Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. (inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640 commi primo e secondo n. 1, 640 bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli "artifici o raggiri" descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della "induzione in errore", può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis cod. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito il quale, nella specie, aveva evidenziato che l'imputato, nell'avanzare all'Inps richiesta di indennità di natura assistenziale per propri dipendenti del settore edile rimasti privi di occupazione, non si era limitato ad esporre dati non veritieri, ma aveva corroborato la menzogna attestando l'impossibilità di impiegare diversamente gli operai e tacendo l'esistenza di altri due cantieri. Aveva perciò, correttamente, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen.). (V. C. cost., ord. n. 95 del 12 marzo 2004).
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- 1. NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
Leggi di più… - 2. Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2006, n. 23623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23623 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 08/06/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 660
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 000478/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OV FA N. IL 01/06/1952;
avverso SENTENZA del 10/05/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti:
1) il Procuratore Generale, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2) il difensore del ricorrente, avv. RAMBALÀ Alessandro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 maggio 2005, la Corte d'Appello di Firenze, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da OV FA, riduceva la pena al medesimo inflitta, valutate le concesse attenuanti generiche prevalenti, a mesi cinque di reclusione ed Euro 150,00 di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata a norma dell'art. 640 c.p., comma 1 e cpv. n. 1 (così diversamente qualificato il fatto in origine contestato sub art. 640 bis c.p.), con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna.
La Corte territoriale riteneva che il fatto era stato correttamente qualificato dal Tribunale come truffa aggravata ai danni di ente pubblico (INPS) in quanto nel caso si verteva in ipotesi di indebita percezione di indennità di natura previdenziale o assistenziale (integrazione salariale causa maltempo in favore di dipendenti del settore edile) e non di finanziamenti o erogazioni riconducibili allo schema disciplinato dall'art. 640 bis c.p.. Tanto meno poteva trovare applicazione l'ipotesi sussidiaria di cui all'art. 316 ter c.p., stante la condotta posta in essere che si era risolta nella falsa rappresentazione di circostanze di fatto costituenti artificio. Il contenuto delle deposizioni testimoniali (in particolare quella di IA, introdotto proprio dalla difesa) rendeva certo quanto denunciato dagli operai DE e D'AN sulla attività lavorativa prestata in coincidenza delle giornate oggetto della denuncia all'INPS al fine di ottenere l'interazione salariale tramite la Cassa Integrazione Guadagni.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo dei difensori, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - in tesi, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 640 c.p. in quanto la condotta posta in essere non integra gli estremi degli artifici e dei raggiri, perché la semplice menzogna non accompagnata da argomentazioni ingannatrici non elimina la possibilità di controllo dell'Ente, tanto è vero che l'ordinamento prevede autonome fattispecie che puniscono le richieste non veritiere. In particolare proprio nel rapporto con l'art. 316 ter c.p. si evidenzia l'erroneità della interpretazione proposta dalla sentenza impugnata;
- in ipotesi a norma "dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 640, 640 bis e 316 ter c.p. per erronea qualificazione giuridica e sussumibilità della condotta nell'ambito dell'art. 316 ter c.p. e conseguente irrilevanza penalistica del fatto sussistendo l'ipotese di illecito amministrativo di cui al comma 2 del citato articolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con ordinanza n. 95/04 interpretativa di rigetto pronunciata dalla Corte Costituzione l'8-12 marzo 2004 sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 ter c.p., il giudice delle leggi, rammentata la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 998, art. 2, ha rilevato "il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316 ter cod. pen. rispetto all'art. 640 bis cod. pen - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda costituisce dato normativo assolutamente inequivoco". Ha in tal modo escluso l'automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifizi e i raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'"ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in, concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter cod pen. integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis cod. pen., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva", perché ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che "l'art. 316 ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis cod. pen., coprendo, in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode in materia di spese quale delineata dall'art. 1 della Convenzione: margini la cui concreta entità - correlata alle più o meno ampie capacità di presa che si riconoscono al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli artifici o raggiri, in qualunque forma realizzati, sia all'induzione in errore - spetta all'interprete identificare, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio".
Vale a dire: nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p.. La soluzione adottata, in via interpretativa dal Giudice delle leggi è condivisibile, e d'altra parte coincide con i principi già affermati da questa Corte anche a sezioni unite (Cass. SS.UU. 24.1 - 15.3.1996 n. 2780 in tema di rapporto fra la L. n. 898 del 1986, art. 2 ed il reato di truffa;
Cass. Sez. 6^, 24.9 - 23.11.2001 n. 41928).
Dalla più volte richiamata ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale emergono, dunque, due profili che paiono essere oltremodo qualificanti ai fini dell'odierno scrutinio. Da un lato, infatti, traspare in termini "costituzionalmente conformati" il dato incontrovertibile - alla stregua, anche, degli analoghi approdi, cui la Corte stessa era pervenuta in riferimento ai precedenti normativi in tema di frodi FE, non a caso altrettanto "travagliati" quanto a ricostruzione ermeneutica - rappresentato dalla circostanza che, atteso il più che dichiarato carattere residuale e sussidiario che contraddistingue il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. rispetto alla ipotesi di truffa, la descrizione della relativa fattispecie individua una condotta necessariamente "diversa" da quella che invece caratterizza la figura, per così dire, "maggiore": giacché, ove così non fosse, tra le, due norme poste a raffronto, la redatto correttamente evocabile non sarebbe quella di sussidiarietà (rapporto, questo, che riflette un paradigma di alternatività strutturale tra le fattispecie, nel senso che le aree applicative delle due figure restano fra loro nettamente distinte, ancorché raccordate da un fenomeno di progressività lesiva), ma quella della specialità, per la quale una figura assumerebbe connotazioni di parziale o totale "assorbimento" degli elementi descrittivi della seconda, o dando vita ad un fenomeno di "assorbimento" reciproco, per "cerchi concentrici".
Al riguardo, non possono, quindi, non essere condivise le obiezioni di equivocità espresse dai commentatori e fatte. proprie dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, alla sentenza di questa stessa Sezione 22 marzo 2002, Morandell, essendosi in essa affermato - non senza un formale ossequio ai dicta delle Sezioni unite, pronunciatesi sul finitimo tema delle frodi FE (Sez. un., 15 marzo 1996, Panigoni) - che, avuto anche riguardo alla scarsa chiarezza dell'innesto normativo rappresentato dall'art. 316 ter cod. pen. e dei suoi problematici rapporti con il delitto di truffa, non potesse "essere di risolutivo aiuto l'attardarsi ad approfondire i concetti di sussidiarietà o specialità delle norme, perché, nel caso in esame sembrerebbe trattarsi, quasi di un criterio di sussidiarietà espresso (salvo che il fatto costituisca il reato previsto;
dall'art. 640 bis) il quale, in realtà, disegna e ritaglia una fattispecie normativa specifica nell'ambito della più generale previsione della truffa comunitaria". Tale assunto, infatti, negato a chiare lettere dal Giudice delle leggi non può trovare accoglimento, proprio per la inconciliabilità logica, delle due prospettive, di fondo sulla cui "confondibilità" quell'assunto stesso poggiava;
giacché, una volta ricondotto il rapporto tra le due fattispecie nello schema della "specificità" dell'una rispetto all'altra, doveva derivarne la ontologica esclusione di qualsiasi rapporto di sussidiarietà. Mentre, infatti, dalla mancanza della norma sussidiaria non deriva la applicabilità della norma, per così dire, "sussidiata" (la prima, anzi, è per sua stessa natura destinata a colmare lacune precettive è sanzionatole che residuano dalla seconda), ove difetti, invece, la norma speciale, si "riespande" l'area applicativa della norma generale: i due fenomeni, in sostanza - quello di sussidiarietà, da un lato, e quello di specialità, dall'altro - non soltanto si presentano fra loro come, realtà normative nettamente distinguibili, ma si collocano, addirittura,, su piani alternativi.
Sotto altro profilo, dalla citata sentenza della Corte costituzionale, deriva anche che, qualsiasi diversa interpretazione o applicazione dell'art. 316 ter cod. pen., - come, traspare dalla stessa "questione" sulla quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi e che emerge dalla parte narrativa dell'ordinanza - ineluttabilmente condurrebbe a conseguenze del tutto irragionevoli, giacché, a configurare il richiamato art. 316 ter cod. pen. come una sorta di figura attenuata di truffa, si creerebbe, nel sistema, un singolare "privilegio" nel trattamento sanzionatorio di ipotesi di frodi, in teoria più gravi, perché realizzale contro enti pubblici (addirittura con semplice sanzione amministrativa, se la somma indebitamente percepita è inferiore alla soglia prevista dallo stesso art. 316 ter cod. pen.), rispetto al trattamento riservato alle truffe commesse in danno di privati.
Il corollario che se ne può trarre, propone, dunque, una alternativa ineludibile: o si ritiene che la semplice "presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ... l'omissione di informazioni dovute" non sia più condotta qualificabile come artificio o raggiro agli effetti di quanto previsto dall'art. 640 cod. pen.; oppure, occorre riconoscere che anche quei "fatti" possono integrare gli artifizi o raggiri descritti dal delitto di truffa. La richiamata ordinanza della Corte costituzionale, come già si è accennato, mostra di propendere chiaramente verso quest'ultima soluzione, sottolineando come rientri "nell'ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art. 316 ter c.p. integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo, applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva". Non senza però aver poco prima puntualizzato, come debba riconoscerai all'interprete - e, dunque, al giudice - il compito di accertare i concreti margini di operatività dell'art. 316 ter cod. pen., sempre, peraltro, nel rispetto della "inequivoca vocazione sussidiaria" di tale norma, misurandone l'entità alla stregua delle "più o meno ampie capacità di presa che si riconoscano al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli artifizi e raggiri, in qualunque forma realizzati, sta al requisito della induzione, in errore".
Poiché, quindi, artifizi e raggiri continuano a permanere nel sistema come condotte in sè strutturalmente variegate e contenutisticamente "aperte", se ne deve desumere che, ove il legislatore ne avesse inteso circoscrivere l'ambito, avrebbe operato - claris verbis - sulla struttura dello stesso art. 640 cod. pen., e non certo attraverso una norma "di confine", destinata a colmare un'area di condotte (a torto o a ragione) ritenute non punibili a titolo di truffa. Pretendere quindi di derivare dall'art. 31 ter c.p. un "indicatore" normativo destinato a produrre un "prosciugamento" contenutistico delle condotte che possono integrare artifizi e raggiri, equivarrebbe ad introdurre - a parere di questa Corte - un arbitrio ermeneutico, produttivo di sicuri effetti incostituzionali,
contrario alla dichiarata mens legis e sicuramente antitetico, rispetto a quella "vocazione sussidiaria", che la norma stessa - stavolta con inequivoco ed espresso esordio precettivo - ha inteso programmaticamente enunciare, come "marcatore" rispetto alla figura della truffa aggravata a norma dell'art. 640 bis cod. pen.. Ciascuna delle condotte indicate dallo stesso art. 316 ter cod. pen., può dunque concorrere ad integrare, in ipotesi, gli artifizi e raggiri previsti per la realizzazione del delitto di truffa: sempre che, ovviamente, di tale figura vengano integrati anche gli ulteriori presupposti. Il problema sta quindi nel calibrare, come ha rammentato la Corte Costituzionale, lo spazio entro il quale un determinato comportamento, eventualmente corrispondente alle figure descritta dall'art. 316 ter cod. pen., realizzi le più che tradizionali forme degli artifizi o raggiri, dai quali derivi poi, l'ulteriore requisito della induzione in errore (si è anzi evidenziato, a quest'ultimo riguardo, come nella fattispecie di cui all'art. 316 ter difetti, rispetto alla ipotesi della truffa, proprio l'elemento, della induzione in errore: il che, ad avviso di alcuni commentatori, consentirebbe di intravedere un margine residuale di applicabilità dello stesso art. 316 ter c.p. nelle ipotesi ad esempio, dell'approfittamento dell'errore altrui, o della condotta che si iscriva nell'ambito di un procedimento che non comporti alcuna verifica sulla veridicità delle dichiarazioni del soggetto attivo o delle relative semplici omissioni).
In proposito, la dottrina, come è noto, è da tempo sostanzialmente concorde nel definire l'artifizio come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, con la dissimulazione di circostanze esistenti. Attraverso, dunque, una più o meno callida "messa in scena", sì realizza una realtà apparente, in varia misura difforme da quella effettiva, attraverso una immutatio veri che può i attingere qualsiasi elemento del mondo circostante. Il raggiro, invece, operando direttamente sulla psiche del soggetto, viene fatto consistere in una proposizione menzognera corredata di un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero.
Come, però, si è sottolineato in dottrina, la giurisprudenza di questa Corte ha gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del reato in senso causale, ove ciò che rilevava non era tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è così assistito al consolidarsi dell'affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso;
tale idoneità - si è aggiunto - non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di loro e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità (Cass. Sez. 6^, 25 febbraio 2003, Di Rosa;
Cass., Sez. 5^, 27 marzo 1999, Longarini;
Cass. Sez. 1^, 7 dicembre 1990, Ricci;
Cass., Sez. 2^, 14 novembre 1989, Scarcelli). Da tale svalutazione della portata definitoria e precettiva degli artifici e raggiri, in una prospettiva tutta tesa a privilegiare una disamina causalmente orientata della fattispecie, sarebbe cosa derivata, secondo alcuni, una dilatazione del raggio d'azione della truffa sino ad attrarre - quali elementi idonei ad indurre in errore (e come tali riguardabili alla stregua di artifizi o raggiri, secondo una visione per così dire "retrograda", che ricostruisce le cause dagli effetti) -" condotte in sè "neutre", come il silenzio, o il mendacio.
Come ricorda la già citata sentenza delle Sezioni unite Panigoni, "indubbiamente potrebbe riproporsi la questione se il concetto di artifizi o raggiri, sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che anche senza particolari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l'errore nel soggetto passivo. Questione - avvertivano le Sezioni unite - senz'altro seria, potendosi ritenere che, - senza quella forzatura del concetto di artifizi e raggiri riconosciuta da dottrina e giurisprudenza ... - la menzogna pura e semplice, integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri". Eppure, non v'è chi non veda come, silenzio e mendacio cessino di essere elementi strutturalmente neutri, per assumere, invece connotazioni senz'altro "artificiose" o di "raggiro", in rapporto a specifici obblighi giuridici che qualifichino l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione della altrui sfera psichica in rapporto allo specifico valore fidefacente che la dichiarazione contraria al vero può assumere nell'ordinamento. L'omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione, così come la "semplice" menzogna, al di là dell'effetto di induzione, in errore, possono già di per sè integrare - in ragione dello specifico affidamento che quelle stesse condotte, in positivo o in negativo, possono, ex lege, ingenerare - le caratteristiche della artificiosa mise en scene che rappresenta l'in sè della truffa (Cass., Sez. 6^, 3 aprile 1998, Perina;
Cass., Sez. 2^, 13 aprile 1091, Salvalaio;
Cass. Sez. 2^ 23 giungo 1989, Della Torre).
La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifizi e raggiri, e per la assenza della induzione in errore, considerato che ove l'ente erogante fosse stato in concreto "circuito" attraverso la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente recettivi, il fatto finirebbe per essere attratto nell'ambito della clausola di salvezza con cui lo stesso art. 316 ter esordisce. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non può che formare oggetto - come puntualmente ha segnalato la Corte costituzionale e come per certi aspetti induce a ritenere una pertinente lettura della sentenza Panigoni - di una disamina da condurre caso per caso, stregua di tutte le circostanze elle caratterizzino la vicenda in concreto. Non senza, sottolineare come, la stessa collocazione topografica dell'art. 316 ter cod. pen., e gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel corpo della norma, chiaramente mostrino la volontà del legislatore di perseguire la semplice percezione, sine titulo delle erogazioni, e non le "modalità" attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata;
svelando, per questa via, la scelta di non incentrare la voluntas puniendi, sulle condotte, nelle quali l'erogazione è stata realizzata attraverso la frode ed il conseguente errore dell'ente erogante, nella dichiarata presupposizione che tale fatto fosse già "coperto" dalla previsione dettata dall'art. 640 bis cod. pen.. In questa prospettiva, è ben vero che l'area applicativa della figura "sussidiaria" finisce per circoscriversi ad ipotesi che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò risponde, a ben guardare, proprio alla scelta - imposta dagli obblighi, comunitari - di non lasciare nulla di "impunito" nello specifico settore, in linea, dunque, con il carattere, non soltanto sussidiario, ma anche "residuale" che - come ricorda l'ordinanza n. 95 del 2004 della Corte Costituzionale - caratterizza l'art. 316 ter rispetto all'art. 640 bis cod. pen.. Resta ovviamente irrisolto il più generale problema di definire i margini di soluzione delle possibili "frizioni ermeneutiche" cui ineluttabilmente si può andare, incontro nel tracciare una sorta di actio finuim regundorum tra le due figure di reato. Ma, per quel che qui rileva, sembra dirimente osservare che la natura e la forma del "mendacio" assumono connotazioni ben diverse alla luce del contesto "normativo" in cui esse si iscrivono e dello specifico occultamento di circostanza che si aveva l'obbligo giuridico di evidenziare. La Corte territoriale ha ben spiegato che nel caso l'imputato non si era limitato ad esporre dati non veritieri, ma aveva, corroborato la menzogna con l'ulteriore ingannevole attestazione dell'impossibilità obiettiva di impiegare diversamente gli operai, tacendo dell'esistenza di altri due cantieri, presso i quali i dipendenti furono effettivamente impiegati.
Dal rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006