Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2015, n. 19778
CASS
Sentenza 26 febbraio 2015

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Massime1

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

Commentario1

  • 1Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenziale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021

    Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2015, n. 19778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19778
Data del deposito : 26 febbraio 2015

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