Sentenza 25 gennaio 2006
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L'impugnazione presentata dall'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare con atto ricevuto da un ufficiale di Polizia giudiziaria, equivale all'impugnazione direttamente ricevuta dall'Autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2006, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/01/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 82
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 036916/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI RO, N. IL 15/08/1984;
avverso SENTENZA del 24/06/2005 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GENTILE Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 24/06/2005 la Corte Militare di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto da RA OB avverso la sentenza 16/12/2004 del Tribunale Militare di Roma, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare siccome dichiarato colpevole del reato di mancanza alla chiamata aggravata.
Secondo la Corte di merito la presentazione dell'appello doveva ritenersi irrituale, sia perché presentato al locale Comando Stazione dei Carabinieri di Paterno, sia perché la firma era stata autenticata da un Sottufficiale dell'Arma.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo da un lato che l'appello era stato ritualmente presentato alla locale Stazione dei Carabinieri, in quanto esso appellante all'epoca si trovava detenuto agli arresti domiciliari, e dall'altro che nel giudizio di appello era stata erroneamente dichiarata la contumacia, in quanto sussisteva un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, trovandosi lo stesso detenuto agli arresti domiciliari. Fondato deve ritenersi il primo motivo da considerarsi assorbente ai fini della presente decisione.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., comma 2, l'imputato, che si trovi in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ha facoltà di presentare l'impugnazione con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria con la conseguenza che l'impugnazione così presentata ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria (Cass. sez. 1^ n. 6666 del 07/06/1995, rv. 201.53 4; Cass. sez. 1^ n. 10682 del 27/10/1995, rv. 202.54 8). Orbene nel caso di specie risulta dagli atti (vedi nota 18/03/2005 dei Carabinieri della stazione di Paternò e decreto di citazione per il giudizio di appello) che l'imputato era detenuto agli arresti domiciliari e, quindi, aveva facoltà di presentare l'impugnazione presso la locale stazione dei Carabinieri, a nulla rilevando che l'atto fosse stato ricevuto dal Comandante della stazione o da altro Sottufficiale dell'Arma addetto alla stazione.
Pertanto, ricorrendo l'erronea applicazione dell'art. 123 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte Militare di Appello per il giudizio di secondo grado.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado ad altra sezione della Corte Militare di Appello.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006