Sentenza 14 novembre 2002
Massime • 1
L'induzione, quale elemento materiale del reato di concussione, deve essere qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva azione indebita sia l'effetto di siffatta induzione e, cioè, conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato, il quale si determini a tenere un comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa alla richiesta, formulata, tramite un emissario, da un funzionario regionale in posizione apicale al presidente e ad una collaboratrice di una cooperativa, di corresponsione di una somma di denaro pari a cento milioni per accelerare e definire positivamente in loro favore l'iter relativo ad una pratica di finanziamento per l'acquisto di macchinari indispensabili per l'attività della cooperativa, pesantemente esposta nei confronti di un istituto di credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2002, n. 14353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14353 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
4. Dott. Carlo Piccinini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De UC AN nato ad [...] l'[...];
2) ON CO nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 14 febbraio 2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso;
Sentito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di cui all'art. 318 cod. pen., così qualificato il fatto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di De UC AN e ON CO per il reato di concussione;
in particolare, per avere il De UC, funzionario dell'Assessorato presso la Regione Lazio, in concorso con ON, indotto IC GU e NO EL, rispettivamente presidente e collaboratrice della Cooperativa "Italiana Tabacchi", a dare indebitamente alla ON la somma di cento milioni di lire, allo scopo di definire in maniera favorevole una richiesta di sovvenzione dalla Regione Lazio, così da ottenere le necessarie provvidenze CEE per l'acquisto di macchinari.
La Corte di merito ha ritenuto provato che la richiesta del predetto pagamento venne fatta alle parti lese dalla ON e dal De UC allo scopo di "velocizzare la pratica del finanziamento", e che la richiesta del denaro allo scopo anzidetto integrava l'elemento della induzione, caratterizzante la concessione, escludendo quindi l'ipotesi della corruzione e quella di truffa.
Hanno presentato dichiarazione di ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, ma i motivi di ricorso sono stati presentati solo nell'interesse del De UC.
Deducono i difensori di questo ultimo i seguenti motivi:
1 - Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, e 546 cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione in merito all'ipotesi di concorso del De UC con ON, avendo il De UC sempre sostenuto di non avere saputo nulla, se non in seguito, dell'iniziativa della ON, e avendo questa ultima confermato, a proprio sfavore, tale assunto.
2 - Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 317 e 318 cod. pen., e difetto ed illogicità della motivazione, relativamente alla sussistenza del reato di concussione anziché della ipotesi di corruzione. Sostiene il ricorrente che esulava dalla richiesta del pagamento alcuna minaccia, e che le due persone offese recepirono la predetta richiesta come proposta di ottenere il vantaggio di una più rapida definizione della pratica, sicché si determinarono al pagamento per ottenere detto vantaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarato inammissibile il ricorso di ON CO per mancanza dei motivi.
Il ricorso di De UC AN non è fondato.
La sentenza impugnata fornisce una congrua e logica motivazione in ordine alla sussistenza del concorso dei due imputati nel reato. La sentenza medesima evidenzia, infatti, che l'assegnazione del contributo alle parti lese era avvenuta ad opera della Giunta Regionale del Lazio, della quale il De UC era funzionario di vertice, tant'è che fu lo stesso De UC a comunicare al LI l'approvazione CEE dell'iniziativa di finanziamento. Inoltre, le due persone offese hanno riferito che la ON si era loro presentata come inviata del De UC;
e il IC ha precisato che il De UC, suo ex compagno di scuola, gli aveva fatto capire chiaramente che per "velocizzare la pratica" bisognava fare un pagamento. Infine, i giudici del merito pongono in evidenza il dato significativo che entrambi gli imputati si trovavano in difficoltà economiche con una rilevante esposizione nei confronti della Banca Popolare dell'Alto Lazio, alla quale il De UC, due giorni dopo il pagamento della somma da parte delle persone offese, aveva comunicato con lettera l'imminente estinzione della posizione debitoria sua e della ON mediante versamento di 90 milioni. In conclusione, la sentenza appare adeguatamente motivata sul punto in esame, sicché la doglianza è più una censura in fatto. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. In sostanza, il ricorrente dà una interpretazione diversa e riduttiva dei fatti, rispetto a quella dei giudici di merito, i quali, invece, hanno posto in evidenza che le parti lese, per la situazione generale della loro azienda, avevano urgente bisogno dell'erogazione del contributo regionale;
sicché, la richiesta della dazione di denaro loro pervenuta dal De UC, tramite la ON, e senza alcuna iniziativa da parte delle persone offese, per la sollecita definizione della pratica, in ordine alla quale il De UC aveva quindi dato ad intendere di poter intervenire, non aveva potuto essere interpretata dalle stesse persone offese che come richiesta dalla cui accettazione dipendeva la rapida definizione della pratica di finanziamento, e, in quanto tale, integrante l'elemento della induzione. Invero, secondo giurisprudenza di questa Suprema Corte, ricorre il reato di concussione anche quando il privato si determini a tenere un comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale (Cass. 3 giugno 1994, Bosio;
12 novembre 1980, Liguori;
21 ottobre 1987, Del Tetto;
ecc.).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di ON CO e rigetta il ricorso di De UC AN.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e la ON anche al pagamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MARZO 2003.