Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 2
In sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, quando la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia corrispondente al più elevato minimo edittale all'epoca vigente per il reato. (Fattispecie in cui la pena-base è stata fissata in anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa).
In forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contributo prestato dalla ricorrente, attraverso la ricezione e la spedizione di parte del denaro che doveva servire ad un'illecita operazione d'importazione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, ha integrato gli estremi del concorso nel reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, senza la necessità di ulteriori e diverse condotte di partecipazione).
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Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 21439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21439 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/02/2008
Dott. CONTI NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 303
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 041258/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI EL, N. IL 07/05/1941;
avverso SENTENZA del 13/07/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Selvaggi Eugenio, il quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto del resto. Sentito l'avv. Pulitanò Domenico, il quale ha concluso l'annullamento della sentenza.
FATTO
1) Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 21.4.2004, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Distaccata di Gallarate, ha dichiarato RI EL colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (in relazione all'illecita detenzione ed importazione nel territorio nazionale, in concorso con DI DE GE, AR MA ed altre persone rimaste ignote, di circa 462 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con un principio attivo di circa il 65%) e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., l'ha condannata alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa.
2) La RI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta pronuncia, denunciando con un primo motivo violazione della legge processuale e difetto di motivazione circa l'individuazione dei comportamenti addebitati all'imputata. Deduce, in particolare, che il giudice di primo grado, nel riconoscere in favore dell'imputata l'attenuante della "minima importanza" dell'asserita partecipazione, ha attribuito alla RI una condotta incompatibile con l'accusa originaria, con la quale si ipotizzava un contributo concorsuale della prevenuta tutt'altro che marginale. La sentenza di appello, nel ricostruire i fatti in modo pedissequo al capo di imputazione, nel quale era stato addebitato alla prevenuta di avere svolto il ruolo di basista e di aver tenuto i contatti col figlio DI DE, AR MA e gli acquirenti della sostanza stupefacente, è incorsa in una reformatio in peius, mascherata dal dispositivo di conferma e dalla lacunosa motivazione, in violazione della legge processuale. 3) Con un secondo motivo la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, violazione della legge processuale e difetto di motivazione, con riguardo alla valutazione, come attività di concorso nel delitto di detenzione ed importazione di stupefacenti, della ricezione e della supposta spedizione, da parte della RI, di denaro consegnato da persona a tanto incaricata da DI DE.
Sostiene, in particolare, che la Corte di Appello non ha preso in esame gli elementi evidenziati dalla difesa, che portavano a ritenere la prova negativa circa la condotta materiale di partecipazione, che l'accusa aveva ipotizzato consistere nell'invio, dalla RI a CI DE, di denaro utilizzato per l'operazione per cui è causa. Il giudice del gravame, inoltre, ha errato nel ritenere che l'imputata e il RI non avevano fornito una diversa giustificazione della finalità della destinazione del denaro raccolto in Italia. Tale destinazione, infatti, come risultava dalle dichiarazioni del teste DI NI, fratello di DE, era legata alla situazione familiare di quest'ultimo, che in Colombia aveva una donna e una figlia.
L'impugnata decisione, inoltre, è incorsa in una palese violazione delle regole processuali, nell'addossare all'imputata l'onere di provare una diversa destinazione del denaro raccolto in Italia. Era l'accusa, infatti, a dover dimostrare il collegamento del denaro consegnato alla RI col traffico di droga. La difesa, comunque, pur non avendone l'onere, ha dato una compiuta prova contraria, sulla base delle stesse telefonate intercettate utilizzate dall'accusa. Nella memoria del 28.6.2005, inoltre, la difesa aveva confutato l'affermazione del Tribunale, fondata sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, secondo cui la RI era a piena conoscenza dell'attività esercitata negli ultimi tempi dal figlio. La Corte di Appello non ha fornito alcuna risposta al riguardo. Tuttavia, anche a voler ritenere certo che l'imputata sapesse o sospettasse che il figlio DE organizzava traffici di droga, ciò non basterebbe a fondare il dolo della supposta partecipazione criminosa. Pertanto, relativamente alle consegne di denaro, sarebbe necessaria la prova che la RI, collegando la richiesta di soldi all'imminente partenza della AR, avesse capito che il denaro avesse a che fare con un trasporto di droga in corso di perfezionamento. La sentenza impugnata, al contrario, non si è posta tale problema.
4) Con un terzo motivo la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, violazione della legge processuale e difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello ha affermato la responsabilità della RI, a titolo di concorso nel delitto di detenzione ed importazione di stupefacenti, anche in relazione a fatti diversi dalla consegna del denaro, non specificamente indicati.
Il giudice del gravame ha verosimilmente ritenuto di desumere elementi a carico dell'imputata anche dalle telefonate intercettate, sia verso il figlio che verso il fidanzato dell'AR. Le telefonate intercettate, peraltro, sono in gran parte successive all'arrivo della AR a Malpensa e al suo immediato arresto e, pertanto, sono successive alla consumazione del reato. In relazione a tali telefonate, di conseguenza, potrebbe eventualmente configurarsi l'ipotesi di favoreggiamento personale, peraltro non punibile, ai sensi dell'art. 384 c.p., in quanto commesso da una madre per aiutare il figlio.
5) Con successiva memoria contenente motivi aggiunti, la ricorrente ha lamentato in primo luogo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata e dalle intercettazioni telefoniche agli atti del processo. Deduce che dalle intercettazioni anteriori alla consumazione del reato (la n. 62 del 10.6.2002 e la n. 29 dell'11.6.2002) risulta che non vi è alcuna relazione tra la partenza della AR con il carico di droga e il denaro consegnato (o che si attendeva venisse consegnato) alla RI. Le altre telefonate (n. da 94 a 100, nella notte tra il 13 e il 14 giugno) sono successive all'arrivo della AR all'aeroporto di Malpensa ed al suo immediato arresto e non possono, quindi, costituire materia d'imputazione a titolo di concorso nel traffico di droga. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la riduzione della pena inflitta, alla luce delle modifiche apportate al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 dalla L. n. 49 del 2006, che ha abbassato a sei anni di reclusione il minimo edittale della pena detentiva. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, il divieto della "reformatio in peius", sancito (in assenza di gravame del pubblico ministero) dall'art. 597 c.p.p., riguarda unicamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Cass. Sez. 4, 23.1.2008 n. 3447; Cass. Sez. 5, 19.5.2000 n. 4011; Cass. Sez. 6, 25.10.1999 n. 2922). Nella fattispecie in esame, pertanto, essendo rimasto inalterato, all'esito del giudizio di appello, il trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza di primo grado, impugnata dalla sola imputata, è da escludere in radice la configurabilità della dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, a prescindere da ogni delibazione circa la fondatezza, sotto il profilo giuridico-fattuale, della tesi della ricorrente, secondo cui nella parte motiva della decisione impugnata la condotta punibile della prevenuta sarebbe stata valutata in maniera più grave rispetto a quella ritenuta dal Tribunale.
2) Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che nella sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata espressamente richiamata dal giudice di appello, in quanto considerata esaustiva e condivisibile, il Tribunale ha dato ampia giustificazione delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la responsabilità della RI in ordine al reato ascrittole, concernente il concorso nell'importazione in Italia di un quantitativo di cocaina materialmente trasportato dalla Colombia da AR MA a seguito di viaggio organizzato da DI DE GE, figlio della prevenuta.
Gli elementi di prova sono stati desunti principalmente da alcune conversazioni intercettate, il cui contenuto, secondo il Tribunale, viene a smentire perentoriamente l'assunto difensivo, secondo cui la RI sarebbe stata all'oscuro della spedizione di droga organizzata dal figlio tramite l'Arciuri, dimostrando come, al contrario, l'imputata era perfettamente a conoscenza dell'attività cui negli ultimi tempi era dedito il figlio e, pur non approvandola perché troppo rischiosa, l'agevolava consapevolmente, fornendo sostegno morale e supporto logistico.
Particolarmente significativa è stata considerata la telefonata intercettata il 10 giugno (giorno in cui, secondo quanto accertato dal Tribunale, era sicuramente cominciata la preparazione degli ovuli di cocaina e la loro ingestione da parte dell'AR), nel corso della quale DI DE, menzionando confidenzialmente il nome di "MA", informava la madre che "lei dovrebbe arrivare giovedì", che "appunto" a causa dell'imminente partenza di MA "adesso sono lì che lavorano", e lui è lì "che freme un attimo", anche se "dicono che tutto è tranquillo". Nella stessa telefonata, DE avvertiva la madre che l'indomani IN le avrebbe portato Euro 500,00, e che sarebbe venuto anche "Rosario", ricevendo dalla donna la rassicurazione che la stessa gli avrebbe immediatamente inviato il danaro;
cosa che, peraltro, la RI aveva già fatto in precedenza, mediante un bonifico spedito il 30 maggio. Orbene, secondo il giudice di primo grado, gli urgenti contributi in danaro richiesti dal figlio alla madre apparivano chiaramente destinati al perfezionamento dell'operazione che era in corso di svolgimento: poiché, infatti, il DI doveva tornare in Italia due giorni dopo, egli non avrebbe avuto alcuna necessità di farsi spedire il denaro, se questo non fosse servito immediatamente per completare il pagamento della sostanza stupefacente o per far fronte a spese comunque derivate dall'operazione illecita. Le successive telefonate intercettate consentivano di appurare che "DIno" si recava effettivamente dalla RI per consegnarle il denaro, e che l'imputata provvedeva a spedire i soldi al figlio. Il Tribunale ha poi richiamato la telefonata delle ore 23,22 del 13 giugno, con la quale il DI chiedeva alla madre di telefonare al "ragazzo della MA", "perché lei dovrebbe già essere arrivata alle otto", ma il suo cellulare era staccato e lui non riusciva a chiamarla, e, facendo chiara allusione al trasporto di droga e ad altri "giri" di cui la RI era al corrente, aggiungeva "se arrivo che non è arrivata lei...e sono peno di debiti, questo giro qua c'è da ridere proprio guarda".
Nelle successive telefonate l'imputata, nel riferire al figlio che non vi erano notizie di MA, condivideva il disappunto di DE: "E allora siamo a posto. O s 'e' involata. La sì è involata quella lì".
E, secondo il Tribunale, la prevenuta era talmente consapevole del valore della droga che la ragazza trasportava, che la immaginava intenta a brindare con champagne insieme al suo ragazzo per l'impresa realizzata. La storia, poco convincente "fin dall'inizio", a suo parere "ha un brutto odore": la donna augura al figlio che le cose siano andate "diversamente", ma a fronte della possibilità che i "cinquanta milioni" siano davvero svaniti con MA, e spaventata dalla prospettiva che DE rischi addirittura in proprio, portando egli stesso altra droga, lo tranquillizza che i debiti sono cosa da nulla, che prima o poi sarebbe successo, che si tratta di un'attività troppo rischiosa, cui è meglio mettere fine una volta per tutte, dimostrando di essere ben consapevole da tempo di tale attività. Sulla base di tale ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate, il giudice di primo grado è pervenuto al convincimento che la RI, pur non condividendo in via di principio l'operazione condotta dal figlio, e pur diffidando della sua buona riuscita, ha concorso materialmente alla sua realizzazione, inviando il denaro e garantendo al DI un appoggio incondizionato per qualunque esigenza o necessità si fosse presentata nell'esecuzione del progetto criminoso.
Tali conclusioni, come si è rilevato, sono state ritenute pienamente condivisibili dalla Corte di Appello, la quale, nel confutare le deduzioni svolte dalla difesa, ha confermato che il contenuto delle telefonate intercettate non si presta ad interpretazioni diverse da quella data dal giudice di primo grado e sta a comprovare inequivocamente la consapevole agevolazione prestata dalla RI all'illecita operazione gestita dal figlio.
Ciò posto, si osserva che, secondo un principio affermato da questa Corte, la motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Cass. Sez. 6, 14.1.2003 n. 1307). Ritenuta, dunque, la legittimità del rinvio per relationem effettuato dal giudice di appello alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da un'adeguata motivazione, che vale a rendere conto degli elementi probatori emergenti dagli atti in ordine al concorso dell'imputata nella fattispecie delittuosa addebitatale.
A fronte di tale apparato argomentativo, privo di contraddizioni e di palesi illogicità, i vizi di motivazione dedotti dalla ricorrente si risolvono, in realtà, in censure in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda e alla valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito.
Ma, come è noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30-4-1997 n. 6402). Costituisce, pertanto, censura di fatto, inammissibile in Cassazione, il dissentire dagli apprezzamenti espressi dal giudice di merito e il voler sostituire ad essi una diversa valutazione delle acquisizioni processuali. L'ulteriore deduzione del ricorrente, secondo cui la decisione impugnata incorrerebbe nella violazione della regola processuale relativa all'onere probatorio, è infondata. I giudici di merito, infatti, sulla base del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, hanno ritenuto raggiunta la prova positiva del collegamento del denaro inviato dalla RI al figlio con l'operazione inerente al traffico di droga di cui al capo d'imputazione. Il rilievo contenuto nella sentenza di secondo grado, secondo cui "il DI e la madre non hanno fornito una diversa finalità della destinazione del denaro raccolto in Italia", pertanto, non va affatto letto come inteso a spostare sulla prevenuta l'onere probatorio della destinazione del denaro in questione, ponendosi al contrario come un argomento rafforzativo del riferimento, immediatamente precedente, operato "all'inequivoco contenuto delle telefonate intercettate".
3) Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo evidente che anche il solo contributo prestato dalla RI attraverso la ricezione e la spedizione di parte del denaro che doveva servire all'illecita operazione di importazione della sostanza stupefacente vale ad integrare gli estremi del concorso nel reato contestato, senza che si rendano necessarie, a tal fine, ulteriori e diverse condotte di partecipazione.
Ne deriva altresì la palese inconferenza della tesi subordinata, prospettata dalla difesa, secondo cui la condotta tenuta dall'imputata in occasione delle telefonate effettuate nella notte tra il 13 e 14 giugno, successive alla consumazione del reato contestato, configurerebbe al più il reato di favoreggiamento personale, non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., in quanto commesso da una madre per aiutare il figlio.
Il reato di favoreggiamento, infatti, in base all'espressa previsione dell'art. 378 c.p., postula che il favoreggiatore non abbia concorso nel reato presupposto;
sicché tale ipotesi delittuosa non è configurabile nella fattispecie in esame, nella quale i giudici di merito hanno accertato che l'imputata, con la sua condotta, ha concorso nell'illecita importazione di sostanza stupefacente. 4) Il primo motivo aggiunto proposto dalla difesa è inammissibile, in quanto con esso si sollecita una diversa lettura delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
È opportuno richiamare, al riguardo, il principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui il novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità. Ai fini della disposizione in esame, pertanto, non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile "disarticolazione" dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza (Cass. Sez. 4, 19.6.2006 n. 30057; Cass. Sez. 6, 26.9.2006 n. 38968; Cass. Sez. 6, 17.10.2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18.12.2006 n. 752; Cass. Sez. 4, 3.5.2007 n. 22500). Nel caso di specie, gli atti del processo invocati dalla ricorrente non appaiono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale da comportare una assoluta disarticolazione del percorso argomentativo, coerente e logico, seguito dai giudici di merito, i quali sono pervenuti all'affermazione della responsabilità dell'imputata sulla base di una ricostruzione complessiva e non frammentaria della vicenda, quale potrebbe evincersi prendendo in considerazione singoli atti, avulsi dall'intero contesto probatorio.
5) Appare invece meritevole di fondamento il secondo motivo aggiunto. Nella sentenza di primo grado, confermata in appello, il trattamento sanzionatorio è stato determinato partendo dalla pena base di anni otto di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. Come è noto, peraltro, a seguito delle modifiche apportate al T.U. sugli stupefacenti dalla L. n. 49 del 2006, il minimo edittale della pena detentiva irrogabile per il reato in questione è stato ridotto ad anni sei di reclusione.
Per effetto di tale ius superveniens, pertanto, la pena inflitta dal giudice di merito è divenuta illegale.
Di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008