Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di reati edilizi, integra il reato di costruzione edilizia abusiva per assenza del permesso di costruire l'esecuzione d'interventi edilizi comportanti un mutamento di destinazione d'uso in immobili compresi nelle zone omogenee A) ovvero modificativi della sagoma o del volume del preesistente manufatto. (Fattispecie relativa a modifica della destinazione d'uso di un ripostiglio in vano abitabile).
In tema d'impugnazioni, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione la censura tendente a dimostrare la natura pertinenziale di un intervento edilizio, in quanto la stessa comporta accertamenti di fatto sottratti alla cognizione di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2008, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1597
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 18431/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR LV, nato a [...] il 1 maggio del 1956;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Salerno, del 29 dicembre del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Petti Ciro;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Di Lieto Andrea, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
OL LV è indagato per il reato di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. c), e connesse violazioni in materia di autorizzazione ambientale, normativa antisismica, denuncia allo Sportello Unico dell'edilizia e progettazione;
perché aveva eseguito, in assenza di permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sulla struttura alberghiera denominata - La Conca Azzurra, al piano 4 livello sottostrada interrato opere edilizie costituite: 1) dalla realizzazione di un manufatto abusivo, allo stato grezzo e privo di rifiniture;
2) dall'apertura verso Amalfi di tre locali interclusi con la realizzazione di tre vani allo stato grezzo e privi di rifiniture;
3) da un ulteriore camera ricavata all'interno di un ex ripostiglio, a cui si accedeva tramite scala abusiva allo stato grezzo;
al piano 3 livello sottostrada interrato sul lato verso Positano, era stata installata una vasca idromassaggio collocata su piattaforma di conglomerato cementizio allo stato grezzo;
2) adiacente al blocco ascensore, altro locale con struttura in legno con infissi scorrevoli ancorati a muretti di altezza di 1 mt;
3) la chiusura della zona adibita a terrazzo in ampliamento delle sale ristorante, ricavando due ambienti chiusi con struttura portante in legno, copertura di lamiera coibentata e muretti laterali di 1 mt. con sovrastanti infissi scorrevoli, entrambi con pavimentazione allo stato grezzo, Fatti accertati in Conca dei Marini l'8.11.2007.
Per tali ipotesi di reato in data 8.11.2007 i CC della Stazione di Amalfi procedevano al sequestro d' urgenza delle opere anzidette. Il P.M. in sede, in data 10.11.2007, formulava richiesta al Gip di convalida del sequestro di urgenza disposto dalla p.g. e di contestuale emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo. Il Gip presso il Tribunale di Salerno, convalidava l'operato della p.g e, ravvisando il fumus dei reati anzidetti e le esigenze di carattere preventivo, disponeva il richiesto sequestro preventivo del manufatto, con decreto del 12.11.207.
Avverso tale decreto presentava istanza di riesame il difensore di OL con atto depositato in data 20.12.12.2007., con cui deduceva, in rito, il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato e, nel merito, l'insussistenza del fumus commissi delicti, in quanto le opere erano state già realizzate molti anni addietro, da almeno quattro anni;
pertanto, doveva ritenersi consumato il termine di prescrizione;
in ogni caso, la vasca idromassaggio non necessitava di alcun permesso di costruire, in quanto del tutto amovibile e parimenti non aveva rilevanza penale il mutamento della destinazione d'uso del ripostiglio;
infine la difesa deduceva che tutte le opere realizzate sine titulo erano state condonate, ai sensi della L. n 326 del 2003. L'istanza del riesame era respinta con il provvedimento oggetto della presente impugnazione.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che la vasca idromassaggio non era amovibile;
che la documentazione prodotta dalla difesa non era idonea a scalfire il verbale di sequestro della polizia giudiziaria poiché non era dimostrato che le opere indicate dalla polizia giudiziaria si identificassero con quelle oggetto della domanda di condono o con quelle realizzate in precedenza;
che tutte le opere abusive servivano per ampliare la ricettività del complesso turistico e che sussisteva il periculum in mora perché il sequestro era diretto ad evitare l'aggravamento del reato.
Ricorre per cassazione l'indagato con un unico articolato motivo. IN DIRITTO
Con l'unico articolato motivo di gravame il difensore denuncia la violazione delle norme sulla prescrizione e sul condono nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Assume che con la documentazione prodotta in sede di riesame, non adeguatamente apprezzata dal tribunale, aveva dimostrato che le opere erano state ultimate nel 2000 e che avevano già formato oggetto di una domanda di condono. Di conseguenza i reati ipotizzati non sussistevano perché estintisi o per prescrizione o per condono. Inoltre per la vasca idromassaggio e per la modificazione della destinazione d'uso del ripostiglio non occorreva alcun permesso di costruire, in quanto la prima costituiva una pertinenza, mentre la modificazione della destinazione d'uso non richiedeva il permesso di costruire.
Il ricorso è inammissibile:
A norma dell'art. 325, comma 1, in questa materia il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge sostanziale o processuale - Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge, può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'art. 606, lett. e) ne' tanto meno il travisamento del fatto o della prova non risultante dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati.
Nella fattispecie il ricorso, anche quando denuncia la violazione dell'art. 157 c.p., e L. n. 47 del 1985, art. 38, si fonda sulla premessa di un erroneo apprezzamento della situazione fattuale da parte del tribunale del riesame. Solo le censure relative alla vasca idromassaggio ed alla modificazione della destinazione d'uso del ripostiglio, prescindono o possono prescindere dal vizio di travisamento del fatto o della prova.
In proposito, per quanto concerne la vasca per l'idromassaggio, si osserva che in sede di riesame il ricorrente si era limitato ad affermare che trattavasi di opera precaria. Respinta tale tesi, cambia ora versione sostenendo che trattasi di interevento pertinenziale che non richiedeva il permesso di costruire. La censura è inammissibile perché la natura pertinenziale di un intervento presuppone accertamenti fattuali sulle sue dimensioni, sull'eventuale autonoma utilizzabilità e sull'eventuale inclusione negli strumenti urbanistici come interventi di nuova costruzione, che non possono essere compiuti per la prima volta in cassazione. Per quanto concerne la modifica della destinazione d'uso del deposito, a parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, si osserva che è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente. Nella fattispecie i giudici del merito non hanno escluso la necessità del permesso di costruire anche per il mutamento della destinazione d'uso e tale statuizione fattuale non risulta censurata in maniera specifica essendosi il ricorrente limitato ad affermare tout court che per il mutamento della destinazione d'uso non era necessario il permesso di costruire. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009