Articolo 329 del Codice penale
Articolo 302Articolo 316
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1 luglio 1931
Art. 329.

(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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