Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
In tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, alla presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2007, n. 19156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19156 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 20/04/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 642
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 036618/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZAPRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) IC US N. IL 17/03/1960;
avverso SENTENZA del 28/04/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
lette le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 28-4-2006, il G.U.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su concorde richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., disponeva l'applicazione delle pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 160,00 di multa a IC PE - imputato dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, d, come modificata dalla L. n. 248 del 2000, e all'art. 648 c.p. - con il beneficio della sospensione condizionale.
In particolare la pena era così determinata: pena base, individuata la più grave violazione in quella di cui all'art. 648 c.p.c. ritenuta l'ipotesi di particolare tenuità di cui al cpv. dell'art. cit., mesi sei di reclusione ed Euro 240,00 di multa;
ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione ed Euro 160,00 di multa, aumentata per la continuazione a mesi cinque di reclusione ed Euro 240,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale richiesta.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S, Maria Capua Vetere e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo l'illegalità della pena applicata. In particolare osservano che il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, come modif. dalla L. n. 248 del 2000 prevede la pena pecuniaria non inferiore ad Euro 2.582,00 per cui la pena base non poteva essere determinata in misura inferiore a tale minimo edittale e quella finale non poteva essere determinata in quella poi applicata.
2. Il ricorso è fondato, risultando la pena determinata in misura inferiore al minimo di legge.
Invero costituisce principio di diritto, costantemente affermato da questa S.C., che l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Cass. pen., Sez. 1^, 13/01/1997, n. 4322). Ciò posto e considerato che la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, come modif. dalla L. n. 248 del 2000 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla multa dal minimo di Euro 2.582,00 al massimo di Euro 15.493,00, nel caso di specie il Giudice a quo, assunta come violazione più grave quella di cui all'art. 648 cpv. c.p., non avrebbe potuto determinare la pena base in mesi sei di reclusione ed 240,00 di multa e quella finale in mesi quattro di reclusione ed Euro 160,00 di multa, risultando la pena pecuniaria inferiore al minimo assoluto previsto per il reato concorrente contestato.
Di conseguenza l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007