Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
In caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 25
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 036614/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ORISTANO;
nei confronti di:
1) CA AN N. IL 23/08/1955;
avverso ORDINANZA del 20/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di ORISTANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO AN;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Oristano in composizione collegiale, quale giudice del riesame, con la quale, all'udienza del 20/09/2006, era stato accolto il ricorso presentato dall'imputato RT NT e per l'effetto revocato il sequestro operato dalla Questura di Oristano il 7/8/2006 nei confronti del predetto.
Deduce il P.M. che il Tribunale aveva accolto il ricorso in questione nella sola ed esclusiva considerazione che il sequestro era stato operato ex art. 354 c.p.p., comma 2, da agenti di Polizia Giudiziaria e non da ufficiali di Polizia Giudiziaria, ritenendo violato il disposto dell'articolo citato, che indica negli ufficiali di Polizia Giudiziaria gli unici soggetti titolati ad eseguire sequestri. Cos' disponendo, il Tribunale aveva ignorato, secondo il P.M., il disposto dell'art. 113 disp. att. c.p.p., che consente esplicitamente anche agli agenti di P.G., in casi di particolare necessità e urgenza, (che sussistevano nel caso in esame come desumibile dalla lettura del verbale di sequestro, ma su cui il Tribunale non si era minimamente pronunciato), di procedere ai sequestri previsti dall'art. 354 c.p.p., comma 2. Tanto premesso, chiede il P.M. che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza indicata, viziata per violazione di legge. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Invero, il Tribunale ha ignorato del tutto il disposto dell'art. 113 disp. att. c.p.p. secondo cui "nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dall'art. 352 c.p.p. e art. 354 c.p.p., commi 2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria". Tale norma obbligava il Giudice a valutare se, nel caso di specie, sussistevano o meno i requisiti della necessità e urgenza, tenendo conto dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo cui la necessità e l'urgenza di provvedere può anche, se del caso, essere in "re ipsa" atteso il pericolo che possono disperdersi le tracce del reato, ovvero ci si trovi di fronte ad una situazione che imponga un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria (Cass. sez. 4^, 20/03/1996, Trizio;
RV 204625; sez. 3^, 28/09/2004, Nordiello, RV 229921). Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato con rinvio degli atti al Tribunale di Oristano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione 2^ penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio degli atti al Tribunale di Oristano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007