Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 1270
CASS
Sentenza 20 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.

Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono considerarsi "spese di rappresentanza" solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente stesso, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rientrassero nella nozione di "spese di rappresentanza" quelle sostenute, attingendo ai fondi di un gruppo consiliare regionale, per l'acquisto di penne di rilevante valore, come regalo natalizio per i consiglieri regionali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 1270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1270
    Data del deposito : 20 novembre 2024

    Testo completo