Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3645
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Massime1

La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione; ne' importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie in cui l'imputata, spacciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto impagato).

Commentario1

  • 1Spacciarsi come fotografo per adescare è reato (Cass. 55481/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 aprile 2018

    E' reato la falsa attribuzione di una qualifica professionale, laddove la nozione di professione va considerata in senso ampio, cioè come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. In tema di violenza sessuale aggravata, tra le condizioni di "inferiorità psichica" rientrano anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti; anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 3645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3645
Data del deposito : 21 gennaio 1999

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