Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 2
In forza del principio di conservazione degli atti e di tassatività delle previsioni normative che ne contemplano l'invalidità, è utilizzabile il contenuto di intercettazioni disposte per la cattura dell'imputato latitante nel processo per favoreggiamento personale a carico di chi l'abbia aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, non operando, con riferimento ad esse, l'art. 271 cod. proc. pen. in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, stante il suo mancato richiamo nell'art. 295, commi terzo e terzo-bis, stesso codice e potendosi, al più, configurare, nella violazione delle norme richiamate nei citati commi, una mera irregolarità.
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo nel delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del latitante, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso.
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2003, n. 44756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44756 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni DE ROBERTO Presidente
Dott. Saverio MANNINO Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI AR;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6-6-2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. V. GERACI che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto, tra gli altri, da VI AR avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Cosenza del 2-4-2001, con la quale era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 378 co. 1^ e 2^ c.p. per avere aiutato ZE CO a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità in ordine all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa l'1-8-96 dal GIP DDA di Catanzaro per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 416 bis c.p., per cui si era reso latitante, aiuto consistito nell'ospitarlo presso la propria abitazione e nascosto ivi al fine di evitarne la cattura, in Cosenza, Spezzano Albanese e zone limitrofe dall'1-8-96 fino al 20-9-96, con la recidiva reiterata nel quinquennio, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6-6-2002, confermava il giudizio di 1^ grado, sottolineando che il cennato latitante fu arrestato proprio mentre si accingeva ad uscire dall'abitazione delle case popolari di Spezzano nella disponibilità dell'imputato. Avverso tale sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso cassazione, deducendo, a motivi del gravame:
a) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) e c) in relazione agli artt. 267, 268, 270, 295 co. 3^ e 3^ bis e 271 c.p.p. per inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in ordine ai risultati delle disposte intercettazioni telefoniche operate per la cattura dell'ZE. Infatti, ad avviso del ricorrente, i risultati di tali intercettazioni non erano utilizzabili: 1) perché della decretazione di urgenza del P.M. e della successiva convalida del GIP distrettuale catanzarese non vi è traccia nel fascicolo processuale, con patente violazione dell'onere di "ostensione" finalizzato a rendere possibile la verifica della legalità del disposto mezzo;
2) perché le c.d. "intercettazioni di ricerca" attivate nella specie non hanno carattere di mezzo di ricerca della prova, "ma soltanto di mezzo attivabile per rendere concreta la potestà punitiva (o di prevenzione) statuale, "sicché, come "è dato evincersi dal mancato richiamo, nell'ambito dell'art.295 c.p.p., dell'art. 271 c.p.p. in tema di inutilizzabilità dei risultati probatori, tal tipo di captazione ha il solo fine di rendere attuabili le prefate potestà statuali e di conseguenza, i relativi risultati sono insuscettibili di uso probatorio";
b) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) e c) in relazione agli artt. 431 co. 1^ lett. b) e 514 c.p.p.; violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) in relazione agli artt. 125 co. 3^, 546, 597 e 598 c.p.p. per mancanza di motivazione sulla censura difensiva concernente l'acquisizione, ex art. 507 c.p.p. all'udienza del 2-4-01 del giudice di 1^ grado, dell'annotazione di servizio redatta dal Mar.llo capo dei CC. di Spezzano Albanese, Galloro Enrico, riguardante l'identificazione di un soggetto denominato "o biondo" identificato per il ricorrente. In proposito quest'ultimo ha denunciato, oltre che la cennata omessa motivazione sulla questione, anche l'illegittimità dell'acquisizione dell'atto in parola, ritenuto erroneamente "irripetibile" come attività di p.g., nonostante fosse palese la sua ripetibilità sia intrinseca che estrinseca, trattandosi di una semplice attività di identificazione che non riveste né i caratteri dell'immediatezza né quelli dell'unicità, essendo "naturalmente suscettibile di essere continuamente ripetuta, così come avviene nella pratica investigativa e processuale". Ne consegue, secondo il ricorrente, che esclusa la patente di irripetibilità dell'atto compiuto dalla p.g., malamente questo era stato acquisito al fascicolo del dibattimento, in violazione dell'art. 431 lett. b) c.p.p., posto che l'identificazione "de qua" doveva intervenire in sede dibattimentale in occasione dell'esame del Galloro, con la tutela dei principi ispiratori del contraddittorio, in ossequio anche allo spirito informatore del novellato art. 111 della Carta costituzionale, a tacere del fatto che l'atto in questione, per detta dello stesso giudicante, è "una semplice annotazione di servizio" e, tale, non annoverabile tra gli atti rispettanti i crismi della verbalizzazione, così come richiesto alla lett. b) del co. 1^ dell'art. 431 cit.;
c) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) in relazione agli artt. 125 co. 3^, 546 co. 1^ lett. e), 597 co. 1^ e 598 c.p.p. e 43 e 378 c.p., posto che i giudici di merito avevano immotivatamente ritenuto la sussistenza del dolo del reato contestato al ricorrente, nonostante si fosse omesso di accertare se vi fossero stati effettivi contatti tra costui ed il latitante, se l'imputato fosse consapevole del provvedimento cautelare sul conto dell'ZE e senza valutare, peraltro, la non disponibilità esclusiva dell'appartamento in testa al VI e da costui abusivamente occupato;
d) inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 59 co. 2^, 378 co. 2^, 62 bis e 133 c.p., non avendo i giudici di merito motivatamente valutato ed esplicato se ed in che modo vi fosse, in testa al ricorrente, conoscenza o ignoranza colpevole della qualità del reato presupposto per cui l'ZE era indagato, tanto più che lo stesso giudice di primo grado aveva escluso l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 originariamente contestata all'ZE.
Parimenti immotivato il rigetto delle invocate attenuanti generiche e della richiesta di mitigazione della pena, non potendo considerarsi apoditticamente grave la condotta dell'imputato in relazione al reato presupposto se di questo non vi è motivata prova che il ricorrente avesse cognizione di causa.
Ciò posto, rileva la Corte che l'eccezione in rito sub a), attinente l'asserita inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., dell'esito delle intercettazioni disposte ex art. 295 co. 3^ bis c.p.p. per la cattura del latitante ZE CO, è infondata, oltre che, in ogni caso, irrilevante per la posizione dell'odierno ricorrente. Ed invero, premesso che la questione attinente l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191 co. 2^ c.p.p., il che consente di superare il fatto che l'eccezione non risulta proposta con i motivi di appello, ritiene questa Corte che tale questione, oggetto di contrastanti indirizzi giurisprudenziali e dottrinari, debba opportunamente inquadrarsi nei seguenti termini di corretta lettura del disposto dell'art. 295 co. 3^ e 3^ bis in relazione a quelli di cui agli artt. 266, 267, 268 e 270 c.p.p. richiamati in tale norma.
Innanzitutto non vi è dubbio che detta norma si pone "ad adiuvandum", nel contesto del sistema di ricerca della prova;
anche "al fine di agevolare le ricerche del latitante", il che consente di ritenere concorrente sia la finalità probatoria che quella ausiliaria di, efficace esercizio della potestà statuale di attuare il necessario condizionamento dello "status libertatis" del cittadino, a fronte dell'applicazione nei suoi confronti di misura coercitiva cautelare personale o degli effetti di sentenza di condanna a suo carico, nella concreta operatività del suo status di latitante.
Orbene, quanto al potere del giudice o del pubblico Ministero di disporre, nei limiti e con le modalità previste, dagli artt. 266 e 267 c.p.p., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni (art. 295 co. 3^), con applicazione, ove possibile, delle disposizioni di cui agli artt. 268, 269 e 270 c.p.p., ovvero disporre intercettazioni di comunicazioni tra presenti in relazione ad uno dei delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.(nella specie, art. 416 - bis c.p. di cui l'ZE era indagato), al fine di agevolare le ricerche del latitante, pur in difetto di una formale dichiarazione di tale stato, che non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate ed eseguite, non può invocarsi come causa di tale inutilizzabilità il disposto dell'art. 271 c.p.p., affatto menzionato dalla lettera della legge in parola. Infatti, come è dato puntualmente rilevare proprio dalla stessa lettera della norma in esame in tema di divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, tali intercettazioni non possono essere utilizzate "qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 co. 1^ e 3^ c.p.p.". Come ha già osservato questo giudice di legittimità (cfr. in termini Cass. pen. Sez. I, 16-9-1998, Bolandin, in Diritto penale e processo n. 4/99),si tratta "come è pacifico, di una elencazione tassativa, non suscettibile di ampliamento oltre i casi specificamente previsti, per il principio generale di conservazione della validità degli atti al di fuori di esplicite previsioni normative che ne prevedano in mancanza di un richiamo espresso nel contesto dell'art. 295 co. 3^ e 3 bis all'art. 271 c.p.p., che preveda espressamente l'inutilizzabilità o nullità dell'atto secondo tale norma, ci si troverà di fronte, semmai, ad una mera irregolarità che, comunque, non inficia l'atto, lasciandone inalterata la validità. Né può invocarsi, come fa il ricorrente, la violazione dell'art. 268 co. 4^ c.p.p., posto che nemmeno tale violazione rientra tra quelle tassativamente indicate nell'art. 271 co. 1^ c.p.p. e non risultando comprovati e documentati elementi idonei a ragionevolmente configurare la violazione delle altre disposizioni di legge richiamate dalla norma in parola ai fini della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Peraltro, fermo restando la piena utilizzabilità di questi per la posizione dell'ZE, non è da invocare il disposto dell'art.270 co. 1^ c.p.p. per la posizione del ricorrente, la cui eventuale compromissione per la contestazione di favoreggiamento personale trova origine da risultanze oggettive (abitazione da lui occupata e nella quale era ospitato l'ZE) indicate dall'accusa e nulla di apprezzabilmente rilevante i risultati delle disposte intercettazioni hanno comportato per il ricorrente, in rapporto ai termini dell'imputazione, come è dato rilevare dal testo della sentenza del giudice di merito di 1^ grado.
Di qui, in ogni caso, l'irrilevanza della questione per la posizione del VI.
Peraltro, per mera completezza argomentativa, non sfugge che anche secondo una parte della dottrina, l'indicazione dell'art. 270 c.p.p. nella disposizione di cui all'art. 295 co. 3^ c.p.p. sarebbe stata menzionata nell'ambito di un richiamo generale delle altre disposizioni, restando, peraltro, in concreto non compatibile se non per il riferimento alle garanzie previste in tema di deposito e di facoltà di esaminare gli atti.
Quanto all'eccezione in rito sub b), se è vero che le argomentazioni addotte dalla difesa del ricorrente sono processualmente fondate e che sul punto i giudici della Corte territoriale si sono ancorati a semplicistiche asserzioni di asserita "irripetibilità" dell'atto di cui si è fatta acquisizione ex art. 507 c.p.p. da parte del giudice di 1^ grado, è altrettanto vero che, nella sostanza, i contenuti dell'annotazione di servizio del 15-9-96 a firma del Mar.llo Galloro sono comunque irrilevanti, perché suparati dell'inequivoco contributo offerto ai fini dell'individuazione dell'imputato e dell'abitazione da lui occupata (abusivamente) e da cui fu visto uscire l'ZE, all'atto del suo arresto, dalle dichiarazioni testimoniali di RI RL, nel racconto della sua attività investigativa e dalle stesse dichiarazioni dell'ZE ai verbalizzanti all'atto del suo arresto, elementi questi di cui vi è puntuale richiamo nella sentenza di 1^ grado, confermata da quella oggi impugnata.
Fondati, invece, i motivi di ricorso sub c) e d), risultando completamente omessa ogni sia pur essenziale valutazione sulle puntuali deduzioni difensive in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, in contestuale carenza di riscontro motivazionale, almeno sinteticamente apprezzabile.
L'accertamento valutativo degli elementi rilevanti ai fini della comprovata (o non) frequentazione diretta o indiretta tra il latitante e l'imputato, del se quest'ultimo potesse dirsi consapevole del provvedimento cautelare sul conto dell'ZE della disponibilità esclusiva o meno dell'appartamento in cui il latitante era stato ospitato, della consapevolezza ovvero colpevole ignoranza in testa al ricorrente della qualità del reato presupposto, in merito al quale l'ZE era indagato, aspetti questi tutti indicati nei motivi di appello circa la configurabilità del dolo, non trovano risposta alcuna da parte dei giudici della Corte territoriale catanzarese.
L'immotivata ed apodittica conferma del giudizio di 1^ grado sul punto in questione, si traduce in una patente violazione dell'art.606 co. 1^ lett. e) c.p.p. perché, elude le controdeduzioni difensive debitamente enunciate nei motivi di appello, così illegittimamente abdicando al potere - dovere del giudice di merito di dare esaustiva contezza della sua decisione.
Giova ribadire, agli effetti della corretta valutazione dell'aspetto psicologico del reato, che l'indagine cui è chiamato il giudice di rinvio, all'esito dell'annullamento dell'impugnata sentenza per tale vizio, sulla motivata rappresentazione del dolo, non può trascurare di prendere in esame i menzionati aspetti in fatto, perché possa dirsi correttamente affermato in diritto il principio, secondo cui l'elemento soggettivo dello art. 378 c.p. è rappresentato dalla consapevole volontà di una condotta a forma libera, non necessariamente integrante, il dolo specifico, essendo sufficiente quello generico, consistente nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato c.d. presupposto e fuori dai casi di concorso in esso.
La doglianza in merito al difetto di motivazione sulla richiesta concessione delle attenuanti generiche è, ovviamente, assorbita, dall'accoglimento di quella principale attinente il dolo del contestato reato di favoreggiamento personale aggravato ex art. 378 co. 1^ e 2^ c.p.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per le anzidette considerazioni, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.