Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
In tema di appello, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento gravato, ma dà luogo ad una nullità, sanabile dal giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2006, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 21/11/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1474
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 11557/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DEL MO TO, N. IL 28/09/1942;
2) DEL MO NT, N. IL 24/08/1973;
3) DEL MO NN, N. IL 14/05/1950;
avverso SENTENZA del 25/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. MURA NT, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore della p.c. non è comparso;
il difensore degli imputati, avv. SGAMBATO C., ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 25/11/2005, confermava quella in data 11/2/2004 del Tribunale di S. Maria C. V., che aveva dichiarato DE NT AL, DE NT NI e DE NT VA colpevoli del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e li aveva condannati a pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'addebito mosso agli imputati è di avere, il giorno 3/8/1999, in concorso tra loro, al fine di esercitare un preteso diritto di passaggio attraverso il portone d'ingresso al fabbricato sito in via Rimembranza n. 32 di Vitulazio, forzato arbitrariamente la serratura e rotto il chiavistello del detto portone.
La Corte territoriale, dopo avere rilevato che la decisione di primo grado era stata erroneamente motivata con riferimento ad altra e diversa vicenda processuale, provvedeva a indicare, sulla base delle emergenze processuali, le ragioni che legittimavano la pronuncia di colpevolezza degli imputati e, più specificamente, faceva leva sulle testimonianze delle persone offese, CI EN e TI FR CE, e su quelle di tali AL, CI AR, AN e FA, i quali tutti avevano riferito circostanze che portavano ad individuare negli imputati gli autori del pacifico danneggiamento del portone, sul cui uso era in corso da anni una controversia tra la CI C. e i DE NT.
Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati e hanno lamentato:
1) violazione degli art. 544, 546 c.p.p., dell'art. 125 c.p.p., comma 3, dell'art. 604 c.p.p., per non avere la Corte di merito rilevato e dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, assolutamente priva di motivazione;
2) manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata fatta una valutazione critica delle emergenze processuali, che nella loro contraddittorietà non consentivano di avallare l'ipotesi accusatoria. Il ricorso non è fondato. I casi in cui il giudice di appello, annullando la sentenza impugnata, deve disporre la trasmissione degli atti a quello di primo grado sono tassativamente indicati nell'art. 604 c.p.p.; tra di essi non rientra quello della mancanza di motivazione, vizio che, pur essendo causa di nullità della sentenza, è riparabile dal giudice di secondo grado, il quale, decidendo nel merito, redige la detta motivazione. È quanto si è verificato nella specie: la Corte territoriale, infatti, preso atto che la sentenza di primo grado era priva di apparato argomentativo a sostegno della conclusione alla quale era pervenuta, ha provveduto legittimamente, sulla base delle risultanze processuali già acquisite, a illustrare le ragioni che giustificano la pronuncia di condanna degli imputati. Il discorso giustificativo su cui riposa la sentenza impugnata ha forza persuasiva, è immune da vizi logici e non è, pertanto, censurabile sotto il profilo della legittimità.
Ed invero, la riferibilità soggettiva agli imputati dell'azione illecita di cui si discute è stata ritenuta alla luce dei contenuti delle puntuali testimonianze delle persone offese, la cui attendibilità è stata positivamente valutata dal giudice a quo, anche perché riscontrata dalle testimonianze di altri soggetti assolutamente disinteressati ai contrasti tra la CI C. e i DE NT.
Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2007