di merito, peraltro, evidenzia che i calcoli che emergono dalle conversazioni sono particolarmente complicati, anche considerato che si tratta di pagamenti in più tranche, e che gli stessi interlocutori sono in disaccordo sul relativo ammontare, ciò che non intacca il dato inequivoco della partecipazione del NE e del suo interesse a partecipare agli utili. 6.5. Il quinto motivo, analogo al sesto della difesa di D’EL, è, per le medesime ragioni, fondato nei limiti di cui alla motivazione (si richiamano i principi esposti al § 5.4.). La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, in quanto il ricorrente non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, né d'altro canto il laconico riferimento al ruolo marginale e ad una non meglio specificata condotta processuale, quali riportati nella sintesi dei 23 motivi di doglianza (vedi pagina 24 della sentenza), per l'evidente difetto di specificità, necessitava di una valutazione e confutazione più ampia di quella che si rinviene nella pur sintetica motivazione della Corte di merito, non illogica ne assente. È invece fondata la doglianza che investe la dosimetria della pena. I giudici di merito hanno determinato la pena base, al lordo della riduzione per il rito, nella misura di cinque anni e tre mesi di reclusione e 18.000 € di multa (pena finale: tre anni e sei anni di reclusione ed euro 12.000 di multa), individuando dunque la pena detentiva in misura di poco inferiore al massimo edittale, di sei anni di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, commessi tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, e comunque ampiamente superiore alla media edittale (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01), senza esplicitare i criteri individuati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa Corte di merito, pur investita di specifica censura, limitandosi ad affermare la congruità e proporzionalità della pena irrogata. Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto dal NE, segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. 7. Il ricorso di NN IO, condannato per la condotta di favoreggiamento personale, così riqualificata l'originaria contestazione di partecipazione a un'associazione ex articolo 416 - bis cod. pen., contestata al capo 1), è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata, inammissibile nel resto. 7.1. Il primo articolato motivo è generico e manifestamente infondato. 7.1.1. Va premesso che il concetto stesso di travisamento evocato dal ricorrente, in quanto necessariamente riferito alla prova, in ipotesi oggetto di un errore percettivo, e non già valutativo, del giudice, non può evidentemente essere richiamato con riferimento all’atto d’appello, di cui può soltanto lamentarsi l’omessa valutazione, salvo poi censuare le risposte della Corte di merito in quanto viziate nei modi e termini previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. 7.1.2. Come già premesso al superiore § 2. eccede dai limiti di cognizione della Corte di Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, la cognizione della Corte di Cassazione essendo funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). L'articolata censura, non individua reali deficit motivazionali o argomentazioni illogiche e contraddittorie nella lineare e coerente ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito, che peraltro, convenendo sul fatto che, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del pomeriggio del 30 marzo 2019 e dalle conversazioni tra presenti registrate quello stesso 24 pomeriggio all'interno dell'autovettura di QU e più tardi a casa di quest'ultimo (materiale analiticamente esaminato alle pagine da 325 a 329 della sentenza di primo grado), emerge in termini inequivoci che il ricorrente, salito a bordo dell'auto di QU, aveva utilizzato una apparecchiatura atta a individuare la presenza di microspie accertando che l'auto era “strapiena” e che, subito dopo tale incontro, QU era rientrato presso la sua abitazione, ove aveva utilizzato analoga apparecchiatura personalmente, tentando di provvedere alla bonifica degli ambienti (peraltro erroneamente pervenendo alla conclusione di esservi riuscito), hanno espresso, decisioni e percorsi motivazionali comuni, risolvendosi invece la doglianza nella pretesa svalutazione della prima parte dell'episodio in quanto infruttuosa e della seconda in quanto non vi sono prove di una attiva collaborazione del IO e comunque non sarebbe stato frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle indagini. 7.1.3. Nè del resto appare contestabile la ritenuta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257;). Ne discende che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, le microspie alacremente ricercate non siano state concretamente rinvenute o disattivate, ma soltanto individuate. Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), anche soltanto, come nel caso in esame in virtù della acquista consapevolezza della presenza delle microspie nell’auto e nell’abitazione, provocando una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276 - 01). Va rimarcato infine che il delitto di favoreggiamento non implica la colpevolezza del soggetto in concreto aiutato e corrispondentemente ne costituisce presupposto l'oggettiva commissione del delitto e non anche la verifica di tutti gli elementi necessari per affermare la colpevolezza del soggetto aiutato, essendo dunque irrilevante che quest'ultimo risulti in concreto estraneo ai fatti o carente del prescritto coefficiente psicologico o che possa beneficiare di una causa di non punibilità , ovvero che la sua posizione sia successivamente archiviata (Sez. 6 - , Sentenza n. 13143 del 01/03/2022 Ud. Rv. 283109 - 01; Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015, [...], Rv. 26509); per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle 25 stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche, (Sez. 2, Sentenza n. 20195 del 09/03/2015, Rv. 263524 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 24035 del 24/05/2011, Rv. 250433 - 01; Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756), esclusa dunque una precisa conoscenza degli elementi del reato presupposto, essendo sufficiente la consapevolezza di interferire con l'indagine in corso. A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di appello, e ancor prima il Gup, i quali hanno correttamente valorizzato non soltanto il contenuto dei dialoghi intercettati, dal quale si evince che l'apparecchiatura utilizzata dal IO aveva confermato la presenza delle microspie, momento dal quale gli interlocutori avevano mutato atteggiamento, ma altresì il contesto in cui si colloca l'episodio, dove peraltro non si evidenziano rispetto alla provenienza dei dispositivi per la captazione eventualità alternative rispetto a un'indagine di polizia. 7.2. Il secondo motivo è fondato con riguardo all’applicazione della libertà vigilata, inammissibile nel resto. 7.2.1. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica (si richiamano i principi esposti al § 5.4.1.), in quanto il ricorrente da una parte ripropone le medesime censure inerenti l'erronea valorizzazione da parte del primo giudice di pregresse condanne per gravi delitti, già accantonate dalla Corte di merito, che ha affermato la sostanziale correttezza delle argomentazioni difensive sul punto, dall'altra non considera che il diniego si fonda sulla omessa indicazione di elementi positivamente valutabili di rilievo, insindacabile in questa sede non risultando alcuna omissione motivazionale rispetto a circostanze eventualmente allegate e non considerate, restando a margine e comunque priva di decisività la contestata valorizzazione in termini negativi delle legittime scelte difensive. 7.2.2. È privo di pregio il motivo, peraltro generico, inerente alla determinazione della pena base, nella misura di due anni di reclusione. Va precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5 - , Sentenza n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [...], Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 0rbene, la Corte di appello ha applicato una pena base che non è superiore alla media edittale dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 378, comma 1, cod. pen. sanzionato con la reclusione fino a 4 anni, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale (la forbice edittale) ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. 7.2.3. La doglianza relativa alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della libertà vigilata è fondata. 26 Ritiene il Collegio di aderire all'univoco orientamento della Corte di legittimità secondo cui, la libertà vigilata, può essere disposta, da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale dell'imputato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, atteso che sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve, quindi, essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404 - 01; Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, [...], Rv. 284142 - 01. Con specifico riferimento all'applicazione della misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 229, cod. pen. per il caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno si vedano Sez. 1, Sentenza n. 235 del 18/03/1986, dep. 1987, Rv. 174798 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 3988 del 04/04/1972, Rv. 088222 - 01, che affermano il principio secondo cui la discrezionalità dell'applicazione della libertà’ vigilata, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno, non esclude l'obbligo della motivazione). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione del tutto carente nonostante lo specifico motivo di appello, pur riducendone la durata rispetto a quanto disposto dal Gup, ha applicato la libertà vigilata, senza compiere l'esame della pericolosità sociale con la doverosa analisi degli indici in concreto rilevanti stabiliti dall'art. 133 cod. pen. Di conseguenza, la sentenza nei confronti di IO deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare l'eventuale pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 8. La sentenza impugnata va quindi annullata in relazione agli imputati SA D'EL e NI NE, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché in relazione a NN IO limitatamente all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sui relativi punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano;
i ricorsi sono inammissibili nel resto, così come sono inammissibili i ricorsi di PP Di CC e IM ZA, pertanto, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, segue per Di CC e ZA l’onere di sostenere le spese del procedimento. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che Di CC e ZA versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 27
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati D'EL SA e NE NI, limitatamente alla pena, nonché in relazione a IO NN limitatamente, quanto a quest'ultimo, all’applicazione della libertà vigilata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. dichiara inammissibili i ricorsi di D'EL SA, NE NI e IO NN, nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di CC PP e ZA IM, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV AD ALDO ACETO