Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, qualora l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge.
Commentario • 1
- 1. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 21049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21049 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/12/2003
Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1431
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 028452/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AU NO N. IL 22/04/1954;
avverso SENTENZA del 05/03/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott.ssa Di Sandro Annamaria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla mancata concessione dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p.;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Alfredo Gaito, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
Si è proceduto
contro
RE AN in ordine al delitto di lesioni volontarie in danno della moglie GE NI. Con sentenza del 12 dicembre 2001 il Tribunale di Terni assolveva il RE per non aver commesso il fatto perché l'accusa, fondata sulle dichiarazioni della parte offesa, della nipote NA e del fidanzato di quest'ultima EL, risultava contraddetta dalle dichiarazioni della teste TR e dalla anomalia del doppio certificato di pronto soccorso della parte lesa.
L'appello della parte civile e del PG provocava la decisione di segno contrario della Corte di Appello di Perugia, adottata con sentenza del 5 marzo 2003; la condanna del RE si fondava sul riesame e la rivalutazione critica di tutto il materiale probatorio. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione AN RE, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla:
1) disapplicazione delle regole sulla acquisizione e valutazione della prova per omessa considerazione dei dati favorevoli all'imputato, posti a fondamento della decisione di primo grado;
2) anomalia dei due certificati di pronto soccorso della parte lesa;
3) valutazione della relazione di servizio della polizia intervenuta;
4) mancanza di nesso eziologico - la NI aveva sofferto di traumatismi al naso -;
5) alla pena per violazione degli articoli 163 e 175 c.p. e per mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
Il 6 novembre 2003 il RE depositava una memoria difensiva con la quale ribadiva le sue tesi in ordine alla non corretta valutazione delle dichiarazioni della parte civile, alla omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato e in ordine alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In data 9 dicembre 2003 veniva depositata una memoria della parte civile con la quale si sosteneva la inammissibilità del ricorso dell'imputato.
È fondato soltanto il motivo relativo alla mancata valutazione della concedibilità dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p., mentre gli altri motivi di impugnazione sono inammissibili perché oltre ad essere manifestamente infondati si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.
In effetti la Corte di merito ha disatteso la richiesta dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p., ma non ne ha illustrato le ragioni.
Se è, infatti, comprensibile che la Corte non abbia ritenuto di convertire la pena detentiva in pecuniaria per la valutazione di gravità del fatto che emerge da tutto il contesto motivazionale, non risulta, invece, comprensibile la ragione della mancata concessione dei due benefici a persona del tutto incensurata.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata. Va disposto l'annullamento senza rinvio perché dalle sentenze di merito e dai documenti di cui la Corte può prendere visione risulta che il RE è incensurato e non emergono elementi per formulare una prognosi sfavorevole;
ne consegue che possono essere concessi alle condizioni di legge i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nei certificati del casellario a richiesta di privati.
Nel resto, come si è già detto, il ricorso è inammissibile. In effetti il ricorrente pur eccependo il vizio di motivazione ha in realtà contestato la valutazione delle prove compiute dal giudice di secondo grado, non considerando che detta valutazione compete in via esclusiva ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se detta valutazione sia o meno sorretta da una motivazione congrua e logica.
Tali requisiti certamente possiede la motivazione del provvedimento impugnato, specialmente se si considera che non basta denunciare una qualche discrasia motivazionale, essendo rilevante in sede di legittimità soltanto la manifesta illogicità della motivazione, certamente non ravvisabile nel caso di specie.
La Corte di merito ha fatto buon governo dei criteri di valutazione della prova così come indicati dal legislatore e precisati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Ha, invero, ritenuto attendibile la testimonianza della parte offesa dopo avere esaminato con rigore il suo racconto ed averlo confrontato con quello reso dalla altra testimone NA.
È noto che è possibile fondare una sentenza di condanna anche sulla sola testimonianza della parte lesa e che trattandosi di una testimonianza non sono necessari gli elementi di riscontro richiesti per le dichiarazioni delle persone sentite ai sensi dell'articolo 210 c.p.p.. Nel caso di specie i giudici hanno valutato correttamente l'attendibilità della NI GE e tale decisione non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Anche la valutazione delle dichiarazioni della testimone TR non merita censure;
i giudici hanno messo in evidenza che la donna dal suo balcone aveva visto soltanto una parte dell'alterco e, quindi, poteva essere certamente vero che la donna non avesse visto il RE sferrare pugni alla NI, senza che ciò potesse però mettere in dubbio la veridicità del racconto di quest'ultima. La logicità di tale impostazione appare evidente.
Anche la presunta anomalia del doppio certificato di pronto soccorso appare in verità spiegabile.
Il primo certificato è delle ore 00, 25, mentre il secondo è delle ore 10, 45 del giorno dopo.
È ben possibile che la donna sotto shock per quanto le era capitato abbia passato la notte presso la sua abitazione e la mattina si sia ripresentata in Ospedale subendo una nuova visita ed un nuovo referto.
Ma al di là delle possibili spiegazioni resta il fatto che i due certificati, come reso manifesto dalla Corte di merito, sono del tutto compatibili, perché entrambi hanno rilevato traumatismi delle ossa nasali, che in un secondo momento sono stati individuati come frattura delle ossa nasali.
Tale elemento certo è perfettamente compatibile con il racconto della donna, perché le lesioni riscontrate sono certamente frutto di un evento traumatico.
Il fatto che la donna avesse in passato sofferto di problemi al naso, peraltro non meglio precisati, non esclude ovviamente il nesso di causalità tra l'azione del ricorrente - pugni al volto e, quindi, anche al naso - e le lesioni subite dalla donna.
Nè è possibile immaginare altre cause dell'evento, dal momento che la donna si recò subito dopo i fatti al pronto soccorso - l'alterco terminò alle ore 00, 10 ed alle ore 00, 25 la donna era già in ospedale - e gli stessi agenti intervenuti si erano offerti di accompagnarla in ospedale.
Nemmeno appare censurabile la valutazione della relazione di servizio degli agenti operanti compiuta dalla Corte di merito. In effetti gli agenti, chiamati dal fidanzato della NA, nipote della NI, intervennero quando gli animi si erano calmati e, quindi, direttamente non hanno visto nulla di particolare;
per tale ragione si sono limitati a riferire di un alterco tra coniugi. La circostanza che nella relazione non si sia parlato delle lesioni subite dalla donna non significa che il fatto non si sia verificato;
i verbali della polizia fanno fede dei fatti riportati, ma questo non può certo significare che i fatti non raccontati, per negligenza o altro motivo, non si siano verificati.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata valutazione della concedibilità dei benefici ex articoli 163 e 175 c.p., benefici che vanno concessi dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge. Il ricorrente è tenuto a pagare le spese sostenute dalla parte civile, perché il difensore, pur non essendo presente in udienza, ha fatto pervenire una memoria difensiva.
Mancando una richiesta di rimborso e non essendo state depositate notule, la Corte di Cassazione determina discrezionalmente, tenuto conto della suddetta memoria, la misura del rimborso in E. 200, 00.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della concedibilità ex articoli 163 e 175 c.p. dei benefici, che concede alle condizioni di legge;
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di parte civile liquidate in E. 200, 00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004