Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 2
In materia di prove, la inutilizzabilità degli atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. è una sanzione di carattere generale che non è limitata a una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Detti atti tuttavia possono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova.
In materia di deliberazione della sentenza, la previsione che essa possa essere sospesa per assoluta impossibilità non esclude l'ipotesi che il giudice adotti una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove (nella specie: acquisizione di documenti relativi ad atti irripetibili erroneamente non inseriti nel fascicolo per il dibattimento).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2005, n. 27370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27370 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 23/02/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 326
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 0043070/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IO N. IL 07/02/1972;
avverso SENTENZA del 27/06/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Russo Antonio, del Foro di Locri, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 marzo 2001 il Tribunale di Locri dichiarava, fra l'altro, CR IA responsabile dei reati di cui agli artt. 74, comma 6^ e 73, comma 5^, del D.P.R. n. 309/1990 (così giuridicamente riqualificati i fatti ascritti rispettivamente sub capi A e B della imputazione) e AN NN colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5^, dello stesso D.P.R. (così qualificati anche nei confronti del predetto i fatti ascritti sub capo B) assolvendolo invece dal reato associativo di cui al capo A per non avere commesso il fatto.
Proposto appello dai suddetti imputati, la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 27 giugno 2002, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva la CR dai reati a lei ascritti per non avere commesso il fatto e confermava la sentenza nei confronti del AN, condannato dai primi giudici alla pena di 4 anni di reclusione e 10.000.000 di lire di multa.
Osservava la corte territoriale, quanto alla posizione - che qui interessa - del AN NN, che correttamente la sua responsabilità era stata affermata dal tribunale sulla base delle risultanze di alcune conversazioni telefoniche, intercettate, intercorse fra lui e TA SA, conversazioni che, pur caratterizzate da espressioni criptiche, costituivano (particolarmente illuminante essendo quella, "ambientale", del 14 gennaio 1998, ore 17,10), una volta decrittate, la prova del fatto che RA AD (tratto in arresto il 31 gennaio 1998 perché trovato in possesso di 20 grammi di eroina dopo essere uscito dall'abitazione del TA) acquistava dal TA sostanza stupefacente della quale il AN aveva la disponibilità perché la deteneva in deposito.
I secondi giudici disattendevano, in primo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a TA SA - eccezione basata sull'assunto che il decreto autorizzativo datato 22 settembre 1997 era carente sotto il profilo della motivazione perché in esso non v'era cenno al contenuto asseritamente criptico di talune conversazioni in precedenza intercettate, da cui gli inquirenti avevano desunto la sussistenza dei sufficienti indizi richiesti dall'art. 13 L. 203/91 - affermando che, invece, il decreto era congruamente motivato e riportando per esteso la motivazione del medesimo, nella quale si dava atto della circostanza che si procedeva in ordine a delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, posti in essere da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata reggina, reati che consentono, a norma dell'art. 266 c.p.p., il ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche,
e si affermava essere ravvisabili i sufficienti indizi richiesti, in deroga all'art. 267 c.p.p., dall'art. 13 L. 203/91, desumibili dalle indagini svolte dalla Criminalpol di Reggio Calabria (in particolare, come da informative in atti del 22/5/97, del 28/5/97, del 10/9/97 e del 18/9/97) le quali stavano evidenziando l'esistenza di un probabile traffico di sostanza stupefacente tra la zona ionica della provincia di Reggio Calabria ed il Nord Italia, segnalandosi "a tal proposito alcune conversazioni estremamente criptiche già intercettate dagli inquirenti nei mesi precedenti, nonché l'intervenuto arresto per detenzione di cocaina di uno degli indagati".
La corte territoriale disattendeva altresì l'ulteriore analoga censura dell'appellante, relativa alla pretesa nullità, per l'assoluta carenza motivazionale, dei decreti di proroga delle operazioni di intercettazione datati 24 ottobre e 18 novembre 1997, affermando che i suddetti decreti erano motivati per relationem, con esplicito rinvio al primo decreto 22 settembre 1997 e con l'aggiunta che i risultati dell'attività di intercettazione in corso ponevano "ulteriori esigenze di prosecuzione dell'attività in parola" e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato l'ammissibilità di siffatta motivazione dei decreti di proroga, quando, come nel caso di specie, le argomentazioni richiamate e fatte proprie siano tali da consentire il controllo di legittimità dell'atto.
I secondi giudici osservavano a questo punto che, con motivi nuovi (ma la tesi era stata sviluppata con memorie del 4 marzo e dell'8 maggio 2002) la difesa aveva negato di avere prestato il consenso all'acquisizione del verbale di trascrizione della intercettazione ambientale del 14 gennaio 1998, ore 17,10 - eseguita all'interno dell'abitazione del TA, in cui questi discuteva di droga apertis verbis con il AN - ed aveva sostenuto che, pertanto, l'atto non era stato ritualmente acquisito, con conseguente inutilizzabilità del suo contenuto.
A tale eccezione la corte territoriale rispondeva premettendo che è incontestabile il diritto/dovere del giudice di integrare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., tanto più ove tale ulteriore attività istruttoria sia deliberata nell'acquiescienza delle parti, ed osservando che nel verbale di udienza del 2 marzo 2001 si leggeva quanto segue: "...il Tribunale, su richiesta del P.M. e sentiti i difensori che nulla osservano, dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle intercettazioni ambientali riguardanti l'imputato TA IO (recte; SA...) e, comunque, di tutti gli atti che dovevano trasmigrare nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.. Il P.M dichiara che provvedere non oltre l'udienza di domani alla consegna materiale della documentazione che, sull'accordo delle parti, si dà per acquisita....".
Soltanto in prosieguo si leggeva: "A questo punto il Presidente dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale".
Nel successivo verbale del 3 marzo 2001 si leggeva: "... Preliminarmente il P.M. produce copia ed originale della documentazione che si era riservato di produrre alla odierna udienza. Il Presidente dà atto che conformemente a quanto già disposto dal Tribunale il P.M. produce: 1) decreto di autorizzazione alle intercettazioni ambientali nei confronti di TA SA, emesso dal G.I.P.. il 19-12-1997, con allegato verbale di trascrizione integrale;
... Il difensore nulla osserva. Il Tribunale reitera l'acquisizione della documentazione che doveva far parte del fascicolo del dibattimento".
Alla luce di quanto a verbale - osservavano i secondi giudici, l'acquisizione e la utilizzazione dell'atto de quo erano da considerare del tutto legittime, acquisizione che, pur se formalmente già decisa all'udienza del 2 marzo 2001, prima che fosse dichiarata chiusa la istruzione dibattimentale, si era snodata nell'arco di due udienze nel corso delle quali la difesa non soltanto non aveva sollevato eccezione alcuna o fatto opposizione in ordine al tema istruttorie proposto dal giudice (condotta che di per sè equivaleva ad adesione per facta concludentia), ma aveva concordato espressamente sulla decisione assunta ("sull'accordo delle parti"), sicché i tardivi ripensamenti della difesa non potevano sortire effetto.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, AN NN deducendo "violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. anche con riferimento alle norme contenute negli artt. 431, 493 comma 2^, 416 comma 2^, 523, 524, 525, 526, 528, 191 c.p.p. e 111 Cost". Il contenuto del ricorso si articola nel richiamo a quanto dedotto, illustrato ed eccepito dalla difesa nel corso del procedimento di appello nell'atto datato 22 febbraio 2002, contenente motivi nuovi, e nelle memorie depositate il 4 marzo, il 15 marzo, il 29 aprile e l'8 maggio 2002, con cui si sosteneva quanto segue.
Il verbale di trascrizione del contenuto della intercettazione ambientale del 14 gennaio 1998, ore 17,10, ed i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione in genere erano stati acquisiti irritualmente, previa sospensione della deliberazione della sentenza, la quale è consentita, a norma dell'art. 525, comma 2^, c.p.p., soltanto in caso di "assoluta necessità", da intendersi come assoluta impossibilità di prosecuzione della deliberazione dovuta a situazioni oggettive di emergenza, ovvero per la ragione di ordine tecnico prevista dall'art. 528 c.p.p. e costituita dalla necessità per il Collegio di farsi assistere da personale specializzato al fine di utilizzare in Camera di consiglio gli strumenti di supporto previsti dal nuovo codice;
donde la inutilizzabilità degli atti in questione in quanto illegittimamente acquisiti al fascicolo dibattimentale. La eccepita inutilizzabilità dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione di TA SA discendeva altresì, ai sensi dell'art. 416, comma 2^, c.p.p. dalla mancata ostensione degli stessi da parte del pubblico ministero nella fase temporale coeva all'azione penale, emergente da quanto a foglio 12 della sentenza di primo grado.
Nè la inutilizzabilità di tutti gli atti di cui sopra poteva essere esclusa sulla base di un preteso "accordo acquisitivo", in realtà insussistente perché tale accordo non poteva considerarsi documentato da quella espressione - "i difensori sentiti nulla osservano" - di cui al verbale di udienza, non significativa ne' di un consenso alla acquisizione degli atti de quibus, ne' tanto meno alla utilizzazione dei medesimi. Inoltre il preteso accordo, quand'anche sussistente, sarebbe stato illegittimo, essendo esso disciplinato con riferimento al solo momento di formazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431) ed al momento di formulazione delle richieste di prova (art. 493).
Vi era stata, dunque violazione, evidenziata dall'appellante e non valutata dai secondi giudici, dei disposti degli artt. 416 comma 2^, 111 Cost., 431 e 493 comma 3^ c.p.p., 523 e segg. c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il difensore del ricorrente ha depositato nella odierna udienza una memoria difensiva della quale è non peraltro consentito di tenere conto perché non presentata nel termine previsto dall'art. 611 comma 1^ c.p.p., norma in tema di procedimento in Camera di consiglio ma applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, oltre che in virtù della disposizione dell'art. 585 comma 4^ c.p.p., avente valore generale in tema di impugnazioni,
anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio sia nell'uno sia nell'altro tipo di procedimento (Cass. Sez. 1^ 27-11- 1995 n. 853, Coppolaro;
Cass. Sez. 1^ 10-11-1993, Serraino ed altri;
Cass. Sez. 5^ 1-12-1992 n. 2628, P.M. in proc. Boero). Va di seguito osservato (e ciò anche se il ricorrente non ha - più - svolto censure al riguardo, perché la inutilizzabilità degli atti processuali è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche da parte del giudice di legittimità) che le argomentazioni con le quali i secondi giudici hanno rigettato i motivi di appello con i quali veniva dedotta la inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a TA SA sull'assunto che il decreto autorizzativo di intercettazioni datato 22 settembre 1997 era carente sotto il profilo della motivazione perché in esso non v'era cenno al contenuto asseritamente criptico di talune conversazioni in precedenza intercettate da cui gli inquirenti avevano desunto la sussistenza dei sufficienti indizi richiesti dall'art. 13 L. 203/91, nonché la nullità, per assoluta carenza motivazionale, dei decreti di proroga delle operazioni di intercettazione datati 24 ottobre e 18 novembre 1997, sono ineccepibili.
Invero i suddetti decreti sono, tutti, correttamente motivati, sia quello autorizzativo originario (recante anche la indicazione della sufficienza di indizi ex art. 13 L. 203/1991 tratta anche da quell'ivi enunciato carattere criptico di conversazioni in precedenza effettuate nell'ambito di indagini in corso su di un traffico di sostanze stupefacenti da parte della criminalità organizzata che l'appellante sosteneva, del tutto infondatamente e pretestuosamente non essere stato enunciato), sia quelli di proroga, motivati per relationem al decreto autorizzativo originario, con l'aggiunta di una valutazione del giudice sulla indispensabilità di proseguire l'attività intercettativa ai fini di indagine (come ritenuto del tutto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità: vedasi, ex pluribus, Cass. Sez. 1^ 26-5-1999 n. 3909, Adorisio;
Cass. Sez. 1^ 11- 2-1998 n. 1495, Seseri). Le motivazioni dei decreti in oggetto rispondono, in definitiva, ai requisiti indicati nella sentenza delle Sezioni Unite 21-6-2000 n. 17, Primavera ed altri, sicché correttamente la corte territoriale ha escluso la invalidità dei decreti medesimi e la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle eseguite intercettazioni. Il ricorrente ha abbandonato, come già si è detto, le infondate censure mosse con l'atto di appello e concernenti la motivazione dei decreti in questione, ed ha proposto, con i motivi che sono stati riportati nella parte narrativa della presente sentenza, profili di inutilizzabilità diversi (alcuni già oggetto di motivi di appello nuovi ed altri di plurime memorie difensive depositate nel corso del processo di secondo grado), relativi alle modalità di acquisizione in primo grado degli atti (decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione e verbali delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali delle conversazioni avvenute nell'abitazione di Semeraro SA, i quali ultimi non sarebbero stati depositati dal pubblico ministero nella fase coeva all'esercizio dell'azione penale ne' trasmessi al giudice per le indagini preliminari) non inseriti nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p. ed acquisiti irritualmente, senza richiesta delle parti e senza un reale consenso dei difensori, dopo che il collegio si era ritirato in Camera di consiglio per deliberare, con conseguita loro illegittima utilizzazione ai fini della decisione.
I suddetti motivi non sono fondati.
Nella sentenza di primo grado (pagg. 11 e 12) si legge che alla udienza del 2 marzo 2001 il Tribunale, rilevata l'assenza nel fascicolo per il dibattimento delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione del TA SA, indicate tra le fonti di prova nel decreto dispositivo del giudizio, ne disponeva l'acquisizione unitamente ai relativi decreti autorizzativi.
Nella successiva udienza del 3 marzo 2001 il P.M. produceva, oltre ad atti irripetibili quali verbali di arresto, perquisizione e sequestro, mancanti nel fascicolo processuale, anche il verbale di intercettazione di una sola intercettazione ambientale, e precisamente quella del 14 gennaio 1998 e altresì il decreto autorizzativo emesso il 19 dicembre 1997 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Il Tribunale, quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riteneva il processo in decisione, salvo poi emettere, in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., un'ordinanza con la quale, rilevato il mancato deposito da parte del P.M. delle trascrizioni relative alle ulteriori intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione del TA, veniva disposta l'acquisizione di queste ultime.
Alla successiva udienza del 12 marzo 2001, essendosi il P.M. limitato a produrre le bobine contenenti le registrazioni delle suddette conversazioni, e precisamente di quelle del 18, 27 e 28 gennaio 1998, il collegio, in mancanza delle trascrizioni, disponeva l'ascolto delle su indicate conversazioni, ascolto che avveniva - previo incarico peritale per la individuazione delle stesse e per la loro trasposizione su separato nastro magnetico, nella stessa udienza del 13 marzo 2001, all'esito della quale, acquisita la relazione del consulente di parte nominato dalla difesa dell'imputato AN NN, veniva pronunciata sentenza.
Or bene, il richiamo operato dai secondi giudici al disposto dell'art. 507 c.p.p., norma ai sensi della quale il giudice del dibattimento di primo grado può, ed anzi deve, ove ne ravvisi la indispensabilità al fine dell'accertamento della verità, disporre anche di ufficio, una volta che sia "terminata l'acquisizione delle prove", l'assunzione di nuovi mezzi di prova (anche mediante acquisizione di atti e documenti che erroneamente non siano stati inseriti nel fascicolo per il dibattimento), così supplendo alla inerzia delle parti processuali (nella specie, del pubblico ministero) od a carenze probatorie, fa giustizia della doglianza dell'appellante secondo la quale sarebbe difettata la relativa richiesta delle parti e, soprattutto, la difesa non avrebbe prestato il proprio consenso (ma semplicemente, nulla avendo osservato al riguardo, non manifestato il proprio dissenso) a tale acquisizione. Invero, la norma citata non richiede ne' una preventiva richiesta delle parti processuali ne' la prestazione del loro consenso e, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 6^ 14-10-1997 n. 9104, Arena N.), il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove a norma dell'art. 507 c.p.p. non incontra limitazioni di sorta derivanti dal comportamento delle parti.
Tra l'altro, per quanto possa rilevare, va osservato che nella udienza del 2 marzo 2001, così come risulta dal relativo verbale il cui contenuto è stato riportato nella sentenza di secondo grado), dopo che il Tribunale "su richiesta del P.M. e sentiti i difensori che nulla osservano" aveva disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti costituiti dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di TA SA, indicate tra le fonti di prova nel decreto dispositivo del giudizio, nonché dei relativi decreti autorizzativi, ed il P.M. aveva dichiarato che avrebbe prodotto i medesimi nella udienza successiva, la documentazione stessa è stata data per già acquisita "sull'accordo delle parti", e soltanto a questo punto il presidente aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Pertanto, da un lato non può ritenersi che l'acquisizione dei documenti in questione, tra i quali quello contenente la trascrizione della conversazione ambientale del 14 gennaio 1998 e del relativo decreto autorizzativo sia avvenuta ad istruttoria dibattimentale chiusa (e tanto meno previa sospensione della iniziata deliberazione in Camera di consiglio, come assume il ricorrente) e ciò perché l'acquisizione era stata disposta antecedentemente, anche se materialmente avvenuta successivamente alla suddetta dichiarazione. Ma ciò che più rileva - anche e soprattutto con riferimento alla ulteriore ordinanza emessa il 3 marzo 2001 in Camera di consiglio con la quale il Collegio, ritiratosi per deliberare, avendo accertato che il P.M. aveva consegnato soltanto il verbale di trascrizione della suddetta intercettazione ambientale del 14 gennaio 1998 ed il relativo decreto di autorizzazione emesso il 19 dicembre 1997, ma non aveva "depositato" (espressione usata a foglio 12 della sentenza del Tribunale") le ulteriori intercettazioni ambientali, dispose l'acquisizione di queste ultime rinviando alla udienza del 12 marzo 2001 (nella quale, consegnate dal P.M. esclusivamente le bobine delle conversazioni del 18, 27 e 28 gennaio 1998, fu disposto l'ascolto delle predette registrazioni, ascolto che avvenne, nella udienza del giorno successivo senza che le parti processuali avessero eccepito alcunché) - è il fatto che, se l'art. 525, comma primo, c.p.p. dispone che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ciò non significa che il giudice, una volta entrato in Camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata. Infatti, il comma terzo dello stesso articolo dispone che la deliberazione può essere sospesa nel caso previsto dall'art. 528 stesso codice o in caso di assoluta impossibilità e, comunque, le citate disposizioni non escludono che il giudice possa adottare una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, pronunciando un'ordinanza con la quale disponga una ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove (Cass. Sez. 1^ 14-1-1993 n. 2548, Pereira) ed, a maggior ragione, di documenti relativi ad atti irripetibili erroneamente non inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Tali rilievi dimostrano la infondatezza delle censure relative a pretese violazioni degli articoli del codice di rito indicati in ricorso (a parte quanto concerne l'art. 416 c.p.p., del quale si dirà appresso) e dell'art. 111 Cost. (violazione, relativa a tale norma della Costituzione, che è stata semplicemente enunciata e non argomentata), censure tutte intese a far valere la inutilizzabilità di atti per una loro (in realtà insussistente, acquisizione in violazione del disposto dell'art. 191 c.p.p., norma che concerne le prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, e non trova applicazione, pertanto, in relazione a quelle prove che non siano illegittime in sè, ma siano state soltanto irritualmente acquisite: vedasi Cass. Sez. 4^ 13-1-1999 n. 7926, Valentino). Per quanto attiene, poi, al motivo con il quale viene dedotta la omessa motivazione in ordine ad ulteriori rappresentate violazioni di legge, va osservato - premesso che (così come risulta dalla lettura dello stesso atto di ricorso) le suddette asserite violazioni sono state indicate soltanto con memorie difensive, sì da non poter essere neppure incluse nel novero dei "motivi nuovi" depositati il 22 febbraio 2002 che dalla motivazione della sentenza impugnata (che si integra, come è noto, con quella resa dal primo giudice) emerge la affermazione di ragioni di diritto e di situazioni di fatto, relative al descritto svolgimento del giudizio di primo grado (quelli riportati nella presente sentenza), che sono tali da assorbire, dimostrandone la infondatezza, tutte le censure dell'appellante intese ad evidenziare le pretese inutilizzabilità. Quanto, infine, alla dedotta violazione del secondo comma dell'art. 416 c.p.p., che il ricorrente trae unicamente dalla frase "...il mancato deposito da parte del p.m. delle trascrizioni relative alle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione di TA SA" per far derivare dalla stessa, e non da altri elementi, l'asserita mancata ostensione alla difesa di tali atti "nella fase coeva all'esercizio dell'azione penale" (e trame, quindi, un ulteriore profilo di inutilizzabilità, citando, al riguardo, la sentenza della Sezione 6^ di questa Corte 4-6-1993 n. 9443, Carnazza ed altri), va rilevato che il ricorrente utilizza strumentalmente, quanto infondatamente, la impropria utilizzazione del termine "depositato" da parte del primo giudice, laddove dalla lettura del passaggio motivazionale che interessa (fogli 11 e 12 della sentenza di primo grado) si evince agevolmente che la seconda ordinanza con la quale veniva disposta la acquisizione di verbali di intercettazioni ambientali era stata originata dal fatto che il P.M., il quale avrebbe dovuto consegnarli tutti nella udienza del 3 marzo 2001, aveva "depositato", palesemente in quella sede, unicamente quello relativo alla intercettazione del 14 gennaio 1998, sicché era stato ritenuto indispensabile acquisire anche le altre, rispettivamente datate 18, 27 e 28 gennaio 1998 (relative a conversazioni delle quali fu disposto l'ascolto nella udienza del 13 marzo 2001 nella quale fu poi emessa l'appellata sentenza); pertanto il richiamo alla citata sentenza 8443/93,in tema di inutilizzabilità di atti non trasmessi dal P.M. al Giudice per le indagini preliminari, non appare pertinente, e comunque va rilevato che, se in materia di prove la inutilizzabilità egli atti, non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purtuttavia detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto della prova. (Cass. Sezione 1^ 13.2.1997 n. 5364, P.M. e Massaria ed altri, resa in una fattispecie nella quale - disposta dal giudice di primo grado l'acquisizione agli atti, in forza dell'art. 507 c.p.p., di tabulati relativi a conversazioni telefoniche che non erano stati prodotti per l'udienza preliminare, e poi ritenuto dalla Corte d'appello che i tabulati stessi non potessero essere utilizzati ai fini della decisione non essendo stati depositati dal P.M. per l'udienza preliminare - la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di merito facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare il materiale probatorio anche sulla base delle risultanze dei suddetti tabulati che l'impugnata sentenza aveva escluso dal novero delle prove utilizzabili ai fini della decisione). Per le sin qui illustrate ragioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005