Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2016, n. 22164
CASS
Sentenza 5 luglio 2016

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L'obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell'imputato trova espresso riconoscimento normativo nell'art. 268, commi quarto, quinto e sesto, cod. proc. pen., incontrando un limite nell'esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all'organo inquirente dall'art. 329, comma terzo, cod. proc. pen., nei casi in cui l'ostensione al difensore dell'indagato dei risultati dell'attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all'obbligo del segreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2016, n. 22164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22164
    Data del deposito : 5 luglio 2016

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