Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 2
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art.96 comma primo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero giudizio rilevando che la relativa udienza era stata celebrata dopo che comunque la richiesta di ammissione era stata accolta).
Il fatto che l'imputato sia sottoposto alla misura del soggiorno obbligato non costituisce, di per sé, impedimento assoluto atto a giustificare la mancata comparizione all'udienza, salvo che egli dimostri che, nonostante la richiesta rivolta all'autorità competente, gli sia stata da questa negata l'autorizzazione necessaria a recarsi nel luogo di celebrazione del processo.
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2006, n. 16352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16352 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PP Maria - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 369
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3960/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON MI e da CC AV;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, in data 26 ottobre 2005;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Sirena Pietro Antonio;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario, il quale ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorso del ON e che dichiari inammissibile quello dello CC;
Sentito l'avvocato Trimarchi Rosario, difensore del ON, il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28 ottobre 2004, il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarò ON MA e CC AV responsabili della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., e li condannò alla pena di sei mesi di arresto ciascuno. Avverso tale provvedimento proposero impugnazione entrambi gli imputati, e la Corte di appello di Messina, con sentenza del 26 ottobre 2005, confermò la decisione di condanna del ON, mentre assolse lo CC per non avere commesso il fatto.
Ricorrono per cassazione il difensore del ON e personalmente lo CC.
Quest'ultimo - dopo avere affermato di essere stato condannato dalla Corte di appello - deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e). Il ricorso è inammissibile.
Ovviamente il ricorrente, affermando di essere stato condannato dai giudici del secondo grado, i quali lo avevano invece assolto, ha dimostrato di non avere neppure preso cognizione del provvedimento che lo riguardava: conseguentemente i motivi da lui proposti sono generici e del tutto destituiti di fondamento.
Il difensore del ON deduce invece: a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, nonché all'articolo 179 c.p.p., comma 2.
Il ricorrente afferma di avere presentato istanza di ammissione al gratuito in data 25 maggio 2004, aggiunge che tale istanza sarebbe stata accolta solo il 26 ottobre di quell'anno, e sostiene che la mancata osservanza del termine di dieci giorni avrebbe determinato la nullità assoluta dell'udienza del 28 ottobre 2004 e degli atti successivi.
La censura è infondata.
E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 1, ora trasfuso nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine dei dieci giorni, in quanto nell'unico giorno di scopertura conseguente al ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio nessun atto pregiudizievole dei diritti difensivi del condannato era stato compiuto)" (Cass. pen., sez. 1^, 5 marzo 2003, Gammuto, RV. 224 8 92).
Ebbene, alla stregua della su esposta giurisprudenza, è evidente che nessuna nullità sussiste in ordine all'udienza del 28 ottobre 2004, essendo stata questa celebrata dopo che il ON era stato ammesso al gratuito patrocinio.
b) Violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione all'art. 420 c.p.p., art. 171 c.p.p., comma 1, lettera b), e art. 179 c.p.p., comma 1. Secondo il ricorrente, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non sarebbe stato notificato al difensore di ufficio del ON, indicato in quel provvedimento con le generalità di VA PP ME, del foro di Messina;
e ciò in quanto nell'albo degli avvocati di quella città risulterebbero iscritti gli avvocati VA PP", VA IN PP" e VA PP ME;
così che, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna certezza in ordine alla persona del difensore di ufficio effettivamente nominato. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il giudizio di primo grado sarebbe nullo anche perché l'avvocato Nicita Giuseppina, designata dal giudice quale sostituto del difensore di ufficio, veniva erroneamente indicata quale difensore di fiducia dell'imputato, senza che la stessa avesse mai ricevuto mandato fiduciario dal ON. Le censure sono infondate.
E, evidente, in ordine alla prima delle due doglianze, che era stato nominato quale difensore di ufficio al ON l'avvocato PP Domenico AL, al quale la notificazione del decreto di citazione fu regolarmente eseguita;
e che per mero errore materiale - assolutamente inidoneo a provocare dubbi sulla effettiva nomina - venne indicato il cognome AL.
Perciò il decreto di citazione a giudizio venne correttamente notificato al difensore dell'imputato.
Quanto alla seconda doglianza, si osserva che nessuna nullità consegue alla circostanza che sia stato erroneamente qualificato, in un verbale di udienza, il difensore di ufficio quale difensore di fiducia.
e) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c). Il ricorrente sostiene che l'appello avverso la sentenza del Tribunale era stato proposto proprio dall'avvocato Nicita Giuseppina, ma che l'avviso della fissazione della data di udienza del giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato "anche e soprattutto all'originario difensore di ufficio".
Ma pure questa censura è destituita di fondamento.
E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di immutabilità del difensore di ufficio originariamente nominato può trovare applicazione solo quando il difensore stesso abbia concretamente svolto la sua attività in favore dell'imputato e non quando se ne sia completamente disinteressato, come è avvenuto nella fattispecie (cfr.: Cass. pen., sez. 1^, 10 febbraio 1998, numero 6493, Esposito G e altri;
Cass. pen., sez. 6^, 25 ottobre 2000, numero 12550, Picchi;
Cass. pen., sez. 6^, 3 aprile 2000, Diener). Ma a ciò si deve aggiungere che il ON è stato ammesso al gratuito patrocinio e che il legale che lo ha difeso è stato proprio l'avvocato Nicita, al quale sono stati liquidati i relativi onorari dal Tribunale di Messina.
Dunque, l'avviso di fissazione della data di udienza del giudizio di appello doveva essere notificato esclusivamente a quest'ultimo legale.
d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per manifesta illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e della L. n. 1423 del 1956, art. 11. Secondo il ricorrente, i giudici del Tribunale avrebbero dovuto concedere un rinvio dell'udienza del 28 ottobre 2004 per impedimento dell'imputato, il quale si era dovuto recare "presso gli uffici del Commissariato "Librino" della Questura di Catania, laddove gli venivano ripristinati gli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza"; e i giudici del secondo grado avrebbero errato a non rilevare la nullità conseguente al mancato rinvio. Anche quest'ultima censura è infondata.
I giudici della Corte di appello hanno, infatti, testualmente affermato che "la verifica degli orari dell'udienza e dell'avvenuta notifica del decreto di ripristino della misura di prevenzione della sorveglianza speciale portano a rilevare che la notifica di tale ultimo provvedimento - a partire solo dalla quale l'imputato avrebbe avuto bisogno dell'autorizzazione per raggiungere il Tribunale - è avvenuta ben oltre le ore 9 del 27 ottobre 2003, e cioè in un orario in cui l'imputato si sarebbe già dovuto trovare nei locali del Tribunale per presenziare al dibattimento"; e da tale accertamento di fatto, e quindi non sindacabile in un giudizio di legittimità, sono giunti alla corretta conclusione che non sussisteva, nel caso concreto, una assoluta impossibilità del ON di comparire per legittimo impedimento.
Se poi fosse vero quanto affermato dalla difesa del ON - e cioè che il provvedimento di ripristino degli obblighi era operativo sin dal precedente 3 luglio 2002, data della notifica del decreto emesso dal Tribunale di Catania, e che in ogni caso l'imputato per recarsi fuori dal comune di residenza avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del Tribunale di Catania - dovrebbe trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato sottoposto alla misura di prevenzioni del soggiorno obbligato, non comparso all'udienza fissata per il dibattimento. Tale impedimento, infatti non può essere considerato assoluto, salvo che l'imputato non dimostri che, nonostante la richiesta rivolta all'autorità competente, gli sia stata negata l'autorizzazione necessaria per recarsi nel luogo di celebrazione del processo (cfr.: Cass. pen., sez. 6^, 28 aprile 1981, Iannuzzi, RV. 150257). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili o rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, colui il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile deve essere condannato - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - anche al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di ON MI e dichiara inammissibile quello di CC AV;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e lo CC anche della somma di euro 600 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006