Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali) - e non quello di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) - la condotta di colui che, nel corso di un normale controllo effettuato dai carabinieri, rende false dichiarazioni in ordine al proprio luogo di nascita, in quanto, in tal caso - diversamente che nell'ipotesi di cui all'art. 495 cod. pen. - le false dichiarazioni non hanno alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico.
Commentario • 1
- 1. Dichiara false generalità al capotreno durante il controllo del biglietto: quale reato?Accesso limitatoCecilia Limone · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 41135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41135 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/10/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2279
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 10626/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ME, N. IL *23/10/1955*;
avverso la sentenza n. 800/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
AR EL ricorre avverso la sentenza 4.2.2010 della CdA di Reggio Calabria, confermativa della pronunzia del Tribunale di Palmi con la quale il predetto fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto ex art. 495 c.p. per avere falsamente dichiarato a un appuntato dei CC di essere nato in *Algeria*.
Deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che la condotta del AR, al più, è riferibile alla ipotesi criminosa ex art. 496 c.p.. L'elemento caratterizzate del delitto ex art. 495 c.p. sta nella attestazione, cioè nelle dichiarazioni tese a garantire il proprio stato e la propria identità. Nel caso di specie, essendo state le generalità richieste non per la compilazione di un verbale di autenticazione, ma nel corso di un normale servizio di controllo, sarebbe, come premesso, ravvisarle il delitto di cui all'art. 496 c.p.. La Corte poi ha motivato in maniera solo apparente in ordine alla censura con la quale si negava la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Il AR non aveva la volontà di dichiarare il falso, per le ragioni già illustrate con l'atto di appello.
La Corte reggina ha semplicemente affermato che "non può dubitarsi.....della sussistenza dell'elemento soggettivo, considerato che l'imputato aveva certamente la coscienza e volontà di fornire un dato falso....", ma in tal modo, nessuna indagine risulta essere stata condotta proprio sull'elemento soggettivo del reato de quo: la consapevolezza o l'ignoranza del fato che la risposta sarebbe stata inserita in un atto pubblico.
La prima censura è fondata e invero è stato già chiarito (ASN 199711808 - RV 209234), che la differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al PU, secondo quanto previsto dall'art.495 c.p., comma 1, in un atto pubblico (es. verbale di arresto),
ovvero devono essere destinate a esser riprodotte in esso (art. 495 c.p., comma 2), mentre, nel secondo, le false dichiarazioni, sempre rese a PU non hanno alcuna attinenza - ne' diretta, ne' indiretta - con la formazione di atto pubblico.
Nel caso in esame non risulta che ricorra ne' la ipotesi del 1^, ne' quella dell'art. 495 c.p., comma 2. La seconda censura viceversa è infondata dal momento che, ai fini della sussistenza del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualità personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre il dolo specifico di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione o altri soggetti (ASN 198007376 - RV 145590).
La sentenza impugnata va allora annullata senza rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso va rigettato nel resto.
Poiché sussiste una ipotesi criminosa meno grave di quella ritenuta dai giudici del merito, il trattamento sanzionatorio va proporzionalmente ridotto e fissato in mesi 2 e giorni 15 di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato e, ritenuta sussistente, l'ipotesi di cui all'art. 496 c.p., ridetermina la pena nella misura di mesi due e giorni quindici di reclusione;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010