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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 329.
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
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- 1. Rifiuto o ritardo di obbedienza di un militare o agente della forza pubblicaAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2022 · 251.82167
Il delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) Indice Inquadramento generale della fattispecie delittuosa Il delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) 1. […]
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Giurisprudenza • 150
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2009, n. 38119Provvedimento: […] L'inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica (meglio, nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria) è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall'applicazione dell'art.329 c.p.. […] Pertanto il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest'ultima, […]Leggi di più...
- agente della forza pubblica·
- soggetto attivo·
- conseguente definizione dell'atto oggetto del rifiuto·
- appartenente al corpo di polizia municipale·
- configurabilità del reato·
- sussistenza·
- nozione·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- delitti·
- rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica·
- dei pubblici ufficiali