Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2002, n. 52
CASS
Sentenza 8 novembre 2002

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La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione (art.317 cod. pen.)non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all' art.317 cod. pen. ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (art.322 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2002, n. 52
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52
    Data del deposito : 8 novembre 2002

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