Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606 , comma primo, lett. d) cod.proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
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Le consulenze tecniche provenienti dalla difesa non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella perizia ovvero della consulenza tecnica del pubblico ministero ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, può ricorrere il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Tuttavia, qualora ricorra siffatta ipotesi, costituisce onere del ricorrente indicare specificamente i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 1695
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 4476/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UÌ IR n. l'11 giugno 1964;
avverso la sentenza 28 novembre 2012 - Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Flamini Luigi Maria, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Ceoletta Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 28 novembre 2012, depositata in cancelleria il 12 dicembre 2012, in parziale riforma della sentenza 30 marzo 2012 del Tribunale Militare di Verona, la Corte Militare di Appello riduceva la pena inflitta a UÌ IR, imputato del reato di tentata truffa aggravata, alla pena di mesi due di reclusione militare.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, l'appuntato scelto UÌ IR, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Parma principale, convocato per la riunione CO.BA.R del 9 ottobre 2009 in Cesenatico, in qualità di delegato, non vi partecipava come attestato nel verbale redatto nella riunione in questione. Al rientro, la sera dello stesso 9 ottobre, il prefato predisponeva e consegnava al reparto di appartenenza il foglio di viaggio rilasciato per il servizio di missione nel cui allegato "A" al quadro "C" apponendo un'annotazione a sua firma con la quale dichiarava di aver utilizzato per il viaggio di andata al luogo di missione e ritorno un mezzo di trasporto diverso da quello ferroviario autorizzato. Il 13 ottobre dello stesso anno, al fine di dar conto al Comando provinciale della sua mancata partecipazione alla riunione CO.BA.R giustificava per iscritto la mancata partecipazione adducendo di aver perso la coincidenza da Rimini per Cesenatico. Il giorno 15 ottobre, il contabile del SAP, appuntato TA TT, rilevando un'incongruenza tra la richiesta in cui era stato richiesto il rimborso per l'utilizzo di un mezzo diverso dal treno autorizzato e la dichiarazione giustificativa che faceva riferimento all'utilizzo del treno, informava il comando che, dopo aver ottenuto chiarimenti il 15 novembre e il 14 dicembre dallo stesso UÌ, informava l'Autorità giudiziaria.
1.2. - Il giudice di merito di appello, onde confermare la formulazione del giudizio di responsabilità già espressa dal primo grado, rilevava che, stante la considerazione che il mezzo ordinario autorizzato da utilizzare dai militari nelle missioni è il treno, la richiesta di rimborso con l'indicazione di aver fatto uso di un mezzo non autorizzato equivaleva alla richiesta di rimborso per l'impiego di un mezzo proprio;
e ciò al fine di ottenere l'applicazione della previsione del punto a) della circolare 19 maggio 2006, che prevede che ha diritto al rimborso del biglietto ferroviario il militare che dichiara di aver impiegato un mezzo diverso dal treno, quando in realtà l'imputato aveva impiegato una tessera di servizio che lo aveva abilitato alla circolazione gratuita sul treno in applicazione di una convenzione regionale. Questa falsa dichiarazione aveva impedito che il richiedente incorresse nell'ipotesi di cui al capo c) della medesima circolare che stabilisce non avere diritto al rimborso il militare che, pur avendo viaggiato sul treno ed avendone fatto oggetto di apposita dichiarazione, non è in grado di presentare il relativo biglietto ferroviario.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Ceoletta Gianfranco, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente quattro motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'ordinanza 28 novembre 2012, nonché la violazione dell'art. 111 Cost., artt. 190 e 23 c.p.p., art. 603 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1; con l'impugnata ordinanza era stata respinta la richiesta di acquisizione della sentenza 26 giugno 2012 del Tribunale Militare di Verona, emessa in esito a un procedimento assolutorio, nel corso del quale era stato escusso, quale teste, l'estensore della circolare 19 maggio 2006, cui più sopra si è fatto riferimento, in relazione alla fattispecie dei rimborsi dei biglietto di viaggio;
il giudice di appello avrebbe dovuto acquisirla trattandosi di prova sopravvenuta nulla ostando il fatto che potesse trattarsi di sentenza ancora non passata in cosa giudicata. La sentenza non acquisita veniva quindi allegata al ricorso e trattata nello sviluppo del presente motivo;
b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione della legge penale con riferimento agli artt. 317 e 56 c.p. nonché l'apparenza della motivazione in tema di diritto soggettivo;
il giudice non aveva sufficientemente argomentato in relazione alla fattispecie del tentativo tanto che non si era compreso se il dolo ritenuto dal giudice debba considerarsi come diretto o eventuale;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), nonché l'inosservanza dell'art. 192 e.p.p., il travisamento della prova e la mancanza o contraddittorietà della motivazione;
la Corte di Appello è caduta nel medesimo errore commesso dal primo giudice avendo ritenuto che il prevenuto abbia viaggiato gratuitamente sui treno in seconda classe, quando per contro non vi è prova di tale fatto, ne' del resto vi è prova che esista una convenzione che abiliti i militare in questo senso;
d) con la quarta censura veniva rilevata l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme sul tentativo e con riferimento alla normativa in tema di foglio di viaggio di cui al D.P.R. n. 254 del 1999; la Corte ha espresso la convinzione che il mezzo ordinario da utilizzare da parte dei pubblici dipendenti sia il treno senza provvedere a indicare una qualsivoglia norma che lo preveda e lo imponga tant'è vero che il frontespizio del certificato di viaggio, come quello dato all'UÌ, è intenzionalmente lasciato in bianco in corrispondenza del mezzo da utilizzare in quanto è l'autorità che ordina la missione a scegliere il mezzo di trasporto da adoperare. Trattandosi il foglio di viaggio di un atto amministrativo incompleto in punto di autorizzazione lo stesso è stato completato dal ricorrente il quale ha dichiarato di aver utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato, vale a dire il treno, perché l'autorizzazione, appunto, non vi era stata. Inoltre il quadro che richiede il rimborso non è stato compilato sicché il prefato che richiedeva la liquidazione delle altre voci di indennità di missione, non avanzava in realtà alcuna richiesta di rimborso. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan e altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e altri). Ciò posto il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1 - Il primo motivo di ricorso (relativo alla richiesta istruttoria denegata dal giudice di appello) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va osservato che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni;
Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro). Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, 29 luglio 1993, n. 7908, Giuffida, rv. 194487; Sez. 1, 15 aprile 1993, Ceraso) deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata da conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2) (Cass., Sez. 5, 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De LO e altri, rv. 240995) mentre l'error in procedendo è rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo 2008, n. 23505, Di Dio, rv. 240839). 3.2. - Tanto premesso, deve osservarsi che l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà della richiesta integrazione. È stato posto in particolare l'accento, ancorché in modo stringato, ma non per questo meno esauriente (sul punto cfr. Sez. 4, 2 dicembre 2009, Sergio e altri, n. 47095, rv. 245996, che esprime il principio di diritto condiviso da questo Collegio secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili), non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sè un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, giusta la sua superfluità, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell'accertamento della verità stante anche la doverosa ottemperanza, in carenza di una effettiva esigenza accertativa, del cogente principio della ragionevole durata del processo la cui elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Strasburgo, nell'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha condotto al riconoscimento nel nostro ordinamento del relativo principio con la riforma costituzionale del 1999.
3.2.1 - È infine del tutto evidente che non si tratta inoltre di prova successiva, posto che, per sapere qua è l'opinione di tale teste in ordine all'applicazione della circolare più sopra menzionata non sarebbe necessario acquisire la deposizione indicata dalla difesa, essendo sufficiente l'esame diretto del medesimo, in ordine al quale la prova si evidenzia come tardiva.
3.2.2 - Nella fattispecie, peraltro, in modo del tutto illegittimo, il ricorrente introduce surrettiziamente, allegandolo al ricorso, un documento espressamente non ammesso nella fase di merito (la sentenza del Tribunale di Verona 26 giugno 2012) cui fa riferimento onde argomentare il motivo di gravame. Dello stesso documento pertanto non può tenersi conto. È appena il caso di rammentare, sul punto, l'orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Cass., Sez. 2, 11 ottobre 2012, n. 1417, P.C. in proc. Platamone e altro). 3.3 - Anche il secondo motivo di gravame (formulato in ordine al profilo soggettivo del tentativo) è privo di pregio e va rigettato. 3.3.1 - Occorre rilevare che le argomentazioni espresse in sentenza sono chiaramente indicative di una volontà diretta da parte del prefato di richiedere un rimborso non dovuto. Gli atti erano idonei e diretti in modo non equivoco al raggiungimento dell'obbiettivo del rimborso.
3.4 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (incentrato sui canoni valutativi della prova). 3.4.1 - L'affermazione del giudice che il ricorrente abbia viaggiato o meno gratuitamente in seconda classe sulla base di una convenzione regionale è del tutto irrilevante, posto che è comunque certo che l'UÌ ha viaggiato sul treno e che non era in grado di poter esibire, per qualsivoglia motivo, un titolo di viaggio valido, situazione che lo faceva ricadere nell'ipotesi sub c). Del resto, come evidenziato nell'impugnativa, è il medesimo ricorrente che ammette di aver viaggiato in treno ancorché, a suo dire, il mezzo non gli fosse stato autorizzato.
3.5 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato. 3.5.1 - Da quanto emerge dalla lettura della L. 18 dicembre 1973, n.836 in vigore all'epoca dei fatti, è il mezzo pubblico, treno o altro mezzo che sia, il mezzo di spostamento ordinario per un dipendente dello Stato e dunque è un mezzo che non deve essere autorizzato perché previsto in questo senso dalla legge. È il mezzo proprio che doveva essere eventualmente oggetto di autorizzazione, sicché ne consegue che non solo là ove sul foglio di viaggio si fa riferimento a un mezzo diverso da quello autorizzato, si adduce che il mezzo utilizzato era alternativo, ma la dichiarazione di aver utilizzato un mezzo non autorizzato è falsa e diretta al conseguimento di un indebito rimborso posto che l'UÌ essendo stato in treno, ancorché solo fino a Cesenatico, non era stato in grado di esibire alcun biglietto.
3.5.2 - Peraltro è erronea l'impostazione difensiva secondo cui l'imputato aveva affermato di aver utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato, vale a dire il treno, non essendo stato quest'ultimo autorizzato, posto che, seguendo il ragionamento del ricorrente, non vi era stata in assoluto alcuna autorizzazione sicché il treno non era un mezzo diverso da quello autorizzato non essendovi stata appunto alcuna autorizzazione.
3.5.3 - Deve ritenersi infine fuorviante l'allegazione difensiva che in realtà il foglio di viaggio sarebbe stato compilato al fine di ottenere non le spese della missione, bensì le relative indennità, posto che la redazione del modulo portava per contro, inevitabilmente, come comprovato dalla reazione dell'organo destinato all'esame della documentazione, a ottenere, quantomeno, anche il rimborso delle spese di viaggio. Ed è peraltro appena il caso di sottolineare che la falsa dichiarazione sovra rilevata, e ritenuta dal giudice, era direttamente funzionale al rimborso delle spese essendo irrilevante l'indicazione di quale mezzo fosse stato utilizzato in quella missione se l'oggetto della richiesta era limitata alla corresponsione delle sole indennità. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014