Sentenza 8 novembre 2002
Massime • 1
La costrizione o induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione (art.317 cod. pen.)non si identifica nella superiorità, nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato e, correlativamente, nella soggezione connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, occorrendo, ai fini dell'integrazione del reato, una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la successiva promessa o azione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ne consegue che un'indebita richiesta di denaro non è sufficiente ad integrare l'abuso di cui all' art.317 cod. pen. ma integra, ove sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (art.322 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2002, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 08/11/2002
l. Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco Consigliere N. 1303
3. Dott. PICCININA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTONDO EN Consigliere N. 29958/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TA PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 19.4.2001, della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ilario Salvatore MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Gianfrancesco IADECOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.2.1999, il Tribunale di Ariano Irpino dichiarava D'TA PP responsabile del reato di tentata concussione (ex artt. 56-317 c.p., perché, in Paternopoli, tra il 5 e il 30 novembre 1993, nella funzione di capo-ufficio tecnico del Comune di Paternopoli, abusando della predetta qualità e, comunque, dei suoi poteri, chiedeva indebitamente a NO EN di versare a lui personalmente la metà di L. 20.000.000 al fine di evitare il pagamento dell'intero importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione inerenti la costruzione di una villetta in Paternopoli da parte di PA VI moglie del predetto NO, così compiendo atti diretti in modo non equivoco ad indurre il NO a versare la predetta somma;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente e comunque per il rifiuto del predetto NO) e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi due di reclusione con ogni conseguenza di legge.
Interposto gravame dall'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 19.4.2001, lo accoglieva parzialmente, rideterminando la pena in anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Quanto al merito, la Corte territoriale, alla stregua delle risultanze processuali, riteneva provato che il D'TA avesse effettuato la richiesta di denaro al NO, le cui dichiarazioni apparivano pienamente attendibili, essendo, tra l'altro, confortate sul punto da quelle del geometra DI ET, il quale, a seguito delle contestazioni del P.M., aveva finito con l'ammettere di essere stato presente alla stessa, pur sostenendo che il discorso si era svolto in tono scherzoso. Nè alcun elemento in contrario poteva dedursi dalla circostanza evidenziata dalla difesa, relativa all'intervallo intercorso tra il verificarsi degli accadimenti di che trattasi e la denuncia sporta occasionalmente dal NO, circostanza questa che, al contrario, dimostrava l'assenza di intenti persecutori da parte del denunciante nei confronti del D'TA. Peraltro che il NO fosse stato oggetto della richiesta di denaro in questione, appariva avvalorato dalle dichiarazioni del teste DI IE (Sindaco del Comune di Paternopoli), al quale il denunciante aveva riferito l'episodio.
Rilevava, altresì, la Corte che la circostanza riferita dal teste DI ET, relativa al tono scherzoso della conversazione svoltasi tra il D'TA e il NO, poteva indurre a ritenere la non serietà della richiesta e che la stessa fosse stata avanzata "ioci causa". In effetti, il NO l'aveva recepita in tutta la sua serietà, tant'è che, successivamente, parlando con il Sindaco DI IE, il quale gli aveva esposto gli ostacoli interposti dal D'TA al pagamento del contributo, disse che forse avrebbe fatto meglio ad accedere alla richiesta di denaro fattagli dal D'TA. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il D'TA, che denuncia:
- violazione dell'art. 606/1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 56-317 c.p.) o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
nonché violazione dell'art. 606/1 lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si rileva che i rilievi mossi dal prevenuto con la relazione del 12.7.1993 erano fondati e non avevano intento ostruzionistico nei confronti della parte lesa, dato che sarebbe bastata la lettura dell'art. 4 comma 4 della legge n. 10 del 1977, per apprendere che l'originaria concessione edilizia rilasciata alla dante causa della moglie del NO nel 1998, era scaduta nel 1991, mentre la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia non equivaleva a rilascio della concessione in variante nel 1991, stante il diverso posizionamento dei fabbricati, non ritirata per non pagare gli oneri di urbanizzazione.
Veniva, pertanto, evidenziata l'insussistenza del reato per mancanza dell'azione induttiva, come implicitamente ravvisata;
violazione dell'art. 606 1^ co. lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale (artt. 56-317 e 322 c.p.p.). Si sottolinea come non la semplice richiesta di denaro (di per sè sempre illecita) sia idonea a configurare la condotta di abuso nella concussione per induzione o per costrizione, ma quella richiesta "preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale".
Nel caso in esame, sia il primo che il secondo giudice non hanno segnalato, dal punto di vista motivazionale, alcun altro atto, oltre la semplice richiesta di denaro, indicativo dell'abuso di qualità o dei poteri.
Si sarebbe potuto, in ipotesi, far ricorso alla fattispecie delittuosa dell'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), mai a quella della tentata concussione;
violazione dell'art. 606/1 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale (artt. 56-317 e 322 anche in relazione agli artt. 42/2 e 43/1 c.p.), nonché violazione dell'art. 601/1 lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si rileva come dal punto di vista dell'elemento soggettivo del delitto contestato (o della probabile istigazione alla corruzione), la Corte territoriale, non ha potuto non ammettere, nel sostenere l'attendibilità del teste DE ET presente al fatto, che il discorso, tra l'imputato e la presunta parte lesa, nell'ambito del quale era stata avanzata la proposta illecita, si era svolto in tono scherzoso;
tuttavia ha concluso per l'idoneità e per la serietà della proposta avendola con tali connotati percepita dal NO, sul rilievo che, successivamente (dopo quattro mesi), al Sindaco che gli rappresentava l'opposizione del D'TA (ma anche l'impossibilità di emettere l'atto richiesto), aveva riferito che avrebbe fatto meglio ad accedere alla proposta menzionata. Tale circostanza appare priva di significato riguardo alla serietà e alla idoneità della richiesta di denaro al momento in cui era stata fatta, perché l'espressione tardiva del NO appare come conseguenza della reazione alla comunicazione del Sindaco di non poter emettere il provvedimento invocato, nonostante il parere favorevole del legale esterno.
La motivazione dell'impugnata sentenza è, pertanto, da ritenere incongrua, in quanto le scelte compiute dai giudici del merito, anche riguardo alla rilevanza e alla attendibilità delle fonti di prova, si manifestano incoerenti, sul piano logico, alla stregua dell'analisi delle risultanze probatorie acquisite e denunciano un'imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto limitatamente al motivo per omessa derubricazione della fattispecie delittuosa da tentata concussione contestata, in quella di istigazione alla corruzione. Si ritiene opportuno in premessa richiamare sinteticamente il fatto ascritto, come evidenziato dai giudici di merito.
PA VI aveva lottizzato un terreno in Paternopoli, in regime di convenzione con il Comune, al fine di realizzare degli alloggi da vendere successivamente a beneficiari di contributi ex lege n. 219 del 1981, che non potevano o non intendevano ricostruire, bensì acquistare l'immobile con il denaro del contributo. Ed effettivamente, dopo averli realizzati, riusciva a venderne uno a tale TECCE. In conseguenza chiedeva al Comune l'erogazione del contributo al medesimo spettante;
riceveva, però, un netto rifiuto motivato con la richiesta da parte dell'Ente, di pagamento degli oneri di urbanizzazione ai sensi della L. n. 10 del 1977. Il rifiuto, espresso dal Sindaco, trovava il suo fondamento in un deciso, fermo e persistente parere contrario del capo dell'U.T.C., l'odierno imputato D'TA. Il responsabile dell'Ufficio tecnico persisteva in tale suo netto rifiuto anche quando l'avv. Rosato, richiesto dal Comune, esprimeva un parere favorevole al pagamento a favore della PA, ritenendo non dovuti gli oneri di urbanizzazione. Nell'ambito di tale contrastata vicenda l'ing. NO EN, marito della PA, che aveva operato sin dall'inizio a nome e nell'interesse della moglie, si recava più volte presso gli uffici comunali, fino a quando, in un pomeriggio del mese di novembre del 1993, negli uffici stessi, non riceveva una precisa richiesta di denaro da parte del tecnico, per poter ottenere una favorevole decisione della pratica. Esattamente il D'TA diceva al NO: "tu devi pagare venti milioni al Comune, ne dai dieci a me ed è tutto a posto". Il NO non aderiva alla richiesta e se ne andava. Successivamente, dopo circa un anno, essendo ascoltato dal Procuratore della Repubblica quale persona informata dei fatti, con riferimento a diversa vicenda, riferiva della richiesta del D'TA e, esercitata l'azione penale, l'imputato veniva tratto a giudizio. Ciò premesso, si rileva non esservi dubbio che il tentativo del delitto de quo, è configurabile tutte le volte che il p.u. (o l'incaricato di pubblico servizio) compie atti idonei a costringere o ad individuare taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima.
Appare, peraltro, pur sempre necessario valutare, ai fini della ricorrenza della fattispecie criminosa in riferimento, l'adeguatezza della condotta, che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta medesima, per accertare se l'azione del P.U. si presentava in concreto idonea a coartare la psiche della vittima (cfr.: Cass. 27.05.1995, Pizzolante), con ciò considerando non solo le caratteristiche dell'azione, ma anche l'effetto di essa nel soggetto passivo, costituito dallo stato di soggezione che non è ancora evento, ma che può essere elemento-prova dell'idoneità degli atti. In proposito va detto che la difficoltà di distinguere la concussione dalla istigazione alla corruzione, trae spesso origine dalla mancata focalizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie legale prevista dall'art. 317 c.p.. In particolare, avendo riguardo al presente processo, occorre chiarire che la "costrizione" o "induzione", che caratterizza l'ipotesi concussiva, non si identifica nella superiorità o nell'influenza o nell'autorità che il p.u. può vantare rispetto al privato, che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in stato di soggezione psicologica. Tale soggezione, connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, è irrilevante ai fini del reato di concussione, per integrare il quale occorre una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal p.u. con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cosicché la successiva promessa o azione indebita e l'effetto di siffatta costrizione o induzione. Il perfezionamento del delitto in esame si sviluppa, dunque, secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o azione. Perciò, nel delitto di concussione, promessa o azione sono conseguenze della coazione psicologica esercitata dal p.u. sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (cfr.:
Cass., Sez. 6^, 13.01.2000, Lattanzio). Ciò rilevato, si osserva, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che la ricostruzione del fatto, quale ipotesi concussiva (sia pure tentata), appare puramente congetturale, dato che, l'abuso, ex art. 317 c.p., non può essere identificato nell'indebita richiesta di denaro rivolta dal D'TA PP - p.u. quale capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Paternopoli - al privato - ing. NO EN. Infatti la semplice richiesta di denaro, ancorché insistita, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322 co. 3^ e 4^ c.p.. Va, invero, rilevato che, dall'esame delle decisioni di merito, manca la prova della costrizione o induzione richiesta dall'art. 317 c.p., essendo emerso che il NO, alla richiesta di denaro fatta dal D'TA, "non mostrava risentimento o livore, ne' pensava, ne' aveva mai pensato di denunziarlo", talché "il processo sorgeva occasionalmente per iniziativa e attenzione del Pubblico Ministero" (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
Consegue da quanto sopra che, qualificato il fatto istigazione alla corruzione, va disposto annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, perché, tenuto conto del tempus commissi delicti (30.11.1993), il reato è da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Qualificato il fatto come istigazione alla corruzione, annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003