Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato).
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3323
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 9675/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RE NC N. IL 01/06/1968;
avverso l'ordinanza n. 154/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 25/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento emesso in data 25 ottobre 2012 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di DE Re CE, tesa ad ottenere l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione decisa favorevolmente e proposta da taluni coimputati, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. La vicenda, di una certa complessità, può essere ricostruita come segue. DE Re CE viene raggiunto da contestazione relativa all'art. 416 bis e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 unitamente ad altri correi tra cui Di UR NU, IO CA, VI SC, DEle DO MB, DI NT e DEl'UN LE.
Il reato di cui all'art. 416 bis risulta per tutti aggravato dalle previsioni di cui al comma 4 (disponibilità di armi) e comma 6 (reimpiego) mentre i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 risultano aggravati dalle circostanze previste dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (finalità di agevolazione mafiosa o comunque per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis) e da quella prevista dal medesimo art. 74, comma 4 (disponibilità di armi).
I coimputati optano per il rito abbreviato mentre il DE Re viene condannato in primo grado con il rito ordinario.
A dire dell'istante (ma si vedrà come la proposizione sia esatta solo in parte) nei confronti dei coimputati in sede di rito abbreviato sarebbe stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e con sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 18573 del
1.3.2011 che risulta emessa nei confronti di Di UR NU) sarebbe stata ulteriormente esclusa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4.
Le due circostanze, evidentemente rimaste a carico del DE Re, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (per i reati in tema di stupefacenti) e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 sono quelle di cui si chiede la "riconsiderazione" prevista dall'art. 587 c.p.p. in punto di comunicazione degli effetti favorevoli della impugnazione.
Il Tribunale nel respingere la domanda osserva che:
- il DE Re non è stato in realtà acquiescente rispetto alla decisione emessa in primo grado, avendo proposto appello ma con successiva rinunzia ai motivi (tra cui proprio quelli sulle aggravanti di cui oggi chiede l'elisione) in vista di una riduzione del trattamento sanzionatorio (con riduzione avvenuta da 18 anni a 13 anni e 10 mesi in secondo grado).
Ciò impedisce di ritenerlo soggetto "destinatario" della previsione normativa invocata. Tale norma (anche secondo taluni precedenti di questa Corte citati, relativi al previgente art. 599, comma 4) non può trovare applicazione lì dove sia intervenuta rinunzia ai motivi di appello per la obiettiva diversità di condizione rispetto al soggetto non impugnante;
- in nessun caso potrebbe parlarsi di effetto favorevole dell'impugnazione per quanto riguarda l'elisione della circostanza di cui all'art. 7 che sarebbe avvenuta in separato giudizio di primo grado e non già in sede di impugnazione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione DE Re CE, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione per contraddittorietà.
Ad avviso del ricorrente - che ripropone, in fatto, la lettura degli atti processuali prima evidenziata - l'ordinanza non risulta coerente nel suo interno rapporto tra premesse e conclusioni. Non potrebbe infatti negarsi l'applicazione del beneficio di cui all'art. 587 c.p.p. al DE Re per il fatto che costui rinunziò, in parte, ai proposti motivi di appello.
Ciò vale in particolare per la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, (esclusa per i correi in sede di legittimità) dato che nei motivi di appello (che vengono allegati in copia al ricorso) non vi era alcuna specifica doglianza e pertanto sul punto il DE Re era - in realtà - rimasto inattivo.
In riferimento all'ulteriore aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 si evidenzia che seppure esclusa nel separato giudizio abbreviato si tratterebbe di un caso di possibile applicazione estensiva della norma, in bonam partem, allo scopo di evitare contrasto tra giudicati.
3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla ritenuta esclusione dell'effetto estensivo della impugnazione accolta in merito alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, per le ragioni che seguono.
Il tema proposto impone, tuttavia, alcune precisazioni sia in fatto che in diritto. La norma di cui all'art. 587 c.p.p. è da sempre (la norma trova il suo antecedente storico nelle previsioni di cui all'art. 203 e art. 544, comma 4 del codice del 1930) espressione del più generale principio di unità e logicità della giurisdizione, in forza del quale non risulta ammissibile una disparità di trattamento oggettivo (non dipendente da cause personali) di condizioni di fatto e di diritto analoghe, dipendente dal diverso comportamento processuale tenuto in sede di impugnazione da soggetti raggiunti da accuse comuni.
Il rimedio può essere considerato - lì dove si tratti di effetto favorevole della sentenza - di natura straordinaria, con l'effetto di imporre, nei limiti della comunicabilità dell'effetto, la rivedibilità del giudicato nel frattempo prodottosi (Sez. U., 24.3.1995 ric. Cacciapuoti).
Ciò posto, va anche ricordato che in sede applicativa si è ritenuto che il presupposto del "concorso di persone nel medesimo reato" va inteso in senso ampio, potendovi rientrare qualsiasi tipo di concorso, sia esso necessario, eventuale o improprio, dovendosi in sostanza assicurare l'estensione dell'effetto favorevole ai coindagati titolari della medesima posizione processuale (Sez. 5, n. 30428 del 30.6.2011, rv 250809). Ovviamente, il limite alla propagazione dell'effetto favorevole della decisione emessa nei confronti dei coimputati (che non sia relativa a motivi strettamente personali) sta nel fatto che il soggetto cui si pretende di comunicare la statuizione non abbia coltivato - sino all'ultimo grado di giudizio - la facoltà di impugnare, posto che a fronte di una diversa decisione emessa da organi di pari grado può essere attivato solo il rimedio straordinario della revisione di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) (contrasto tra giudicati, nei limiti individuati dalla corrente interpretazione). Ora, nel caso qui in esame risulta, in fatto che:
- effettivamente il DE Re non aveva contestato con i motivi di appello (in parte oggetto di rinunzia) in modo specifico la ricorrenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 (mentre vi è impugnazione specifica sulla diversa aggravante di cui all'art. 7) avendo contestato in toto l'affermazione di penale responsabilità sulle ipotesi delittuose maggiori;
- nei confronti di taluno dei coimputati (in particolare DI e IO) la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata ritenuta insussistente già in primo grado in sede di rito abbreviato, ma per ragioni relative alla specifica analisi della condotta di costoro, mentre per altri (si veda in particolare Di UR NU) tale circostanza è stata ritenuta sussistente non solo in primo grado ma anche in sede di legittimità (sentenza del 1.3.2011 emessa da questa Sezione, n. 18573 del 2011). Non può dunque ipotizzarsi alcun "effetto estensivo", neanche tramite il ricorso ad (improprie) interpretazioni analogiche, in riferimento alla circostanza aggravante di cui al suddetto art. 7, posto che ne manca del tutto il fondamento in fatto.
La decisione di questa Corte del 1.3.2011, infatti, nell'esaminare la posizione del coimputato Di UR NU confermava la ricorrenza di detta aggravante (dunque in tale parte il ricorso, lo si ribadisce, è infondato in fatto in quanto si da per emessa una decisione mai intervenuta) ed escludeva la sola ulteriore aggravante di cui all'art. 74, comma 4 (peraltro, in motivazione già esclusa dalla Corte d'Appello, pur se la stessa non ne aveva operato palese indicazione, in tal senso, nel dispositivo).
Dunque, al di là della "effettiva incidenza" nella dosimetria della pena di tale aggravante - l'art. 74, comma 4 - sta di fatto che solo di ciò può parlarsi, nel valutare il contenuto del ricorso qui in trattazione.
E su tale specifico punto, la motivazione addotta dal Tribunale di Napoli al fine di sostenere il rigetto non risulta condivisibile. Al di là dell'esame specifico degli originari motivi di appello (potrebbe infatti sostenersi che la contestazione in toto della responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 abbia di fatto incluso la relativa aggravante) va detto che i precedenti arresti di questa Corte tesi a sostenere la inconciliabilità tra la rinunzia ai motivi di appello e la comunicazione dell'effetto favorevole di cui all'art. 587 c.p.p. in rapporto all'esito favorevole del giudizio di cassazione per i coimputati (precedenti elaborati in un quadro normativo che si spingeva sino a rendere possibile, a seguito della rinunzia parziale, l'accordo delle parti sulla quantificazione della pena, nel testo dell'art. 599, comma 4 poi abrogato dall'intervento normativo opportunamente adottato con L. n. 125 del 2008) risultano - infatti - superati dal contenuto - sia pure in statuizione non principale;
- della decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 12.7.2007 (numero 30347 del 2007, rv 236756) ove si è precisato che l'effetto estensivo della impugnazione opera - in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale - anche a favore degli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello o che hanno proposto un ricorso inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunziato.
Nel caso in esame trattavasi di ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a base del giudizio di responsabilità ma - ad avviso del Collegio;
- l'effetto va riconosciuto, salva la verifica dell'incidenza in concreto spettante al giudice del merito, in tutti i casi in cui - come quello che ci occupa - il giudice "superiore" riconosca l'inesistenza in fatto della componente sfavorevole di un giudizio (anche rappresentata da una circostanza aggravante) da cui sia derivato un incremento sanzionatorio a carico del soggetto non ricorrente.
DE resto, nell'attuale quadro normativo - a seguito della ricordata abrogazione dell'art. 599, comma 4 - non può neanche dirsi che la rinunzia parziale ai motivi di appello sia necessariamente ed esplicitamente collegata ad un accordo in tema di riduzione del trattamento sanzionatorio (pur se la prassi tende a riproporre, in fatto, un non previsto collegamento tra detta rinunzia e l'aspettativa alla riduzione di pena) e pertanto non vi sono convincenti motivi per escludere la parificazione tra il soggetto non impugnante e quello rinunziante, ai fini qui in trattazione. Non possono, pertanto, ritenersi condivisibili le pronunzie (tra cui Sez. 1, n. 18351 del 25.3.2012, rv 254800, pur se la stessa giudica sulla ipotesi previgente di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4 ora abrogato) tese a riproporre l'orientamento antecedente rispetto ai contenuti della decisione Sez. U. n. 30347 del 2007, per quanto sinora argomentato.
Nel caso in esame, pertanto, va disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione di inesistenza dell'effetto estensivo favorevole relativo alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. Resta compito del giudice di rinvio verificare se ed in quanto detta circostanza abbia inciso nell'effettivo calcolo della pena irrogata al ricorrente DE Re CE.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione dell'effetto estensivo sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014