Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione; ne' importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie in cui l'imputata, spacciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto impagato).
Commentario • 1
- 1. Spacciarsi come fotografo per adescare è reato (Cass. 55481/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 aprile 2018
E' reato la falsa attribuzione di una qualifica professionale, laddove la nozione di professione va considerata in senso ampio, cioè come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. In tema di violenza sessuale aggravata, tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrano anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.1.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.126
3. " GI Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " NU CI " N.27570/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC IA, nata a [...] il 17 dicembre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 12 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giuliano Turone che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A
CH IA ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, con la quale è stata dichiarata colpevole del reato di sostituzione di persona. Deduce la CH mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione e qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso va disatteso.
Risulta dal testo dell'impugnata sentenza che l'imputata si reca presso una ditta rivenditrice di materiali edili e. spacciandosi come "architetto", ne indusse un dipendente a consegnarle varia merce, rimasta impagata.
Secondo i giudici del merito fu proprio la qualifica di architetto a indurre in errore il rivenditore.
E tale convincimento detti giudici hanno espresso non ignorando i motivi d'appello ben presi in considerazione e congruamente disattesi, attraverso un motivato e corretto apprezzamento delle risultanze processuali, di cui non è in questa sede tentabile, come auspicato dalla ricorrente un chiarimento interpretativo volto ad acclarare una diversa ricostruzione del fatto che richiederebbe un'opera di valutazione fatalmente invasiva del merito. Ciò posto, si sottrae sicuramente a censura il punto in diritto, affermato nella sentenza, secondo il quale la condotta posta in essere dalla giudicabile è idonea ad integrare il delitto di cui all'art.494 c.p.. Invero la sostituzione di persona si può commettere non solo con l'indicazione di un falso stato, ma anche mediante la falsa attribuzione, a se stessi oppure al altri, di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere, per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti a tali qualità. E siffatta caratteristica - diversamente da quanto si sostiene in ricorso - ha indubbiamente la falsa attribuzione della qualità di architetto in quanto la legge vi ricollega gli effetti giuridici propri della corrispondente professione intellettuale. Ne discende che chi si arroga la qualifica di architetto e ne fa uso, commette il reato in esame, quando deriva dal fatto la possibilità per la fede pubblica di essere tratta in inganno. E non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio di una professione, ne' importa che esso miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente - come si è ritenuto essersi verificato nella fattispecie concreta - che sia stato coscientemente voluto e che abbia loro la fede pubblica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999