Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 2
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato.
In un processo indiziario, la "causale" e l'alibi falso possono rivestire natura di indizio; la prima, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente, il secondo, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità. (Fattispecie in tema di omicidio).
Commentari • 3
- 1. Art. 585 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Aggravanti previste dall'art. 576 L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo (Sez. 1, 38331/2017). Nella ipotesi di omicidio aggravato in quanto commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5), il reato previsto dall'art. 609-bis non resta assorbito …
Leggi di più… - 2. La condotta post delictum può escludere la premeditazione se rivela improvvisazione e assenza di piano (Cass. Pen. n. 10814/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Massima In tema di omicidio aggravato dalla premeditazione, la condotta post delictum costituisce elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo, potendo rivelare, se caratterizzata da improvvisazione, disorganizzazione o contraddittorietà, l'assenza di una previa e perdurante deliberazione criminosa. Ne consegue che il giudice non può escluderne la rilevanza, né fondare la premeditazione su mere congetture relative alla gestione successiva del cadavere. Il fatto Il caso riguarda un omicidio particolarmente efferato, seguito da una lunga e complessa attività di distruzione e occultamento del cadavere. Nel primo giudizio, la Corte d'assise aveva escluso …
Leggi di più… - 3. Art. 577 - Altre circostanze aggravanti. Ergastolohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Premeditazione Elementi costitutivi della circostanza aggravante della sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 42576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42576 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
76 42 57 6/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano- Presidente - U.P. - 3.6.2015 dott. Maurizio Fumo Sentenza N. 1988 R.G.N. 50363/2014 dott.ssa Miccoli Grazia dott. Guardiano Alfredo Relatore dott. Pistorelli Luca ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di assise di appello di Milano in data 19.5.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per il ricorrente i difensori di fiducia, avv. Franco Coppi, del Foro di Roma, e avv. Andrea Fares, del Foro di Milano, che hanno : concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 19.5.2014 la corte di assise di appello di Milano, quale giudice di rinvio ex art. 627, c.p.p., confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia RO AL, in relazione all'omicidio della sorella RI TE, sentenza che altra sezione della corte di assise di appello di Milano, in data 18.4.2012, aveva riformato, assolvendo l'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, e che la corte di Cassazione, con sentenza del 18.6.2013, ha annullato con rinvio per nuovo esame.
2. Avverso la decisione della corte territoriale di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il RO, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi profili, sintetizzati nelle pagine seguenti. Le doglianze del ricorrente si concentrano sulla valutazione operata dalla corte territoriale in ordine all'elemento di fatto ritenuto decisivo per affermare la responsabilità del RO, vale a dire sul frammento di guanto di lattice, costituito da due dita unite da un lembo di lattice rinvenuto a cavallo del vano portaoggetti posto all'interno della portiera destra dell'automobile di proprietà della vittima, nella quale venne rinvenuto il cadavere, 2 frammento sul quale era stata rilevata una commistione di materiale genetico riferibile alla vittima ed a suo fratello, attuale imputato. Secondo l'impostazione accusatoria, fatta propria dalla sentenza della corte territoriale, l'assassino avrebbe indossato il guanto per ripulire le tracce da lui lasciate sul corpo della vittima, così introducendovi tracce di sangue della sorella, guanto che si sarebbe poi lacerato per la fretta con cui l'assassino se ne era liberato. Orbene i difensori del ricorrente evidenziano innanzitutto una rilevante omissione, in quanto la corte territoriale non ha seguito l'esortazione proveniente dalla stessa Corte di Cassazione di svolgere una perizia allo scopo di accertare se effettivamente il materiale di cui era fatto il guanto poteva lacerarsi con una certa facilità nel momento in cui viene sfilato di mano, dando per scontato che la lacerazione sia avvenuta in tale occasione. I difensori rilevano, poi, come siano configurabili delle ipotesi alternative in ordine alla presenza delle macchie di sangue e del materiale genetico nel frammento di guanto, rispetto a quella su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui deve necessariamente presupporsi che l'imputato abbia agito a mani nude, sporcandosi con il sangue uscito dalle ferite inferte alla sorella, per poi indossare i guanti, perché, se li avesse indossati sin dall'inizio, non avrebbe potuto essere raggiunto dal sangue ed introdurne qualche particella nel guanto. Ma tale presupposto, non tiene conto di ipotesi alternative, ugualmente valide, ancorate ad elementi fattuali, che avrebbero dovuto imporre ed impongono un esito processuale diverso in omaggio al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3 Secondo il ricorrente il sangue della vittima può essere penetrato nel guanto in modo del tutto accidentale ed essersi poi frammischiato con il materiale genetico lasciato dal RO (che per sua stessa ammissione utilizzava dei guanti di lattice quando procedeva alla manutenzione dell'autovettura della sorella), sia a seguito dei movimenti subiti dal guanto sia a seguito delle stesse operazioni di prelievo del materiale nel guanto in occasione degli accertamenti scientifici compiuti dopo la scoperta del cadavere (ipotesi della contaminazione accidentale, seguita dalla sentenza della corte di assise di appello di Milano che assolse l'imputato, il cui annullamento, ad avviso del ricorrente, non fa venir meno alcuni punti cruciali ai quali non è stata data risposta). Con particolare riferimento al profilo della contaminazione osservano i difensori dell'imputato che il frammento di cui si discute è stato sicuramente mosso in occasione degli accertamenti tecnici, trovandosi inizialmente a cavallo del bordo del vano portaoggetti per poi finire all'interno del cassetto, dove si trovava un pezzo della teca cranica della RO immerso in una pozza di sangue, particolare di estrema importanza ove si tenga conto che l'aderenza tra la parte superiore dei due lembi di congiunzione delle dita non era affatto completa e consentiva il passaggio delle particelle di sangue, sparso in abbondanza nel vano portaoggetti. Un'altra possibile ipotesi di contaminazione viene formulata dal ricorrente in relazione alla circostanza che l'autovettura contenente il cadavere della RO è stato abbandonata in viale Sarca per un certo periodo di tempo sotto una pioggia battente, prima di essere rinvenuta, per cui è plausibile che goccia di pioggia possano aver trascinato con sé sangue della vittima e che 4 particelle di questo possano essere finite nei frammenti del guanto. Il ricorrente lamenta, inoltre, mancanza di motivazione sui risultati delle analisi scientifiche effettuate dal consulente AR, che hanno dimostrato la presenza di tracce di sangue da proiezione sul frammento di guanto. La difesa evidenzia ulteriori incongruenze motivazionali, rilevando: 1) come appare manifestamente illogico che, seguendo la ricostruzione dei fatti emersa dagli atti, il RO si sia recato dai CC. a denunciare la scomparsa della sorella, prima di trasportare il cadavere della vittima dal luogo dell'omicidio a Viale Sarca, dove venne rinvenuto, in pieno giorno, esponendosi al rischio di essere scoperto all'esito dei controlli che le forze dell'ordine avrebbero potuto effettuare immediatamente;
2) come non abbia pregio il rilievo sulla mancanza di un alibi da parte dell'imputato, il quale, vivendo da solo, non avrebbe potuto argomentare diversamente da come fatto sul modo in cui aveva trascorso la serata in cui venne consumato l'omicidio (da solo nella sua abitazione di via dei Cybo); 3) come lo stesso movente economico (evitare la dispersione del patrimonio paterno ad opera della sorella) non assume un rilievo decisivo, in quanto, anche se la vittima avesse disposto in maniera autonoma dei suoi beni, la parte residua, trattandosi di un patrimonio molto ingente, sarebbe stata comunque consistente (sul punto la difesa rimanda alle considerazioni svolte nelle note di udienza, che non hanno ricevuto risposta); 4) come la corte territoriale abbia omesso di considerare il contenuto della conversazione avuta dalla vittima con una sua amica la sera del 27 aprile 2009, in cui le aveva rappresentato l'intenzione di recarsi presso la sua abitazione : 5 definitiva, in quel momento in fase di ristrutturazione, per cercare della documentazione riposta nel solaio, sicché l'allontanamento in quel frangente della RO dall'appartamento in cui era momentaneamente ospitata non si spiega necessariamente, come fatto dalla corte territoriale, in conseguenza della visita di un suo conoscente che, contattandola attraverso il citofono, l'aveva indotta a scendere per un minuto rivelatosi fatale, lasciando nell'appartamento le luci accese, la televisione accesa ed i cellulari, perché se così fosse, se cioè l'allontanamento fosse stato repentino e per un attimo, si sarebbe dovuta rinvenire nell'appartamento anche la chiave del solaio, la cui assenza dimostra che invece la donna si era allontanata dall'abitazione per la finalità rappresentata all'amica; 5) come la corte territoriale abbia omesso di considerare che anche per andare verso i box di pertinenza dell'imputato non si passa per il tunnel ferroviario di via Ferrante Aporti;
6) che gli spostamenti dell'imputato non sono stati ricostruiti in maniera adeguata: nell'affermare che il RO aveva a disposizione un'altra automobile per allontanarsi da viale Sarca dopo avervi lasciato l'autovettura con il cadavere della sorella alle ore 15.25. del 28 aprile, il giudice di appello non specifica quando ciò si sarebbe verificato, omettendo di considerare che la mattina del 28 aprile tutti gli spostamenti dell'imputato sono stati dimostrati e non confutati, mentre se il RO ha portato la sua autovettura a viale Sarca la sera del 27 aprile, di notte, egli non avrebbe avuto alcun modo di tornare a casa, 7) che la corte territoriale omette di motivare sulla presenza del cane di razza "carlino", rinvenuto a 400 metri dall'automobile con il corpo della RO;
8) che la sentenza, infine, svilisce con motivazione apodittica l'elemento rappresentato dalla visione di 6 tre filmati, rappresentanti l'automobile della RO, apparendo un'ipotesi improponibile, esclusa dal consulente AR, vista la conformazione delle macchie di sangue, che il corpo di quest'ultima possa essere stato incastrato tra il sedile anteriore ed il cruscotto solo perché nella ripresa filmata si intravede un'ombra scura alla base del sedile. I difensori lamentano, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine alla ritenuta premeditazione ed mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.1.Con motivi nuovi depositati il 13.5.2015, corredati da documentazione fotografica, i difensori reiterano le proprie doglianze, ritornando su profili già affrontati, riguardanti il frammento del guanto di lattice;
la condotta tenuta dall'imputato la sera dell'omicidio e nel pomeriggio del giorno successivo;
il box dove secondo l'assunto accusatorio l'imputato avrebbe momentaneamente ricoverato l'autovettura con il corpo della sorella;
l'utilizzo dei guanti di lattice in epoca precedente all'omicidio; la presenza in auto del cagnolino della vittima.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Nell'affrontare le questioni poste all'attenzione del Collegio, giova partire dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, in data 18.6.2013, su ricorso del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, ha annullato con rinvio per nuovo esame la decisione con cui altra sezione della corte di assise di appello di Milano, in data 18.4.2012, aveva riformato, assolvendo l'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del RO dal giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio abbreviato. 7 Il Supremo Collegio ricostruiva nei seguenti termini i fatti per cui si è proceduto a carico dell'imputato ed il percorso argomentativo che ha condotta alla condanna inflittagli in primo grado. "Il cadavere della donna è stato rinvenuto, con indosso i soli indumenti intimi e senza scarpe, adagiato sul sedile anteriore lato passeggero della sua autovettura, chiusa a chiave e posteggiata all'altezza del civico 118 di via Sarca in Milano alle ore 19,07 di martedì 28 aprile 2009. Gli accertamenti autoptici avevano rilevato che la morte della vittima era avvenuta fra le ore 0,30 e le ore 11 di quello stesso giorno e che la stessa, seduta sul sedile anteriore lato passeggero, era deceduta a seguito di plurimi e violenti colpi al capo infertile con un oggetto contundente, peraltro mai rinvenuto, da parte dell'assassino, posizionato al posto di guida;
l'abitacolo dell'autovettura era stato rinvenuto abbondantemente imbrattato del sangue della vittima.
3.Il principale indizio ravvisato a suo carico dal giudice di primo grado è stato costituito da un frammento di guanto di lattice (due dita unite alla base da un lembo), rinvenuto appeso alla tasca porta oggetti della portiera anteriore destra dell'auto, nella quale era stato rinvenuto il cadavere della vittima;
ed il frammento repertato era risultato appartenere ad un guanto di lattice del tutto simile a quelli contenuti in una scatola, rinvenuta all'interno dell'auto dell'imputato. Su detto frammento, nel lato interno, era stata rilevata la presenza di una componente ematica e la commistione di materiale biologico di due soggetti, di cui uno identificabile nella vittima e l'altro in un individuo di sesso maschile, poi identificato con l'imputato; e tale campionatura, repertata con la sigla "2 B", 8 costituiva il principale indizio a carico dell'imputato, avendo il G.U.P.
ritenuto che
egli avesse indossato guanti di lattice per uccidere la sorella, al fine di non lasciar tracce all'interno dell'auto e che, una volta completata la sistemazione del cadavere, un piccolo frammento di detti guanti fosse rimasto impigliato alla tasca porta oggetti della portiera anteriore destra dell'auto, allorché, prima di lasciare la stessa, l'imputato si era sfilato detti guanti di lattice in modo frettoloso e maldestro, siccome timoroso di essere avvistato e scoperto. La sentenza di primo grado ha poi valorizzato a carico dell'imputato altri indizi, in aggiunta a quello principale di cui sopra, e cioè il fatto che egli non avesse esibito un alibi certo riferito al momento della morte della sorella e che aveva, inoltre, un concreto interesse alla prematura morte della sorella, vedova e senza figli, che disponeva di un rilevante patrimonio ed aveva di recente manifestato la volontà di non farlo più amministrare dal fratello;
di volerne diseredare il figlio e di voler lasciare le sue sostanze ad un istituto religioso". Nell'accogliere i rilievi del pubblico ministero ricorrente, la Suprema Corte individuava una serie di incongruenze motivazionali, che inficiano la logicità della motivazione della corte territoriale. In particolare il Supremo Collegio ha evidenziato come sia "ragionevole ritenere che il frammento di guanto di lattice, costituito da due dita unite alla base da un lembo, rinvenuto appeso alla tasca porta oggetti della portiera anteriore destra dell'auto, nella quale era stato rinvenuto il cadavere della vittima, fosse stato utilizzato dall'assassino, atteso che all'interno di detto frammento era stata individuata la commistione di sostanze biologiche riferibili sia alla defunta che ad un individuo di sesso 9 maschile;
il che era indice del fatto che l'assassino era entrato in contatto con materiale organico della vittima;
ed il profilo genetico di detto individuo di sesso maschile era stato accertato corrispondere al DNA dell'imputato". Allo stesso tempo la Corte di Cassazione ha chiarito le ragioni per cui appare illogica la motivazione con cui la corte territoriale aveva ritenuto adeguata la versione fornita dall'imputato per giustificare la presenza del frammento del guanto di lattice nell'autovettura della vittima, incentrata sul pregresso utilizzo del guanto da parte del RO in occasione di attività di manutenzione e di rifornimento dell'autovettura della sorella, da lui effettuate due settimane prima dell'omicidio. nel ritenere Rilevava, al riguardo, il Supremo Collegio, l'inverosimiglianza di tale versione, come, da un lato "il serbatoio del carburante era ubicato sulla fiancata posteriore sinistra dell'auto ed era quindi improbabile che il guanto di lattice si fosse scomposto in più frammenti, uno dei quali fosse andato ad adagiarsi a cavallo del bordo del vano portaoggetti della portiera anteriore destra dell'auto"; dall'altro debba ritenersi "più convincente ed adeguata la motivazione addotta dalla sentenza di primo grado, in ordine alla quale nulla ha eccepito la Corte territoriale....... avendo la sentenza del G.U.P. di Milano correttamente rilevato come la posizione in cui era stato rinvenuto il lembo del guanto di lattice mal si conciliava con un precedente suo utilizzo manutentivo, tenuto conto dell'ubicazione del frammento, al momento del suo rinvenimento, piuttosto compatibile con la dinamica di una lacerazione improvvisa e repentina, maggiormente compatibile sul piano logico con i convulsi movimenti con i quali l'assassino, una volta ripulito 10 l'interno dell'auto delle tracce della vittima, ha inteso liberarsi dei guanti di lattice usati". Il Supremo Collegio si soffermava, inoltre, anche su di un altro profilo di particolare interesse, escludendo che la presenza della traccia biologica mista all'interno del frammento del guanto di lattice possa ascriversi ad un'accidentale contaminazione dei diversi fluidi biologici dei fratelli RO, in ipotesi dovuta ad una pluralità di cause, alternativamente prospettate, consistenti: nelle modalità di repertazione utilizzate dalla polizia scientifica intervenuta sulla scena del delitto;
nella contaminazione verificatasi durante la consumazione dell'omicidio e l'agonia della vittima, in quanto la morte di quest'ultima non era intervenuta subito;
in fenomeni di percolamento del sangue della sorella dell'imputato all'interno del frammento del guanto, forse favorito dalle gocce d'acqua piovana cadute, al momento dell'apertura della portiera. La Suprema Corte, infine, nel concludere il suo argomentare, ha evidenziato un'ulteriore lacuna motivazionale della sentenza di secondo grado, che, essendosi concentrata "quasi esclusivamente sull'esame delle tecniche adoperate per effettuare il prelievo e l'amplificazione dei componenti della c.d. traccia biologica mista", ha omesso non solo di approfondire il suddetto dato tecnico, ma anche di procedere ad una necessaria "disamina complessiva dell'intera fattispecie, da effettuare a 360 gradi, senza escludere la rilevanza di altri indizi, pur ritenuti dalla sentenza di primo grado idonei a rafforzare quello costituito dall'esame del frammento di guanto di lattice, quali la mancanza di un valido alibi dell'imputato al momento della morte della sorella;
la sussistenza di un rilevante movente omicidiario che aveva l'imputato, 11 collegato alle floride condizioni economiche della vittima ed alle minacce da lei fatte di disporre per testamento in favore di altri delle sue notevoli ricchezze". Può, dunque, affermarsi, senza ombra di dubbio che nella ricostruzione degli eventi fatta propria dalla Corte di Cassazione risaltano alcuni punti fermi e, precisamente: 1) che appare conforme a logica ritenere il frammento al cui interno sono state rinvenute sostanze biologiche commiste, riferibili alla vittima ed al RO, appartenente ad un guanto di lattice utilizzato dall'assassino; 2) che, per converso, in considerazione della posizione in cui è stato rinvenuto il suddetto frammento, appare illogico sostenere sia che il guanto sia stato utilizzato dall'imputato nei giorni precedenti l'omicidio, mentre era intento a svolgere attività di manutenzione 0 di rifornimento di carburante dell'autovettura della sorella, sia che la presenza della suddetta traccia biologica mista all'interno del frammento del guanto di lattice sia da ascrivere ad una contaminazione accidentale del reperto;
4) che ai fini della valutazione della posizione del RO, occorre prendere in considerazione necessariamente anche gli altri indizi, indicati nella sentenza di condanna di primo grado, il cui esame, è sottinteso, deve svolgersi alla luce dei principi in materia di prova indiziaria. Orbene non può non rilevarsi come il percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio risulti assolutamente conforme alle indicazioni provenienti dal Supremo Collegio. Va dato atto alla corte territoriale di avere approfondito lo sguardo sul complesso degli elementi indiziari, non limitandosi all'analisi del dato (pur fondamentale) costituito dalla traccia biologica mista 12 rinvenuta all'interno del frammento del guanto di lattice, di cui si è parlato in precedenza. Con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, infatti, la corte territoriale ha, innanzitutto, individuato un plausibile movente dell'omicidio, partendo da un rilievo oggettivo ed incontestabile: l'impossibilità di addebitare la morte della RO ad un'azione predatoria estemporanea. Le risultanze processuali, non contestate sul punto dai difensori, hanno, invero, evidenziato che la donna non venne uccisa nel posto in cui fu ritrovata l'autovettura, contenente il suo cadavere, quasi completamente svestito (ad eccezione della biancheria intima), al cui polso sinistro erano ancora allacciati "diversi braccialetti con pietre dure, apparentemente di non modesto valore" ed un orologio verosimilmente d'oro", mentre "una collanina di pietre dure venne ritrovata sul pavimento" dell'autovettura. Dall'anulare della mano destra, la cui carne si presentava lacerata sino all'osso, era stato, invece, asportato "un anello di brillanti che, secondo la testimonianza di RI NA Piccolo, la RO indossava sempre, senza toglierlo mai." Logicamente coerente con tali premesse deve ritenersi, pertanto, il successivo argomentare della corte territoriale, secondo cui l'autore dell'omicidio conosceva bene la vittima ed andava ricercato, come sottolineato dalla stessa difesa, "nell'ambito della cerchia degli amici o frequentatori della donna", in quanto, se si fosse trattato di un rapinatore occasionale, egli non avrebbe omesso di impadronirsi anche degli altri monili e dell'orologio e non "si sarebbe preso la briga di spogliare quasi completamente la vittima, onde evitare possibili esami sul suo materiale genetico 13 . F venuto in contatto con gli indumenti della donna e, soprattutto, avrebbe evitato di affrontare il grave rischio di spostare l'automobile con il corpo della RO in un luogo diverso da quello in cui avvenne l'assassinio". Anzi proprio la circostanza sottolineata dal giudice di appello dell'accanimento brutale con cui l'autore dell'omicidio infierì sul cadavere della donna per impadronirsi solo dell'anello di brillanti, di cui evidentemente conosceva l'effettivo valore economico, rappresenta un ulteriore inequivocabile sintomo della conoscenza non superficiale che l'ID aveva della RO e di come la sua mano sia stata sorretta da un rapace e prevalente interesse patrimoniale, maturato nell'ambito di pregressi rapporti personali con la vittima. Risulta pertanto dotato di coerente conseguenzialità logica l'ulteriore passaggio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di secondo grado, dopo avere passato in rassegna tutti i soggetti che "a vario titolo frequentavano con continuità RI TE RO, beneficiaria per la quota del 50% di una assai consistente eredità paterna", ha escluso, con motivazione approfondita ed immune da vizi (tanto da non formare oggetto di specifiche critiche sul punto da parte del ricorrente) ogni possibile coinvolgimento di GU NT, Piccolo RI NA, IN OL SC e PI IM nell'omicidio, giungendo ad individuare nel RO AL l'unico soggetto portatore di un ben preciso interesse economico alla soppressione della sorella, privo di un alibi convincente per la sera del delitto. La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, si è soffermata su questo profilo, evidenziando, come si è detto, "la sussistenza di un rilevante movente omicidiario che aveva 14 l'imputato, collegato alle floride condizioni economiche della vittima ed alle minacce da lei fatte di disporre per testamento in favore di altri delle sue notevoli ricchezze”. Si tratta di un aspetto che la corte territoriale ha ulteriormente approfondito nel solco tracciato dalla Suprema Corte, facendo notare, da un lato come la RO avesse più volte manifestato pubblicamente la sua intenzione di devolvere larga parte del suo patrimonio in favore di soggetti estranei al suo nucleo familiare, così frustrando ogni possibilità che esso rimanesse in misura consistente nell'ambito dei suoi familiari (tra i quali erano ricompresi il figlio e la nipote dell'imputato); dall'altro come il RO disapprovasse quella che considerava una vera e propria attività di sperpero del patrimonio paterno da parte della sorella, di cui beneficiavano gli amici di quest'ultima, patrimonio che l'imputato fino a poco tempo prima aveva gestito "sostanzialmente in forma esclusiva". Una volta individuata la molla dell'azione ID nella volontà di preservare il patrimonio familiare accumulato dal padre, conservandolo nell'ambito della famiglia legittima ed evitandone la dispersione, la corte territoriale fornisce una convincente interpretazione del dato fattuale anche in relazione alla relativa urgenza con cui il RO è passato all'azione, "collegata alla necessità di impedire un ulteriore viaggio della sorella verso l'agriturismo di Massarosa", dove la donna era solita incontrare gli amici beneficiari delle sue elargizioni di denaro, anche in forma di operazioni di investimento curate dal "mediatore finanziario PI" (da solo debitore della RO per la somma di 360.000,00 euro), e, quindi, un ulteriore, possibile depauperamento del patrimonio familiare. 15 E Alla individuazione di uno specifico movente la corte territoriale affianca un ulteriore elemento su cui sofferma la sua attenzione con dovizia di argomentazioni: la mancanza di un vero alibi da parte del RO per la sera dell'omicidio, rimarcata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. In realtà, ad una più attenta lettura del testo della sentenza oggetto di ricorso, la versione dei fatti fornita in più riprese dall'imputato acquista i contorni dell'alibi falso, piuttosto che dell'alibi inconsistente. Il RO, infatti, sentito nella immediatezza dei fatti, aveva dichiarato "di non ricordare che cosa potesse avere fatto la sera del 27 aprile 2009, giungendo a non escludere che, a causa della sua sofferenza per l'insonnia, potesse essere uscito quella stessa sera", essendo egli abituato a reagire all'insonnia, tra l'altro, uscendo "a fare un giro a piedi o in macchina". Tuttavia tali affermazioni, ha sottolineato la corte territoriale, "sono state smentite da IL OL, donna con la quale almeno fino al marzo di quell'anno il RO aveva intrattenuto un rapporto affettivo e che, nelle sere di convivenza, aveva escluso che l'imputato soffrisse di insonnia ed avesse l'abitudine di uscire per fare passeggiate, risolvendosi a farle solo per le insistenze della donna". Il RO, peraltro, ha mantenuto inalterate le sue dichiarazioni iniziali anche quando, interrogato in stato di detenzione il 22.7.2009 "pur apparentemente sostenendo (ma senza esprimere al riguardo una certezza assoluta) di essere rimasto in casa la notte in cui la sorella venne uccisa", ha precisato, con riferimento a quanto da lui sostenuto nell'immediatezza dei fatti, di avere mantenuto un "atteggiamento ambiguo", in quanto "sarebbe stato 16 meglio essere possibilista al riguardo per il caso che fosse stato visto da qualcuno", senza trascurare di riaffermare "la sua propensione alla notte e la possibilità che nella notte fra il 27 . aprile ed il 28 aprile 2009 potesse essere uscito di casa". : Orbene la falsità dell'alibi discende dalla circostanza che il mancato ricordo dell'imputato su come ha trascorso la notte tra il 27 ed il 28 aprile 2009 (se da solo nel suo appartamento o uscendo per le strade di Milano) nasce da un'alternativa nei fatti insussistente, posto che, come si è visto, la ragione che avrebbe dovuto giustificare la "propensione alla notte" del RO, vale a dire la reazione all'insonnia, che lo avrebbe spinto a scendere nelle strade di Milano, si è rivelata completamente falsa. - Per tale ragione, dunque, il RO non era nelle condizioni di . . non ricordare come avesse trascorso la notte in cui è stato - - commesso l'omicidio, per cui il suo continuare ad insistere sulla possibilità di essere uscito dal suo appartamento perché in preda all'insonnia appare strumentale (come, in fondo, riconosciuto dallo stesso imputato) a precostituirsi una scusa nel caso in cui qualcuno lo avesse visto "mentre era fuori di casa a piedi oppure a bordo di una vettura" e dimostra, sul piano della deduzione logica, come egli, in realtà, quella notte sia effettivamente uscito dal suo appartamento, apparendo conseguentemente falsa la versione che lo vuole solo nella propria abitazione per tutta la notte. Nel complesso mosaico delineato dalla corte territoriale iniziano a comporsi, dunque, una serie di tasselli, che, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla stessa sentenza di annullamento con rinvio e dagli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità, assumono una fondamentale valore in un processo, 17 come quello in esame, di natura prettamente indiziaria: il rapporto di diretta e non superficiale conoscenza tra la vittima ed il suo assassino;
il movente e l'alibi falso. Come è noto, infatti, in tema di causale del reato, quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. VI, 22.1.1997, n. 5649, rv. 208899). Ed invero la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (cfr. Cass., sez. I, 20.4.2012, n. 17548, rv. 252889). Pacifico, poi, è il valore di indizio a carico, dell'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (cfr. Cass., sez. I, 11.2.2014, N. 18118, rv. 261993; Cass., sez. II, ' 4.2.2004, n. 11840, rv. 228386). In questo contesto, già di per sé significativo, si inserisce l'ulteriore, formidabile elemento indiziario rappresentato dal frammento del guanto di lattice, pacificamente appartenente 18 A all'imputato, al cui interno è stata individuata la commistione di sostanze biologiche riferibili sia alla vittima, che al RO. Sul punto la corte territoriale, muovendosi nell'alveo delle puntuali . osservazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento, indica puntualmente le ragioni che non : consentono, da un lato di condividere la tesi difensiva sulla utilizzazione da parte del RO del guanto in questione nei giorni precedenti l'omicidio, quando sarebbe stato impegnato, a suo dire, in attività di manutenzione della "Hyundai" della sorella, su richiesta di quest'ultima, dall'altro di ascrivere la presenza della suddetta traccia biologica mista all'interno del frammento del guanto di lattice ad una contaminazione accidentale del reperto. Oltre alle osservazioni svolte al riguardo dal giudice di primo grado e dalla Suprema Corte, il giudice di secondo grado evidenzia correttamente come sia poco credibile che né il RO né la sorella (i quali avevano pacificamente utilizzato l'autovettura anche il 27 aprile) non si fossero accorti "del frammento penzolante dalla tasca portaoggetti, particolare assolutamente stridente con l'assoluto ordine (pur dopo l'omicidio) che nelle fotografie della Polizia scientifica si può scorgere con riferimento al tascone opposto, dove ogni cosa appare riposta con attenzione", sottolineando, inoltre, ancora una volta, come le pretese attività che il RO avrebbe svolto poche settimane prima sull'automobile (dallo stesso imputato identificate, dapprima in rifornimenti di benzina o di olio e, poi, solo nel rifornimento di carburante: cfr. p. 40, nota 25), non giustificano il rinvenimento del frammento lacerato, all'interno dell'autovettura, appeso alla tasca portaoggetti della portiera anteriore destra. 19 Orbene, l'avere escluso, con motivazione assolutamente convincente, che il frammento del guanto di lattice appartenente al RO sia stato abbandonato nell'autovettura della sorella prima della consumazione dell'omicidio, rappresenta, in tutta evidenza, una circostanza decisiva al fine di escludere la possibilità di una contaminazione del reperto dovuta a cause : accidentali (che presuppone necessariamente una collocazione del frammento contenente la componente maschile della traccia all'interno dell'autovettura prima che si verificasse l'omicidio e la conseguente attività di contaminazione), legando indissolubilmente l'utilizzazione del guanto oggetto di lacerazione alla consumazione dell'omicidio. In ogni caso, come opportunamente rilevato dalla corte : territoriale, non va trascurata la particolare posizione del . frammento, che, al momento dell'apertura dell'autovettura, si presentava con "un dito... collocato in posizione verticale con la punta in basso (pendendo in posizione esterna alla tasca)", mentre "l'altro dito ha invece una posizione sostanzialmente orizzontale, con la punta rivolta verso la portiera". In riferimento al dito collocato in posizione verticale, infatti, sempre mantenuta, sottolinea il giudice di secondo grado, prima che il frammento fosse definitivamente rimosso, dito all'interno della cui punta è stata accertata la presenza dell'indicata commistione di tracce biologiche, la contaminazione, in ipotesi dovuta a percolamento, a causa della pioggia o dello spostamento del frammento nel corso dei rilievi, ovvero a deiezione ematica prodotta dalla lotta tra la vittima e il suo aggressore, non è configurabile, risultando essa, come correttamente ha rilevato la corte territoriale, contraria alla legge di gravità, per cui i liquidi 20 non possono procedere secondo una traiettoria obliqua, indirizzata dal basso verso l'alto. Peraltro, come evidenziato dalla corte territoriale con argomentare altrettanto intrinsecamente coerente, fondato su di un approfondito studio delle fotografie a colori e dei relativi ingrandimenti ad opera della polizia scientifica, il rinvenimento di macchie ematiche non solo nella parte più profonda delle due dita che costituiscono il frammento del guanto, in corrispondenza dell'estremità dei polpastrelli, ma anche sotto il lembo cui entrambe le dita sono attaccate, formato da un frammento unico, dimostra che le suddette macchie, "restando collocate sotto e coperte dal lembo, non possono essere effetto né di percolamento, né di deiezione di materiale ematico posteriori al deposito del lembo medesimo" e che pertanto "l'aggressione ID avvenne necessariamente prima che il lembo raggiunse la sua posizione di quiete sul bordo del tascone, quando l'assassino, dopo l'omicidio, si liberò dei guanti di lattice", come confermato dall'ulteriore circostanza che, una volta rimosso il frammento, fossero "ben visibili tracce di sangue, prima invisibili perché coperte dal dito pendente verso l'esterno della tasca". Esclusa, dunque, ogni possibilità di contaminazione ed acclarata l'utilizzazione del guanto di lattice cui appartiene il frammento di cui si discute sulla scena dell'omicidio, dopo la consumazione dell'efferato delitto, non può non rilevarsi come sia dotata di intrinseca coerenza logica la conclusione cui è giunta la corte territoriale, secondo cui l'assassino, dopo avere ucciso la RO, ne abbia spogliato il cadavere, utilizzando i guanti di lattice per non lasciare tracce, all'evidente scopo di evitare il rischio di essere individuato in base al materiale genetico a lui riconducibile, diffuso 21 sui vestiti della vittima a causa dell'aggressione, non accorgendosi, tuttavia, che un residuo della commistione delle sue tracce biologiche con quelle della vittima si era addensato sulle punte delle dita del guanto, con elevatissima probabilità perché la pulizia delle mani, a cui egli dovette necessariamente provvedere, in considerazione della notevole quantità di sangue prodotta dai colpi con cui la vittima venne uccisa, non fu completa. Nella ragionata valutazione degli elementi indiziari raccolti si colloca anche la rottura del guanto di lattice, che la corte territoriale riconduce, con argomentare logicamente ineccepibile, alla rimozione dell'anello di brillanti ovvero dei vestiti della vittima, dotati di inserti metallici, effettuata dall'ID con inusitata violenza, tanto che la carne dell'anulare destro si presentava lacerata sino all'osso, idonea, dunque, proprio per il furore della condotta immediatamente conseguente all'aggressione, ben evidenziata anche dall'abbondante presenza di sangue della 1. donna sull'esterno di entrambe le dita del frammento, a produrre la lacerazione di cui si è più volte fatta menzione, senza che ci sia bisogno, come implicitamente ritenuto dalla corte territoriale, di disporre una perizia per valutare il tasso di lacerabilità del guanto, inutile anche per dimostrare l'impossibilità che la lacerazione si sia verificata durante l'attività di rifornimento, essendo stato escluso che il guanto sia stato utilizzato per tale incombente. Ad ulteriore conferma di siffatta ricostruzione, la corte territoriale evidenzia, in modo condivisibile, come l'intera operazione di spoliazione sia stata condotta dall'assassino sul lato destro dell'autovettura, con la portiera ovviamente aperta, altrimenti egli non avrebbe potuto avere accesso al corpo della RO collocato sul lato del passeggero, non essendo ipotizzabile che egli 22 abbia agito collocandosi sul lato sinistro, "sia per la scomodità del procedere, sia per la sostanziale assenza di sangue su quel lato del veicolo", circostanza in grado di fornire l'unica spiegazione plausibile alla presenza del guanto adagiato sulla tasca portaoggetti della portiera anteriore destra. Infine va rilevato che la corte territoriale si è soffermata, anche in questo caso con motivazione approfondita ed immune da vizi, su ulteriori aspetti, che, da un lato, rafforzano il quadro indiziario a carico del RO, dall'altro rispondono puntualmente ai rilievi difensivi. In particolare il giudice di secondo grado ha evidenziato come: 1) dalle dichiarazioni dei testi e dall'esame dei tabulati delle utenze telefoniche in uso all'imputato, "non si può negare che nel pomeriggio del 28 aprile 2009 il RO abbia avuto tutto il tempo, in più occasioni, di portare la Hyundai in viale Sarca e tornare, restando inspiegabile non solo il...silenzio nel pomeriggio inoltrato con i nosocomi contattati fino alle 14.32, ma anche l'assenza di qualsiasi tentativo di provare a richiamare la case . della sorella per accertarsi se per caso non fosse rientrata", per cui risulta smentita, ad ulteriore riprova della falsità delle sue giustificazioni, la versione dell'imputato, secondo cui egli avrebbe iniziato a chiamare gli ospedali cittadini, alla ricerca della sorella, dopo averne consultato su "Internet" i recapiti telefonici, tra le 14.30 e le 15.30; 2) il rilievo difensivo volto a sostenere che la RO, la sera del 27 aprile, si sia allontanata dall'abitazione, ubicata in via Lumière 5, dove dimorava provvisoriamente, non per risolvere una questione che nelle sue intenzioni avrebbe richiesto pochissimo tempo - circostanza da cui i giudici di merito hanno logicamente dedotto che solo l'incontro con una persona da 23 lei conosciuta bene avrebbe potuto spingerla ad abbandonare l'appartamento in vista di un ritorno immediato- ma per andare a recuperare della documentazione custodita nella sua abitazione di via Venini, distante poco più di 500 metri, risulta incompatibile con le condizioni in cui venne lasciato l'appartamento di via Lumière (con il televisore e le luci di ingresso accese;
con entrambi i telefoni cellulari in uso alla vittima lasciati sul tavolino della sala, mentre il portafogli e la borsa in cucina,), che denotano come, almeno nelle intenzioni della donna (la quale, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non usciva mai senza portare con sé almeno uno dei due telefoni mobili), il suo rientro nell'appartamento sarebbe stato repentino e, quindi, come si è detto, incompatibile con la finalità indicata dalla difesa, che avrebbe comportato, in considerazione del tempo necessario per giungere all'appartamento di via Venini (raggiungibile in due minuti, ove la RO vi si fosse recata in automobile), trovare i documenti (impresa di non immediata realizzazione, posto che la stessa RO aveva affermato di non riuscire a trovarli e che quindi avrebbe dovuto cercarli nel solaio) e fare ritorno nell'abitazione di via Lumière, un allontanamento incompatibile . con un repentino ritorno nell'abitazione di via Lumière; 3) non possa essere accolta nemmeno la tesi difensiva, secondo cui, sulla base dei fotogrammi del filmato di una telecamera di sicurezza riprendenti, in un'ora a ridosso dell'arco temporale in cui sarebbe avvenuto il decesso, l'autovettura della RO, alla cui guida vi era una persona non identificabile, è possibile affermare che a quell'ora la vittima era ancora viva, in quanto, in considerazione della qualità delle immagini, non è stato possibile individuare chi fosse la persona in quel momento alla guida dell'autovettura (la 241 4 RO o il suo assassino); se tale persona fosse sola o se, trattandosi dell'ID, al suo fianco "possa essersi trovato il corpo della RO, ripiegato nello spazio tra la base del sedile destro e parte anteriore della vettura e con la testa appoggiata sulla base di seduta, dopo essere stato già violentemente colpito dal suo assassino", come sembra indicare la presenza, da un lato, di un'ombra scura sul lato anteriore di pertinenza del passeggero, dall'altro di un copioso versamento del sangue della vittima sulla base di seduta del lato passeggero, "altrimenti inspiegabile se la testa della donna, unica parte completamente devastata del suo corpo, non vi fosse stata appoggiata". In questa prospettiva anche l'avere denunciato la scomparsa della sorella ai Carabinieri non costituisce un dato in grado di scardinare l'impianto accusatorio, in quanto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il RO sapeva di avere tutto il tempo necessario per potere liberarsi del cadavere della sorella, avendo appreso che l'allarme non sarebbe scattato se non dopo quarantotto ore dalla sua denuncia, per cui non può escludersi che la sua condotta al riguardo sia stata dettata dall'intento di allontanare da sé i sospetti e di conoscere quali sarebbero stati i tempi di intervento delle forze dell'ordine. In conclusione può, dunque, affermarsi che l'individuazione dell'autore dell'omicidio della RO nella persona del fratello della vittima è stata effettuata dalla corte territoriale attraverso la valutazione di una pluralità di precisi elementi indiziari oggettivamente esistenti, tutti convergenti, nella loro gravità, verso la persona del colpevole, prima analizzati nel loro specifico ed autonomo significato individuale, poi, nella loro reciproca interferenza. 25 Siffatta valutazione è stata condotta dalla corte territoriale in stretta aderenza sia a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza di annullamento, vincolante per il giudice di rinvio, come si è detto, anche in ordine alla individuazione del materiale indiziario, sia ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di processo indiziario. Come è noto, infatti, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi-e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza e devono, ex art. 192, co. 2, c.p.p., essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - -precisi cioè non e concordanti, cioè convergenti verso l'identico equivoci - risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, restando riservata al giudice di legittimità la verifica dell'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, co. 2, c.p.p., e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 10.12.2013, n. 4663, rv. 258721). In tema di valutazione della prova indiziaria, dunque, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel 26 valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. Cass., sez. VI, 19.9. 2013, n. 42482, rv. 256967), come fatto, per l'appunto, dalla corte territoriale, valorizzando la dimostrata riconducibilità al RO del frammento del guanto rinvenuto sulla scena del crimine, utilizzato dall'ID per evitare di lasciare tracce sul corpo della vittima, mentre procedeva a spogliarne il cadavere;
la falsità del suo alibi;
la circostanza, oggettivamente acclarata, che l'ID non poteva che appartenere alla cerchia delle persone frequentate assiduamente dalla RO, tra le quali il fratello era l'unico ad avere un valido movente per ucciderla.
5. A fronte di una motivazione così articolata ed approfondita come quella della corte territoriale, i rilievi difensivi, incentrati su di una diversa valutazione degli elementi di fatto, non colgono nel segno, collocandosi, piuttosto, ai confini della inammissibilità. Ed, invero, nell'articolare i motivi di ricorso, i difensori dell'imputato non hanno adeguatamente considerato che le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza di annullamento a proposito della illogicità e delle carenze del tessuto argomentativo della sentenza annullata, non possono essere rimesse in discussione, essendo il giudice del rinvio vincolato al percorso indicato nella menzionata decisione, anche in relazione al complesso degli elementi che lo stesso giudice di legittimità ha ritenuto abbiano assunto la natura di veri e propri indizi, da valutare ai sensi dell'art. 192, co. 2, c.p.p. 2 727 . nellaCome affermato, infatti, dall'orientamento dominante giurisprudenza di legittimità, ove l'annullamento di una sentenza sia avvenuto, come nel caso in esame, per vizio di motivazione, il giudice del rinvio, pur mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, non può, comunque, fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, gravando, inoltre, su di lui l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e di fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V. 19.6.2014, n. 42814, rv. 261760; Cass., sez. II, 22.5.2014, n. 27116, rv. 259811; Cass., sez. II, 25.9.2013, n. 47060, rv. 257490). Già sulla base della valutazione operata nella sentenza di annullamento, dunque, potevano darsi per acquisiti in via definitiva alcuni elementi di giudizio, che non potevano essere rimessi in discussione dalla corte territoriale alla luce delle già acquisite risultanze processuali, e, precisamente, l'impossibilità che il frammento del guanto di lattice al cui interno sono state rinvenute sostanze biologiche commiste, riferibili alla vittima ed al RO, sia stato utilizzato dall'imputato nei giorni precedenti l'omicidio, mentre era intento a svolgere attività di rifornimento di carburante dell'autovettura della sorella, e che la presenza della suddetta traccia biologica sia da ascrivere ad una contaminazione accidentale del reperto;
il valore di indizi da attribuire alla 28 mancanza di un valido alibi dell'imputato al momento della morte della sorella ed alla sussistenza di un rilevante movente da parte del RO. Il giudice di secondo grado, peraltro, come si è diffusamente dimostrato, non si è limitato a recepire passivamente le indicazioni della Corte di Cassazione, ma ne ha sviluppato tutte le implicazioni, operando un'esaustiva valutazione di tutto il materiale indiziario, condotta in ossequio ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 192, co. 2, c.p.p. In questo contesto tutte le doglianze difensive, sia quelle contenute nel ricorso principale, sia quelle esposte nei motivi aggiunti, prestano il fianco a critiche oggettivamente fondate. Esse, infatti, da un lato, nella misura in cui ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate non solo dalla corte territoriale, ma anche dalla stessa Corte di Cassazione, devono ritenersi meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 29 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). Dall'altro lato non può tacersi che tutte le suddette censure si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in 30 esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). Peraltro le denunciate incongruenze ed omissioni motivazionali, riguardano profili che non scalfiscono il nucleo centrale dell'impianto indiziario, costituito, come si è detto, dalla dimostrata riconducibilità al RO del frammento del guanto di lattice rinvenuto sulla scena del crimine, utilizzato dall'ID per evitare di lasciare tracce sul corpo della vittima, mentre procedeva a spogliarne il cadavere;
dalla falsità del suo alibi, nei sensi in precedenza chiariti;
dalla circostanza, oggettivamente acclarata, che l'ID non poteva che appartenere alla cerchia delle persone frequentate assiduamente dalla RO, tra le quali il fratello era l'unico ad avere un valido movente per ucciderla. Ed al riguardo non può non rilevarsi come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come quella in esame, indichi con adeguatezza logicità le circostanze e le state determinanti per laemergenze processuali che siano formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il : giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619). 31 6. Infondati devono ritenersi i rilievi sulla premeditazione, la cui sussistenza si evince dall'intera ricostruzione della vicenda fatta propria dal giudice di secondo grado, che, anche attraverso il richiamo alle osservazioni svolte al riguardo dal giudice per le indagini preliminari, ha correttamente evidenziato come l'omicidio della RO sia il frutto di un "programma delittuoso studiato da tempo apprezzabile in misura minuziosa, quanto a tempi, luoghi e modalità di esecuzione". Tale conclusione appare condivisibile, alla luce di alcuni particolari di indiscutibile valore (il reperimento di un luogo dove effettuare la spoliazione del cadavere senza essere notato da terzi;
il tentativo di allontanare i sospetti da sé denunciando, con mossa rischiosa, ma audace, la scomparsa della sorella alle forze dell'ordine; l'attesa del momento propizio per colpire, quando l'ID era sicuro di trovare la sorella da sola nella propria abitazione;
la causale dell'omicidio, non dovuto ad un momento d'impeto ma alla costante e sedimentata preoccupazione per la dispersione del patrimonio familiare), che dimostrano come, rispetto alla sua attuazione, l'insorgenza del proposito criminoso non sia stata dovuta ad una preponderante occasionalità, ma ad un piano premeditato, che ha richiesto per la sua elaborazione un apprezzabile lasso temporale rispetto all'esecuzione dell'omicidio. Ciò conformemente ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, che va desunta anche dalla causale omicidiaria, sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la 32 ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione (cfr. Cass., sez. U., 18.12.2008, n. 2439, rv. 242705; Cass., sez. V, 9.4.2013, n. 34016, rv. 256528; Cass., sez. I, 4.12.2008, n. 2439, rv. 242705; Cass., 28.10.2008, n. 45466, rv. 242332).
7. Del pari infondati appaiono i rilievi sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, come chiarito dall'orientamento assolutamente dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di F esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, 33 3 3 adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione ○ della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando, da un lato l'assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, stante la previsione dell'art. 62 bis, co. 3, c.p., non possono essere concesse solo sulla base della incensuratezza dell'imputato; dall'altro come la gravità dei fatti impedisce in radice che esse, ove in ipotesi, potessero prevalere o essere 34 4 4 ritenute equivalenti alla ritenuta premeditazione, destinata comunque a prevalere. Del resto il ricorrente non specifica nemmeno, come fatto anche a proposito della premeditazione, quali sono le ragioni che militerebbero a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche, disattese dalla corte territoriale.
8. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3.6.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente Jano DEFOMTATA IN CANCELLERIA addi 22 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR Day. un 35