Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Fattispecie in tema di corruzione di funzionari comunali in gare di appalto indette per il servizio di fornitura di pasti nelle mense scolastiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2007, n. 7481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7481 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1342
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3245/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI RC, n. a Bologna il 24.2.1946;
2) CC LO, n. a Bologna il 24.4.1950;
3) DI TO, n. a Firenze il 6.3.1951;
4) ER TO, n. a Bologna il 10.4.1959;
5) HE LO VA, n. a La Spezia l'8.5.1940;
6) LI AU, n. a Montepulciano il 19.12.1950;
avverso la sentenza in data 23 gennaio 2006 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'abuso;
Udito il difensore degli imputati, avv. TROMBETTI LO, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 1995, il Tribunale di Firenze, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., applicava a MI RC, CC LO, DI TO, ER TO, HE LO VA e LI AU, i primi quattro quali dirigenti della ditta CAMST e gli ultimi due quali dirigenti della ditta SIRCAM2, le pene rispettivamente concordate in ordine ai reati loro ascritti di corruzione attiva (capo A) nei confronti di CO AN, dirigente del settore economato del Comune di Firenze e di concorso con il medesimo nei reati di abuso di ufficio (capo B) e di turbativa d'asta (capo C), commessi in Firenze, fino al mese di febbraio 1993, in relazione ad atti contrari ai doveri di ufficio commessi dal CO per favorire le predette ditte, a fronte di consistenti rimesse in denaro, nelle gare di appalto indette dal Comune di Firenze per il servizio di fornitura di pasti alle mense scolastiche.
I condannati proponevano successivamente richiesta di revisione, ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), limitatamente alla condanna per i reati di cui ai capi A e B, rilevando il contrasto della sentenza con quella in data 3 marzo 1998 della Corte di appello di Firenze che aveva definitivamente assolto il CO dal corrispondente reato di corruzione passiva per insussistenza del fatto.
All'esito del giudizio di revisione, la Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento della richiesta, revocava la predetta sentenza del Tribunale di Firenze limitatamente ai fatti di corruzione relativi agli anni 1991 - 1993, assolvendo gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, sempre limitatamente a tale porzione temporale della condotta, e riducendo in varia misura la pena, in considerazione di quella già applicata a titolo di continuazione.
Osservava la Corte di appello che pur essendo stato accertato con sentenza irrevocabile che non vi erano prove della corruzione del CO, era stato parimenti accertato che la corruzione di funzionari comunali non identificati si era effettivamente realizzata, fatta eccezione per gli ultimi fatti in contestazione, compresi negli anni 1991 - 1993, che dovevano essere oggettivamente esclusi, dato che a partire dal 1990 la modifica delle procedure di aggiudicazione dell'appalto aveva reso impossibili le interferenze nel regolare andamento delle gare verificatesi negli anni passati. Non rilevava che agli imputati erano state applicate le pene concordate con riferimento alla corruzione di un determinato funzionario (il CO), perché ciò che importava ai fini dell'accoglimento della richiesta di revisione era la inconciliabilità dei fatti contestati con quelli di altra pronuncia definitiva;
e nella specie i fatti di corruzione, sia pure parzialmente e con riferimento a un pubblico ufficiale rimasto ignoto, erano stati confermati dalla sentenza della Corte di appello di Firenze.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore avv. TROMBETTI LO, che deduce:
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai fatti di corruzione ed abuso di ufficio riferibili agli anni 1991 - 1993.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei fatti relativamente al periodo di tempo 1991 - 1993, revocando la sentenza di patteggiamento solo con riferimento alla ipotesi di corruzione, pur essendo stato accertato che il CO non aveva nemmeno commesso il reato di abuso di ufficio. Non si comprende dunque perché non sia stata revocata la condanna anche per questo ulteriore reato, per la condotta riferibile ai medesimi anni.
2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento ai fatti di corruzione ed abuso di ufficio antecedenti al 1991.
Il CO, che nella contestazione figurava come il funzionario corrotto dagli imputati, era stato assolto da tutti i fatti, sia di corruzione sia di abuso, con la formula "perché il fatto non sussiste"; sicché, essendo stato agli imputati contestato il concorso con il CO nei predetti reati, anche essi dovevano essere assolti. Infatti era questo il "fatto-reato" per cui agli imputati era stata applicata la pena, inconciliabile con l'analogo "fatto - reato" per il quale era intervenuta l'assoluzione in quanto ritenuto non sussistente.
In ogni caso doveva essere esclusa la condanna per il reato di abuso di ufficio, dato che per l'affermazione di responsabilità del privato occorre che sia data dimostrazione della sua collusione con un ben identificato pubblico ufficiale, come affermato dalla giurisprudenza.
L'avv. TROMBETTI ha poi depositato una memoria, con la quale si puntualizza che la mancata revoca nel dispositivo della sentenza impugnata della condanna per il reato di abuso è inconciliabile con il tenore della stessa sentenza, nella quale si afferma che nel periodo 1991 - 1993 era da escludere che il Cosi non solo potesse essere stato corrotto ma anche che potesse avere abusato del proprio ufficio.
DIRITTO
I ricorsi appaiono in parte fondati.
Va in primo luogo osservato che la ritenuta insussistenza non solo dei fatti di corruzione ma anche di quelli abuso d'ufficio riferibili agli anni 1991 - 1993 comportava necessariamente l'esclusione della responsabilità penale degli imputati per il concorso nel reato di abuso di ufficio, che a quei fatti si collegava.
Rimangono i fatti di corruzione e dì abuso, in incertam personam, relativi al precedente periodo temporale.
Ora, mentre per l'attività corruttiva è ineccepibile l'osservazione della sentenza impugnata secondo cui la pena inflitta agli imputati ex art. 444 c.p.p., non è in contrasto con l'assoluzione del CO, essendo stato accertato che le corruzioni si erano effettivamente verificate, sia pure a favore di pubblici ufficiali non identificati, negli anni immediatamente precedenti al 1990; quanto al reato di abuso di ufficio, che è stato compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio quale corrispettivo della dazione di denaro o altra utilità, va rilevato che esso è assorbito nella fattispecie di corruzione, stante la clausola di consunzione contemplata dall'art. 323 c.p.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, a norma dell'art. 634 c.p.p., comma 2, alla Corte di appello di Torino, dato che la pena inflitta deve essere rideterminata, dovendo essere detratta dall'ammontare complessivo di questa la porzione riferibile ai fatti di abuso di ufficio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008