Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2005, n. 27370
CASS
Sentenza 23 febbraio 2005

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In materia di prove, la inutilizzabilità degli atti non trasmessi al giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. è una sanzione di carattere generale che non è limitata a una sola fase processuale, ma può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Detti atti tuttavia possono essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova.

In materia di deliberazione della sentenza, la previsione che essa possa essere sospesa per assoluta impossibilità non esclude l'ipotesi che il giudice adotti una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove (nella specie: acquisizione di documenti relativi ad atti irripetibili erroneamente non inseriti nel fascicolo per il dibattimento).

Commentario1

  • 1Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2005, n. 27370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27370
Data del deposito : 23 febbraio 2005

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