Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
L'obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato trova espresso riconoscimento normativo nell'art. 268, commi quarto, quinto e sesto, cod. proc. pen., incontrando un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen., nei casi in cui l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2016, n. 22164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22164 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
221 64 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 887/2016 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO Rel. Consigliere - N. 16715/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI = - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE PA N. IL 20/10/1974 RE NC N. IL 23/09/1962 avverso la sentenza n. 70/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 18/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO GALLI che ha concluso per il w fetto del ricono do RE PA EN la inomurons bolita del wwup de RE SQ Velito il defuson ovv. ANTONIO ABET IN RE Voucents, chin міня горять до мовою до посола Vilots it defir by our. RE Vincunto, che NI AMICO' chirde l'excopliments del corso- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19.04.2013 la Corte d'assise di Napoli condannava RE NC e RE SQ alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio di TE FR, aggravato dalla premeditazione nonché dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan RE, ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commesso in Napoli il 5.10.2007 mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco che avevano attinto la vittima all'interno di un bar;
il ruolo ascritto agli imputati era quello di mandanti dell'omicidio, commesso in concorso con VO TA e AN EN, contestualmente giudicati e condannati con la medesima sentenza, e con l'esecutore materiale SO NC, nei riguardi del quale non si era proceduto perché deceduto in un successivo agguato camorristico. A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'assise d'appello di Napoli, con sentenza in data 18.11.2014, ha concesso ad RE SQ, reo confesso nel giudizio di secondo grado, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante della premeditazione, rideterminando la pena nei suoi confronti in quella si anni 30 di reclusione;
e ha confermato la condanna all'ergastolo di RE NC.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione RE NC e RE SQ, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Il ricorso dell'avv. Antonio Abet, nell'interesse di RE NC, deduce undici motivi di doglianza. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 268, 415-bis e 416 cod.proc.pen., con riguardo al mancato deposito da parte del pubblico ministero di tutte le intercettazioni ambientali disposte nel procedimento a carico dell'imputato; deduce la violazione della discovery e del diritto di difesa, l'illogicità della motivazione sul punto e chiede che sia dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la nullità della sentenza impugnata. Rileva che le fonti di prova a carico erano rappresentate essenzialmente dalle dichiarazioni dei fratelli NC, EP e VA, collaboratori di giustizia, e da alcune videoregistrazioni successive all'omicidio relative ai colloqui in carcere dell'imputato coi propri familiari, in particolare del colloquio del 18.10.2007, posteriore di due settimane al delitto, nel quale l'RE si informava dai familiari su chi lo avesse commesso, palesando la propria ignoranza dell'accaduto. Lamenta l'omessa verifica di tale dato in rapporto alle ulteriori videoregistrazioni dei colloqui, avvenuti con cadenza settimanale, presenti agli atti del pubblico ministero e non prodotte dall'accusa, la cui omessa conoscenza aveva privato la difesa della possibile prova dell'innocenza dell'imputato, data la valenza decisiva ascrivibile a un silenzio di mesi serbato dall'RE, con riguardo all'inesistenza س del presunto mandato omicidiario, influendo altresì sulle scelte processuali. Censura la scelta della pubblica accusa di selezionare arbitrariamente le intercettazioni ambientali prodotte, con particolare riguardo al colloquio del 20.03.2007 antecedente di oltre sei mesi l'omicidio, anziché depositare, ai sensi degli artt. 415-bis e 416 del codice di rito, l'intero corpo delle captazioni eseguite (comprensive di brogliacci, bobine e decreti autorizzativi), in particolare nei mesi antecedenti il delitto, operando così una completa discovery (eventualmente omissando le parti secretate). Eccepisce la conseguente inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, facenti parte di un unico compendio probatorio, rilevando che il pubblico ministero non aveva ottemperato all'ordine del presidente della corte d'assise di depositare tutto il relativo materiale d'indagine, così da non consentire alla difesa di formulare una consapevole istanza di trascrizione dei colloqui di interesse;
richiama la sentenza n. 336 del 2008 della Consulta sull'obbligo di messa a disposizione delle parti di tutte le intercettazioni, in funzione della prova della innocenza dell'imputato. Deduce l'inapplicabilità dell'istituto dell'inutilizzabilità (fisiologica) per paralizzare la produzione di atti di indagine, unilateralmente assunti dalla pubblica accusa, muniti di efficacia scagionante nei riguardi dell'imputato, dovendosi presumere il consenso implicito alla relativa acquisizione e potendo supplire altrimenti l'iniziativa ufficiosa del giudice. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta utilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 20.03.2007, non depositata ex art. 415-bis cod. proc.pen., e mai acquisita formalmente agli atti con apposita ordinanza, nè ai sensi dell'art. 493, nè ai sensi dell'art. 430, nè ai sensi dell'art. 507 del codice di rito. Censura l'iniziativa autonoma del pubblico ministero, nel corso del dibattimento di primo grado, di desecretare e produrre un unico colloquio, quello registrato il 20.03.2007, in assenza di specifica ordinanza ammissiva della corte d'assise e in violazione degli artt. 491 e 415-bis cod. proc.pen.; lamenta l'avallo dato dalla Corte di merito al modus procedendi della pubblica accusa, in particolare estendendo l'incarico peritale di trascrizione anche al suddetto colloquio, in assenza di acquiescenza della difesa, consentendo al pubblico ministero di scegliere il momento e l'oggetto delle proprie produzioni al di fuori dei tempi e delle regole processuali, parcellizzando e selezionando ad libitum il materiale intercettivo introdotto nel giudizio;
rileva che la presenza ab origine della intercettazione ambientale agli atti del pubblico ministero ne escludeva la producibilità ex art. 430, dovendo invece essere depositata ex art. 415-bis, o ex art. 493 cod. proc.pen.; rileva la natura abnorme dell'incarico di trascrizione del colloquio in assenza di un'ordinanza ammissiva della sua acquisizione agli atti del/ dell 2 giudizio, necessaria per la sua utilizzabilità; lamenta il travisamento delle risultanze processuali sul punto da parte della sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l'acquisizione della videoregistrazione, e la sua trascrizione, ex art. 507 del codice di rito, non potendo il giudice supplire ai modi di acquisizione della prova prospettati (ex art. 430) dalla parte, né anticipare l'esercizio di un potere ufficioso riservato al termine dell'istruttoria dibattimentale. Ribadisce che l'assenza del deposito integrale delle intercettazioni produceva o la nullità, ex art. 415-bis e 178 lett. c) cod. proc.pen, del'avviso di chiusura delle indagini preliminari, o l'inutilizzabilità ex art. 191 delle intercettazioni stesse. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 546 comma 1 cod. proc.pen., nonché mancata acquisizione di prova decisiva, richiesta ai sensi degli artt. 507 e 603 del codice di rito, consistente nel deposito di tutte le intercettazioni ambientali disposte ed eseguite nel periodo compreso tra il marzo 2007 e la data dell'omicidio. Ribadisce la natura decisiva della prova, con riguardo al necessario raccordo del silenzio serbato dall'imputato, nel corso dei colloqui registrati, con l'esistenza del mandato omicidiario, che avrebbe dovuto estrinsecarsi nei mesi immediatamente antecedenti il delitto;
lamenta l'omessa risposta della sentenza all'istanza difensiva ed evoca l'esigenza di prevenire una richiesta di revisione fondata sulla prova nuova rappresentata dalle intercettazioni non prodotte, né acquisite. Col quarto motivo, il ricorrente deduce in subordine l'illegittimità costituzionale degli artt. 268, 415-bis e 416 cod. proc.pen., nella misura in cui non impongono il deposito di tutti gli atti d'indagine, consistenti nella specie nell'intero corpus delle intercettazioni, al termine delle indagini preliminari. Evidenzia l'irrecuperabilità da parte del giudice, ex art. 507 del codice di rito, dell'elemento di prova inutilizzabile perché sottratto all'obbligo di deposito previsto dall'art. 415-bis, nonostante fosse nella disponibilità del pubblico ministero al momento della chiusura delle indagini preliminari, con riguardo al colloquio registrato del 20.03.2007. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost., 192 commi 1, 2 e 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo all'omessa valutazione della prova liberatoria costituita dall'assunzione della responsabilità esclusiva della decisione omicidiaria da parte del coimputato, divenuto collaboratore di giustizia, VO TA. Rileva che il VO aveva reso un'ampia ammissione di responsabilità che scagionava l'imputato, in quanto aveva assunto su di sé, in proprio e in via esclusiva, la veste di mandante dell'omicidio, senza collegare la sua decisione e l'incarico da lui conferito agli esecutori materiali a un precedente mandato dell'RE; in particolare, la decisione di uccidere il TE era scaturita da uno, uno lu 3 specifico e immediato elemento scatenante, costituito da un'estorsione commessa poche ore prima in danno di un nipote degli RE, che aveva sollevato contro il TE le donne della famiglia, che si erano rivolte al VO, il quale aveva subito deliberato, in proprio, l'omicidio. Col sesto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al ritenuto nesso causale, anche sotto il profilo della responsabilità concorsuale, tra il colloquio intercettato del 20.03.2007 e l'evento omicidiario;
lamenta il mancato apprezzamento della causa autonoma sopravvenuta, consistente nel mandato conferito da VO TA, e la correlativa violazione dell'art. 41 cod. pen.. Deduce l'idoneità a interrompere il nesso causale (con un eventuale precedente mandato proveniente dall'imputato) della nuova decisione omicidiaria, di natura estemporanea, presa dal VO, senza informarne preventivamente l'RE, disattendendo anzi le istruzioni di quest'ultimo di temporeggiare, sulla base dell'evento imprevedibile costituito dall'estorsione in danno di ZO CA;
lamenta l'omessa risposta della sentenza d'appello sul punto. Col settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla sussistenza dei relativi riscontri individualizzanti, rispetto all'accusa rivolta all'imputato di essere il mandante dell'omicidio; deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione sulle specifiche doglianze difensive contenute nei motivi d'appello; lamenta violazione dell'art. 195 del codice di rito con riguardo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di NC VA su quanto appreso da RE RO, non citato dalla Corte nonostante l'istanza della difesa. Deduce che NC VA non aveva avuto alcun rapporto con l'imputato prima della sua carcerazione, e aveva anzi indicato in RE RO (padre della BI ferita dal TE) il mandante originario dell'omicidio, mentre RE NC gli aveva detto di aspettare;
rileva l'assenza di risposta alle deduzioni della difesa sull'inattendibilità del NC;
deduce la circolarità della prova nella misura in cui il collaboratore aveva riferito quanto appreso dal fratello EP direttamente dall'imputato. Deduce che NC EP, entrato nel clan RE quando l'imputato era già detenuto, aveva reso dichiarazioni generiche, dopo aver letto i contenuti dell'ordinanza custodiale che riportava i colloqui del ricorrente coi familiari;
rileva che il collaboratore si era limitato a riferire de relato quanto appreso in via confidenziale dal coimputato RE SQ;
censura l'omesso accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità di quanto genericamente appreso da NC VA da indeterminati "familiari"; lamenta l'omessa verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancata considerazione delle delle f 4 molteplici contraddizioni in esse presenti. Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, con riguardo all'art. 192 commi 2 e 3 cod. proc.pen., nonché omessa motivazione, in relazione all'impossibilità di fondare la prova della colpevolezza dell'imputato sulla base della presunta convergenza di chiamate in reità de relato prive di autonomia;
ribadisce le censure articolate nel motivo precedente sulla circolarità della prova dichiarativa fondata sulle propalazioni dei fratelli NC. Col nono motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, mediante travisamento della prova costituita dalle intercettazioni ambientali in carcere;
deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. con riguardo alla irrilevanza della volontà dell'imputato e all'assenza di incidenza causale della sua condotta. Deduce l'idoneità del contenuto del colloquio registrato in carcere il 20.03.2007 tra l'imputato e il fratello SQ a smentire le dichiarazioni dei NC, avendo il ricorrente suggerito al congiunto di non agire contro il TE e di attendere la sua scarcerazione;
rileva che lo stesso teste di p.g. SS, che aveva visionato la videoregistrazione con l'ausilio del NC, aveva escluso che dai colloqui emergesse la prova di un mandato esplicito, ammettendo di aver sviluppato per deduzione le proprie valutazioni al riguardo;
riporta la trascrizione del colloquio, lamentandone la lettura travisante e parziale operata dalla sentenza impugnata, da cui non emergeva il passo in cui l'imputato aveva detto al fratello di non agire contro il TE, così convalidando l'ascrivibilità esclusiva della deliberazione omicidiaria al VO, al di fuori di qualsiasi direttiva di RE NC, e anzi contro le sue indicazioni, contraddicendo il narrato di NC VA sull'esistenza di un mandato di RE RO avallato dai fratelli dopo il ferimento della figlia;
deduce l'insufficienza di un mandato generico, prolungato nel tempo, e rileva la neutralità del contenuto dei colloqui successivi all'omicidio, aventi ad oggetto la mera informazione dell'imputato su quanto accaduto, non conoscendo il ricorrente né la decisione né la dinamica omicidiaria. Censura la configurabilità di una responsabilità di posizione dell'imputato, negata dalla giurisprudenza di legittimità, e la possibilità di dedurre dal vincolo associativo la prova del concorso nel reato-fine. Col decimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mera apparenza della risposta fornita dalla sentenza impugnata alle specifiche doglianze difensive contenute nei motivi aggiunti d'appello depositati ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc.pen.. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e di quella ex art. 7 legge n. 203 del 1991, nonché alla mancata concessione delle attenuanti سنا 5 generiche e della provocazione. Deduce la natura personale e familiare del delitto, estraneo a logiche di contrapposizione criminale ma riconducibile a un movente privato degli RE, funzionale a rispondere al pericolo incombente sul proprio gruppo familiare per effetto delle violenze del TE;
lamenta la disparità di trattamento con gli altri imputati ai quali erano state riconosciute le attenuanti generiche, nonostante la telegrafica e tardiva ammissione di responsabilità; censura l'omessa indicazione delle ragioni della ritenuta congruità della pena, rispetto all'esigenza di individualizzare il trattamento sanzionatorio, e contesta la premeditazione. Con memoria contenente motivi aggiunti, il difensore di RE NC ha ribadito le censure riguardanti il travisamento del colloquio registrato il 20.03.2007 e della relativa trascrizione peritale, l'illegittimità dell'acquisizione della relativa fonte di prova in violazione del diritto di difesa, l'erronea applicazione dell'art. 507 cod. proc.pen. richiamando a supporto i principi affermati nella sentenza n. 27879 del 12.03.2014 di questa Suprema Corte, nonché il travisamento della prova dichiarativa rappresentata dalle propalazioni di NC EP e NC VA e dalla confessione di VO TA. Un'ulteriore memoria è stata infine depositata dal difensore il 21.06.2016. 2.2. Il ricorso proposto dall'Avv. Davino nell'interesse di RE SQ deduce violazione di legge in relazione agli artt. 577, 114, 132, 133 e 62 bis cod. pen., nonché all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e al divieto di reformatio in pejus. Rileva l'esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 del reato di omicidio punibile con la pena dell'ergastolo, e lamenta la violazione di legge discendente dal riconoscimento dell'operatività in concreto dell'aggravante, in violazione del principio sancito dall'art. 597 del codice di rito, rispetto all'esclusione del suo effetto nel calcolo della pena operato dalla sentenza di primo grado;
rileva che la confessione dell'imputato e le risultanze dibattimentali contraddicevano anche in fatto i presupposti dell'aggravante, non trattandosi di omicidio di stampo camorristico. Deduce che l'estemporaneità dell'azione e la necessità di reagire dell'imputato, a tutela della propria famiglia, escludevano l'aggravante della premeditazione. Lamenta l'omessa valutazione della giovane età dell'imputato, della sua confessione, del contesto in cui era maturato il delitto, nonché la mancata indicazione dei criteri concreti di determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di RE NC 1. Il ricorso di RE NC è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente سا 6 perché ripropongono le medesime questioni in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e di violazione delle norme processuali che ne disciplinano i tempi e le modalità di deposito da parte del pubblico ministero e di acquisizione come fonte di prova da parte del giudice, con particolare riguardo alla registrazione audiovisiva del colloquio avvenuto in carcere il 20.03.2007 tra l'imputato e i suoi familiari, che erano già state dedotte dalla difesa nei motivi d'appello avverso la decisione di primo grado, e che sono state ritenute infondate dalla sentenza impugnata con motivazioni ampie ed articolate, sono privi di fondamento, fino a rasentare l'inammissibilità, nella misura in cui non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni della Corte distrettuale (Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893, secondo cui la natura aspecifica delle doglianze, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione). In particolare, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la sequenza e le ragioni della discovery della documentazione afferente le registrazioni dei - colloqui in carcere dell'imputato avvenuta ad iniziativa del pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, che sono state puntualmente ricostruite dalla sentenza d'appello e che evidenziano l'assenza delle violazioni di legge lamentate dalla difesa.
2.1. La sentenza impugnata ha spiegato che il mancato deposito integrale da parte del pubblico ministero di tutte le intercettazioni ambientali (effettuate nel carcere di Voghera) riguardanti i colloqui dell'imputato, nei termini finali previsti dagli artt. 415-bis e 416 del codice di rito, trovava legittimo fondamento giustificativo nell'esercizio del potere di secretazione dei relativi atti di indagine, riconosciuto all'organo dell'accusa dall'art. 329 comma 3 (lett. a) cod. proc.pen., in funzione della necessità di non pregiudicare il proseguimento delle investigazioni in corso per altri reati (diversi dall'omicidio di TE FR) nei confronti degli imputati del presente procedimento e di altri soggetti. - iniziale -L'assenza di una discovery completa, con riguardo ai risultati dell'attività di captazione, era dunque, nel caso di specie, legittima;
essa non è comunque idonea a produrre alcuna nullità destinata a riflettersi, secondo la tesi del ricorrente, sulla validità della sentenza che ha definito il giudizio di merito, in quanto costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che il mancato deposito da parte del pubblico ministero, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (ex plurimis, Sez. 3 n. 49643 del 22/09/2015, Rv. 265552; Sez. 1 n. 19511 del 15/01/2010, Rv. 247192; Sez. 4 7 سا n. 47497 del 19/11/2008, Rv. 242762). Neppure è configurabile la lesione del diritto di difesa lamentata dal ricorrente sotto il profilo eventuale della mancata messa a disposizione di atti di - investigazione potenzialmente favorevoli all'imputato; a fronte dell'omessa trasmissione al GIP, da parte del pubblico ministero, di parte del materiale d'indagine, la sanzione di inutilizzabilità - che ne consegue - degli atti che non sono stati allegati alla richiesta di rinvio a giudizio non pregiudica il potere del giudice del dibattimento di disporre l'acquisizione, su sollecitazione della difesa o anche d'ufficio ex art. 507 cod. proc.pen., degli atti non trasmessi che risultino favorevoli all'imputato, fermo restando, peraltro, il potere del pubblico ministero di rifiutare, per ragioni connesse al corretto svolgimento delle indagini in corso per altri reati o a carico di altri soggetti, l'esibizione di atti contenenti elementi che devono rimanere coperti dal segreto, nei limiti e con le forme stabilite dall'art. 329 del codice di rito (Sez. 1 n. 18362 del 16/04/2002, Rv. 221444), e fermo altresì il generale diritto della difesa all'ammissione della prova a discarico. In particolare, nessun reale pregiudizio può derivare dal mancato tempestivo deposito, in allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, e dalla conseguente inutilizzabilità delle videoregistrazioni dei colloqui di RE NC coi propri familiari che il ricorrente assume avvenuti con cadenza settimanale nel carcere di Voghera nei mesi precedenti l'omicidio del TE, con riguardo all'argomento, di natura logica, sviluppato dalla difesa sulla scorta della presenza, nell'ambito di un così ampio spettro di intercettazioni ambientali, di un'unica conversazione che il pubblico ministero ha ritenuto di interesse accusatorio, corrispondente a quella del 20.03.2007, che è stata acquisita ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. nel corso del dibattimento di primo grado: anche a prescindere, infatti, dalla riconducibilità a una scelta della difesa della mancata acquisizione probatoria di altre videoregistrazioni di interesse (una volta intervenuta la loro desecretazione nei termini infra indicati), il dato obiettivo rappresentato dalla richiesta di trascrizione di un unico colloquio registrato dell'imputato, da parte del pubblico ministero, risulta comunque acquisito agli atti del processo, anche agli effetti sintomatici I che la difesa dell'RE ha ritenuto di trarne con argomento a della ragionevole assenza di riferimenti al (contestato) mandatocontrariis - omicidiario conferito dall'imputato negli altri colloqui intercettati.
2.2. La sentenza impugnata ha dato atto, peraltro, della discovery integrale delle intercettazioni ambientali riguardanti RE NC sopravvenuta nel corso del dibattimento di primo grado, allorché, a seguito dell'esame del collaboratore di giustizia NC EP, il pubblico ministero aveva dichiarato in udienza di aver provveduto alla desecretazione di tutte le registrazioni dei colloqui avvenuti in carcere tra l'imputato e i suoi familiari, mettendo contestualmente la relativa سا 8 documentazione a disposizione della difesa;
in esito a tale adempimento, la pubblica accusa aveva chiesto l'acquisizione e la trascrizione, come mezzo di prova a carico dell'imputato, del colloquio videoregistrato in carcere il 20.03.2007 tra l'RE e i propri congiunti, il cui riferimento all'omicidio del TE era emerso soltanto a seguito dell'esame in contraddittorio del NC, e la Corte di primo grado aveva accolto la relativa sollecitazione, nell'esercizio dei poteri officiosi di integrazione istruttoria attribuiti dall'art. 507 del codice di rito. Dal testo della sentenza d'appello risulta che, a seguito della richiesta del pubblico ministero e prima del conferimento dell'incarico peritale di trascrizione della registrazione audiovisiva del 20.03.2007, la Corte di primo grado, in persona del presidente del collegio, aveva interpellato formalmente le difese degli imputati, chiedendo se intendessero domandare la trascrizione di altre registrazioni dei colloqui messe a disposizione dalla pubblica accusa, e che in tale occasione il difensore di RE NC aveva ribadito che l'unico colloquio di interesse della difesa, che è stato trascritto, era quello, successivo all'omicidio del TE, intercettato in carcere il 18.10.2007. La dedotta violazione del diritto di difesa e del principio della discovery integrale delle intercettazioni riguardanti l'imputato, lamentata dal ricorrente (anche) nella presente sede di legittimità, si rivela dunque a maggior ragione - infondata, - essendo stata posta la difesa dell'RE in grado di conoscere, a seguito della desecretazione degli atti operata dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, l'intero materiale captativo, e di esercitare la conseguente facoltà di chiedere la trascrizione e l'acquisizione agli atti del processo, come fonti di prova utilizzabili per la decisione, dei contenuti dei colloqui videoregistrati di interesse difensivo, che è stata consapevolmente esercitata con riguardo al solo colloquio del 18.10.2007. Il ricorrente non è pertanto legittimato a dolersi, in questa sede, della mancata acquisizione di una prova decisiva, in tesi rappresentata dalla trascrizione dei colloqui registrati in carcere dell'imputato di interesse della difesa, proprio perché la facoltà di chiederne la trascrizione non è stata esercitata nel momento in cui il pubblico ministero ha proceduto alla desecretazione della relativa documentazione (fino ad allora legittimamente resa non ostensibile alla difesa ai sensi dell'art. 329 del codice di rito) e il difensore è stato interpellato, sul punto, dal giudice procedente. Neppure può essere censurata la mancata trascrizione d'ufficio, ad iniziativa del giudice di merito, ex artt. 507 e 603 cod.proc.pen., di tutti i colloqui dell'imputato, in quanto, da un lato, il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione istruttoria da parte del giudice di primo e di secondo grado non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'art. 606 comma 1 lett. d)ساده cod.proc.pen., (Sez. 2 n. 9763 del 6/02/2013, Rv. 254974; Sez. 1 n. 3972 del 28/11/2013, Rv. 259136), e, dall'altro, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l'esistenza di un obbligo del giudice di merito di motivare specificamente le ragioni della mancata trascrizione dell'intero compendio delle conversazioni intercettate, in assenza di un'indicazione mirata - proveniente dalla parte interessata dei colloqui alla cui trascrizione essa abbia specifico interesse, alla - stregua dell'onere posto a suo carico dall'art. 268 comma 6 del codice di rito;
questa Corte ha chiarito, sul punto, che deve ritenersi inconcepibile un'istanza cumulativa e generica di trascrizione di tutte le conversazioni registrate, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze (Sez. 2 n. 17335 del 29/02/2008, Rv. 239772), istanza che sarebbe risultata inammissibile anche se la documentazione afferente le intercettazioni svolte nei confronti dell'RE fosse stata depositata dal pubblico ministero nei termini previsti dagli artt. 415-bis e 416 cod. proc.pen.. 2.3. Nessuna violazione di legge o lesione delle prerogative della difesa è ravvisabile, infine, con riguardo al provvedimento con cui la Corte di primo grado ha disposto l'acquisizione e la trascrizione della registrazione del colloquio in carcere del 20.03.2007, rendendone i contenuti utilizzabili per la decisione. La sentenza impugnata ha ricondotto il titolo della relativa acquisizione probatoria all'esercizio del potere discrezionale del giudice di integrare d'ufficio le risultanze dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen., potere che può essere esercitato anche prima che sia terminata l'acquisizione delle prove indicate dalle parti (Sez. 3 n. 45931 del 9/10/2014, Rv. 260871; Sez. 5 n. 26163 dell'11/05/2010, Rv. 247896) e che può legittimamente riguardare anche le prove di cui le parti avrebbero potuto chiedere tempestivamente l'ammissione (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907). Questa Corte ha affermato il principio per cui, pur costituendo la inutilizzabilità degli atti che non sono stati trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 comma 2 cod. proc.pen. una sanzione di carattere generale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, detti atti possono tuttavia essere acquisiti dal giudice del dibattimento ex art. 507 del codice di rito, in considerazione della natura sostanziale di tale norma, che è diretta alla ricerca della verità indipendentemente dalle vicende processuali che hanno determinato la decadenza della parte dal diritto alla prova (Sez. 4 n. 27370 del 23/02/2005, Rv. 231730); tale principio deve essere ribadito e confermato, a maggior ragione, allorché, come nel caso di specie, la mancata trasmissione insieme alla richiesta di rinvio a giudizio della documentazione afferente la prova non sia ascrivibile all'inerzia o a una scelta ingiustificata del pubblico ministero, ma سلام 10 consegua al legittimo esercizio del potere di secretazione dell'atto investigativo ex art. 329 cod. proc.pen., in conformità a quanto disposto dall'art. 130 disp.att. del codice di rito a tutela delle indagini in corso per fatti diversi ovvero riguardanti altri soggetti. Non ignora questa Corte il precedente giurisprudenziale di legittimità di cui alla sentenza n. 27879 del 12/03/2014 (Sez. 1, Rv. 260249), evocato dal ricorrente nei motivi aggiunti, che in un caso in cui il giudice del dibattimento, in sede di - ammissione delle prove richieste dalle parti al momento dell'apertura del giudizio di primo grado, aveva dichiarato inutilizzabile una conversazione telefonica intercettata, oggetto di richiesta di produzione da parte del pubblico ministero, a causa del suo omesso deposito nei termini di cui agli artt. 415-bis e 416 del codice di rito - ha negato che l'atto potesse essere successivamente recuperato, come prova utilizzabile per la decisione, mediante l'esercizio dei poteri istruttori previsti dall'art. 507 cod. proc.pen.. I presupposti, di fatto e di diritto, del caso allora esaminato dalla Corte sono tuttavia diversi da quelli della fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio, così da non consentire alcuna automatica estensione del medesimo principio di diritto. Nel caso giudicato con la citata pronuncia n. 27879 del 2014 di questa Corte, l'omesso tempestivo deposito da parte del pubblico ministero dell'intercettazione svolta nei confronti dell'imputato per il fatto oggetto del medesimo procedimento era privo di giustificazione, ed infatti la conversazione intercettata era stata dichiarata formalmente inutilizzabile dal giudice in sede di richieste probatorie formulate ex art. 493 cod. proc.pen., sul ritenuto presupposto dell'esistenza di un vizio funzionale dell'atto che ne escludeva la possibilità di recupero, come fonte di prova, in un momento successivo del giudizio, attraverso lo strumento dell'art. 507 del codice di rito. Nel presente caso, invece, la mancanza di una tempestiva discovery, riguardante il complesso dei colloqui intercettati in carcere dell'RE, trova obiettiva giustificazione nel legittimo esercizio da parte del pubblico ministero del potere, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 329 comma 3 cod. proc.pen. e 130 disp.att. del medesimo codice, di selezionare gli atti oggetto di trasmissione con la richiesta di rinvio a giudizio, secretando e non depositando perciò a disposizione delle difese gli atti di indagine riguardanti persone o imputazioni diverse da quelle per le quali è esercitata l'azione penale, al fine di non pregiudicare i risultati dell'attività investigativa ancora in corso;
una volta cessata l'esigenza di tutela del segreto investigativo, durante la celebrazione del giudizio di primo grado, il pubblico ministero ha messo a disposizione delle difese l'intero compendio intercettivo, una completa discoveryrealizzando e سا 11 consentendo al ricorrente di esaminare gli atti relativi e di chiederne l'acquisizione come mezzo di prova, con riguardo alle registrazioni dei colloqui di (eventuale) interesse;
sul punto si è aperto il contraddittorio tra le parti, nel cui contesto la sentenza impugnata ha dato atto che la difesa dell'RE non ha sollevato contestazioni sull'esistenza del provvedimento di secretazione del pubblico ministero (pagina 28 della sentenza) e non ha formulato istanza di trascrizione di conversazioni diverse da quella del 18.10.2007, mentre la Corte di primo grado ha accolto la richiesta della pubblica accusa di trascrivere il colloquio del 20.03.2007, facente parte delle registrazioni depositate. Alla stregua della puntuale ricostruzione operata dalla sentenza gravata, dunque, deve concludersi che il pubblico ministero non ha operato alcuna arbitraria selezione e parcellizzazione delle intercettazioni che ha inteso depositare e dei relativi tempi processuali, ma ha messo a integrale disposizione delle parti, in un unico contesto, prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale, tutte le registrazioni fino a quel momento legittimamente secretate, sollecitando la trascrizione e l'acquisizione come mezzo di prova di uno dei colloqui depositati;
la Corte di primo grado ha conseguentemente disposto la trascrizione delle sole conversazioni specificamente richieste dalle parti, che trova perciò titolo nel corretto esercizio del potere previsto dall'art. 507 cod. proc.pen., con riguardo a mezzi di prova preesistenti ma che legittimamente non erano stati trasmessi e resi conoscibili dal pubblico ministero nei tempi previsti dagli artt. 268, 415-bis, 416 e 493 del codice di rito, in quanto oggetto di formale secretazione, così che la decisione dei giudici di merito non è incorsa in alcuna abnormità o violazione di legge lamentata dal ricorrente nei motivi principali e aggiunti di impugnazione.
3. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, 415-bis e 416 cod. proc.pen., nella parte in cui non impongono al pubblico ministero di depositare l'intero risultato dell'attività di intercettazione al termine delle indagini preliminari, che è stata riproposta nel quarto motivo di ricorso sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e di quello dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondata. La censura di costituzionalità delle indicate norme codicistiche, oltre ad essere formulata in termini generici che non si confrontano con la motivazione della sentenza d'appello, già pronunciatasi per la sua manifesta infondatezza, postula come erroneo presupposto l'insussistenza di un obbligo del pubblico ministero di depositare l'intero corpus delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato (mettendole a disposizione della difesa prima delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale), obbligo che invece esiste e trova espresso riconoscimento normativo nelle previsioni di cui ai commi ساله 4, 5 e 6 dell'art. 268 del codice di rito, rinvenendo la sua sanzione, in caso di 12 violazione, nella inutilizzabilità delle relative risultanze probatorie. L'obbligo di una completa discovery, gravante sul pubblico ministero in forza delle disposizioni citate, incontra tuttavia un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329 comma 3 cod. proc.pen., allorchè l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a recare pregiudizio alle indagini (ancora) in corso nei confronti di altri soggetti, ovvero a carico dello stesso indagato ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto;
il punto di equilibrio così stabilito dalla legge ordinaria tra il diritto dell'indagato di contraddire e difendersi, conoscendo in modo tendenzialmente completo le fonti di prova acquisite dal pubblico ministero nel procedimento che lo riguarda, e l'interesse di natura pubblicistica alla tutela del segreto investigativo fintantoché le indagini (a carico di altri, o per altri fatti e titoli di reato) non siano concluse, risponde a criteri obiettivi di ragionevolezza che escludono in radice la fondatezza della questione di legittimità costituzionalità della normativa in materia, nei termini prospettati dal ricorrente, che non si confrontano, tra l'altro, col valore di rango costituzionale che deve riconoscersi al principio della segretezza delle indagini, in funzione di assicurarne l'efficacia rispetto al fine di giustizia, con esse perseguito, della scoperta degli autori dei reati e della loro punizione. Nel caso di specie, la legittimità, accertata dai giudici di merito, della mancata trasmissione, insieme alla richiesta di rinvio a giudizio, delle intercettazioni correttamente secretate dal pubblico ministero, preclude la sanzionabilità - col regime della inutilizzabilità della registrazione del colloquio in carcere del - 20.03.2007 acquisita come mezzo di prova nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen., confermando anche sotto questo profilo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollecitata dal ricorrente.
4. Il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle prove a carico dell'imputato e nell'attribuzione ad RE NC della veste di mandante e responsabile, a titolo di concorso morale, dell'omicidio di TE FR, sono complessivamente infondati e devono essere rigettati;
i motivi vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di sintesi espositiva e al fine di evitare inutili ripetizioni, in quanto le doglianze in essi dedotte si intersecano e spesso si sovrappongono tra loro, svolgendo argomenti comuni, contigui e complementari di censura nei riguardi dell'attività di interpretazione delle prove e di ricostruzione del ruolo dell'imputato operata dalle Corti di merito.
4.1. Occorre premettere che, poiché la Corte di secondo grado ha condiviso سام 13 l'analisi e la valutazione degli elementi di prova a carico dell'RE e i passaggi logico-giuridici della condanna dell'imputato contenuti nella sentenza di primo grado, esaminando i motivi di gravame proposti avverso la stessa con criteri omogenei a quelli della Corte di prime cure (e realizzando così una "doppia conforme"), la struttura giustificativa della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado ai fini del controllo di legittimità della motivazione, formando un unico corpo argomentativo, rispetto ai cui contenuti complessivi deve essere verificata la tenuta logica dell'apparato motivazionale che supporta la condanna di RE NC e la correttezza delle regole applicate dai giudici di merito nell'apprezzamento e nell'interpretazione delle prove poste a fondamento della decisione (Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 dell'1/12/2011, Rv. 252615); e ciò a maggior ragione in quanto i motivi d'appello non hanno apportato nuovi elementi sostanziali di valutazione, ma si sono limitati a prospettare e sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto e degli argomenti difensivi già esaminati dalla decisione di primo grado, che sono stati ulteriormente riproposti, sotto il profilo di vizi di legittimità della sentenza d'appello, nei motivi di ricorso per cassazione.
4.2. Dal testo della sentenza impugnata emerge che l'omicidio di TE FR trovava la sua genesi nella scissione avvenuta nell'ambito del clan RE, che aveva dato origine alla formazione di un'autonoma organizzazione criminale di stampo camorristico da parte degli scissionisti, capeggiati (tra gli altri) dal padre della vittima (TE RO), determinando l'insorgere di una faida tra i due gruppi contrapposti, caratterizzata da reciproci delitti e azioni ritorsive, sfociate anche in un attentato con esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione dell'abitazione di RE RO, fratello degli odierni imputati, nel corso del quale era stata colpita la figlia di quest'ultimo, dell'età di sei anni, al quale aveva fatto seguito l'uccisione del TE. Gli elementi di prova del concorso di RE NC, detenuto in carcere all'epoca dell'omicidio, nella decisione di uccidere il TE e nel conferimento del relativo mandato omicidiario sono stati individuati, in modo conforme, da entrambe le Corti di merito nelle propalazioni dei fratelli VA e EP NC, divenuti entrambi collaboratori di giustizia, e nei contenuti dei colloqui registrati in carcere tra l'imputato e i propri congiunti il 20.03.2007, prima del delitto (commesso il 5.10.2007), e dopo lo stesso, in particolare il 24.11.2007, che sono stati apprezzati anche nelle loro espressioni labiali e gestuali, la cui corretta lettura interpretativa è stata resa possibile dalla ripresa audiovisiva;
la riconducibilità della deliberazione omicidiaria al clan familiare degli RE aveva trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni confessorie sopravvenute nel corso del giudizio di appello da parte di RE SQ e di VO TA, che سان 14 avevano ammesso il loro ruolo di mandanti del delitto, nonché del coesecutore materiale AN EN (conducente del veicolo sul quale era trasportato SO NC, autore materiale degli spari che avevano attinto la vittima). In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, NC EP aveva riferito di aver presenziato all'incontro, avvenuto subito dopo il ferimento della figlia di RE RO, nel corso del quale quest'ultimo aveva manifestato la sua determinazione di agire immediatamente contro gli autori dell'attentato, tra i cui esecutori materiali i testi oculari avevano identificato TE FR;
RE NC, interpellato in carcere, aveva tuttavia invitato i consorti alla calma e ad attendere il momento propizio per consumare la vendetta;
la decisione definitiva di uccidere il TE era stata presa, nel corso di una riunione con esponenti di altri clan camorristici collegati o vicini agli RE, dopo la scarcerazione di VO TA, che agiva secondo le direttive impartite dal carcere da RE NC;
sempre secondo quanto affermato dal collaboratore, RE NC aveva deciso che TE FR doveva essere ucciso insieme al padre, al fine di risolvere definitivamente il problema, manifestando la sua volontà nel corso di un colloquio in carcere col fratello (e coimputato) RE SQ. NC VA, a sua volta, aveva dichiarato di aver partecipato a più colloqui in carcere con RE RO, insieme al quale era stato ristretto nella stessa cella, e di aver sentito RE SQ, in occasione di un incontro in carcere col fratello RO, riferire al congiunto, con riguardo alle difficoltà insorte nell'esecuzione della deliberazione di uccidere TE FR, che il fratello NC gli aveva detto "va bene, comunque questo al momento opportuno si deve ammazzare". La lettura e l'interpretazione del colloquio registrato in carcere il 20.03.2007 tra RE NC, il fratello SQ e le sorelle EN e ZI, operata dai giudici di merito col supporto delle dichiarazioni collaborative di NC EP in ordine al significato e alla chiave interpretativa del linguaggio criptico utilizzato nell'occasione dagli interlocutori, fornita dal NC sulla scorta dell'esperienza tratta dai suoi precedenti colloqui col ricorrente, aveva confermato il narrato del collaboratore di giustizia sul ruolo e sulla condotta complessiva di RE NC nella vicenda, sostanziatisi nel raccomandare al fratello di agire con calma e di attendere il momento opportuno per colpire il TE, impartendo le direttive sul comportamento da tenere e rivelando un ruolo decisorio e di comando nel perseguimento della strategia omicidiaria. L'attuazione della deliberazione di uccidere il TE aveva subito, infine, un'accelerazione a seguito dell'imposizione da parte di quest'ultimo di prestazioni patrimoniali di natura estorsiva ad alcuni affiliati del clan RE, nonché del violento pestaggio al quale il TE aveva sottoposto CA ZO, figlio di سا 15 RE ZI, inducendo il VO, forte dell'assenso già espresso da RE NC, a dare immediata esecuzione all'omicidio, che era stato consumato il 5.10.2007 all'interno del bar nel quale si trovava la vittima.
4.3. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di colpevolezza e la condanna di RE NC, in conformità al ruolo a lui attribuito di mandante dell'omicidio, non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge o dei vizi logici denunciati dal ricorrente e resiste a tutte le censure formulate nei motivi di impugnazione in esame.
4.4. E' anzitutto generica e infondata, fino a rasentare l'inammissibilità, la doglianza, dedotta nel settimo e ottavo motivo di ricorso (e ribadita nei motivi aggiunti), che censura la validazione probatoria, correttamente operata dai giudici di merito alla stregua dei criteri normativi dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NC EP e NC VA, e la ritenuta sussistenza di idonei riscontri esterni, di natura individualizzante, che confermano l'attendibilità complessiva dei relativi contenuti dichiarativi. La sentenza impugnata ha effettuato un proprio, autonomo, vaglio critico delle dichiarazioni dei collaboranti, che integra e completa quello operato dalla Corte di primo grado, confrontandosi con le doglianze difensive e confutandole sulla base di argomentazioni lineari e coerenti che non si sono limitate a richiamare la motivazione della decisione di prime cure, ma costituiscono congrua esplicitazione del convincimento maturato dal giudice d'appello; in particolare, la valutazione con esito positivo della credibilità soggettiva dei dichiaranti e dell'attendibilità intrinseca delle loro propalazioni è stata compiuta secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, per cui il relativo percorso valutativo non deve necessariamente muovere attraverso passaggi rigidamente separati, ma la credibilità soggettiva del propalante e l'attendibilità oggettiva del suo narrato devono essere vagliate unitariamente, non contemplando l'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. alcuna tassativa e specifica sequenza logico-temporale. La Corte distrettuale ha corroborato il giudizio di affidabilità intrinseca delle dichiarazioni dei fratelli NC riguardanti l'omicidio del TE con le sopravvenute ammissioni di responsabilità, nel corso del giudizio d'appello, dei coimputati VO, AN e RE SQ, confermative tanto delle modalità esecutive del delitto, quanto della sua causale, in termini conformi a quelli descritti e riferiti dai collaboratori. Dal testo della sentenza impugnata emerge la partecipazione diretta e personale di NC EP all'incontro tra gli esponenti del clan, immediatamente successivo al ferimento della figlia di RE RO, nel corso del quale era stata ننا 16 manifestata l'intenzione di reagire colpendo TE FR, riconosciuto come uno degli autori materiali dell'attentato di cui era rimasta vittima la BI: sul punto, pertanto, il collaboratore risulta aver riferito un fatto frutto di scienza propria e diretta, e non già appreso de relato, così da rendere inconferente e infondata la doglianza sollevata dalla difesa sotto il profilo della inutilizzabilità della dichiarazione che discenderebbe, ex art. 195 (commi 1 e 3) cod.proc.pen., dal mancato esame di RE RO. Quanto alle dichiarazioni de relato di entrambi i collaboratori su quanto appreso, in particolare da RE SQ, in ordine alla direttiva impartita dal fratello NC, durante i colloqui in carcere, di non precipitare i tempi di esecuzione del delitto e di aspettare il momento propizio per uccidere il TE (che comunque "al momento opportuno si deve ammazzare"), la sentenza d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella già citata sentenza n. 20804 del 29/11/2012, secondo cui le chiamate indirette in correità o in reità, anche se non asseverate dalla fonte primaria, possono costituire idonea fonte di prova della responsabilità penale dell'accusato - purché risultino positivamente verificate le condizioni relative alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca delle relative dichiarazioni, che deve estendersi tanto alla fonte indiretta quanto a quella di riferimento, tenendo conto dei rapporti personali tra le stesse, al fine di inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato alla prima - anche quando la fonte diretta della notizia sia rappresentata dall'imputato o da un coimputato nel medesimo giudizio (come nel caso dei fratelli SQ e NC RE), senza che sia necessario, per l'utilizzabilità delle propalazioni de relato, procedere all'esame della fonte diretta, non potendo trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 195 del codice di rito nei confronti di chi, come l'imputato, non può essere chiamato, ex lege, a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione (principio che è stato ribadito da Sez. 5 n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705, e da Sez. 5 n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298). Con particolare riguardo alle informazioni riferite da NC EP sulla riunione, avvenuta dopo la scarcerazione di VO TA, nel corso della quale era stato deliberato l'omicidio del TE in conformità alle direttive impartite dal carcere da RE NC, occorre ribadire - altresì il principio, - affermato da questa Corte, per cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia su fatti e circostanze apprese nell'ambito del sodalizio criminoso di appartenenza e costituenti parte di un patrimonio conoscitivo comune, frutto di un verificato flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse condiviso سراة degli associati, non sono assimilabili né alle dichiarazioni de relato, soggette al 17 regime di utilizzabilità regolato dall'art. 195 cod. proc.pen., né a voci correnti nel pubblico, delle quali l'art. 194 comma 3 prevede la radicale inutilizzabilità, ma sono invece suscettibili di diretta utilizzazione, nei limiti (ovviamente) in cui superino il vaglio di attendibilità stabilito dall'art. 192 comma 3 del codice di rito (Sez. 2 n. 29923 del 4/07/2013, Rv. 256065; Sez. 1 n. 15554 del 13/03/2009, Rv. 243986); nella fattispecie, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni della piena affidabilità riconosciuta alle propalazioni di NC EP anche con riferimento alla sua frequentazione degli-certa - esponenti di vertice del clan RE muniti di effettivi poteri decisionali, tanto da essere a conoscenza diretta dell'intera vicenda relativa alla faida insorta a seguito della scissione verificatasi all'interno della consorteria criminosa e delle scansioni temporali che ne avevano contraddistinto i susseguenti episodi delittuosi, fino all'omicidio di TE FR, nei quali il collaboratore era stato coinvolto personalmente, così da essere in grado di riferirli e descriverli in modo puntuale. La coincidenza solo parziale della fonte di riferimento delle dichiarazioni de relato dei fratelli NC, con riguardo alle informazioni apprese da RE SQ in merito ai contenuti dei colloqui in carcere col fratello NC - avendo NC EP, come si è visto, riferito anche, e in larga misura, fatti di cui ha avuto diretta conoscenza, nei termini indicati ha consentito, dunque, ai giudici di - merito di ritenere legittimamente verificato il requisito della c.d. convergenza del molteplice con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, agli effetti di riscontrarsi reciprocamente tra loro, devono caratterizzarsi, oltre che per la convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza intesa come assenza di pregresse intese fraudolente e di suggestioni o condizionamenti in grado di inficiare il valore della relativa concordanza, per la specificità e la sufficiente individualizzazione dei rispettivi contenuti dichiarativi, anche per la loro reciproca autonomia (ex plurimis, Sez. 2 n. 13473 del 4/03/2008, Rv. 239744), che non può essere inficiata dal solo fatto che i collaboranti fossero a conoscenza dei rispettivi apporti dichiarativi. Le doglianze del ricorrente sulla paventata circolarità della prova dichiarativa rappresentata dalle propalazioni dei fratelli NC si rivelano dunque infondate, e inidonee a intaccare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione con cui la Corte distrettuale ne ha valorizzato i contenuti agli effetti di integrare e convalidare la prova del concorso dell'imputato nell'omicidio del TE.
4.5. La sentenza impugnata ha altresì attribuito autonoma rilevanza, agli effetti della prova del conferimento del mandato omicidiario da parte di RE NC, al contenuto del colloquio registrato in carcere il 20.03.2007 col fratello SQ (e le sorelle), che è stato apprezzato dai giudici di merito non solo (e non tanto) سلام 18 come elemento di riscontro e conferma esterna dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei fratelli NC, quanto come fonte di prova diretta della colpevolezza dell'imputato, proveniente dallo stesso concorrente nel reato. La lettura e l'interpretazione del contenuto e del significato del colloquio videoregistrato (di cui è stata disposta la trascrizione nelle forme della perizia), anche nelle sue espressioni gestuali e nei suoi aspetti criptici (derivanti dalla verosimile consapevolezza degli interlocutori di essere intercettati), operate dalla Corte d'assise d'appello in termini conformi alla Corte di primo grado, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte Suprema, dacostituiscono - ultimo ribadito da Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, Sebbar una tipica questione di fatto, oggetto di una valutazione di merito che, in quanto coerentemente e adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità. La sentenza gravata ha dato conto del ruolo riconosciuto, e carismatico, di capo del sodalizio camorristico emergente a carico di RE NC dal tenore complessivo del colloquio, e della lucidità dimostrata dall'imputato in coerenza alla sua veste di leader della consorteria criminale - nell'impartire le direttive e le istruzioni sul comportamento da tenere nei confronti di TE FR e del padre dello stesso, suggerendo ai propri congiunti e consociati una tattica attendista, ma determinata, nel perseguire il disegno omicidiario, che doveva coinvolgere entrambi i TE, sottolineando la pericolosità del padre e la conseguente necessità di "prendere la testa", nel senso che il delitto "si deve fare unificato...insieme a tutti e due", preparando prima il terreno ("voi state là preparatevi"), assicurandosi l'appoggio di affiliati e alleati sul territorio, adottando le cautele opportune al fine di evitare possibili ripercussioni negative dell'azione omicidiaria, cercando di reclutare i killer tra persone estranee al giro di conoscenze delle vittime ("devi trovare 2-3 esterni buoni"), ed approfittando del momento e dell'occasione propizi per risolvere definitivamente il problema e per colpire ed uccidere ("alzare") i TE. La motivazione con cui la Corte distrettuale ha ricavato dal contenuto del colloquio del 20.03.2007 la prova della determinazione omicidiaria, mantenuta ferma nel tempo, di RE NC, e della riconducibilità all'imputato del conferimento del mandato di uccidere il TE, attuato materialmente il 5.10.2007 a seguito dell'emergenza determinata dalle estorsioni poste in essere dalla vittima e dal pestaggio di CA ZO, dà conto - dunque - di un ragionamento probatorio lineare e coerente, frutto di una lettura interpretativa coordinata delle relative risultanze probatorie, che non incorre in incongruenze, travisamenti o vizi logici, e non è perciò sindacabile dalla Corte di cassazione, alla quale non compete di procedere alla rilettura del contenuto e del significato سلام 19 della prova, ma soltanto di verificare che la valutazione operata dal giudice di merito sia conforme alle regole della logica e abbia seguito linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella). La lettura alternativa del significato del colloquio (del 20.03.2007), prospettata e sollecitata dalla difesa nel nono motivo di ricorso e nei motivi aggiunti, si risolve, di conseguenza, in una censura di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, e che si limita a contrapporre una diversa interpretazione - in punto di fatto dell'atteggiamento prudenziale dell'imputato, indicato come - meramente attendista e, perciò, compatibile, in tesi difensiva, con l'attribuzione della deliberazione omicidiaria a una decisione esclusiva di VO TA, estranea (se non addirittura contraria) alle direttive dell'RE. La sentenza impugnata ha spiegato, con argomentazioni coerenti e adeguate, la natura solo apparentemente attendista dell'atteggiamento mostrato dal ricorrente, nel corso del colloquio, nel frenare il desiderio di vendetta immediata dei congiunti (in particolare del fratello RO, la cui figlia era rimasta ferita nell'agguato attuato dal TE), finalizzato soltanto a preparare il terreno e a prevenire i rischi (di tipo ritorsivo) che potevano derivare ai consociati da un'esecuzione affrettata dell'omicidio (che non avesse colpito anche il padre della vittima designata), secondo un comportamento definito dalla Corte distrettuale di "intelligente prudenza", coerente alla lucidità criminale e al ruolo apicale dell'imputato, ma privo di esitazioni o incertezze nel conferimento e nel mantenimento inalterato nel tempo del mandato omicidiario;
incensurabile si rivela anche la conseguente lettura, operata dai giudici di merito, del colloquio, successivo all'omicidio, registrato in carcere il 18.10.2007 tra il ricorrente e i congiunti, i cui contenuti sono stati interpretati nei termini di una mera conferma della riuscita del piano criminale, di cui il ricorrente era coideatore e compartecipe fin dall'inizio, e non già di una comunicazione all'imputato della notizia di un delitto alla cui deliberazione l'RE era estraneo.
4.6. La tenuta logica della motivazione delle sentenze di merito che supporta il ruolo di mandante e concorrente morale nell'omicidio attribuito ad RE NC, non è scalfita neppure dalle deduzioni, articolate dalla difesa nel quinto e sesto motivo di ricorso, dirette ad argomentare la sopravvenuta interruzione del nesso causale tra il mandato omicidiario originariamente conferito dall'imputato e l'esecuzione del delitto, che sarebbe ascrivibile in tesi difensiva - a un'iniziativa esclusiva, sopravvenuta, del VO, il quale, nel corso del giudizio d'appello, ha dichiaratamente assunto su di sé l'intera responsabilità della deliberazione dell'omicidio, indicandone la ragione determinante nelle pressioni esercitate su di lui dalle donne del clan a seguito del pestaggio del figlio/ figlio 20 di RE ZI da parte del TE. Anche su questo punto, la sentenza impugnata ha risposto in modo congruo e adeguato alle doglianze del ricorrente, già proposte avverso la decisione di primo grado e riprodotte, sostanzialmente negli stessi termini, col ricorso alla Corte di legittimità. La Corte distrettuale ha spiegato, in modo logico, che le circostanze che avevano indotto il VO a dare immediata e concreta attuazione al proposito omicidiario hanno costituito la mera occasione per eseguire una deliberazione già presa, nei suoi termini definitivi, col concorso determinante di RE NC, il quale aveva conferito un mandato contemplante l'autorizzazione a commettere il delitto nel momento propizio e opportuno, che era stato quindi personalmente individuato dal VO in forza e nella consapevolezza dell'autorizzazione già rilasciata dal capo del clan, così da non necessitare di un ulteriore, specifico, assenso al fine di impartire agli esecutori materiali le direttive finali, comunque riconducibili - nella loro genesi - alla compartecipazione volitiva dell'RE. Nessuna interruzione del nesso causale, rispetto al mandato originario conferito dal ricorrente, è dunque ravvisabile nell'ordine esecutivo impartito dal VO, proprio perché lo stesso si inseriva - secondo la motivata ricostruzione operata dalle Corti di merito nel medesimo processo, volitivo e causale, risalente alla - deliberazione iniziale dell'RE, di cui costituiva la materiale attuazione e si limitava a concretizzare la tempistica e le modalità esecutive. La sentenza impugnata ha pertanto fondato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato non già su una responsabilità di posizione dell'RE, derivante dal suo ruolo apicale nel clan, come paventato nel ricorso, ma sull'esistenza di un mandato sufficientemente preciso a uccidere la vittima, corredato da suggerimenti e istruzioni (nei termini sopra indicati) provenienti direttamente dal ricorrente. Sul punto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di concorso morale nel reato e di responsabilità del mandante di un'azione omicidiaria, che, nel caso di coincidenza col capo di un'organizzazione criminale di tipo mafioso direttamente interessato (come nel caso di specie) all'eliminazione fisica degli autori della scissione intervenuta nel nucleo originario degli affiliati, può legittimamente connotarsi di un margine di determinatezza meno stringente quanto ai relativi contenuti: si richiamano, al riguardo, i condivisibili orientamenti espressi da Sez. 5 n. 47739 del 12/11/2003, Rv. 227777, secondo cui il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso del mandante negli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente al mandato possa ritenersi incompatibile سا 21 1 1 col principio di colpevolezza, trattandosi di incarico relativo a un ambito definito di possibili vittime;
e da Sez. 1 n. 19778 del 26/02/2015, Rv. 263568, sulla configurabilità del concorso morale nel delitto di omicidio a carico dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione di tipo mafioso, anche nell'ipotesi in cui questi presti tacitamente il proprio consenso all'esecuzione di uno specifico delitto, in quanto il solo assenso implicito del capo è idoneo a costituire condizione per la realizzazione del crimine o a rafforzare significativamente il relativo proposito. L'eventuale concorso, infine, nella deliberazione di uccidere la vittima di altri soggetti interessati, portatori di uno specifico movente vendicativo, come quello individuato dal ricorrente a carico di RE RO, non può certo valere a escludere la colpevolezza di RE NC, alla stregua della clausola generale di estensione della responsabilità a tutti i concorrenti nel reato contenuta nell'art. 110 cod.pen.
5. La doglianza contenuta nel decimo motivo di ricorso è inammissibile, perché formulata in termini del tutto generici, che non indicano quali censure o punti controversi dedotti (in tema di nullità delle intercettazioni) nella memoria di motivi aggiunti dimessa dalla difesa nel giudizio d'appello (del cui deposito la sentenza impugnata ha dato puntualmente atto a pagina 9 della motivazione), non sarebbero stati esaminati dalla Corte distrettuale, così da rivelarsi assertiva e priva di reali contenuti argomentativi. Va in ogni caso ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, allorché la sentenza del giudice di merito abbia assolto il compito di rispondere in modo congruo e adeguato alle doglianze del ricorrente, esplicitando le ragioni del proprio convincimento e dimostrando che ogni fatto decisivo è stato preso in considerazione, devono ritenersi implicitamente disattese anche quelle deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4 n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900; Sez. 6 n. 20092 del 4/05/2011, Rv. 250105); la motivazione del giudice d'appello, dunque, non è censurabile in sede di legittimità ogniqualvolta - come verificato nel caso di specie abbia esaminato e confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dei motivi di gravame dell'appellante, mentre eventuali incompletezze marginali dell'apparato argomentativo non sono idonee a integrare un vizio della motivazione.
6. Anche le doglianze sollevate nell'undicesimo (e ultimo) motivo di ricorso, con riguardo alle circostanze del reato e alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, non superano la soglia dell'ammissibilità.
6.1. L'aggravante dei motivi abietti non risulta contestata né ritenuta nei سا confronti dell'imputato, che dunque è privo di interesse a interloquire al riguardo. 22 6.2. La natura premeditata del delitto, e la conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 3 cod. pen., è stata puntualmente argomentata dai giudici di merito con riferimento a entrambi i requisiti, ideologico e cronologico, necessari alla sua integrazione, costituiti dall'esistenza di un lasso temporale sufficiente a far riflettere l'imputato sull'opportunità di recedere dal proposito delittuoso e dalla sua permanenza, invece, nell'animo dell'agente fino al momento dell'attuazione della deliberazione criminosa (Sez. 5 n. 42576 del 3/06/2015, Rv. 265149); la sentenza impugnata ha valorizzato, in particolare, con motivazione incensurabile con la quale il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi, la risalente manifestazione del mandato omicidiario conferito da RE NC fin dall'epoca del colloquio col fratello del 20.03.2007, antecedente di oltre sei mesi l'esecuzione materiale del delitto, e la lucida perseveranza con la quale la determinazione criminosa è stata mantenuta ferma nel tempo dall'imputato, attraverso una pianificazione strategica volta a cogliere l'occasione propizia per commettere l'omicidio.
6.3. La Corte distrettuale ha argomentato in modo adeguato e coerente le ragioni per le quali la reale causale dell'omicidio del TE deve individuarsi - al di là dell'occasione di natura contingente rappresentata dall'esigenza di vendicare il pestaggio inflitto a un appartenente (CA ZO) alla cerchia familiare degli esponenti apicali del clan - nel fine di riaffermare l'autorità del sodalizio camorristico degli RE nei confronti del gruppo di scissionisti di cui TE FR e il padre RO facevano parte, nel contesto di una contrapposizione tra gruppi criminali rivali rispondente a metodi, logiche e finalità tipicamente mafiose, puntualmente ritenute idonee a integrare gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; la diversa lettura della scaturigine causale del delitto, prospettata dal ricorrente come riconducibile a un movente di natura privata, personale e familiare degli RE, si risolve in un'interpretazione alternativa del fatto che integra una censura di merito, non deducibile in sede di legittimità.
6.4. La sussistenza dell'attenuante della provocazione è stata invocata dal ricorrente senza il supporto di alcuna argomentazione, così da difettare in radice del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.. 6.5. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha giustificato il diverso trattamento sanzionatorio inflitto ad RE NC, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche che in ragione delle aggravanti contestate ne ha - - comportato la condanna all'ergastolo, rispetto a quello dei coimputati del medesimo delitto che hanno invece confessato la loro responsabilità, si fonda su un dato di obiettiva ed elementare congruità logica, che si sottrae a qualsiasi, سلام ammissibile censura di legittimità. 23 7. Va, infine, rilevata la tardività della memoria di motivi nuovi depositata dal difensore dell'imputato il 21.06.2016, nell'inosservanza del termine dilatorio di 15 giorni da computarsi liberi: Sez. 1 n. 16356 del 20/03/2015, Rv. 263322 - rispetto alla data dell'udienza (5.07.2016) stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 585 commi 4 e 5 cod. proc.pen.. 8. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di RE NC consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorso di RE SQ 1. Il ricorso di RE SQ deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, oltre al pagamento delle spese processuali, anche a versare alla cassa delle ammende la sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare nella somma di 1.500 euro.
2. La sentenza impugnata ha dato atto (alla pagina 12) che l'imputato, nel corso del giudizio d'appello, dopo aver ammesso la propria responsabilità, ha, unitamente ai propri difensori, dichiarato all'udienza del 21.10.2014 - di - rinunciare ai proposti motivi di merito, tra i quali anche quelli relativi all'esclusione di tutte le aggravanti, insistendo solo nella richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche. La rinuncia ai motivi d'appello riguardanti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e della premeditazione, così operata dall'imputato, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado con riguardo ai capi e ai punti oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità originaria dei motivi di ricorso che propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, rispetto ai quali neppure possono essere rilevate d'ufficio questioni che li riguardano (Sez. 4 n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448; e anche se relative a eventuali cause di improcedibilità o nullità, anche assolute: Sez. 5 n. 40278 del 6/04/2016, Rv. 268198). Sotto tale assorbente profilo, le censure del ricorrente che investono la sussistenza delle indicate aggravanti, ormai accertate con statuizione irrevocabile, sono inammissibili. Per scrupolo di motivazione, va comunque rilevato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 337 del 18/12/2008 (Rv. 241578), per cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, e può perciò essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, operando in concreto solo di fatto, venga inflitta una pena detentiva diversa se, dall'ergastolo, come puntualmente avvenuto nel caso di specie in cui, a seguito del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle attenuanti generiche ساء 24 con l'aggravante della premeditazione (e quella della recidiva), la pena detentiva in concreto applicabile ad RE SQ per l'omicidio del TE è divenuta quella della reclusione, quantificata dalla Corte distrettuale in anni 23 di reclusione, sulla quale è stato applicato l'aumento (minimo) di un terzo previsto per l'aggravante speciale ex art. 7 legge n. 203 del 1991, che ai sensi del secondo comma della norma è sottratta all'ordinario giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, nei limiti del massimo della pena di anni 30 di reclusione consentito dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen.. La sentenza d'appello non è dunque incorsa in alcun errore di diritto o violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza di secondo grado irrogato all'imputato una pena meno grave, per specie, di quella - perpetua - inflitta dal giudice di prime cure, per effetto dell'accoglimento del motivo di gravame proposto dall'RE in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Le contestazioni rivolte dal ricorrente alla sussistenza dei presupposti di fatto delle aggravanti, anche per quanto riguarda la premeditazione, integrano delle generiche censure di merito, manifestamente infondate per le medesime ragioni che sono state esposte con riferimento alla posizione di RE NC.
3. Anche le ulteriori questioni sulla misura della pena si risolvono in una generica doglianza di fatto, sollecitante un'inammissibile riformulazione di un giudizio di merito che la Corte distrettuale ha ancorato all'oggettiva gravità del fatto e delle sue modalità, organizzative ed esecutive, nonché all'elevatissima capacità criminale dimostrata dall'imputato, attestata anche dai suoi precedenti penali;
il mero richiamo, del tutto aspecifico, operato dal ricorrente all'art. 114 cod. pen. evoca, infine, un'attenuante che, oltre a doversi ritenere rinunciata (Sez. 4 n. 53340 del 24/11/2016, Rv. 268696, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso i quali l'appellante aveva chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti), non è comunque concedibile in relazione al numero (pari a cinque) dei concorrenti nel reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RE NC e dichiara inammissibile il ricorso di RE SQ. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché RE SQ anche al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. DEPOSITATA Così deciso il 5/07/2016 IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente -8 MAG 2017 Maria Cristina Siotto Enrico EP SandriniEP IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA