Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 21049
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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Massime1

In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, qualora l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge.

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 21049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21049
Data del deposito : 18 dicembre 2003

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