Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 6596
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Sentenza 16 febbraio 2023

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Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 6596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6596
    Data del deposito : 16 febbraio 2023

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