Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di appello, non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado una motivazione totalmente errata, potendo il secondo giudice, che ritenga di confermare il dispositivo della sentenza di primo grado, sostituire integralmente la motivazione di questa. (Fattispecie nella quale l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 468 cod. pen. (uso di sigillo contraffatto), era stato condannato dal giudice che tuttavia aveva poi redatto una motivazione riguardante la diversa fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione). La corte d'appello, ritenendo rilevante la statuizione contenuta nel dispositivo, ha argomentato in ordine alla configurazione del reato di falso e la Cassazione ha confermato la legittimità della sentenza impugnata, escludendo che si versasse in una fattispecie di condanna per fatto diverso da quello contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2004, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FR - Presidente - del 27/10/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1592
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 024506/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CI NC N. IL 02/04/1939;
avverso SENTENZA del 22/04/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LI FR, imputato dei delitti di uso di sigillo falso e falso in certificazione amministrativa perché trovato in possesso di un passaporto falsificato, veniva, invece, condannato, per quanto è dato desumere dalla motivazione della sentenza di primo grado, dal giudice monocratico presso il Tribunale di Como, con sentenza in data 8 novembre 2001, per i delitti di ricettazione e falso in certificazione legati dal vincolo della continuazione. La Corte di Appello di Milano, ritenuto che il giudice di primo grado fosse caduto in un grossolano equivoco avendo scambiato l'articolo 468 c.p. per l'articolo 648 dello stesso codice e considerato che doveva essere dato valore al dispositivo, secondo il quale il LI era stato condannato per i reati ascrittigli, confermava l'affermazione di responsabilità per i delitti di falso in certificazione amministrativa e di uso di falso sigillo e confermava pure la pena inflitta, nonostante fosse inferiore al minimo edittale previsto per il delitto di cui all'articolo 468 c.p., in virtù del principio del divieto di reformatio in peius in mancanza di impugnazione del PM.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione FR LI, che ha dedotto la violazione dell'articolo 604 c.p.p. perché, essendo stata pronunciata dal giudice di primo grado condanna per un fatto diverso da quello contestato, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al primo giudice.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal LI non è fondato.
Ha certamente ragione la Corte di merito quando rileva che la statuizione effettiva è quella contenuta nel dispositivo della sentenza.
Ebbene il giudice di primo grado ha condannato il LI per i reati ascrittigli e, quindi, per i delitti di uso di sigillo contraffatto di un pubblico ufficio e falsificazione in certificazione amministrativa.
Ne consegue che non vi è alcuna discrasia tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza e, quindi, non sussiste la dedotta nullità.
Vi è stato, invece, un evidente errore nella motivazione della sentenza di primo grado ove il giudice ha scambiato il delitto di cui all'articolo 468 c.p. con quello di cui all'articolo 648 dello stesso codice.
Ma ciò attiene alla motivazione del provvedimento che, come è noto, può essere corretta ed addirittura sostituita da quella del giudice di secondo grado.
Quest'ultimo ha con precisione illustrato le ragioni che imponevano la condanna del LI per i due reati contestatigli e sul punto non vi è stato alcun motivo di ricorso dell'imputato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005