Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 - per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta dall'imputato - non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto che il diritto di difesa, nonostante il ritardo della decisione sull'istanza, non fosse stato violato poiché il ricorrente sin dall'inizio era stato assistito dal suo difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2007, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/12/2007
Dott. BERNABAI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2118
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 27483/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
LL OV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 29 maggio 2007 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rossano aveva, in data 11 maggio 2007, applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a OV LL, gravemente indiziato dei reati di cui del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, (detenzione di un chilogrammo di hashish), art. 337 c.p., (resistenza a pubblico ufficiale) e art. 582 c.p., - art. 61 c.p., n. 2, (lesioni personali aggravate).
Replicando ad eccezione formulata dal difensore dell'indagato (che sosteneva essersi realizzata la nullità di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, non essendo intervenuta, nei termini previsti dalla legge, l'ammissione al patrocinio dei non abbienti), il Tribunale escludeva la possibilità di far valere con la domanda di riesame "vizi processuali non intaccanti l'intrinseca legittimità del provvedimento applicativo" della misura cautelare.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo che ne sia dichiarata la "nullità con conseguente perdita di efficacia dell'originario provvedimento coercitivo".
Il difensore ha, in particolare, rilevato:
che in data 11 maggio 2007, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, OV LL aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti;
- che sull'istanza il Giudice per le indagini preliminari di Rossano non aveva "immediatamente" ammesso l'interessato al patrocinio a spese dello Stato, come imposto, "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2" dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 96, comma 1, per il caso in cui, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dal medesimo D.P.R. art. 79, comma 1, lett. e), ricorrano le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata;
- che il giudice si era pronunciato una prima volta sull'istanza in data 19 maggio 2007, "riservandosi la decisione" e disponendo la trasmissione degli atti, a norma dell'art. 96, comma 2, alla Guardia di Finanza di Rossano per accertare "la reale condizione economica dell'indagato e del suo nucleo familiare";
- che il 29 maggio 2007 era stata emessa l'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame;
- che, in data 31 maggio 2007, aveva sollecitato il giudice a sciogliere la riserva ed aveva, al contempo, prodotto lo stato di famiglia del richiedente (che non era stato allegato all'istanza);
- che il 1 giugno 2007 l'istanza era stata accolta benché non fossero ancora pervenute dalla Guardia di Finanza le informazioni alla medesima richieste;
- che l'inosservanza del termine aveva determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa;
- che, in particolare, egli, dal giorno dell'udienza di convalida (11 maggio 2007) a quello dell'ammissione del LL al patrocinio dei non abbienti (1 giugno 2007), non aveva svolto "quell'ulteriore attività di difesa che s'imponeva, le cui risultanze avrebbero accresciuto il bagaglio conoscitivo del giudice del riesame, in quanto fortemente condizionato dall'incertezza circa il relativo compenso a carico dello Stato";
- che, in sostanza, non era stato "messo in grado di approntare strumenti di difesa" quali, ad esempio:
a) l'assunzione, in sede di indagini difensive, di dichiarazioni di terzi idonee a dimostrare che la detenzione delle sostanze stupefacenti era destinata all'uso personale;
b) l'acquisizione del responso di consulenti tecnici da opporre alle risultanze degli accertamenti unilateralmente compiuti sul peso lordo complessivo della sostanza detenuta e sul contenuto in principio attivo della stessa;
c) l'estrazione di copia degli atti "semplicemente visionati" prima dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza;
d) l'estrazione di copia degli atti di altri procedimenti conclusisi con condanne del LL, che avevano determinato la contestazione al medesimo della recidiva reiterata specifica;
- che la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata si era risolta nella mancanza di una valida pronuncia del Tribunale sulla domanda di riesame dell'originario provvedimento coercitivo, con conseguente perdita di efficacia del medesimo a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve, anzitutto, escludersi la nullità dell'ordinanza genetica per non essere stata immediatamente adottata la decisione di accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti presentata dall'arrestato nel corso dell'udienza di convalida. Dagli atti processuali, segnatamente dal verbale di detta udienza, non risulta, invero, l'avvenuta presentazione in udienza della domanda di ammissione;
risulta, anzi, che il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato SERO Filippo, aveva formulato espressa riserva "di depositarla".
Detto questo, deve effettivamente rilevarsi che il provvedimento di ammissione è intervenuto quando (1 giugno 2007) era ormai spirato il termine di dieci giorni (decorrente dal momento di presentazione della domanda: nella specie 11 maggio 2007) previsto a pena di nullità dalla disposizione più volte citata.
Erroneamente, invero, il Giudice per le indagini preliminari si era, con la citata ordinanza del 19 maggio 2007, dopo aver ritenuto necessaria un'urgente verifica delle reali condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare, "riservato di decidere", lasciando poi trascorrere, senza provvedere, il termine previsto. L'art. 96, comma 4, stabilisce, invero, che il giudice, anche qualora abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3, è tenuto a decidere sull'istanza "negli stessi termini previsti dal comma 1". In altre parole, il Giudice per le indagini preliminari, pur avendo ritenuto necessaria l'acquisizione della anzidette informazioni, avrebbe in ogni caso dovuto, nei dieci giorni successivi a quello in cui era stata presentata l'istanza di ammissione, emettere un'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
E questo - come si è accennato - non è stato fatto dal Giudice per le indagini preliminari.
Anche la decisione del Tribunale del riesame oggi impugnata è intervenuta (29 maggio 2007) quando ormai il menzionato termine era inutilmente spirato (il provvedimento di ammissione è stato adottato - come detto -il 1 giugno 2007).
Ciò nondimeno è da escludere la sussistenza della lamentata nullità.
Con le modifiche apportate, dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, al testo originario della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata sanzionata, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2, con la nullità assoluta degli atti compresi tra la scadenza del termine e la data di effettiva adozione del provvedimento sull'istanza.
Tale previsione, trasfusa nel citato del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 96, è, peraltro - come affermato anche dalla Corte
costituzionale (sentenza 1 ottobre 2003, n. 304) - finalizzata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa.
L'affermazione del Giudice delle leggi è stata dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di aderire, tradotta nell'affermazione secondo cui "la nullità prevista dall'art. 96 ... per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta ... non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa" (cfr. Cass. 6^, 10 maggio 2006, Cavaliera, RV 234725; Cass. 2^, 22 novembre 2005, Farad, RV 232987;
Cass. 6^, 12 novembre 2004, Bevilacqua Sauchella, RV 230605; Cass. 1^, 14 ottobre 2004, Capri;
Cass. 6^, 27 ottobre 2004, Candiano, RV 231447; Cass. 2^, 14 maggio 2004, Giacometti, RV 229720; Cass. 6^, 18 settembre 2003, Lo Castro RV 226968). E, nel caso in esame, non è ravvisabile lesione alcuna alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa.
Fin dal momento del suo arresto, infatti, LL è stata assistito dal proprio difensore di fiducia (cfr. ex plurimis Cass. 6^, 15 novembre 2005, Bove, RV 234837). Il ricorrente, inoltre, non ha addotto elementi idonei a configurare la sussistenza di concreti pregiudizi.
Le considerazioni svolte in ricorso sono, invero, del tutto astratte, e, d'altra parte, ciò appare perfettamente coniugabile con la circostanza (risultante dalla citata ordinanza 19 maggio 2007 del Giudice per le indagini preliminari, allegata al ricorso per cassazione) che il LL, trovato in possesso di un chilogrammo di hashish, abbia ammesso nell'udienza di convalida di avere acquistato lo stupefacente a Napoli da ignoto venditore al prezzo di Euro 700,00.
Nè può ritenersi che il diritto di difesa sia stato compromesso o anche semplicemente reso più disagevole dal rilievo, adombrato in ricorso, che il difensore sarebbe stato condizionato dal rischio di non essere retribuito (Cass. 6^, 27 ottobre 2004, Candiano, cit.). Anche volendo ritenere che a causa di detto condizionamento la difesa tecnica non sia stata del tutto adeguata, ciò non potrebbe viziare in alcun modo l'esito del procedimento di riesame, tra l'altro caratterizzato dalla pienezza dei poteri ricostruttivi del Tribunale.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008