Articolo 336 del Codice di procedura penale
Articolo 309Articolo 311
Versione
24 ottobre 1989
Art. 336.
Querela
1. La querela e' proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volonta' che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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