Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema d'appello, non rientra tra i poteri del giudice di secondo grado quello di annullare la sentenza del primo giudice mancante della motivazione, in quanto tale ipotesi integra una nullità sanabile dal giudice d'appello mediante la redazione della medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2008, n. 26533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26533 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01258
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 033291/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) TT IT, N. IL 10/06/1936;
2) NZ ET NT, N. IL 07/06/1964;
3) NZ DI, N. IL 16/11/1965;
avverso SENTENZA del 20/02/2002 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione. OSSERVA
Con sentenza del 20.2.2002, il Tribunale di Rossano in composizione monocratica assolveva TT RI, NZ AE e NZ NA dalla contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n., nonché dal delitto di cui agli artt. 633 - 639 bis c.p., per aver abusivamente occupato una superficie di circa 55 mq di demanio marittimo mediante veranda e rampa di scala in Rossano;
fatto accertato il 21.11.1995. Il giudice MASI Vito non depositava, al pari di altre, la sentenza relativa al procedimento in questione e, pertanto, il Presidente del Tribunale di Rossano disponeva "il deposito dei fascicoli penali relativi al ruolo" delle cause già deliberate dal predetto magistrato, tra i quali v'è appunto quella in esame e il cancelliere, con riferimento a quest'ultima, ha formato un documento - contenente l'intestazione della sentenza, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parli e la fotocopia del dispositivo - che è stato depositato in data 1.2.2007.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano deducendo entrambi la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione e, il solo Procuratore della Repubblica inoltrerà natura permanente dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dovere aderire, pur nel contrasto giurisprudenziale in atto, all'orientamento secondo cui la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 c.p.p., per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento gravato, ma da luogo ad una nullità, sanabile dal giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione (Sez. 6^, n. 5881 del 21/11/2006 Rv 236062). Si pone tuttavia allo stato un evidente problema in merito alla prescrizione dei reati.
Con riferimento ad entrambi sono, infatti, indicati in sentenza solo il luogo e la data di accertamento (Rossano, località S. Irene, il 21.11.1995).
Nulla si specifica invece circa la natura di essi, la protrazione dell'eventuale permanenza, ne' ovviamente è dato conoscere proprio per la mancanza di motivazione le ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad assolvere l'imputato da entrambe le ipotesi contestate perché il fatto non sussiste.
In nessun modo tali elementi vengono chiariti nemmeno nei ricorsi del P.M. e del P.G..
Ciò posto ad oggi è comunque prescritto il reato di cui all'art.1161 c.n., che ha natura contravvenzionale, tenuto conto del fatto che la sentenza è intervenuta il 20.2.2002 e che, comunque a quella data la eventuale permanenza sarebbe comunque cessata. Per quanto concerne invece il reato di cui agli artt. 633 - 639 bis c.p., trattandosi di delitto, il periodo di prescrizione è
ovviamente più lungo.
Va tuttavia ricordato in questa sede che, come già affermato dalla Corte, nell'ipotesi in cui il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi - come nella specie - esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, è il giudice del dibattimento che deve appurare se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto (Sez. 5^, n. 3348 del 01/02/2000 Rv. 215585).
Orbene, poiché tale mancanza non può essere evidentemente colmata in sede di legittimità e poiché neanche dai ricorsi in atto è possibile trarre elementi per determinare il periodo della eventuale permanenza, trattandosi di fatti risalenti secondo la contestazione al 1995, si impone anche per il reato di cui agli artt. 633 - 639 bis c.p., la declaratoria di prescrizione.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per tale ragione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008