Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 2
Il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile a giudicare con rito abbreviato altro coimputato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa.
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata, sicchè la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen. (Nella fattispecie, relativa a illegittimi rimborsi Irpef e IVA ottenuti dagli imputati, la Corte ha ritenuto del tutto congrua la motivazione del giudice territoriale che aveva riscontrato gli artifici e i raggiri richiesti per sussistenza della truffa nella presentazione delle istanze di rimborso contenenti dati falsi).
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sulle incompatibilità derivanti dallaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2009, n. 8613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8613 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/02/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 663
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - N. 011516/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Martinelli Leonardo, quale difensore di CC IR (n. il 09/12/1970); dall'Avvocato Marcinnò Nicola, quale difensore di AG LI (n. il 14/05/1966); dall'Avvocato Martinelli Leonardo, quale difensore di ER RA (n. il 04/04/1964);
dall'Avvocato Matrangolo RA, quale difensore di CO RL (n. il 04/03/1971);
dall'Avvocato Maglio Manlio, quale difensore di NI RO (n. 19/06/1972) avverso la sentenza della Carte d'appello di Perugia, sezione penale, in data 06/06/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore Avvocato Manlio Maglio (che sostituisce anche gli avvocati Martinelli e Marcinnò) che ha concluso per l'accoglimento del ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 29/11/2005, il G.U.P. presso il Tribunale di Perugia dichiarò CC IR, AG LI, ER RA, CO RL e NI RO responsabili di varie truffe e tentate truffe aggravate ai danni di Ente Pubblico (Amministrazione finanziaria;
ottenevano o tentavano di ottenere indebiti rimborsi delle imposte I.V.A. e I.R.P.E.F.) e - con esclusione dell'CC - di una serie di corruzioni (FI, incaricato di pubblico servizio quale dipendente della RI s.p.a. - società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia -, dietro pagamento compiva atti che favorivano l'iter delle richieste di rimborso di cui sopra, omettendo gli atti del suo ufficio che avrebbero consentito di far emergere la natura fraudolenta delle richieste o compiendo atti che rimuovevano gli ostacoli per ottenere l'indebito rimborso;
in particolare vigilava affinché le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Entrate - che effettuava controlli a campione - non giungessero all'attenzione di altri impiegati non coinvolti che potessero bloccare il rimborso non dovuto); il solo AG, inoltre, del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10 (occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra);
unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuzione per la scelta del rito - li condannò alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di Euro 600,00 di multa, oltre alla sanzione accessoria di cui all'art. 32 quater c.p.. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 06/06/2007, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. di Perugia in data 29/11/2005 dichiarò estinti, per intervenuta prescrizione, tutti i reati di cui sopra commessi in data anteriore al Gennaio del 2000;
confermò nel resto la decisione di primo grado, riducendo le pene per i residui reati nel modo seguente: CC IR mesi 4 di reclusione e Euro 200,00 di multa;
AG LI anni 1 e giorni 10 di reclusione;
ER RA mesi 11 e giorni 10 di reclusione;
CO RL mesi 11 e giorni 10 di reclusione;
NI RO mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata CC IR deducendo:
1) Art. 606 c.p.p., lett. C in relazione alla violazione dell'art.181 c.p.p., comma 1, e art. 604 c.p.p., comma 5.
La difesa della ricorrente evidenzia che con l'appello era stata eccepita la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e quindi la nullità della stessa. Infatti il G.U.P. si era limitato ad un semplice rinvio agli atti di indagine, senza indicare le prove poste a fondamento della condanna e senza spiegare la ragione della decisione. A riprova di quanto sopra nell'appello veniva evidenziato che l'CC - che rispondeva solo di una tentata truffa aggravata - veniva condannata alla stessa pena di altri coimputati che rispondevano di truffe aggravate e corruzione;
ciò dimostrava l'insufficiente esame degli atti da parte del Giudice di primo grado. La difesa della ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale non abbia accolto l'appello dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e abbia, invece, ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza appellata ai sensi dell'art.604 c.p.p., comma 5.
Secondo il ricorrente ciò non sarebbe possibile, perché la sentenza di primo grado è completamente priva di motivazione;
l'imputato, infatti, in casi del genere, sarebbe privato di un grado di giudizio. 2) Art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione alla violazione dell'art.530 c.p.p., comma 2. La difesa della ricorrente evidenzia che l'CC aveva sempre proclamato la sua innocenza evidenziando che il marito era l'amministratore di fatto della società. La C.T. grafica conferma che l'istanza di rimborso è stata firmata dal ER e non già dall'CC. Quindi la motivazione della Corte territoriale, che nonostante la C.T., conferma la penale responsabilità della ricorrente sulla base di mere supposizioni, è contraddittoria. La Corte di Appello sulla base di quanto sopra avrebbe dovuto assolvere l'CC ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La difesa della ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato AG LI deducendo:
1) Erronea applicazione della legge penale relativamente alle norme di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. La difesa del ricorrente rileva che nel caso di specie non può ritenersi sussistente il delitto di truffa aggravata per essere stato commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico. Infatti, le istanze di rimborso erano garantite da polizze fideiussiorie, rilasciate da compagnie assicurative;
polizze che l'Amministrazione Finanziaria ha regolarmente escusso quando si è accorta che i rimborsi non erano dovuti, non subendo - quindi - alcun danno. Pertanto si tratta di truffe semplici ai danni di privati (le compagnie Assicurative) non procedibili perché non è stata presentata querela. La Corte avrebbe dovuto, quindi, prosciogliere l'imputato ex art. 529 c.p.p.. 2) Carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 110, 320 e 321 c.p.. La difesa del ricorrente rileva che con apposito motivo di appello aveva evidenziato come nel caso di specie non fosse ravvisabile il reato di corruzione, ma quello di concussione a carico dell'impiegato della RI s.p.a. - società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia - FI. Questi, infatti, aveva prestato molto danaro al AG e a molti altri commercianti - coimputati del ricorrente - e pretendeva interessi molto alti. Poiché i commercianti non riuscivano a restituire le somme avute in prestito, il FI li costringeva a richiedere i rimborsi (non dovuti) e una volta ottenuti tratteneva per sè la maggior parte della somma lasciando agli imputati solo le briciole.
La difesa del ricorrente rileva che in ogni caso la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello di cui si tratta, violando così un suo preciso obbligo.
3) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla riconosciuta responsabilità per i reati di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D. La difesa del ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza sul riconoscimento di responsabilità del AG per il reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10. Invero la Corte desume quanto sopra dal solo fatto che i libri contabili e le altre scritture obbligatorie non siano state rinvenute e che l'imputato non ha mai presentato denunzia di furto o la ricevuta di affidamento di tali atti al commercialista.
È evidente che tali prove sono insufficienti e spetta al P.M. dimostrare la sussistenza del reato.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato ER RA deducendo:
1) art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione alla violazione dell'art.181 c.p.p., comma 1, e art. 604 c.p.p., comma 5.
La difesa del ricorrente evidenzia che con l'appello era stata eccepita la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e quindi la nullità della stessa. Infatti il G.U.P. si era limitato ad un semplice rinvio agli atti di indagine, senza indicare le prove poste a fondamento della condanna e senza spiegare la ragione della decisione. La difesa del ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale non abbia accolto l'appello dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e abbia ritenuto di poter integrare la motivazione della sentenza appellata ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 5. Secondo il ricorrente ciò non sarebbe possibile, perché la sentenza di primo grado è completamente priva di motivazione;
l'imputato, infatti, in casi del genere, sarebbe privato di un grado di giudizio. 2) Art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza che, tra l'altro, rinvia alla motivazione della condanna dell'CC che ha una posizione completamente diversa dal ER. Infatti la prima risponde solo di una tentata truffa e il secondo, invece, anche di corruzione. Sottolinea, infine, come l'impugnata sentenza non abbia dato alcuna risposta alle doglianze contenute nell'appello sulla qualifica di incaricato di un pubblico servizio di FI, qualifica che ha consentito di ritenere sussistente il reato di corruzione.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato CO RL deducendo:
1) Violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, e art. 179 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C.
Nullità assoluta di tutti gli atti assunti a far data dal 05/02/2004 fino alla sentenza di secondo grado.
La difesa del ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo e secondo grado, non avendo il G.U.P. mai deciso sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal difensore dell'imputato. Sottolinea come tale mancata decisione ha inciso sul diritto di difesa dell'imputato non abbiente che non ha potuto estrarre copie dei copiosissimi atti, ne' nominare suoi consulenti tecnici.
2) Inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lettera E, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1,
lettera C.
La difesa del ricorrente rileva che in appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato. La Corte di appello ha rigettato tale doglianza cercando di colmare le lacune motivazionali della sentenza del G.U.P., aderendo così al non condiviso orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice di secondo grado tale potere. Rileva, però, che in realtà la Corte territoriale non ha affatto motivato sul punto fondamentale evidenziato nell'appello:
l'accusa nei confronti del CO si basa solo sulla chiamata in correità della NI. Ebbene la Corte non ha proceduto alle verifiche prescritte dalla legge in questi casi e cioè: valutazione della credibilità del chiamante in correità; verifica sussistenza elementi esterni di riscontro.
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 18 c.p.p., comma 1, lettera A, art. 178 c.p.p., lett. C e art. 180 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. E. La difesa eccepisce che il G.U.P., a fronte della richiesta di alcuni imputati di procedere con giudizio ordinario, di altri di procedere a giudizio abbreviato secco e altri ancora a giudizio abbreviato condizionato, doveva necessariamente procedere alla separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 18 c.p.p., comma 1, lettera A, dato che non ha indicato alcun motivo di irrimediabile pregiudizio all'accertamento dei fatti derivante dalla separazione. Quanto sopra ha determinato il sopraggiungere dell'incompatibilità del Giudice ex art. 34 c.p.p., con violazione del principio del Giudice naturale precostituito per legge.
La difesa del ricorrente si lamenta, infine, del fatto che il G.U.P. abbia accolto la richiesta del P.M. di disporre l'acquisizione di nuove prove;
prove che non servivano - anche perché il G.U.P. non ha fornito alcuna motivazione sul punto - all'integrazione probatoria necessaria per poter decidere (come previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5), ma che si risolvevano in prove del tutto nuove che potevano e dovevano essere svolte nella fase delle indagini preliminari. 4) Inosservanza degli artt. 110, 320, 321 e 158 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. La difesa del ricorrente evidenzia errori, per quanto concerne la pena, da correggersi. Rileva, inoltre, che la truffa aggravata è più grave della corruzione di incaricato di pubblico servizio e quindi la Corte ha sbagliato a prendere quest'ultimo reato come base per operare la continuazione ex art. 81 c.p.. Evidenzia infine la carenza di motivazione sia in ordine alla qualifica di incaricato di un pubblico servizio per il FI, sia in relazione agli atti che questi avrebbe commesso, sia infine sull'elemento oggettivo e soggettivo imputabile al CO. Osserva, infine, che la corruzione si consuma con l'accordo tra corruttore e corrotto e questo accordo si sarebbe verificato in data 31/08/1998 quando è stata inoltrata la prima richiesta di rimborso.
Sarebbe, quindi, evidente che tutte le ipotesi di corruzione sarebbero prescritte.
5) Inosservanza dell'art. 316 ter c.p. e art. 640 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B. Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera E. La difesa del ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla eccepita insussistenza di artifizi e raggiri - e conseguentemente insussistenza del reato di truffa - che non si possono, certo, ravvisare nella semplice presentazione di un'istanza di rimborso non dovuto, senza la formazione di un falso supporto probatorio idoneo a trarre in inganno l'Ente pubblico. Se, poi, si volesse ritenere sussistente la violazione dell'art. 316 ter c.p. la difesa del ricorrente ricorda che la soglia di punibilità di questa norma è di Euro 3.999,96 di molto superiore alle L. 611.000 indebitamente percepite dall'imputato.
6) Inosservanza degli artt. 133 e 69 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera B.
Mancanza e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. E.
La difesa del ricorrente si lamenta dell'entità della pena base fissata dalla Corte di appello con una diminuzione di soli due mesi su quella individuata dal G.U.P., nonostante siano stati dichiarati estinti per prescrizione la maggioranza dei reati. Evidenzia, infine, una carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta e alla non concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in relazione alla sostanziale incensuratezza del ricorrente.
La difesa del ricorrente chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata NI RO deducendo:
1) art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 c.p. e agli artt. 336, 337 e 345 c.p.p.. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo, nello specifico polizze fideiussorie versate in atti, e domande di rimborsi I.V.A. ed I.R.P.E.F. depositate in atti.
La difesa della ricorrente rileva che nel caso di specie non può ritenersi sussistente il delitto di truffa aggravata per essere stato commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico. Infatti, le istanze di rimborso erano garantite da polizze fideiussiorie, rilasciate da compagnie assicurative;
polizze che l'Amministrazione Finanziaria ha regolarmente escusso quando si è accorta che i rimborsi non erano dovuti, non subendo - quindi - alcun danno. Pertanto si tratta di truffe semplici ai danni di privati (le compagnie Assicurative) non procedibili perché non è stata presentata querela. La Corte avrebbe dovuto, quindi, prosciogliere l'imputato ex art. 529 c.p.p.. Inoltre la difesa della ricorrente rileva che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla eccepita insussistenza di artifizi e raggiri - e conseguentemente insussistenza del reato di truffa - che non si possono, certo, ravvisare nella semplice presentazione di un'istanza di rimborso non dovuto, senza la formazione di un falso supporto probatorio idoneo a trarre in inganno l'Ente pubblico. La difesa della ricorrente evidenzia che la NI aveva sempre proclamato la sua innocenza. La C.T. grafica conferma che l'istanza di rimborso è stata firmata da altra persona e non già dalla NI. Quindi la motivazione della Corte territoriale, che nonostante la C.T., conferma la penale responsabilità della ricorrente sulla base di mere supposizioni, è contraddittoria. La Corte di Appello non ha tenuto neppure conto che la NI era succuba del CO RL. Questi nel suo interrogatorio ha, tra l'altro, ammesso di averla maltrattata. La difesa della ricorrente contesta, infine, che le dichiarazioni di CO ZO, CO RL e NI GI possano in qualche modo indicare responsabilità della NI.
2) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 320 e 321 c.p., art. 81 cpv. c.p. e art. 358 c.p.. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo, circa la definizione del FI quale pubblico ufficiale. La difesa della ricorrente contesta la sussistenza del reato di corruzione in primo luogo perché il FI, essendo addetto alla ricezione della posta (fatto affermato apoditticamente dal P.M. e non provato) della RI s.p.a. - società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi della città di Perugia - e svolgendo quindi semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale, non ha la qualifica ne' di pubblico ufficiale, nè di incaricato di pubblico Servizio.
La difesa della ricorrente rileva, infine, che non vi è alcuna prova di atti corruttivi della NI, ne' che il FI abbia posto in essere atti contrari al suo dovere a seguito dell'intervenuta corruzione.
3) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62 bis e 69 c.p. per la determinazione della pena e mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo. La difesa della ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al negato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante (tra l'altro inesistente per quanto sopra evidenziato) e all'eccessiva entità della pena anche in relazione all'incensuratezza dell'imputata. 4) Art. 606 c.p.p., lett. B ed E:
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 175 c.p. per mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione agli atti del processo. La difesa della ricorrente eccepisce che nonostante espresso motivo di appello la Corte territoriale non ha concesso la non menzione ne' ha assolutamente motivato sul punto.
5) Prescrizione del reato.
Si rileva il decorso dei termini di prescrizione.
Chiede, conseguentemente, che venga dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione degli stessi.
La difesa della ricorrente chiede, poi, in via subordinata l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio e in via ulteriormente subordinata l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
Invero, le doglianze di diritto (nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione non dichiarata dal Giudice di appello e acquisizione probatoria di ufficio del G.U.P. a fronte di richiesta di procedere con giudizio abbreviato secco), erano state correttamente respinte dalla Corte territoriale e le difese degli imputati, hanno presentato motivi di ricorso privi del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato - violando così il disposto dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c) - le cui valutazioni si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici e conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Infatti per quanto riguarda la disattesa richiesta di annullamento per la presunta nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, si deve rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p., e al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 727 del 09/02/2000 Cc. -dep. 29/03/2000 - Rv. 215726; Sez. 5, Sentenza n. 11920 del 27/10/2004 Ud. - dep. 25/03/2005 - Rv. 231702;
Sez. 6, Sentenza n. 5881 del 21/11/2006 Ud. - dep. 13/02/2007 - Rv. 236062; v. C. cost., 3 giugno 1999, n. 222, con riferimento anche a talune incompletezze del dispositivo). Da ultimo questa Suprema Corte ha ribadito che in tema d'appello, non rientra tra i poteri del giudice di secondo grado quello di annullare la sentenza del primo giudice mancante della motivazione, in quanto tale ipotesi integra una nullità sanabile dal giudice d'appello mediante la redazione della medesima (Sez. 3, Sentenza n. 26533 del 21/05/2008 Ud. - dep. 02/07/2008 - Rv. 240554).
Per quanto riguarda le doglianze in ordine al giudizio abbreviato, si deve rilevare che con le modifiche apportate dal legislatore al procedimento speciale de quo si è avuto il definitivo superamento del primitivo modello di giudizio a "prova bloccata". Quindi il Legislatore ha previsto da un lato l'obbligo del Giudice di procedere con giudizio abbreviato se l'imputato ne fa richiesta senza porre condizioni, dall'altro il potere-dovere del Giudice di assumere le prove necessarie ai fini della decisione allorché ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (fatto questo che prima della riforma interdiceva, invece, l'accesso al rito). L'integrazione probatoria - che ha come limite solo quello della necessità ai fini della decisione, necessità ritenuta dal G.U.P. con valutazione insindacabile in questa sede - è disposta - ex art. 441 c.p.p., comma 5 - dal Giudice "anche di ufficio". Tale formula indica, con evidenza, che questo potere del Giudice può essere anche sollecitato dalle parti processuali. L'imputato ha diritto - ex art. 441 bis c.p.p. - di rivalutare la convenienza difensiva dell'opzione per il giudizio abbreviato, solo se a seguito dell'integrazione probatoria di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, il P.M. proceda alle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p. (Si vedano in proposito:
Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004 Ud. - dep. 22/07/2004 - Rv. 229497; Sez. 3, Sentenza n. 12853 del 13/02/2003 Ud. - dep. 20/03/2003 - Rv. 224865; Sez. 1, Sentenza n. 1563 del 05/12/2006 Ud. - dep. 19/01/2007 -Rv. 236229).
Per quanto riguarda, infine, il genericissimo e non spiegato accenno ad una presunta incompatibilità del G.U.P. che, correttamente, non ha ritenuto di separare le posizioni dei vari imputati che hanno chiesto di procedere in modi diversi (alcuni con il giudizio abbreviato condizionato, altri con giudizio abbreviato secco, altri con il proseguimento dell'udienza preliminare) si deve rilevare che non può ravvisarsi alcuna causa di incompatibilità nel caso di specie perché il G.U.P. nella stessa fase e contestualmente esamina il materiale probatorio a carico di tutti gli imputati decidendo alla fine nel merito (come Giudice di primo grado) solo per chi ha chiesto di procedere con il rito abbreviato e disponendo il rinvio a giudizio per gli altri imputati. Questa Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il Giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p., a giudicare con rito abbreviato altro coimputato in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma a valutare la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. (Sez. 6, Sentenza n. 31704 del 05/03/2003 Ud. - dep. 28/07/2003 - Rv. 226088; vedi Corte Cost., n. 401/1991; Corte Cost., 124/1992, Corte Cost. n. 24/1996; conforme Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230690). Tutti gli altri motivi del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché prospettano censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre tali motivi del ricorso sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse presentate avanti alla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione - richiamando anche la sentenza di primo grado - sottolineato tutti i motivi dai quali desume la piena responsabilità degli imputati per il reati di truffa, tentata truffa, corruzione e del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D (il solo AG occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra) a ciascuno degli imputati contestati e correttamente affrontato gli argomenti di diritto strettamente collegati alle risultanze di fatto accertate. A solo titolo di esempio, appare opportuno ricordare che la Corte territoriale ha prima evidenziato, sinteticamente, quanto esposto nella sentenza di primo grado e cioè che:
a) la vicenda originava da controlli disposti dalla Guardia di Finanza circa rimborsi d'imposta, "poco chiari riguardanti la società Eurocan di LB Marco relativi a dichiarazioni di redditi non presentate);
b) i controlli venivano estesi anche ai conti bancari di FI RL, dipendente della RI s.p.a. di Foligno, successivamente deceduto, ed evidenziavano sospetti movimenti di danaro in favore del FI non giustificati dall'attività lavorativa dello stesso;
c) dai controlli effettuati presso le compagnie di assicurazioni "La Fondiaria" e "La Viscontea" emergeva che FI si era interessato per la stipula di molte polizze fideiussorie, connesse a richieste di rimborso di imposte, presentate presso la RI di Foligno dagli attuali imputati;
d) si accertava, inoltre, l'esistenza di molteplici rapporti tra FI e il commercialista CC BE, quale detentore della documentazione contabile e consulente fiscale di molte aziende coinvolte in rimborsi d'imposta non dovuti;
e) dalle dichiarazioni degli imputati in sede di interrogatorio emergeva la figura di VI RL, che, oltre a prestare danaro a soggetti in grave difficoltà economica, prospettava a coloro che non riuscivano a restituirgli il danaro l'espediente di emettere delle fatture false e di farsi, così, accreditare i rimborsi d'imposta dal competente ufficio;
f) che era emerso che alcune ditte che avevano chiesto i rimborsi non avevano neppure presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno in oggetto e che la documentazione allegata alla richiesta di rimborso oltre che falsa era anche contrastante con la situazione della stessa ditta istante per la netta sproporzione tra gli acquisti e il volume di affari;
g) che quanto sopra era stato accertato tramite una perizia contabile eseguita dal dott. Bastianelli;
h) che era stata disposta anche una perizia grafologica, eseguita dalla dottoressa Amadio, che ha consentito di accertare "il sostanziale coinvolgimento degli imputati nelle firme apposte sui documenti esaminati con la paternità delle stesse agli imputati, sia pure con l'eccezione di qualche firma e comunque con la riconducibilità in alcuni casi di firme apocrife a coimputati". La Corte di appello sulla base di quanto sopra ha, poi, rilevato che:
1) da tutti gli elementi acquisiti e dalle stesse dichiarazioni del commercialista CC (braccio destro del FI) risultava che le istanze di indebito rimborso presentavano dati falsi tesi ad ingannare la P.A. ed erano state preventivamente concordate con il FI e cioè con il dipendente della s.p.a. RI - presso cui venivano inoltrate le stesse istanze - che aveva il compito di curare il buon esito delle domande di rimborso non dovuto;
2) tutti i coimputati riferivano che ogni richiesta di rimborso era curata e seguita dal FI, che si occupava anche della stipula delle polizze fideiussorie e informava il ricorrente dell'avvenuto rimborso fornendo anche il numero di bonifico che la RI aveva fatto (come confermato dagli accertamenti della G. di F. di cui sopra); 3) che quanto veniva liquidato per il rimborso veniva diviso tra il CC (il commercialista), il richiedente e il FI (si vedano, in particolare, le dichiarazioni del CC e del NI); 4) i coimputati hanno riferito, anche, del ruolo svolto dal FI all'interno della RI che risolveva ogni problema (si veda in proposito pagina 30 dell'impugnata sentenza dove vengono riportati - ad esempio - due interventi diretti del FI all'interno della RI ove aveva convocato due coimputati - NI e LB - che avevano chiesto notizie sui loro rimborsi che tardavano); 5) che lo stesso FI aveva tranquillizzato il CC sul buon esito delle illecite attività, affermando che in caso di problemi aveva amicizie retribuite sia all'interno della RI, sia all'interno dell'Ufficio I.V.A. (si vedano in proposito le dichiarazioni del CC riportate sempre a pagina 30 dell'impugnata sentenza). Correttamente i Giudici di merito ritengono che quanto sopra integri il reato di truffa e corruzione contestati.
Infatti, a proposito della truffa questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art. 640 c.p., idoneo ad ingannare. Tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli, ben potendo, per l'elevato numero delle note presentate, sfuggire l'irregolarità di alcune. (Sez. 2, Sentenza n. 1658 dei 07/10/1992 Ud. - dep. 23/02/1993 - Rv. 193760; Sez. 1, Sentenza n. 8952 del 05/02/2008 Ud. - dep. 28/02/2008 - Rv. 239135). Nè è fondato l'argomento della difesa del ricorrente sull'impossibilità di ravvisare nella menzogna l'artifizio di cui all'art. 640 c.p.. Si rileva che costantemente questa Corte ha affermato che anche la semplice menzogna può costituire raggiro idoneo a concretare gli estremi del reato di truffa (Si veda: Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 14/05/1982 Ud. - dep. 28/10/1982 - Rv. 155882;
Conf. Mass. n. 150458; Conf. Mass. n. 143164; Conf mass n 120649;
Conf. Mass. n. 100665; Sez. 2, Sentenza n. 29411 del 15/04/2008 Ud. - dep. 15/07/2008).
Da ultimo questa Suprema Corte, proprio sull'esempio portato dalla difesa di uno dei ricorrenti (rapporto tra art. 316 ter c.p. e art.640 c.p.), ha affermato il principio (in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale) che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. (inserito dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 4), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto (316 ter c.p.) ma, quando ha natura fraudolenta - come nel caso di specie e ben sottolineato dal Giudice di merito - può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis c.p.. Questa Corte ha, infatti, precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, "ex lege", ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito. (V. C. cost., ord. n. 95 del 12 marzo 2004; Sez. 2, Sentenza n. 23623 del 08/06/2006 Ud. - dep. 06/07/2006 - Rv. 234996;
Sez. 2, Sentenza n. 29411 del 15/04/2008 Ud. - dep. 15/07/2008). Gli imputati nel caso di specie non hanno ottenuto o tentato di ottenere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, come è richiesto dall'art. 316 ter c.p.. Gli imputati si sono, invece, procurati con gli artifizi e raggiri, specificati nel capo d'imputazione, l'ingiusto profitto di ottenere - presentando istanze di rimborso contenenti dati falsi e concordate con il dipendente pubblico che avrebbe curato il buon esito delle stesse istanze - rimborsi I.V.A. e I.R.P.E.F. non dovuti. Fatto che integra sicuramente il delitto di truffa aggravato contestato. Inoltre, a proposito di alcune doglianze delle difese in tema di truffa, sussiste l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno dello Stato o di altro ente pubblico, di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1, anche se il danno sia ricaduto, in concreto, su di una compagnia di assicurazioni, qualora il raggiro sia stato posto in essere direttamente nei confronti dell'ente pubblico, con la conseguenza che questo sia stato indotto in errore ed abbia subito un danno con l'esborso di una somma corrisposta per un fatto illecito e senza trovare riscontro nella realizzazione di precise finalità pubbliche, cui fosse collegata la somma erogata (Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 02/11/1992 Ud. - dep. 05/02/1993 - Rv. 193495). Per quanto riguarda le doglianze relative alla possibilità di ravvisare il reato di corruzione, in considerazione delle mansioni del FI all'interno della RI, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio -che ai fini della configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che trattisi di atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. - dep. 04/02/2004 - Rv. 227100). Ingerenza confermata dal dato oggettivo dell'effettivo e continuo ottenimento di rimborsi non dovuti, ma anche da quanto concretamente realizzato dal FI e verificato - come si è sopra detto - direttamente dai coimputati. A proposito degli interventi del FI - per risolvere i problemi della NI e dell'LB -presso due funzionari della RI, si deve ricordare - ad ulteriore conferma di quanto sopra - anche che lo stesso FI aveva tranquillizzato il CC sul buon esito delle illecite attività affermando di avere amicizie retribuite sia all'interno della RI, sia all'interno dell'Ufficio I.V.A. che avrebbero risolto eventuali problemi (si vedano in proposito le dichiarazioni del CC riportate sempre a pagina 30 dell'impugnata sentenza). Si deve, allora, sottolineare che ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, Sentenza n. 7481 del 08/11/2007 Ud. - dep. 19/02/2008 - Rv. 238925).
Non appaiono, poi, censurabili in questa sede le decisioni della Corte di appello, che ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione spiegato anche: 1) il perché non possa incidere sulla penale responsabilità dell'CC e della NI quanto accertato dal RI (il quale ha però concluso in modo significativo sul punto, come sopra riportato nella sintesi delle statuizioni del Tribunale) e cioè che alcune istanze di rimborso non siano state da loro firmate. Il Giudice di merito evidenzia in proposito: l'importanza del loro ruolo all'interno della ditta;
il rapporto particolare con chi avrebbe firmato al loro posto;
la disponibilità della contabilità dell'azienda e infine che loro stesse avrebbero o hanno dovuto incassare l'indebito rimborso e che quindi erano perfettamente consapevoli di quanto avveniva;
2) il perché la posizione del ER, marito dell'CC, è eguale a quella di quest'ultima con rinvio, quindi, alle motivazioni fornite per tale posizione. È evidente l'infondatezza della doglianza della difesa del ER, che apoditticamente afferma l'impossibilità di ritenere sufficiente, per il suo assistito, il richiamo di una motivazione fornita per la posizione di una coimputata (moglie) che risponde di reati diversi, non essendo stata contestata all'CC la corruzione. In realtà la Corte territoriale ha fornito, con richiamo degli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, congrua motivazione per ogni reato in una parte generale e ha successivamente affrontato le singole doglianze dei vari imputati;
3) del perché i singoli imputati debbano rispondere del reato di corruzione. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato come tutti i coimputati abbiano riferito che ogni richiesta di rimborso era curata e seguita dal FI, che si occupava anche della stipula delle polizze fideiussorie e informava il ricorrente dell'avvenuto rimborso fornendo anche il numero di bonifico che la RI aveva fatto (come confermato dagli accertamenti della G. di F. di cui sopra) e che, proprio per questo, quanto veniva liquidato per il rimborso veniva diviso tra il CC (il commercialista che aiutava il FI nel disbrigo delle pratiche e che teneva la contabilità di molte delle ditte coinvolte), il richiedente di turno e il FI. È ovvio che questa divisione dell'illecito rimborso con il FI costituiva il prezzo del suo illecito operato, riconosciutogli dagli altri coimputati. A tal proposito si deve rilevare l'assoluta infondatezza della doglianza del AG che ritiene sia, eventualmente, ravvisabile, nel caso di specie, il reato di concussione e non già quello di corruzione. Si deve innanzi tutto rilevare che la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del AG è apodittica. Si afferma, infatti, che il FI avrebbe prestato del danaro al ricorrente e agli altri coimputati e che non avendo questi la possibilità di restituire quanto avuto, sarebbero stati obbligati dal FI a chiedere gli indebiti rimborsi. Non si comprende, ne' viene indicato - come era invece suo obbligo - da quali atti o deposizioni emerga quanto sostenuto dalla difesa del AG. Si sottolinea che dalla sentenza - pagina 24 - emerge solo che tale VI RL (e non, quindi, il AG), dopo aver prestato del danaro, suggeriva ad alcuni suoi debitori di emettere fatture relative ad operazioni inesistenti e di chiedere, poi, indebiti rimborsi;
e che il NI - pagina 32 - si occupava di ricercare gli imprenditori disposti a presentare le richieste di indebito rimborso di imposta. Non vi è alcun accenno a una forzatura in tal senso del FI. Va in proposito ricordato che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati (nel caso di specie non si indica, come si è detto, alcun atto). È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Ciò può avvenire, però, solo attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa;
attraverso tale indicazione si consente, nel giudizio di Cassazione, di verificare la correttezza della motivazione. A prescindere da quanto sopra osservato - che è comunque più che sufficiente per ritenere manifestamente infondata l'eccezione di cui si tratta - si deve rilevare che nel caso di specie non è ravvisabile alcuno degli elementi essenziali del reato di concussione. Infatti, anche seguendo - per ipotesi - la ricostruzione dei fatti del ricorrente non si è verificato quanto necessario per realizzare il delitto di cui all'art. 317 c.p. e cioè che un incaricato di un pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri per costringere un privato cittadino a promettere o dare indebitamente a lui danaro o altra utilità. In realtà nel caso di specie si è raggiunto un accordo illecito tra privati cittadini e incaricato di un pubblico servizio per ottenere rimborsi - divisi, poi, tra tutti i coimputati - non dovuti truffando una Pubblica Amministrazione. In proposito va detto che la difficoltà di distinguere la concussione dalla istigazione alla corruzione, trae spesso origine dalla mancata focalizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie legale prevista dall'art. 317 c.p.. In particolare, avendo riguardo al presente processo, occorre chiarire che la "costrizione" o "induzione", che caratterizza l'ipotesi concussiva, non si identifica nella superiorità o nell'influenza o nell'autorità che il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio può vantare rispetto al privato, che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica (e non è neppure questo il caso perché il ricorrente non aveva avuto contatto con il FI per motivi del suo servizio o perché doveva in qualche modo avere dei rimborsi), versa in stato di soggezione psicologica. Tale soggezione, connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, è irrilevante ai fini del reato di concussione, per integrare il quale occorre una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal P.U. o dall'incaricato di un pubblico servizio con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cosicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione.
Il perfezionamento del delitto in esame si sviluppa, dunque, secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o azione.
Perciò, nel delitto di concussione, promessa o azione sono conseguenze della coazione psicologica esercitata dal P.U. o dall'incaricato di un pubblico servizio sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (Sez. 6, Sentenza n. 52 del 08/11/2002 Ud. - dep. 08/01/2003 - Rv. 222971; Sez. 6, Sentenza n. 14353 del 14/11/2002 Ud. - dep. 27/03/2003 - Rv. 226426; cfr. anche:
Cass., Sez. 6A, 13.01.2000, Lattanzio). La Corte territoriale ha d'altronde ben evidenziato - come si è già detto - i motivi per i quali nel caso di specie è ravvisabile solo il reato di corruzione a carico di tutti gli imputati ai quali è stato contestato tale delitto e quindi non era necessario che specificatamente rispondesse alla doglianza di cui sopra. Infatti, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, Sentenza n. 29434 del 19/05/2004 Ud. - dep. 06/07/2004 - Rv. 229220);
4) del perché il AG debba rispondere del reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 1, lett. D e art. 10 poiché occultava o distruggeva le scritture contabili e altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per ottenere gli indebiti rimborsi di cui sopra e non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della sua impresa. La Corte ha, infatti, correttamente rilevato che l'imputato non era in possesso delle scritture contabili e degli altri documenti che aveva, invece, l'obbligo di conservare e nessuna delle giustificazioni addotte si sono rilevate fondate (ha parlato di furto, ma non è stata prodotta alcuna denunzia o fornito elementi per accertare l'avvenuta denunzia;
ha parlato di deposito presso il commercialista senza dare alcuna prova di ciò). Pertanto correttamente la Corte ha tratto il convincimento della commissione del reato. D'altronde questa Suprema Corte ha più volte affermato che, ad esempio in materia di reati fallimentari, in particolare con riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Sez. 5, Sentenza n. 11703 del 08/10/1997 Ud. - dep. 16/12/1997 - Rv. 209269). Ed ancora che in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999 Ud. - dep. 11/06/1999 - Rv. 213636); 5) del perché le chiamate in correità sono attendibili e supportate da idonei riscontri (nel caso di CO egli stesso fornisce riscontro alle dichiarazioni della NI confermando di averla maltrattata). Infatti, dalla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza si comprende chiaramente come le dichiarazione dei vari coimputati si confermino tra di loro e siano, poi, riscontrate dagli accertamenti della G. di F., dalla documentazione acquisita e dalle perizie tecniche disposte. È appena il caso di rammentare quanto già detto in ordine ad un silenzio del Giudice di merito, sulla eventuale specifica doglianza del CO. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Sez. 2, Sentenza n. 29434 del 19/05/2004 Ud. - dep. 06/07/2004 - Rv. 229220);
6) perché per il CO sia stata correttamente individuato come reato più grave - per effettuare gli aumenti ex art. 81 c.p., - la corruzione. Invero essendo stata scelta come pena base quella minima non vi è dubbio che la pena minima per la corruzione (anni 1 e mesi 4) è più alta di quella prevista per la truffa (1 anno). Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, alla presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. 2, Sentenza n. 19156 del 20/04/2007 Cc. - dep. 17/05/2007 Rv. 236407). Nessun problema, poi, per la pena inflitta di mesi 11 e giorni 10 di reclusione che è quella giusta secondo i calcoli eseguiti dal Giudice di merito e correttamente indicata nel dispositivo che, come è noto, prevale sulla parte motiva. Nella parte motiva, nei calcoli contenuti tra le parentesi si ravvisa, un mero errore materiale - che non deve neppure essere formalmente corretto in quanto nel dispositivo si indica la pena giusta - in quanto anni uno e mesi cinque di reclusione meno un terzo per la scelta del rito abbreviato da come risultato mesi undici e giorni dieci (come indicato nel dispositivo) e non anni uno e giorni 10 come scritto nella parte motiva.
Del tutto infondata appare anche la censura di nullità di tutti gli atti assunti a far data dal 05/02/2004 ex D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 96, comma 1, per omessa decisione del G.U.P. sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio di CO RL. Infatti tale censura è stata sollevata solo innanzi a questa Suprema Corte, tra l'altro in modo molto generico in quanto la stessa difesa del ricorrente non è sicura se il G.I.P. abbia provveduto su tale istanza o no (nè, in proposito, ha presentato una certificazione della Cancelleria del G.U.P. che confermasse l'assenza del provvedimento de quo). Invero nel ricorso afferma sul punto: "ma non risulta che (il G.I.P.; n.d.s.) lo abbia mai fatto, almeno all'imputato una decisione non è stata mai comunicata". È evidente che così stando le cose questa Corte di legittimità, investita per la prima volta della questione, non ha alcun obbligo di andare a fare ricerche e accertare se il G.I.P. abbia o meno deciso su tale questione. Inoltre la difesa del ricorrente, circa sei mesi dopo aver chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, ha chiesto e ottenuto che si procedesse con il rito abbreviato e in tale sede non ha rappresentato al G.U.P. ne' l'omissione di cui sopra, ne' soprattutto eventuali lesioni del suo diritto di difesa derivanti dall'omessa ammissione al gratuito patrocinio. In realtà anche nel presente ricorso la difesa del CO evidenzia generiche e ipotetiche lesioni del diritto di difesa (impossibilità di effettuare copie dei numerosi atti depositati e di nominare suoi C.T. nel corso delle perizie disposte dal G.U.P. nel corso del giudizio abbreviato;
ma a proposito di tali accertamenti il ricorrente nei motivi di appello li utilizza a suo favore sottolineando che le perizie concludono in modo positivo per la sua posizione) che si sarebbero verificate nella fase del giudizio abbreviato o a quella immediatamente precedente dell'art. 415 bis c.p.p. senza che, come si è detto, abbia rappresentato al G.U.P. tale problematica. Inoltre il CO è stato sempre assistito da difensori di fiducia. La prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge comporta la nullità di tutti gli atti compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento assunto in ritardo, sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. (Sez. 2, Sentenza n. 44221 del 17/11/2005 Cc. - dep. 02/12/2005 - Rv. 232401; Sez. 2, Sentenza n. 16352 del 06/04/2006 Ud. - dep. 12/05/2006 -Rv. 234750). Ed ancora che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 96 - per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta dall'imputato - non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa, poiché, ad esempio, il ricorrente sin dall'inizio è stato assistito dal suo difensore di fiducia (Sez. 4, Sentenza n. 5762 del 13/12/2007 Cc. - dep. 06/02/2008 - Rv. 239033). Quanto sopra è quindi più che sufficiente per dichiarare manifestamente infondata la doglianza. Ma vi è di più. Infatti, in data odierna il G.I.P. di Perugia, su richiesta di questa Corte, ha inviato, via fax, copia del decreto - datato 26/02/2004 n. 48/04 GRAT. PATR. con il quale CO RL è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Manifestamente infondate appaiono, poi, le doglianze relative al fatto che i Giudici di merito abbiano applicato una pena eccessiva e ritenuto solo l'equivalenza dell'attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infatti dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, e dalla stessa sentenza impugnata si rileva chiaramente che sono stati esaminati i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per individuare la pena più adeguata. Si osserva in proposito che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). Eguale discorso deve essere fatto per il giudizio di cui all'art. 69 c.p.. Infatti dalla lettura della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, e dalla stessa sentenza impugnata si evince con chiarezza che sono stati esaminati i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per giustificare la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Questa suprema Corte ha più volte affermato, in proposito, che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Manifestamente infondati appaiono anche i due motivi di ricorso riguardanti la prescrizione. Quello contenuto nel ricorso della NI è infatti del tutto generico e non si comprende per quale motivo sarebbero da dichiarare prescritti i reati avendo la difesa solo affermato: "Si torna a rilevare il decorso dei termini di prescrizione".
Il motivo contenuto nel ricorso del CO si fonda, invece, sulla considerazione - errata - che la corruzione nel caso di specie si consumi con l'accordo tra corruttore e corrotto e questo accordo si sarebbe verificato in data 31/08/1998 quando è stata inoltrata la prima richiesta di rimborso. Sarebbe, quindi, evidente che tutte le ipotesi di corruzione sarebbero prescritte. In realtà il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale (che è quello che si è verificato nella presente fattispecie), il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e Cuna funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato. (Sez. 6, Sentenza n. 35118 del 09/07/2007 Cc. -dep. 20/09/2007 - Rv. 237288; Conf. sez. 6, 9 luglio 2007 n. 35119, Figini, e n. 35220, Linguiti, non massimate).
Si deve evidenziare - a proposito delle doglianze di cui sopra - che la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha già dichiarato estinti per prescrizione - applicando i nuovi termini di anni sette e mesi sei - tutti i reati commessi anteriormente al gennaio 2000. In realtà, nel caso di specie, si doveva e si deve applicare la vecchia normativa prevista dal codice penale prima della legge di riforma dell'istituto della prescrizione entrata in vigore in data 08/12/2005 in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa in data 29/11/2005. In proposito questa Suprema Corte ha, infatti osservato che in tema di prescrizione del reato, la pendenza del giudizio di appello, rilevante, secondo la normativa transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, (come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006), ai fini dell'applicazione delle "vecchie" o delle "nuove" norme in tema di prescrizione, ha inizio nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado, coincidente con il momento della lettura del dispositivo e non con quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 38836 del 10/07/2008 Ud. - dep. 15/10/2008 - Rv. 241291). Naturalmente, non essendovi stata l'impugnazione del P.M., per il divieto della reformatio in peius, non si può far nulla per i reati dichiarati prescritti (in particolare in relazione all'applicazione della decorrenza della data di prescrizione dalla data di cessazione della continuazione, così come previsto dal vecchio testo dell'art. 158 c.p.). Quindi, anche prescindendo da quanto sopra e senza tener conto delle eventuali cause di sospensione, si deve osservare che nessuno dei reati contestati agli imputati di cui sopra si era prescritto quando è stata pronunziata la sentenza di secondo grado, data alla quale bisogna fare riferimento essendo stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi (con esclusione del solo motivo relativo alla mancata concessione della non menzione della condanna alla NI RO;
motivo questo che non ha alcuna connessione essenziale con tutti gli altri motivi di ricorso presentati dalla stessa NI e tutti dichiarati inammissibili). Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate eventualmente, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228349). Infatti sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice. (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. -dep. 22/06/2005 - Rv. 231164;
Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. - dep. 15/05/2008 - Rv. 239400).
A fronte di quanto sopra il ricorrente contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Corte di appello.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Per quanto riguarda, infine, l'omessa motivazione sulla richiesta di NI RO di concessione della non menzione della condanna sul certificato penale, si deve rilevare che effettivamente la Corte di appello non ha risposto a tale richiesta. Questa Corte ritiene però di annullare senza rinvio l'impugnata sentenza sul punto - ex art.620 c.p.p., lettera L -. Invero si ritiene superfluo il rinvio potendo questa stessa Corte concedere il beneficio della non menzione. Infatti nella sentenza del G.U.P., confermata dalla Corte di appello, è già contenuta una prognosi favorevole per quanto riguarda la concessione della sospensione condizionale della pena;
prognosi che non può non estendersi anche alla concessione del beneficio della non menzione. Questa Suprema Corte ha in proposito affermato che in tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, qualora l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge (Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 18/12/2003 Ud. - dep. 05/05/2004 - Rv. 229233).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati CC, AG, ER e CO che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro Mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a NI RO e limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna, beneficio che concede. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della NI e dichiara inammissibili i ricorsi di CC, AG, ER e CO che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di Euro Mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009