Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2000, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 9.2.2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " ER Marini " N.727
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " ZI IC " N.44631/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GE IR, nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 7-7-99 Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Fabrizio Meluzzi, sostituto processuale dell'avv. Giovanni Aricò.
Vicenda processuale.
Con ordinanza 28-5-99 il Gup presso il Tribunale di Salerno respingeva l'istanza di GE IR - imputato per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p, 74, 73 d.p.r. 309/90 - diretta ad ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere in precedenza applicatagli.
L'appello avverso tale pronuncia veniva rigettato dal Tribunale con pronuncia 7-7-99 la quale è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dal citato soggetto nei seguenti termini. Motivo unico: nullità dell'ordinanza del Gup per mancanza assoluta di motivazione in quanto il relativo dispositivo era stato pronunciato contestualmente alla condanna per i menzionati reati, riservando la motivazione "nel termine di giorni novanta". Al proposito si è denunciato che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto la possibilità di integrare detto provvedimento e di sanarne l'invalidità.
Ragioni della decisione.
Contrariamente all'assunto del Procuratore Generale, sussiste l'interesse del ricorrente al gravame: ciò in quanto, qualora l'ordinanza della Corte di appello e quella del Gup venissero annullate, egli avrebbe la facoltà, altrimenti preclusa, di presentare nuovamente la medesima istanza di revoca. Tanto premesso, deve ammettersi ai sensi dell'art. 586 c.3 c.p.p. l'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà, anche quando esse siano pronunciate contestualmente alla sentenza. In tal caso incombe al giudice l'obbligo di immediata motivazione, avuto riguardo al fatto che il termine per l'impugnazione va individuato sulla base della disciplina di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. e non di quella contemplata dall'art. 585 c.p. (Cass. 5-5-92 n. 00 732 RV. 193361; Cass. 9-2-94 n. 0 5639 RV. 196391). Orbene, il giudice di appello al quale sia stata denunciata - sia nell'ambito del procedimento principale, sia in quello incidentale de libertate - una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare la stessa, ma deve riesaminare l'oggetto della decisione impugnata, considerando il merito ed ovviando così alle lacune di quest'ultima.
Invero il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione. (Cass. 9-2-94 n. 0 5639 RV. 196391; Cass.21-4-94 n. 0 4562 RV. 197335; Cass. 12-5-94 n.0 5636 RV. 197624; Cass.5-4-94 n. 0 3974 RV. 199110).
Nè varrebbe il richiamo a taluni precedenti in materia di riesame, secondo cui, a fronte di omissione assoluta della motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale non potrebbe avvalersi del proprio potere integrativo-confermativo, ma dovrebbe provvedere esclusivamente all'annullamento della medesima (Cass. 18-3-97 n.00 131 RV. 207280; Cass. 8-10-97 n. 0 5122 RV. 208586;
Cass. 11-2-98 0 3215 RV. 210163). A prescindere da ogni considerazione, che si risolverebbe in obiter dictum, sulla condivisibiltà di siffatta tesi (del resto contrastata dalla prevalente giurisprudenza: Cass. S.U. 3- 7-96 n. 00007 RV. 205257; Cass. 6-12-96 RV. 206494; Cass. 10- 5-97 n. 00 193 RV. 208888;
Cass.1-6-98 n. 0 1597 RV. 210921), ai fini che qui interessano è sufficiente osservare che l'argomento su cui essa si fonda - rappresentato dalla circostanza che l'art. 292 c. 2 c.p.p preveda a fronte di determinate omissioni dell'ordinanza genetica della misura cautelare personale una nullità radicale - non potrebbe invocarsi per la pronuncia relativa ad istanza di revoca dell'imposizione. Alla luce degli svolti rilievi - puntualizzato che il Tribunale nel caso in esame ha motivato in ordine alla reiezione della domanda del GE - s'impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000