Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2015, n. 19778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19778 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U RA T A 19 7 7 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 26/02/2015 n. 3 del ruolo R.G.N. 9015/2014 Sentenza n. sez. Composta da 203/2015- - Presidente in caso di diffusione del ER RD M. TE Di MA - relatore - ) presente procedimento omettere le yeneralità e LD VA gli altri dati identificativi, CO OC a norma dell'art. 52 Alessandro Centonze d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ha pronunciato la seguente ☑ imposto dalla legge SENTENZA sul ricorso proposto dal 1) Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Catanzaro, nei confronti di C.F. nato a (omissis) C.V. nato a (omissis) F.L. nato a (omissis) nonché da: 2) D.R.G. + ALTRI nato a (omissis) 3) 4) 5) (omissis) 6) 7) 8) avverso la sentenza emessa in data 04/07/2014 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, nei confronti delle parti civili: O S C U R A T A Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cassano allo Ionio;
C.D. C.L. anno (omissis) C.LU. anno omissis + ALTRI (omissis) Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.TE Di MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati L.S. P.A. con riferimento all'omicidio C. la declaratoria C.F. + ALTRId'inammissibilità dei ricorsi proposti da F.D. il rigetto nel resto dei ricorsi;
(omissis) udito l'avvocato Michele Albanese per le parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza, nonché quale sostituto dell'avvocato Manuela Macario e anno omissis C.LU. dell'avvocato Roberto Falbo per le parti civili C.L. anno omissis + ALTRI C.D. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli C.T. C.M. che ha concluso chiedendo il rigettoC.A. - dei ricorsi degli imputati;
uditi per gli imputati gli avvocati: C.F. e Ettore GIno Guaglione e RI Rosa per che hanno concluso chiedendo il rigetto del Zagaresae per C.V. ricorso del Procuratore generale;
RI Rosa per F.L. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento del ricorso proposto per il suo assistito;
e per F.V. D.R.G. UC AR e IC ND per Sabato NO RI CL ID per F.D. GI IC e AN IB per L.S. per G.G. che hanno concluso chiedendo NZ RE per P.A. l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza di primo grado Con sentenza in data 24 gennaio 2012 il Giudice dell'udienza preliminare. del Tribunale di Catanzaro, decidendo a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava: A) F.L. + ALTRI (omissis) non ricorrente), responsabili dell'omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione, dal O S C U R A T A numero di correi maggiore di cinque, dai motivi abietti, del nesso teleologico e dalla finalità di agevolazione della cosca di 'ndrangheta facente capo ai F. di (capo 1) e del connesso porto illegale, B.A. pluriaggravato, di un fucile cal. 12 (capo 2), commessi in (omissis) il 27 febbraio 2004; F.D. responsabile altresì del furto, pluriaggravato, della vettura utilizzata dagli esecutori materiali di detto delitto, commesso in (omissis) il 22 giugno 2003 (capo 3); + ALTRI B) F.L. responsabili dell'omicidio pluriaggravato (come il precedente) (omissis) di A.N. e del tentato omicidio di A.E.L. (capo 5), nonché del connesso porto illegale, aggravato, di un fucile cal. 12 e di un fucile mitragliatore tipo kalashnikov (capo 6), commessi in frazione (omissis)in data 8 giugno 2003; D.R.G. (omissis) responsabile invece di favoreggiamento personale, commesso, occultando la vettura utilizzata per commettere detto omicidio, in nel corso(omissis) del 2007 (capo 7); C) F.L. + ALTRI (omissis) esponsabili dell'omicidio pluriaggravato (come i precedenti, salvo il (capo 8), nonché dei connessi delittinumero dei partecipanti) di ☐ C.F. di porto illegale, pluriaggravato, di due pistole, di cui una cal. 9 (capo 9), e di ricettazione dell'autovettura usata per commettere l'omicidio (capo 10), commessi in in data 27 luglio 2009, tra le 17 e le 17,15.(omissis) Ritenuta la continuazione tra i reati a ciascuno ascritti;
riconosciute le circostanze attenuanti generiche per| C.V.C.F. e D.R.G. riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 per F.D. F.L. condannava quindi: alla pena dell'ergastolo; + ALTRI alla pena di 30 anni di reclusione;
L.S. P.A. e alla pena di 16 anni di reclusione;
C.F. e C.V. D.R.G. alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione;
F.D. alla pena di 13 anni di reclusione. Con pene accessorie di legge e condanna inoltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, in favore delle parti civili costituite.
2. La sentenza di appello. Con la decisione in epigrafe, pronunciata il 27 settembre 2013, la Corte di assise di appello di Catanzaro: e C.V. da tutti i reati loro - ha assolto C.F. ascritti, e dai soli delitti ai capi 8), 9) e 10) della rubrica F.L. (omicidio di C.F. e reati connessi); riconosciute le circostanze attenuanti generiche anche a F.D. ha rideterminato in 8 anni di reclusione la pena inflitta ale G.G. F. e in 20 anni di reclusione la pena inflitta al G. - ha confermato per il resto la sentenza impugnata, così confermando la O S C U RATA condanna di F.L. + ALTRI alla pena dell'ergastolo; di e P.A. alla L.S. (omissis) alla pena di 1 anno e 4 mesi pena di 30 anni di reclusione;
di D.R.G. di reclusione.
3. Le ragioni della decisione A giustificazione delle conclusioni raggiunte la Corte di assise di appello osservava, in premessa, che a seguito dei molti processi celebrati e delle condanne, anche definitive, intervenute, potevano considerarsi acclarate: l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso denominato "cosca Forastefano" operante nell'area di Cassano allo Ionio ed avente interessi illeciti estesi all'intera piana di Sibari, promossa da F.L. con i cugini A. e F.N. ai vertici delF.V. (fratelli) e il nipote[ gruppo;
la contrapposizione di tale cosca al cosiddetto "clan degli zingari", capeggiato dalla famiglia per ragioni di controllo del territorio e di A. gestione di traffici illeciti, estorsioni ed usure;
la riferiblità a detta lotta tra cosche, a partire dagli anni '90, di una serie di omicidi e di tentati omicidi (nei confronti di E.A. + ALTRI (omissis) (omissis) 3.1. Con riferimento all'omicidio di B.A. e reati connessi (capi 1, 2, e 3), richiamava quindi, in generale, le dichiarazioni: di[ F.D. coimputato, collaboratore di giustizia, già appartenente alla cosca e frequentatore abituale della casa Forastefano, uomo di fiducia dei F. di A. e V. incaricato di tenere i rapporti tra costoro e L. ; di O.L. anch'egli coimputato, collaboratore di giustizia, già appartenente ' F.A. di alla cosca Forastefano, uomo di fiducia di divenuto anch'egli di recente collaboratore;
F.A. di L.W. ; di B.L. già compagna figliastro di O.L. convivente di estranea tuttavia al sodalizio;
di P.P. F.V. [indicato nella sentenza di primo grado, p. 158, quale ex componente del clan Abbruzzese, allontanatosi dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio di P.C. commesso il 3 novembre 2002] dichiarante de relato;
di L.S. contabile della cosca Forastefano, dichiarante de relato;
di C.V. "contrasto onorato" [affiliato che ha ricevuto il rito d'onore del "battesimo"] della cosca di Corigliano, cliente degli Abbruzzese, dichiarante de relato. Spiegava, più in particolare, che i dichiaranti avevano individuato la causale detto (omissis) era considerato dell'omicidio nel fatto che il B. responsabile dell'omicidio di scambiato, per errore, per uno S.F. e in "questioni di droga". Dalle dichiarazioni dei primi due dei F. collaboratori risultava che il delitto consumato nel 2004 era stato preceduto da analogo tentativo - o meglio, progetto, giacché il piano studiato non era stato di O S C U RATA fatto nemmeno attuato - nell'estate dell'anno 2003. F. non aveva contestato la sua responsabilità. Prova della responsabilità di F.L. si traeva dalle dichiarazioni di F. e da quelle del nipote F.A. che lo indicavano come colui che aveva espressamente dato l'assenso all'omicidio. Prova della responsabilità di si traeva dalle F.V. dichiarazioni di F. della + ALTRI che lo indicavano quale condecisore (il fratello), preparatore dell'auto B. F. e O. e coautore del materiale occultamento della stessa B. Prova della responsabilità di G. si traeva dalle dichiarazioni di F. e di O. che lo indicavano, per il fatto del 2004, quale "specchiettista" e preparatore dell'autovettura usata per l'omicidio. Non poteva invece ritenersi sufficiente la prova della responsabilità di C. il cui coinvolgimento, riferito da O. e appariva L. limitato al progetto e all'organizzazione dell'estate del 2003, non oggetto di contestazione e comunque abbandonato per essere poi autonomamente ripreso nell'inverno del 2004. e al tentato omicidio A.N.
3.2. Con riferimento all'omicidio di A.L.E. di e reati connessi (capi 5, 6 e 7), richiamava le dichiarazioni di F. nonché di + ALTRI organico alla cosca Forastefano, de relato da F.A. L.S. F. non aveva contestato la sua responsabilità. Prova della responsabilità di F.L. in qualità di mandante, si traeva dalle dichiarazioni di F. e di F.A. in qualità condecisore Prova della responsabilità di F.V. e attivo sostenitore e organizzatore del delitto, si traeva dalle dichiarazioni di F.A. e di L. , de relato dallo stesso F. del fratello . quale preparatore dell'azione ง Prova della responsabilità di G. criminosa, si traeva dalle dichiarazioni di F. di F.A. e, indirettamente, da quelle del lione. Per D.R. incontestabilmente provata la condotta di ausilio alla rimozione dell'auto, la prova della responsabilità a titolo di favoreggiamento emergeva, anche sotto il profilo soggettivo, dalle modalità dell'azione.
3.3. Con riferimento all'omicidio di C.F. e reati connessi (capi 5, 6 e 7), richiamava le dichiarazioni di L. titolare della concessionaria di autovetture [al cui interno, al secondo piano, era stato consumato l'omicidio: pag. 169 sentenza di primo grado] e a suo dire vittima designata;
C.V. presente nella concessionaria [aloperaio alle dipendenze del L. primo piano]; nonché quelle, de relato, della B. e di L. P.L. quali esecutori Prova della responsabilità di L. e di materiali, si traeva dalle dichiarazioni di L. e di C. che avevano dichiarato con assoluta attendibilità di averli riconosciuti. O S C U R AT A Non emergeva invece prova sufficiente della responsabilità di F.L. C.
1. Il primo raggiunto soltanto da chiamate de e di relato di B.della -- non verificate e non verificabili solo suggestive -, nonché del L. consistenti però in meri sospetti -. Il secondo considerato "specchiettista" in base alla sola circostanza, di per sé insufficiente, che il C. l'avrebbe visto allontanarsi due o tre minuti prima dell'arrivo degli assassini.
4. I ricorsi. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, chiedendone l'annullamento: in relazione alle assoluzioni, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
in relazione alle condanne, gli imputati | F.L. + ALTRI a mezzo dei (omissis) rispettivi difensori;
solo il F. limitando la richiesta di annullamento alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.
5. Ricorso del Procuratore generale.
5.1. Con riferimento all'assoluzione di C.F. dall'omicidio C. denunzia che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente svalutato "il fatto" che il C. si era recato nella concessionaria nei giorni precedenti al delitto all'evidente scopo di studiare le abitudini della vittima e che poco prima del delitto vi era ritornato come dichiarato da L. e C. con il compito - - di segnalare ai complici la presenza del L. ; tanto emergendo: dalla circostanza che si era trattenuto solo per pochi minuti;
dal riferito suo nervosismo;
da quanto dichiarato dal L. (sui suoi timori, che comprendevano anche il ruolo di specchiettista del C. ; dalla circostanza che i due assassini s'erano recati senza tentennamenti direttamente al piano superiore, G. + ALTRI nell'ufficio del L. (come confermato da Non si poneva in contrasto con il ruolo attribuito dal L. al (omissis) quanto riferito dalla B. sul compito di "specchiettista" di C. F.P. perché gli "specchiettisti" ben potevano essere due e nell'occasione il C. si era presentato a bordo di una vettura condotta da un terzo, che era rimasto in macchina. F.L. dall'omicidio 5.2. Con riferimento all'assoluzione di denunzia che non si era considerato che le chiamate in reità di[ B. C. e di L. seppure de relato, erano autonome, puntuali, circostanziate e coerenti e provenivano da fonti autonome (da L.S. C.P. e da R.C. a sua volta informata da F.L. la + ALTRI 5.1. Con riferimento all'assoluzione di dall'omicidio C.V. B. denunzia che non si era adeguatamente valutato che le dichiarazioni C. aveva ricevuto l'incarico di accusatorie del collaboratore O. (il accompagnarlo a realizzare l'appostamento per memorizzare la figura della O S C U R A T A vittima), del L. (sulla riunione con i fratelli F. e nei quali si era parlato della necessità di appostamenti per il C. e sul fatto che gli appostamenti erano stati quindi effettivamente B. G. C. ]), della eseguiti da F. e B. (sulle l'abitazione dei fratelli F. riunioni tenute presso con la partecipazione di 0. C. 1), costituivano fonti originarie, autonome e individualizzanti, cadenti sull'innegabile contributo dato al delitto dal C. nel ruolo di "specchiettista". F.D. dall'avvocato RI 6. Ricorso proposto nell'interesse di CL ID.
6.1. Con il primo motivo denunzia la completa mancanza di risposta alla richiesta, avanzata con memoria depositata in sede di conclusioni, di riconoscimento della continuazione tra i delitti in esame e quelli oggetto di precedente condanna, definitiva, per reato associativo.
6.2. Con il secondo motivo denunzia l'erroneità del calcolo della pena, dovendo le circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sulle aggravanti attesa la prevalenza già riconosciuta per l'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, essere applicate per prime, e solo successivamente applicarsi l'attenuante dell'art. 8 d.l. n. 152 del 1991. 7. Ricorso proposto nell'interesse di F.L. dall'avvocato RI Rosa in data 3 dicembre 2013. 7.1. Con il primo motivo, in riferimento all'omicidio B. si deduce che le dichiarazioni acquisite si riferivano al solo mandato relativo all'agguato fallito dell'estate del 2003; le dichiarazioni di L. non erano riscontrate;
nulla avevano detto O. e B. stesso, arrestato a fine agosto F. 2013, nulla poteva sapere sul secondo fatto. A.Per l'omicidio si afferma quindi che il mandato attribuito al F. che l'attentato potesse compiersi in ricorrente escludeva, secondo presenza di minori;
quanto realizzato, in difformità, non poteva dunque imputarsi a responsabilità del ricorrente;
e non si era considerato che anche il L. non aveva coinvolto il ricorrente.
7.2. Con il secondo motivo, relativo al connesso tentato omicidio, si denunzia che nessun collaboratore aveva parlato della volontà di uccidere A.L. mentre le ferite riportate da costui, guaribili in sedici giorni, neppure consentivano di procedere, per difetto di querela.
7.3. Con il terzo motivo si afferma che non v'era prova che alcuna delle armi ai capi 2) e 6) fosse custodita dal ricorrente.
7.4. Con l'ultimo motivo si denunzia infine l'irrituale acquisizione delle dichiarazioni di F.A. non utilizzabili perché non versate nel fascicolo delle indagini in base al quale era stato richiesto il giudizio abbreviato, ragion per cui non poteva farsi applicazione degli artt. 416 e 418 cod. proc. pen. laddove consentono al Pubblico ministero di trasmettere la documentazione di indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. O S C U R A T A 8. Ricorso proposto nell'interesse di F.V. e di D.R.G. dall'avvocato IC ND. Nell'ambito di un motivo formalmente unico, si denunzia:
8.1. con riferimento alla posizione di F.V.
8.1.1. la sostanziale mancanza, o apparenza, della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità, sostanzialmente la stessa per entrambi i fatti, del tutto differenti;
8.1.2. la mancanza di motivazione con riguardo al rigetto delle eccezioni difensive relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori e L. nel corso del dibattimento del collegato procedimento c.d. W " (omissis), acquisite al presente, in ragione del non consentito loro esame ex officio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; della violazione, ad opera del Pubblico ministero, degli artt. 430, 430-bis cod. proc. pen. e 16-sexies I. n. 45 del 2001; della conseguente violazione dei principî del contraddittorio, della discovery, della parità delle armi;
8.1.3. la mancanza di risposta alle censure difensive in ordine alla credibilità B. a fronte della documentazione difensiva attestante il fatto che la della stessa il 7 e l'8 giugno 2003 non avrebbe potuto partecipare alla riferita riunione del sabato 7 pomeriggio, perché si trovava a in Ospedale, al (omissis) capezzale del figlio malato (la Corte di assise di appello, pur avendo disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire l'ordinanza della Corte di assise di Cosenza di trasmissione degli atti alla Procura di Cosenza per il reato di falsa testimonianza al proposito commesso dalla B. aveva completamente omesso di menzionare il dato nella motivazione), cosa che dimostrava la falsità della dichiarante;
8.1.4. la erronea considerazione e il sostanziale travisamento delle dichiarazioni di F.A. che aveva dichiarato di avere semplicemente informato il fratello V. degli omicidi, quello A. addirittura "dopo", senza renderlo partecipe e negando ogni suo ruolo in essi, così confondendo concorso e mera connivenza non punibile ed attribuendo senza fondamento alle dichiarazioni di A. la valenza di una chiamata in correità;
8.1.5. l'ingiustificato rilievo attribuito, in ogni caso, alle dichiarazioni dei collaboratori L. B. generiche e non circostanziate, inidonee ad e individuare una condotta attiva del ricorrente;
8.1.5. l'ingiustificato rilievo attribuito altresì alle dichiarazioni del F. anche lui limitatosi a riferire di una presenza passiva del ricorrente;
8.1.6. l'erronea considerazione delle dichiarazioni di L. che dovevano essere considerate tamquam non esset, avendo lo stesso riferito de relato dallo stesso ricorrente e ricorrendo l'impossibilità di riscontrare la sua chiamata in reità mediante l'escussione della fonte primaria;
8.1.7. la particolare evidenza di tali difetti anche in relazione all'omicidio A. alla luce di quanto evidenziato a proposito delle dichiarazioni de relato del L. le della falsità delle dichiarazioni della B. a proposito delle O S C U R A T A riunione a cui avrebbe assistito il sabato, smentita per di più dal F. e da F.A. a proposito degli incontri (tenuti invece la domenica mattina presto), nonché della apoditticità della motivazione della sentenza impugnata.
8.2. con riferimento alla posizione del D.R. si censura quindi:
8.2.1. la completa mancanza di motivazione, anche in risposta alle deduzioni difensive, circa l'elemento psicologico del reato;
8.2.2. la mancanza di adeguata considerazione del fatto che il reato risultava consumato a distanza di oltre quattro anni dall'omicidio, in costanza di dichiarazioni accusatorie di collaboratori che, oltre agli aspetti di scarsa credibilità già evidenziati, comunque non avevano mai attribuito apertamente al D.R. la consapevolezza e la volontà di occultare tracce di un reato, non essendo sufficiente, per aversi favoreggiamento, il mero sentore che un reato potrebbe essere stato commesso.
8.3. Con memoria depositata in data 11 febbraio 2015, l'avvocato ND illustra ulteriormente i motivi di ricorso proposti nell'interesse del D.R. e di F.V. soffermandosi in particolare sulla denunziata assenza di valutazioni in ordine all'attendibilità dei dichiaranti e di risposta alle censure difensive che tale attendibilità argomentatamente escludevano, rinnovandole.
9. Ricorso proposto nell'interesse del solo | F.V. dall'avvocato UC Esbardo.
9.1. Con un primo motivo, denunciandosi violazione di legge e vizi di motivazione, si deduce che:
9.1.1. le dichiarazioni di F. erano de relato da L. e F.A. quelle di L. de relato dallo stesso imputato;
e non erano riscontrate, se non da altre dichiarazioni de relato;
non potevano per conseguenza costituire prova sufficiente della responsabilità; d'altronde laddove le dichiarazioni inoriginali assumono come fonte lo stesso imputato, l'impossibilità di escutere questo a riscontro, impone particolarmente elevata la cautela richiesta per la loro utilizzazione;
e nel caso in esame, al contrario, nessun vaglio di attendibilità era stato fatto dai giudici del merito;
9.1.2. analoghe carenze affliggevano la valutazione delle dichiarazioni di B. L. e O. ; per la B. in particolare, nessuna considerazione era stata riservata alle osservazioni difensive che evidenziavano il tenore meramente congetturale del narrato e la sua falsità (si fa riferimento alla circostanza della certificazione medica sul ricovero del figlio già illustrata nel precedente ricorso e al fatto che «verosimilmente» la donna era stata al suo capezzale, nonché al verbale di trasmissione degli atti alla Procura per 11 calunnia");
9.1.3. parimenti nessuna valutazione circa l'attendibilità di L. e di 0. era stata svolta dai giudici di appello, nonostante la difesa avesse evidenziato la genericità delle loro dichiarazioni e l'assenza di indicazioni utili sulla "funzione" dell'imputato nella vicenda in esame;
O S C U RA T A F.A.
9.1.4. quanto alle dichiarazioni di come nel precedente ricorso si sostiene che lo stesso aveva escluso un qualsivoglia ruolo del fratello nella vicenda omicidiaria, aggiungendosi che neppure era stato chiarito se avesse parlato al fratello degli omicidi prima o dopo la loro commissione, e che le stesse non erano state dunque correttamente intese e valutate.
9.2. Con un secondo motivo, sempre evocandosi violazione di legge e vizi di motivazione, si denunzia che non era stato chiarito, in diritto, a quale titolo poteva configurarsi una responsabilità [concorsuale] del ricorrente, non emergendo alcun suo ruolo attivo e non potendo tale responsabilità discendere dalla mera presenza e inerzia nel contesto in cui era maturata la decisione di commettere gli omicidi, ovverosia da un comportamento puramente omissivo;
né la carenza di prova in relazione al contributo dato poteva superarsi con il solo dato della intraneità all'organizzazione criminale, la semplice adesione morale non essendo comunque punibile (e non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento). G.G. dall'avvocato 10. Ricorso proposto nell'interesse di Sabato NO. 10.1. Con il primo, secondo e terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 507 e 430 cod. proc. pen. (primo motivo) e 430-bis cod. proc. pen. (secondo e terzo motivo) in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni rese dai collaboratori O. e L. nel procedimento c.d. (omissis) e conseguente inutilizzabilità delle stesse nel presente procedimento, con argomenti analoghi a quelli sviluppati nel ricorso dell'Avv. Rendina per di cui si è dato F.V. conto al par. 8.1.2.; B. si denunziano10.2. Con il secondo motivo, relativo all'omicidio violazione degli artt. 192, comma 3, e 195 cod. proc. pen. nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione dei collaboratori. In particolare si rileva che, depurato il quadro probatorio dalle dichiarazioni che si riferivano al diverso fatto dell'attentato non realizzato dell'estate del 2003 0. L. e in parte F. e da quelle smentite da F.A. (dichiarazioni di F. sul furto della Alfa 164 e di L. sui pedinamenti), F. (sul ruolo di restavano a carico del ricorrente le dichiarazioni di "specchiettista") e di O. (sulla sua collaborazione nella "preparazione” della vettura) che concernendo circostanze assolutamente diverse non erano idonee a riscontrarsi reciprocamente. Inoltre, le dichiarazioni del F. assertivamente de relato dall'imputato, avrebbero meritato una valutazione caratterizzata da speciale "cautela", nel caso in esame per nulla osservata. Manifestamente illogica, e anche intimamente contraddittoria, era la motivazione con la quale si erano liquidate le deduzioni difensive sul fatto che F.A. avrebbe in realtà escluso il coinvolgimento del G. Contraddittorio era infatti l'assunto che avendo F.A. dichiarato di O S C U R A T A avere mandato per il furto (solo) al F. e avendone questo ammesso la perpetrazione, ne traeva conferma anche la dichiarazione del secondo che alla realizzazione del reato aveva partecipato il G. dal momento che la stesa Corte di merito aveva poi escluso la responsabilità di questo nel furto. Apodittica e manifestamente inadeguata era l'osservazione che la mancata conferma di un mandato al G. da parte di F.A. poteva essere superata per la poca attendibilità dello stesso sul punto «anche per un probabile malinteso sulla domanda postagli», attesa la pluralità di fonti informative che lo avevano confermato, neppure indicandosi quali sarebbero state tali molteplici fonti. E manifestamente illogico il rilievo che il nucleo essenziale delle dichiarazioni di F.A. combaciava con le dichiarazioni degli altri collaboratori, avendo costui invece decisamente negato ogni implicazione del ricorrente (a dimostrazione il ricorso riporta alcuni brani del verbale d'interrogatorio). Sottolineandosi, alfine, che la sufficienza delle residue dichiarazioni di F. e era stata già coerentemente esclusa dal giudice della cautela.
0. L.S. dagli avvocato GI 11. Ricorso proposto nell'interesse di IC e OS IB. 11.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione nonché sua mancanza. Si censura, in particolare, la violazione delle regole del giudizio con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore L. e del teste C. nonché l'apoditticità, tale da sfociare in apparenza, delle risposte alle censure difensive al proposito, rimarcandosi: la indebita segmentazione, parcellizzazione del compendio dichiarativo testimoniale che univocamente, nel suo nucleo essenziale, escludeva la presenza del C. nel luogo e al momento dell'omicidio; la congetturalità e illogicità delle ragioni addotte nel tentativo di eludere tale dato (per tre testi affermando che l'omessa indicazione del C. tra i presenti non equivaleva ad esclusione della sua presenza;
per il G. ritenendone l'inattendibilità); la omessa considerazione quindi: - della tardività con cui erano intervenute le dichiarazioni del C. a fornire riscontro al L. specie a fronte della denunziata inattendibilità di questo (il cui pentimento era stato preceduto da contatti con altri criminali) e del rilievo che C. era suo dipendente, a conoscenza delle sue gesta criminali (con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile correità») e come in presenza di evidente mendacio (la stessa sentenza riconosceva che le dichiarazioni del C. nascevano da una richiesta del L. si imponesse la ricerca di effettivi riscontri esterni individualizzanti;
-del fatto che i due dichiaranti fornivano una «prova circolare» smentita dalla prova generica, risultando che entrambi avevano parlato di persone con passamontagna, con giubbotto antiproiettile e armati con due pistole semiautomatiche (il C. aggiungendo il suggestivo ricordo dello scartellamento) ma erano in ciò contraddetti, oltre che dai testi sull'abbigliamento, dai risultati dei rilievi effettuati che consentivano O S C U R A T A pacificamente di ritenere che il commando aveva adoperato due armi, di cui una soltanto semiautomatica (uno dei quattro colpi che avevano attinto il C. era stato sparato da arma diversa da quella cui erano da riferire tutti bossoli repertati e dunque necessariamente da pistola che non espelle bossoli); -del fatto che l'esclusione del mandato omicidiario in capo al F. faceva venire meno "il collante" per l'individuazione del ricorrente quale componente del gruppo di fuoco. 11.2. Con il secondo motivo si denunzia la manifesta assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, la Corte di appello essendosi letteralmente dimenticata della richiesta devolutagli di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. P.A. dall'avvocato 12. Ricorso proposto nell'interesse di NZ RE. Si denunzia, nell'ambito di distinti motivi che si riferiscono ai singoli temi assertivamente elusi o aspetti denunciati, oggetto di specifiche allegazioni al ricorso, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ovvero violazione degli artt. 63, comma 2; 125, comma 3; 178, 179, 191, 192, 193, 371, comma 2, lett. b); 391-bis - 391-decies; 546, lett. e); cod. proc. pen. e 61, n. 1 e 2, 575, 576 n. 1 e 2, 577 n. 3 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, con riferimento: 12.1. alla svalutazione (con argomenti astratti, apoditticie e congetturali, oltre che manifestamente illogici) della prova d'alibi fornita al P. da ben tre testimoni, suoi compagni di lavoro, ritenuti inattendibili senza alcuna reale ragione (solo perché a favore del P. facendo ricorso ad affermazioni sul "notorio" orario di lavoro diverso da quello riferito dai testi lontane da realtà e illogiche;
travisandone il narrato, omettendo di fare riferimento alle specifiche dichiarazioni dei tre lavoranti sul preciso ricordo del giorno 27 luglio 2009, eludendo il rilievo che per commettere l'omicidio il P. si sarebbe dovuto allontanare dal cantiere per almeno tre o quattro ore;
12.2. al credito riservato (solo perché contrario al P. al teste C. ritenuto credibile indebitamente frazionando il quadro probatorio, univocamente comprovante invece che le dichiarazioni del teste, così come quelle della B. erano tutte riconducibili all'inattendibile (come riconosciuto nel primo dibattimento) e falso pentito L. le prove dell'inquinamento della sua deposizione emergendo univocamente: 12.2.1. dalla sua intrinseca inattendibilità, atteso che C. era dipendente del L. fratello dell'amante di questo, coinvolto nei suoi "affari loschi", ed avrebbe, come da lui stesso affermato, inizialmente dichiarato il falso alla polizia giudiziaria perché così gli aveva chiesto il L. ; -che si era deciso a raccontare (nel luglio 2010) una versione aderente a quella del L. solo dopo che questi aveva preso a collaborare (nel giugno 2010) adducendo a suo riscontro le dichiarazioni del suo dipendente;
; O S C U R AT A -che C. aveva per sue stesse dichiarazioni debiti di riconoscenza con il L. ed era costantemente al suo fianco, da lui spesato, nonostante sapesse bene dei suoi arresti e del contesto criminale in cui era inserito, del quale (come emergeva dalle intercettazioni) L. dispone a piacimento, coinvolto con tal R. che andava ad allenarsi a sparare in Romania (come da intercettazione obliterata); 12.2.2. dalla impossibilità di ritenere la presenza del C. sul luogo dell'agguato, invece arbitrariamente affermata: - F.G. · omettendo di valutare le dichiarazioni del teste che recatosi nell'autosalone alle 16 e uscendone poco dopo, aveva descritto minuziosamente e con precisione tutti presenti, non includendo il C. ; nonché le prime dichiarazioni conformi, nell'immediatezza dei fatti, dello steso L. omettendo di considerare la differenza tra le dichiarazioni del C. del 30 luglio 2009, allorché aveva riferito di essersi allontanato dalla concessionaria verso le 15,45, dunque convergente con quella dei testi oculari (sul fatto che non era presente alle 17, al momento dell'omicidio), e del 27 luglio 2010, opposta;
travisando il chiaro racconto della teste Bartolot, che aveva riferito di - avere visto il C. la mattina, ma non il pomeriggio;
travisando le dichiarazioni degli altri testi, che avevano - indicato C. pur di chiaramente i presenti escludendo il C. , e quelle stesse del e dalla accreditare la tesi, contrastata da quanto riferito e dallo stesso C. ricostruzione di locali e spostamenti evincibile dalle dichiarazioni di tutti;
omettendo completamente di valutare che la B. che aveva reso dichiarazioni analoghe al C. riferendo, a suo dire, de relato da L. e dalla era stata smentita dalla M.moglie di questo, M.I. 12.2.3. dalla incongruenza delle sue dichiarazioni: sulla struttura fisica e sull'abbigliamento degli assassini descritti dai testimoni in totale disaccordo (indossavano jeans e maglietta, erano alti entrambi circa m. 1,75) con quanto riferito dal C. (indossavano pantaloni mimetici e giubbotto antiproiettile mimetico;
era alto m. 1,64, L. m. P. 160, secondo le carte d'identità esibite) le- rispetto a quanto affermato dagli altri testi e in particolare dal| G. cui dichiarazioni erano state bollate arbitrariamente come inattendibili e in contraddizione con i dati acquisiti solo perché lette in senso antitestuale (non era vero che aveva detto che la segretaria era nella stessa stanza né che a saltare per primo era stato il L. e della cui credibilità si era contraddittoriamente dubitato perché non fuggito davanti agli assassini mentre analoga valutazione non era stata estesa al C. , che li aveva addirittura aspettati riscendere;
12.3. alla omessa valutazione dell'assenza di autonomia delle dichiarazioni di C. e L. desumibile: dall'irragionevolezza della versione secondo cui nelle prime dichiarazioni C. e L. avrebbero falsamente escluso la presenza del primo sul posto, non essendovi motivo per parlare degli altri presenti e non del C. con grave rischio di una smentita;
O S C U R A T A - della totale sovrapposizione delle tardive versioni dei due, specie per gli aspetti di dettaglio concordemente smentiti da tutti gli altri testi (abbigliamento dei killer); 12.4. alla completa omessa valutazione della denuncia querela, prodotta, di nei confronti del L. comprovante la strumentalizzazioneF.G. tale ad opera di questo della sua veste di collaboratore;
affermata12.5. alla ritenuta attendibilità dei collaboratori L. e B. eludendo le risposte alle osservazioni difensive e la considerazione degli aspetti evidenziati negli atti difensivi (appello, motivi nuovi), con riferimento al tenore dei loro interrogatori, alla ricordata inconciliabilità delle dichiarazioni dei testimoni oculari nonché alla ricordata dell'attività delittuosa del L. (querela di cui al precedente punto), nonché: alle dure motivazioni del Tribunale di Castrovillari nel processo Omnia 2 su ragioni del pentimento, personalità e inattendibilità dei due;
alle tre annotazioni di polizia giudiziaria a firma del Capitano L. alla denunzia per falsa testimonianza della B. ad opera della Corte di assise di Cosenza;
alla inconsistenza delle dichiarazioni de relato della donna;
alle smentite traibili dalle dichiarazioni della M. moglie del L. 12.6. alla inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dal C. il 12 luglio 2010, quando, all'atto di cambiare versione ammetteva di avere in precedenza dichiarato il falso e la polizia giudiziaria era già a conoscenza delle versioni di L. e B. che smentivano la sua precedente deposizione, cosa che comportave che avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come testimone;
12.7. alla sussistenza delle aggravanti, confermata dalla Corte di assise di appello senza motivare e menomamente considerare il motivo di impugnazione con cui si contestavano, per l'omicidio del C. sia la premeditazione, i motivi abietti, la connessione teleologica sia la finalità di agevolazione mafiosa, in considerazione del fatto che era stata uccisa una vittima non predestinata ma non oggetto di aberratio ictus, che era ignoto il reale movente, che le aggravanti comuni dei motivi abietti e della connessione teleologica così come contestate (al fine di conseguire l'egemonia nella cosca e di mantenere il controllo della cosca) erano incompatibili con l'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e comunque le stesse, così come quella dell'art. 7 citato non erano configurabili con riferimento all'omicidio del C. estraneo alla logica della cosca, ed attesa altresì l'estraneità del P. a qualsiasi indagine relativa alla cosca;
12.8. alla esclusione delle piste investigative alternative rappresentate dalla difesa sulla base dei molteplici atti sottoposti al vaglio della Corte, malamente liquidati come generici e irrilevanti mentre costituivano frutto di indagini e da dichiarazioni di collaboratori attendibili che ragionevolmente conducevano ai latitanti del clan avverso, in congruamente sbaragliate dalle false dichiarazioni del L. 13. Hanno depositato nei termini memorie C.V. e O S C U R A T A C.F. a mezzo dei rispettivi difensori avvocato Ettore Zagarese e GIno Guaglianone, entrambi chiedendo che il ricorso del Procuratore generale venga dichiarato inammissibile O infondato, sottolineando la correttezza delle valutazioni della Corte di assise di appello, anche alla luce dei rilievi difensivi già articolati negli atti di appello, accolti dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale. Il Procuratore generale ricorre, come detto, avverso l'assoluzione di dall'omicidio C. e diC.F. F.L. e di dall'omicidio B. C.V. C.
1.1. Con riferimento alla posizione del (per l'omicidio B. il ricorso lamenta la scarsa attenzione alle dichiarazioni dei collaboratori. Non pone tuttavia esso stesso attenzione al fatto che la sentenza impugnata ha motivato sul rilievo che tutte le dichiarazioni afferenti l'uccisione del B. che riguardavano il C. si riferivano al progetto omicidiario abortito del 2003 e non articola censure su tale specifico aspetto, né sulla sua decisività stando alla non implausibile ricostruzione fattuale della sentenza impugnata. Le doglianze sono quindi inammissibili per genericità (non essendo riferibili all'effettivo contesto di giustificazione della sentenza impugnata). C. (omicidio C. il ricorso1.1. Con riguardo alla posizione del del Procuratore generale sostiene che andava dato rilievo alla circostanza, posta a fondamento della sentenza di primo grado, che era stato nell'autosalone per breve tempo e se ne era allontanato due o tre minuti prima dell'arrivo dei killer oltre che nei giorni immediatamente precedenti all'agguato, unitamente al fatto che era stato evidentemente lui ad informare il commando del fatto che il bersaglio si trovava al primo piano, dove i killer si erano direttamente diretti;
aggiungendo che gli "specchiettisti" potevano anche essere più d'uno. Occorre dunque ricordare che in relazione a dette circostanze la sentenza impugnata ha ineccepibilmente osservato, anzitutto, che il pochissimo tempo intercorso tra l'allontanamento dell'imputato e l'arrivo dei killer pareva persino troppo esiguo, nessuno avendolo visto adoperare un telefono o fare segnali e non risultando che gli assassini erano appostati nelle vicinanze;
in ogni caso, quindi, che la mera sequenza temporale, sua uscita dall'autosalone arrivo del - commando omicida, non bastava a dimostrare una sequenza causale, tanto più a fronte del fatto che il C. era stato visto nella concessionaria anche nei giorni precedenti e le sue visite risultavano congruamente giustificate dalla circostanza, ampiamente dimostrata dalla difesa, che aveva dato mandato a L. di vendere una sua vettura, e che si presentava regolarmente per avere informazioni sullo stato della pratica;
il tutto senza considerare che la B. aveva invece indicato, de relato da quale specchiettistaR.C. O S C U RATA F.P. E questi costituiscono, all'evidenza, apprezzamenti in fatto, sulla conducenza e univocità del dato indiziario, assolutamente plausibili e logici, ispirati a doveroso rigore nell'applicazione del canone che deve, ogni oltre ragionevole dubbio, sorreggere l'affermazione di responsabilità, cui il ricorso oppone argomenti nella sostanza congetturali (quali quello, assolutamente ipotetico, della presenza di più "specchiettisti"), senza neppure curarsi di contestare i riferimenti alle obiettive diverse ragioni delle visite assidue alla concessionaria esposte nella sentenza. Mentre non può sicuramente considerarsi conducente e risolutiva l'osservazione che i killer si sarebbero direttamente diretti al primo piano, ove avevano sede gli uffici, non risultando da alcun elemento in atti che per conoscere la collocazione di questi e sapere dove normalmente sostava il L. assertivamente vittima designata, fosse necessaria una specifica informazione acquisibile solo nell'imminenza dell'azione esecutiva. Le doglianze appaiono dunque inammissibili perché, esclusivamente in fatto, si risolvono in una improponibile sollecitazione a compiere rivalutazioni squisitamente di merito, precluse in questa sede. F.L. (omicidio C. il1.3. Quanto alla posizione di ricorso sostanzialmente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato che le chiamate in reità di B. e di L. seppure de relato, potevano considerarsi autonome, puntuali e provenivano da fonti autonome. Ma la sentenza impugnata riferisce proprio che di F.L. avevano parlatol L. de relato da e da F.P. R.C. attribuendogli il ruolo di mandante, e B. la quale aveva dichiarato F.L. per trattare la "resa" di che, recatasi dopo l'omicidio da L. avrebbe ricevuto da con un sorriso, l'invito a superare i L. problemi non negando di essere il mandante dell'omicidio C. ma non esprimendosi apertamente sulla paternità dello stesso, e che, più tardi, avrebbe saputo da che il mandante era stato L. F.P. il L. aveva in realtà espresso meri Mentre, su F.L. sospetti. E ragione dell'assoluzione osservava quindi: che le dichiarazioni di L. erano pressoché del tutto inverificabili e, in quanto provenienti da soggetto estraneo al delitto, di per sé di scarsa pregnanza;
che quelle della B. per la parte in cui non erano de relato e prive di conferma, apparivano solo suggestive, frutto di "sensazioni". Ineccepibilmente ha dunque ritenuto che il quadro probatorio consentiva al più d'indirizzare l'attenzione verso decisioni apicali, interne alla cosca, ma mancava di chiamate dirette, provenienti da soggetti sicuramente riferenti fatti percepiti in prima persona, e di riscontri adeguati sullo specifico ruolo di mandante di F.L. Le considerazioni che sostengono l'assoluzione applicano così doverose regole di prudenza, plausibili in fatto e corrette in diritto, specie a fronte della constatazione che nella parte in cui non si riferivano a mere impressioni, le O S C U RATA dichiarazioni della B. ben potevano ritenersi provenire, in via mediata, o di terzo grado, dalla medesima fonte di quelle del L. Di modo che non possono al proposito che richiamarsi i principi affermati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, sia sul dovere di particolare cautela, in genere, nella valutazione delle dichiarazioni inoriginali, tanto maggiore quanto più numerose sono le fonti di riferimento frapposte (e non risulta né è dedotto che F.P. fosse sospettabile d'essere complice del delitto e quindi di parlare per conoscenza diretta alla B. ), sia sulla necessità, in ogni caso, di valutare l'attendibilità e la fonte di conoscenza, in tali casi, anche della fonte di riferimento, cosa che nel caso in esame non risulta avvenuta. A fronte, perciò, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare generiche, si risolvono nella impropria richiesta alla Corte di cassazione di sovrapporre proprie differenti valutazioni in tema di capacità dimostrativa delle fonti de relato, a quelle, ineccepibilmente attente e caute, del giudice di merito.
2. Ricorsi degli imputati - le questioni processuali. Alcuni ricorsi degli imputati denunziano violazione della legge processuale sulla base di censure in parte comuni. Appare dunque opportuno procedere preliminarmente all'esame di detti motivi in rito, che risultano tutti quantomeno infondati. F.V.
2.1. Nel ricorso proposto nell'interesse di e di D.R.G. dall'avvocato IC ND e in quello proposto dall'avvocato Sabato NO si sostiene nell'interesse di G.G. la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori O. e L. hel corso del dibattimento del collegato procedimento c.d. "Omnia", acquisite al presente. La ragione della inutilizzabilità starebbe nel non consentito loro esame ex officio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., nella violazione, ad opera del Pubblico ministero, degli artt. 430, 430-bis cod. proc. pen. e 16-sexies I. n. 45 del 2001, nella conseguente violazione dei principî del contraddittorio, della discovery, della parità delle armi. Si tratta di censure manifestamente infondate e comunque inammissibili. Quanto alla doglianza relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da 0. e L. in altro dibattimento per essere stati i collaboratori esaminati ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e per asserita violazione dell'art. 430 cod. proc. pen., occorre perciò constatare che, proprio nell'ambito del procedimento in cui detti vizi si sarebbero realizzati, Sez. 5, n. 38380 del 24/06/2013, Forastefano e altri, ha già ritenuto sulla base di considerazioni - affatto condivisibili – la palese infondatezza della eccezione evidenziando, quanto - alla dedotta violazione dell'art. 430, la irrilevanza delle dichiarazioni precedentemente raccolte dal Pubblico ministero una volta acquisite quelle rese in dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., e quanto alla dedotta violazione di tale norma, la non sindacabilità del ricorso a tale istituto sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, secondo cui, come ricorda la sentenza citata «il giudice può esercitare il potere di disporre O S C U RA T A d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere essendo solo l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare ad una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova hanno - specificato le Sezioni unite - resta peraltro integra ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. ». La piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento nell'altro procedimento, in quel contesto acclarata, rende dunque manifestamente infondata l'analoga censura articolata al proposito nel presente, per altro totalmente priva di autosufficienza. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero in quel procedimento, la circostanza che il presente è stato celebrato con rito abbreviato basterebbe quindi a rendere manifestamente infondate anche dette censure, sia con riferimento alla violazione di legge sia con riferimento alle teorizzate violazioni del diritto al contraddittorio, alla discovery, alla parità delle armi, che seppure si fossero in quel contesto realizzate non sarebbero per ciò solo comunicabili nel presente, in cui gli atti di indagine, anche dell'altro, risultano ritualmente acquisiti e pianamente utilizzabili). Non può tuttavia prescindersi dal rilievo, assorbente, che i ricorsi al proposito sono affatto generici, perché neppure chiariscono se e in che termini di dette dichiarazioni anziché di quelle acquisite a dibattimento si è fatto uso ai fini della valutazione della responsabilità dei ricorrenti. F.V.
2.2. Sempre nel ricorso proposto nell'interesse di e dall'avvocato IC ND si assume inoltre, a quanto di D.R.G. pare di comprendere, la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato che fanno riferimento, quale fonte primaria, a imputato nel procedimento (la censura è riferita alle dichiarazioni del L. de relato da F.V. La deduzione è però infondata alla luce dei principî affermati dalla già richiamata sentenza delle Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, secondo cui quando il chiamante in correità o in reità riferisca legittimamente confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen, che si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale, deve ritenersi che il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta. Tanto discende, innanzi tutto, dal tenore letterale della norma, la quale, prevede che «il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste [cioè le fonti dirette] siano chiamate a deporre» (comma 1) e «può disporre anche d'ufficio l'esame≫ (comma 2), così presupponendo in capo all'organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell'esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l'accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490 cod. proc. peri.), che non può avere come destinatario l'imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (art. 208 cod. proc. pen.). Milita inoltre, a favore O S C U R A T A tale interpretazione, l'argomento logico-sistematico che fa ritenere incongruo l'obbligo o a seconda dei casi - la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, - che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione. Resta, ovviamente, salva l'avvertenza sulla cautela da osservare nella valutazione di tali dichiarazioni per le quali non è possibile acquisire la verifica sulla fonte di riferimento, che attiene però alla sola congruità della motivazione.
2.3. Nel ricorso proposto nell'interesse di P.A. dall'avv. RE, si sostiene violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal C. in qualità di teste in ragione della asserita falsa testimonianza in precedenza realizzata. Al proposito, va anzitutto rilevato che l'aspetto della deduzione con cui si evidenzia la mancanza di motivazione sull'analoga eccezione articolata nell'atto di appello non può dare luogo a sindacato, giacché la questione è di diritto e in presenza di questioni di diritto il contesto della giustificazione è irrilevante, perché quello che conta, ed è sufficiente, è l'esattezza della decisione. Quanto alla questione in sé non può quindi che evidenziarsene l'infondatezza, essendo pacifico, in tema di teste che modifichi le precedenti versioni, che ciò non basta a immutarne la veste, dal momento che, ammessa la falsità di precedenti dichiarazioni, la ritrattazione nei termini dell'art. 376 cod. pen., determina l'immediata insorgenza di una causa di non punibilità che non ha bisogno di particolari verifiche di merito e che esclude la necessità di sentire il dichiarante quale indagato.
3. Ricorso di F.L. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza è stata pronunziata il 4 luglio 2013, con riserva di motivazione in 90 giorni, che venivano a scadenza il 2 ottobre 2013. Il deposito è avvenuto il 27 settembre 2013, nei termini. L'imputato F.L. risultava assente per rinunzia (né il ricorso contesta tale posizione processuale) e per conseguenza il termine per impugnare scadeva per lui il 17 novembre 2013. Il ricorso risulta invece datato 3 dicembre e depositato in pari data.
4. Ricorso di F.D. Il ricorso è per ogni profilo dedotto inammissibile.
4.1. Il primo motivo, dedicato all'omesso esame della richiesta di continuazione articolata con memoria in sede di conclusioni, è inammissibile perché la continuazione non era tema devoluto con i motivi d'appello e, comunque, per carenza d'interesse, la continuazione potendo essere richiesta ed applicata in sede esecutiva.
4.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al calcolo delle attenuanti, è manifestamente infondato, e perciò parimenti inammissibile. La Corte di assise di appello ha determinato la pena per ilil F. calcolando: per l'omicidio, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti, la pena di ventuno anni e per i delitti in continuazione la pena di tre anni;
così O S C U RATA complessivamente infliggendo ventiquattro anni, ridotti alla metà per l'art. 8 d.l. n. 152 (giungendo a dodici anni) e ancora di un terzo (giungendo ad otto anni) per il rito. La censura è dunque manifestamente infondata perché secondo i principî enunciati da Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Contaldo, Rv. 245929 e Rv. 245930, l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 n. 203 non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, dunque il riconoscimento della stessa non implica affatto necessariamente un giudizio di prevalenza anche di altre circostanze attenuanti eventualmente riconosciute e quando con queste ricorrano in concorso circostanze, da assoggettare al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando autonomamente tale giudizio e solo successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. Esattamente come ha fatto la sentenza impugnata.
5. Ricorso di D.R.G. D.R. è stato condannato soltanto per favoreggiamento personale commesso a seguito dell'omicidio A. occultando la vettura usata dagli autori materiali, con l'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. La sentenza impugnata richiama a base dell'affermazione di colpevolezza le dichiarazioni del collaboratore L. che aveva riferito di avere personalmente F.V. e con l'aiuto del D.R. aprovveduto, su incarico di spostare l'auto bruciata usata per il delitto dal fiume in cui era stata inabissata;
e della B. che aveva confermato come, dopo l'inizio della collaborazione del F. il marito si fosse preoccupato di far spostare, con l'aiuto di D.R. ' l'auto dal fiume, e come, dopo che ciò era stato fatto fosse stato avvertito da D.R. che i Carabinieri erano proprio (e oramai inutilmente) andati a cercare la vettura. Tanto posto, le doglianze sulla asserita mancanza di motivazione e sulla non verificata attendibilità, sul punto, dei dichiaranti sono assolutamente generiche, neppure risultando articolate al proposito della materiale commissione del fatto censure specifiche nell'atto di appello. Mentre le deduzioni relative alla mancanza di dolo ripetono argomenti non conducenti, che già la sentenza impugnata definiva "debolmente avanzati", che risultano ineccepibilmente respinti sul rilievo che significativa dimostrazione della consapevolezza del ricorrente poteva trarsi dalle stesse modalità dell'azione, realizzata clandestinamente e con soggetti la cui caratura criminale era nota, avente ad oggetto il prelevamento dal di una vettura ivi occultata dopo essere stata bruciata. Mentre il ricorso neppure considera l'ulteriore elemento altamente sintomatico pure evidenziato in atti, costituito dalla narrazione della B. circa l'avvertimento dato dal ricorrente al marito, di restare in casa, allorché, qualche tempo dopo, aveva visto, nascosto, il P.m., i Carabinieri e il F. fare sopralluoghi nei pressi del fiume (sentenza Tribunale, p. 68). Tutte le censure appaiono dunque generiche, oltre che in fatto e O S C U R A T A manifestamente infondate e perciò comunque inammissibili.
6. Ricorso di F.V. I motivi articolati nei due atti del ricorso proposto nell'interesse di F.V. ☐ sono nel complesso infondati. Delle ragioni della infondatezza delle questioni in rito, si è già detto al paragrafo 2. Quanto alle ulteriore censure formalmente articolate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. o sostanzialmente riferibili alla motivazione, occorre partire dalla giustificazione data dalla sentenza impugnata alla condanna e dalle risposte offerte alle analoghe deduzioni articolate con gli atti di appello, ricordando che il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'omicidio | B. sulla base delle dichiarazioni di F. di 0. del fratello F.A. che lo indicavano quale condecisore (il fratello), della B. - preparatore dell'auto F. e O. e coautore del materiale occultamento della B. -1e dell'omicidio stessa sulla base delle dichiarazioni di A. e di L. de relato dallo stesso F.A.F. del fratello che parimenti lo indicavano quale con decisore, attivo sostenitore e V. organizzatore del delitto -. A confutazione delle obiezioni difensive, prevalentemente rivolte a contestare il ruolo attivo del ricorrente, la sentenza impugnata ha quindi osservato, per entrambi gli omicidi, che, pur essendo vero che dagli atti risultava una condotta silenziosa (nella fase deliberativa) e defilata (in quella esecutiva) di V. ] che non aveva partecipato alla fase culminante dei delitti né aveva impartito ordini specifici ai sodali per la loro materiale realizzazione, non poteva essere trascurato, anzitutto, che secondo quanto riferito dal fratello e collaboratore A. lui stesso si era premurato in entrambi i casi in un secondo preliminarmente alla risoluzione per l'omicidio B. momento, ma non a cose fatte, per l'omicidio[ di informare il A. - fratello, evidentemente considerandone rilevante l'adesione, all'interno del gruppo, ad una decisione così da lui condivisa. Ed ha aggiunto, diversificando così le considerazioni, che per l'omicidio B. fornivano solido riscontro alla tesi accusatoria sostenuta dalle dichiarazione di F.A. e del F. anche le dichiarazioni di O. laddove aveva riferito che il ricorrente aveva anche materialmente contribuito al fatto curando la preparazione dell'autovettura e quelle della B. concernenti le direttive e l'attività organizzata per assicurarne la successiva sparizione;
nonché la prova logica discendente dal rilievo che V. era soggetto ai vertici dell'organizzazione a base familiare e che l'omicidio non solo serviva a riaffermare il prestigio di tale gruppo, ma risultava addirittura scaturito da ragioni di vendetta familiare, perché il B. aveva in precedenza ucciso tale scambiandolo proiprio per uno deiS. F. Parimenti, per l'omicidio A. la sentenza impugnata ha rimarcato O S C U RATA che analoghi riscontri alle dichirazioni del fratello e del F. provenivano dalle dichiarazioni di L. e della B. allorché avevano riferito del contributo offerto alla successiva sparizione della vettura, nonché, anche in questo caso, dalla prova logica costituita dal fatto che V. era soggetto ai vertici dell'organizzazione e che il delitto rientrava a pieno titolo nella faida con il clan degli zingari e, dunque, negli "scopi" associativi.
6.1. In relazione alle rinnovate obiezioni difensive in punto di "travisamento" delle dichiarazioni dei collaboratori in genere e di F.A. in particolare, deve dunque osservarsi, in primo luogo, che non può parlarsi di travisamento né di contraddittorietà della motivazione laddove quello su cui si discute non è il tenore formale del dichiarato (il significante), ma il significato ad esso attribuito, e che in tale attribuzione di significato si risolve il compito proprio, ed esclusivo, dei giudici del merito, non sindacabile in questa sede se correttamente e plausibilmente giustificato. In concreto, poi, le deduzioni difensive, prive di autosufficienza, estrapolano frasi e singoli passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori, pretendendo che la Corte di legittimità attribuisca a tali frammenti un significato conforme a quello propugnato. Così facendo però inammissibilmente richiedono alla Cassazione una rilettura degli atti, preclusa in sede di legittimità, e sostanzialmente evocano un non consentito ulteriore giudizio di merito. F.A.
6.2. Quanto alla specifica affermazione secondo cui avrebbe espressamente negato un qualsivoglia ruolo del fratello nella perpetrazione dei delitti, resta solo da osservare che la Corte di assise di appello ha già ineccepibilmente replicato con le osservazioni prima riportate, chiaramente evidenziando che non di ruolo esecutivo si trattava, ma di partecipazione e assenso al mandato. Vale, quindi, ribadire che, se è vero che l'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso fornendo così il proprio contributo alla specifico reato, nulla esclude, ed anzi è regola di esperienza, che tale consenso possa essere espresso tacitamente. E' perciò sicuramente sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto dal capo indiscusso del gruppo criminale nel corso di una riunione o all'atto della doverosa informazione ad opera di altro membro del sodalizio del proposito criminoso, in quanto anche la sola presenza e il solo implicito assenso possono costituire condizione per la realizzazione del crimine o perlomeno significativamente rafforzare il relativo proposito (tra molte, Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005 dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327).
6.3. Non conducenti appaiono anche le censure sulla inattendibilità della B. Quanto alla asserita sua falsità a proposito della partecipazione della O S C U R A T A riunione del 7 giugno, la tesi che si trovasse in Ospedale, ad assistere il figlio ivi ricoverato costituisce mera ipotesi (come del resto espressamente riconosce l'atto redatto per avvocato Esbardo) sostenuta asserendone la verisimiglianza, ma senza che la specifica circostanza, della sua presenza in un luogo anziché in un altro risulti pacificamente comprovata, almeno in base alle allegazioni al ricorso. E del pari priva di specificità è la deduzione che essa sarebbe stata da considerare teste falsa perché oggetto di denunzia in tal senso, in assenza di qualsivoglia allegazione, e nonostante il tempo trascorso, sull'esito di detta denunzia. La Corte di assise di appello si è, comunque, attenuta al criterio della valutazione frazionata, valorizzando le dichiarazioni della donna solo per la parte ritenuta di sicura sua diretta conoscenza e credibili in forza del rapporto con il ricorrente, non ha specificamente considerato il racconto relative alla riunione del 7 giugno, e ha comunque attribuito alle sue dichiarazioni valenza di mero, ulteriore e non unico, elemento di riscontro.
6.4. Le doglianze sulla inattendibilità dei collaboratori sono per il resto affatto generiche, mentre manifestamente infondate sono le osservazioni con le quali si sostiene che non potrebbe attribuirsi valenza alcuna, in assoluto o alla stregua di riscontro reciproco, alle dichiarazioni de relato, bastando al proposito richiamare i principî espressi da Sez. U, Aquilina, citata, e sottolineare che per nessuno dei due omicidi il compendio probatorio risulta in realtà formato da sole dichiarazioni de relato;
che la Corte di assise di appello non ha mai valorizzato come elemento di riscontro le dichiarazioni de relato provenienti dalla medesima fonte;
che, di quelle, contestate, dell O. e del L. in realtà neppure appare avere tenuto specifico conto allorché ha tirato le fila degli elementi che giustificavano la condanna.
7. Ricorso di G.G. Della manifesta infondatezza delle censure formali, relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori O. L. si è già e detto al par.
2. Cadono per l'effetto anche le censure relative alla mancanza di plurime chiamate poste quale conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni di costoro.
7.1. Il ricorso merita tuttavia parziale accoglimento in relazione alle censure sulla tenuta logica della motivazione in relazione ai reati ai capi 1) e 2). Secondo la sentenza impugnata la prova della responsabilità del G. per l'omicidio quale partecipe all'opera di preparazione dell'azione B. criminosa, si traeva dalle dichiarazioni di F. che gli aveva attribuito il ruolo partecipe al furto dell'autovettura usata per commettere l'omicidio e di "specchiettista" e di quelle di O. che si riferivano al contributo alla previa ripulitura dell'auto. La sentenza impugnata non distingue tuttavia per la sua posizione in relazione all'omicidio, a differenza che per quella del C. |i comportamenti O S C U R ATA relativi al progetto "abortito" del 2003 (cui sicuramente si riferiva il furto dell'autovettura) da quelli afferenti il delitto poi commesso nel 2004. Risolve, per conseguenza, troppo sbrigativamente le deduzioni con le quali si era puntualmente evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni del F. e le dichiarazioni di che aveva negato la partecipazione delF.A. G. e, più in generale, l'impiego di specchiettisti per la realizzazione del delitto nel 2004; asserendo che comunque aveva parlato F.A. del contributo el ricorrente al furto della vettura, del 2003, e che «la pratica degli appostamenti e dei pedinamenti sull'omicidio P. era stata riferita da più fonti informative», senza tuttavia mai specificare quali fossero tali altre fonti;
ed indica quindi, a riscontro reciproco, sostanzialmente le sole dichiarazioni di F. e di O. che si riferiscono tuttavia a contributi differenti, quindi già deboli sotto il profilo della specificità (su cui è sufficiente rimandare a Sez. U, Aquilina Rv. 255143), senza neppure convincentemente chiarire se almeno i fatti di riferimento erano effettivamente gli stessi (e non, in un caso, il progetto del 2003 e nell'altro l'omicidio del 2004, ritenuti nella stessa sentenza, seppure ad altri fini, tra loro autonomi).
7.2. In relazione agli altri delitti cui si riferisce la condanna il ricorso non muove invece alcuna specifica censura. L.S. e di P.A.
8. Ricorsi di sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio C. al capo L. e 8), e dei connessi delitti relativi alla detenzione e al porto delle armi e alla ricettazione dell'autovettura impiegate dai killer, ai capi 9) e 10). Il compendio probatorio posto a fondamento delle condanne è sostanzialmente il medesimo. In premessa e in linea generale, sul fatto, la titolare della sentenza impugnata richiama le dichiarazioni di L. concessionaria di autovetture e a suo dire vittima designata;
di C.V. operaio alle dipendenze del L. considerato presente nella concessionaria al B. de relato dalla moglie di L. momento del fatto;
nonché quelle della e dal R.C. moglie di F.A. sul ruolo di P. e di L. de relato dalla stessa sempre sulla partecipazione del R. P. P.L. Precisa quindi tuttavia che la prova della responsabilità di L. e di quali esecutori materiali, riposava sulle dichiarazioni di L. e di C. che avevano dichiarato con assoluta attendibilità di averli riconosciuti. Anche le censure articolate nei ricorsi sono per molti aspetti analoghe e, comunque, estensibili. Se ne impone, dunque, la trattazione unitaria, salvo a specificare: - che la deduzione articolata nel ricorso L. sulla inattendibilità della descrizione delle armi impugnate dai killer ad opera di L. C. a fronte dei reperti raccolti, risulta non pertinente, risultando dal confronto delle sentenze di merito che L. aveva parlato di "almeno" una pistola semiautomatica, e C. ha semplicemente detto che aveva sentito il rumore del carrello.che -e che le deduzioni articolate nel ricorso P. con riguardo all'omesso O S C U RATA esame delle censure sulla attendibilità della B. e sulla mancanza di L. autonomia della stessa, perché sostanzialmente de relato dallo stesso appaiono non rilevanti in considerazione del fatto che le dichiarazioni della B. non risultano in concreto specificamente utilizzate, all'evidenza perché si è appunto riconosciuto che erano sostanzialmente de relato dal L.
8.1. Per il resto, tuttavia, richiamati i motivi di ricorso esposti in Fatto, deve riconoscersi che effettivamente, la sentenza impugnata non dedica alcuna valutazione all'aspetto della attendibilità del L. nonostante le censure, puntuali, articolate nell'atto d'appello, anche in relazione all'aspetto specificamente dedotto mediante la produzione di una denunzia, dell'uso strumentale della collaborazione dallo stesso posto in essere, a cui non risponde.
8.2. Neppure affronta criticamente, la sentenza impugnata, il problema della credibilità delle spiegazioni rese da L. (titolare della concessionaria) e da C. (suo dipendente) sulla specifico punto della falsità delle precedenti dichiarazioni con cui avevano all'inizio entrambi negato la presenza del primo nella concessionaria. Al proposito è dunque opportuno ricordare che sia C. sia L. nell'immediatezza avevano dichiarato che il primo era andato via dal luogo dell'agguato poco prima che questo venisse realizzato, verso le 15,45; il L. nell'occasione aveva fatto mostra di non avere riconosciuto i killer, ma aveva tuttavia parlato delle altre persone presenti al momento dell'arrivo del commando, che erano state sentite appunto come testimoni. Successivamente, intrapresa la "collaborazione" e indicati i ricorrenti tra gli attentatori, ha smentito l'affermazione sulla assenza del C. dicendo che invece era presente e poteva offrire riscontro alle sue dichiarazioni accusatorie. Secondo la sentenza impugnata il L. avrebbe giustificato il fatto che in precedenza aveva indicato gli altri i testi ma non il C. sostenendo che aveva però avvertito gli altri di non dire nulla. Non spiega tuttavia perché, allora, non avrebbe potuto parlare anche del C. se era vero che era presente - ammonendolo a tacere, visto che costui era suo sottoposto e sicuramente gli avrebbe ubbidito su tale minore reticenza, come, secondo la prospettazione di entrambi, gli aveva effettivamente ubbidito mentendo sul fatto che addirittura non era presente. Né risulta comprensibile, in base alle giustificazioni date al comportamento dei due, quale fosse la ragione di mentire proprio e solo sulla presenza di C. , con il rischio, ben maggiore, che qualcun'altro si ricordasse di lui, né risultando che il L. avesse chiesto agli altri di tacere anche sulla presenza di costui.
8.2. Apodittica e formalmente non corretta, perché elusiva degli specifici temi posti dall'obiettivo tenore della documentazione versata in atti, è, quindi, la giustificazione fornita alla ritenuta maggiore credibilità delle dichiarazioni del collaboratore e del suo dipendente sulla partecipazione del P. all'agguato rispetto all'opposta versione dei tre testimoni portati dalla difesa ad alibi del ricorrente, secondo cui il P. si trovava altrove, a lavorare in un cantiere, al momento del fatto. O S C U R A T A Per svuotare di valenza probatoria le dichiarazioni di codesti testimoni la sentenza impugnata sostiene: (a) che si trattava di "amici" del ricorrente;
(b) che non era credibile che ricordassero, senza alcun dubbio, che per un intero mese il loro committente non si fosse mai, ma proprio mai, allontanato, dalla postazione di lavoro;
(c) che era d'altronde inverosimile che fosse stato costantemente sempre rispettato l'orario di lavoro;
(d) che altrettanto inverosimile appariva altresì uno "sconfinamento" di orario lavorativo sino alle 18, rispetto alla normale tempistica dei lavori edili», che «si sa, vengono fatti iniziare ben prima delle 8.00 e terminare alle 16.00 anche e soprattutto in periodo estivo», con pausa pranzo di 2 ore. Affida perciò il rifiuto di considerare l'ipotesi di inattendibilità, invece, del L. e del C. (che pure avevano per lo meno una volta sicuramente mentito): (a) a un sospetto congetturale, effettivamente non giustificato (né coltivato con la denunzia dei testi ritenuti compiacenti) a fronte della ritenuta irrilevanza di analoghi, anzi ben più pregnanti, argomenti addotti dalla difesa in relazione ai rapporti quasi parentali tra L. C. ; (be c) ad affermazioni generiche che obiettivamente ignoravano come dai documenti prodotti dalla difesa (allegati al ricorso) risultasse che i tre testi avevano invece effettivamente fornito specifica giustificazione del loro preciso ricordo non per l'intero mese, ma per quel preciso giorno;
(c) a massima di esperienza a carattere personale, il cui carattere universale non è giustificato e la cui tenuta nel caso concreto non è comunque adeguatamente verificata.
8.3. Effettivamente, inoltre: - risulta completamente omessa la considerazione delle dichiarazioni del che pure dettagliatamente indicando i presenti, avevaF.G. teste escluso il C. ; - appare priva di adeguata giustificazione la scarsissima considerazione riservata al fatto obiettivo che nessuna delle altre persone presenti aveva notato e ricordato il C. neanche lo stesso figlio dell'ucciso, C.M. che pure, secondo quanto riferito dalla sentenza di primo grado, C. avrebbe detto di avere visto sopraggiungere, dopo la fuga degli assassini, accanto a lui assieme al L. ma che di tale incontro non risulta abbia fatto menzione;
non è spiegato lo strano comportamento degli assassini, che pur avendo appena ucciso un uomo, a caso per sola sete di violenza, sarebbero sfilati indifferenti davanti al C. che li conosceva, senza nulla dirgli o fargli;
-e sono rimaste sostanzialmente prive di risposte le censure difensive che, a sostegno della inattendibilità dei dichiaranti, evidenziavano ancora, tra l'altro, i contrasti delle loro dichiarazioni quanto a statura e abiti dei killer.
8.4. Risulta, insomma, una platea probatoria formata, per un verso da due soggetti, un collaboratore e un testimone, indiscutibilmente legati tra loro da vincoli di lavoro subordinato e forse anche latamente parentali e di collaborazione più vasta (oggetto di specifiche deduzioni difensive non specificamente confutate), che offrono una versione tra di loro conforme opposta ad altra, pure conforme, precedente;
per altro verso da tre testi estranei che O S C U RATA smentiscono i precedenti due e di altri cinque testi più o meno estranei che rendono versioni non collimante con quella dei primi ma compatibile con gli altri tre. E un contesto di giustificazione che tende, invece, a avvalorare l'ipotesi accusatoria basata sulla sola versione dei primi due dichiaranti, non solo frammentando e svilendo gli elementi a favore del secondo gruppo di testi con ingiustificata logica opposta rispetto a quella adottata per gli elementi a carico, ma che sconta anche il difetto di accantonare le deduzioni difensive privilegiando gli elementi di accusa con valutazioni per lo più espresse in termini di plausibilità non minore o equivalente, che non si misurano perciò né con l'esigenza di procedere a verifica mediante falsificazione degli elementi accusa né, per conseguenza, con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
9. In conclusione e per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve P.A. essere annullata nei confronti di e diL.S. in G.G. relazione ai fatti loro contestati nonché nei confronti di limitatamente ai reati contestati ai capi 1) e 2) concernenti l'omicidio B. e le connesse violazioni alla legge armi, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Restano assorbite, ma non precluse le censure subordinate riferibili ai capi oggetto d'annullamento. Il ricorso del va per il resto dichiarato inammissibile e G. inammissibili vanno pure dichiarati i riscorsi di F.L. nonché il ricorso del Procuratore + ALTRI generale. Il ricorso di F.V. deve essere invece, nel complesso, rigettato. Consegue la condanna di F.V. + ALTRI Jal pagamento delle spese processuali e di (omissis) D.R.G.e anche, F.L. F.D. ciascuno, al pagamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende, nonché di tutti i predetti, in solido con il G. alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di Caserta, che si liquidano, avuto riguardo all'attività espletata, in complessivi euro 4.000,00. oltre accessori come per legge. Vanno invece riservati al definitivo i provvedimenti sulle spese sostenute per il presente grado dalle parti civili persone fisiche, le cui istanze si riferiscono all'omicidio C. oggetto di annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.S. e di P.A. |nonché, limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), nei confronti di e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione dellaG.G. Corte di assise di appello di Catanzaro, O S C U RA TA Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del G. e dichiara inammissibili i riscorsi del Procuratore generale della Repubblica e di F.L. + ALTRI ricorso di (omissis) Condanna F.V. + ALTRI al pagamento delle spese processuali el (omissis) e (omissis) anche ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa G. in solido, a rifondere le delle ammende, nonché tutti i predetti, e il spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili Regione Calabria e Provincia Cosenza di Caserta, che liquida in complessivi euro 4.000,00,, oltre accessori come per my legge. Così deciso il 26 febbraio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente M.TE Di MA ER RD IN ОГ ( DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAG 2015 IL CANCELLIERE TE FA