Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è da considerare "processo" anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare (nella specie procedura di concordato preventivo), in quanto in esso intervengono soggetti portatori di contrapposti interessi e ben può realizzarsi, con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui all'art. 319-ter cod. pen.. (Fattispecie relativa a procedimento di cautela reale)
Il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato. (Fattispecie relativa a corruzione in atti giudiziari, nella quale, essendo stati corrisposti compensi in tempi diversi, il momento di consumazione del reato è stato individuato nella corresponsione dell'ultimo di essi). Conf. sez. VI, 9 luglio 2007 n. 35119, Figini, e n. 35220, Linguiti, non massimate.
Anche la corruzione in atti giudiziari impropria può integrare il delitto previsto dall'art. 319-ter cod.pen., giusta il richiamo in esso contenuto agli artt. 318 e 319 stesso codice, là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso sia futuro.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2007, n. 35118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35118 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1482
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16419/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RR;
avverso la ordinanza in data 20.4.2007 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI AGNELLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. GIANZI GIUSEPPE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. IA NO ricorre per cassazione avverso la ordinanza in data 20.4.2007 del Tribunale di Genova che - provvedendo sulla richiesta di riesame da lui proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del 6.3.2007 del GIP presso il Tribunale di Genova ha confermato il provvedimento di sequestro in relazione alla somma di Euro 4.342.988,519.
2. Il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte è stato emesso nell'ambito del procedimento nei confronti di AS UL, CI IG, NO IA e GU OB per l'ipotesi del reato di corruzione in atti giudizi ari perché il UL, giudice delegato al concordato preventivo Sky Hotels s.r.l., agendo in concorso con la propria convivente IG CI, accettava da NO IA - che si avvaleva della collaborazione di OB GU - la promessa di affidare alla IG incarichi poi effettivamente a lei affidati, con conseguenti relativi compensi, a fronte del compimento di atti contrari ai suoi doveri di ufficio finalizzati a favorire il IA;
3. con il primo motivo di ricorso la difesa del IA deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 319 ter c.p., art. 321 e art. 322 ter c.p..
La difesa sostiene che le circostanze fattuali indicate dal Pubblico Ministero e richiamate nel provvedimento impugnato non sono idonee a configurare in astratto il reato di corruzione in atti giudiziari. A parte il problema della applicabilità dell'ipotesi di reato ex art. 319 c.p., nell'ambito della procedura di concordato preventivo, l'impostazione dell'accusa è - secondo la difesa manifestamente erronea con riferimento ai dati indicati nella ricostruzione del fatto contenuta nel capo di imputazione e nel provvedimento impugnato.
Al riguardo si elencano nelle pagine 3, 4 e 5 del ricorso tutte le circostanze che dimostrano che nessun favore fu posto in essere dalla procedura e dal giudice nell'interesse dell'Aurora s.r.l.. Si sottolinea, inoltre, il dato che il liquidatore giudiziario Dott. IN che ha proposto la vendita e la modalità della stessa non ha mai assunto la veste di indagato.
Di qui l'insussistenza, anche solo in astratto, degli estremi del reato contestato alla luce della circostanze e degli elementi indicati dal Pubblico Ministero.
Analogo discorso va fatto in ordine all'ottenimento del versamento anticipato del prezzo di acquisto, la cui proposta fu effettuata dal commissario giudiziale nell'esclusivo interesse del concordato e dei creditori e che venne autorizzato non dal UL ma dal Presidente della Sezione fallimentare in un momento in cui il UL era in ferie.
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 322 ter c.p., in relazione all'art. 321 e art. 319 ter c.p., ed all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Premesso che il profitto del reato è stato individuato come la differenza tra il prezzo di aggiudicazione della vendita all'asta (Euro 19.873.000,00) ed il valore indicato nella relazione dell'ing. Paolo Leggeri, nominato del giudice delegato, la difesa sostiene che tale specificazione del profitto è arbitraria ed è del tutto in contrasto con i requisiti di certezza che devono caratterizzare il profitto illecito sottoponibile a sequestro ed a confisca.
5. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della erronea valutazione del momento consumativi del preteso reato e della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 319 ter, art. 321 e art. 322 ter c.p.. Poiché la condotta illecita attribuita al preteso corruttore, a decorrere da un data anteriore e comunque non successiva al 15.9.1997, sarebbe consistita nell'affidamento a CI IG, avente una relazione con il UL, dell'incarico di seguire, mediante visite periodiche presso la sede dell'Aurora s.r.l., la contabilità della società, il momento consumativi del reato è quello dell'affidamento dell'incarico (intorno al 15.10.1997) e non quello del pagamento del compenso professionale;
con la conseguenza che è sicuramente intervenuta la prescrizione e che non sono applicabili nella specie le disposizioni sulla confisca entrate in vigore successivamente alle condotte in esame.
Infine, versandosi in una ipotesi di corruzione susseguente, non è ipotizzabile il reato di cui all'art. 319 ter, in relazione all'art.321 c.p., in quanto tale reato presuppone la corruzione nella fase antecedente e non susseguente.
6. Con atto del 9 maggio 2007 la difesa del IA denunzia, ancora, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 319 ter c.p., art. 321 e art. 322 ter c.p..
Si sostiene che nel caso di specie il provvedimento impugnato non fornisce alcun elemento che autorizzi a ritenere l'ipotizzabilità di un patto illecito e si ribadisce che non è ipotizzabile il reato di cui all'art. 319 ter c.p., in quanto tale reato presuppone, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la corruzione nella fase antecedente e non susseguente.
7. All'udienza di trattazione del ricorso il difensore di IA GU ha illustrato e depositato note difensive (corredate da documenti già facenti parte degli atti del ricorso). DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del IA sostiene che le circostanze fattuali indicate dal Pubblico Ministero e richiamate nel provvedimento impugnato non sono idonee a configurare in astratto il reato di corruzione in atti giudiziali.
Il collegio premette che l'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 324 c.p.p., e che pertanto contro di essa può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (art.325 c.p.p., comma 1). Sulla base della chiara lettera della legge processuale (art. 325 c.p.p., comma 1), le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
5876 del 28.1.2004 hanno poi affermato che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Inoltre va ricordato che sotto il profilo del fumus commissi delicti il giudice del riesame è tenuto solo a verificare se nel fatto attribuito all'imputato in relazione alle circostanze indicate dal Pubblico Ministero sia astrattamente configurabile l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 321 e art. 319 ter c.p., essendo invece preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
Consapevole di questi limiti, la difesa di GU IA sostiene, sulla scorta della ricostruzione della procedura di aggiudicazione dei beni del concordato SKY Hotels s.r.l., che il provvedimento impugnato erroneamente non ha tenuto conto di una serie di circostanze, tutte emergenti dagli atti, che dimostrano che nessun favore fu posto in essere dalla procedura e dal giudice pretesamente corrotto nell'interesse dell'Aurora s.r.l.; con la conseguenza che le circostanze fattuali indicate dal Pubblico Ministero e richiamate nel provvedimento impugnato non sono idonee a configurare in astratto il reato di corruzione in atti giudiziari.
La difesa insiste inoltre sul fatto che il liquidatore giudiziario Dott. IN che ha proposto la vendita e la modalità della stessa non ha mai assunto la veste di indagato.
2. La doglianza non coglie nel segno perché il Tribunale, con motivazione effettiva, che appare peraltro esente da vizi logici e da interne contraddizioni, ha rappresentato la sussistenza - alla luce delle complessive prospettazioni del Pubblico Ministero - dell'esercizio da parte del giudice UL, nella gestione della procedura di concordato preventivo, di un potere discrezionale non libero ma orientato dagli accordi corruttivi, mettendo in evidenza la coincidenza più che sospetta tra l'offerta formulata nell'interesse del IA ed il prezzo base fissato per lo svolgimento dell'asta, l'indifferenza del UL per le conclusioni del perito LI in ordine al maggior valore dei beni della procedura, nonché le pressioni esercitate sul liquidatore giudiziale IN per indurlo ad accettare una proposta di estinzione anticipata del debito della s.r.l. Aurora favorevole a quest'ultima e non agli interessi della procedura stessa.
A fronte di siffatta "effettiva" motivazione - che ha dimostrato la configurabilità in astratto del reato di corruzione in atti giudiziari - il tentativo della difesa del IA di instaurare una sorta di anticipato giudizio sul merito (cioè sulla regolarità e correttezza sostanziale della procedura di aggiudicazione) incontra il duplice limite in precedenza ricordato (possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato solo per il vizio di violazione di legge e controllo circoscritto alla astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa) e si risolve nella proposizione di censure in fatto o sulla tenuta logica della motivazione che non possono trovare ingresso in questa sede. Il ragionamento sin qui svolto vale inoltre a far ritenere inammissibili tanto le doglianze imperniate sul trattamento riservato al liquidatore giudiziale (non iscritto nel registro degli indagati perché ritenuto oggetto di pressioni e di influenze da parte del UL e non autonomo protagonista o consapevole partecipe della vicenda corruttiva) quanto i rilievi svolti sulla firma da parte di un altro giudice e non da parte del UL, in quel momento in ferie, della autorizzazione del versamento anticipato del prezzo di acquisto (atteso che nella articolata impostazione accusatoria la procedura in questione risulta interamente governata ed influenzata dal UL, a nulla rilevando la firma dell'atto finale da parte di un altro magistrato che lo ha sostituito per un singolo adempimento). Il motivo di ricorso è perciò da considerare inammissibile. Manifestamente infondata è anche la tesi difensiva (peraltro solo accennata) dell'inapplicabilità dell'art. 319 ter c.p., nella fattispecie in esame perché la procedura concordataria non sarebbe un "processo".
In numerose pronunce questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato di cui all'art. 319 ter c.p., è configurabile nei procedimenti svolti dal giudice fallimentare ai quali partecipano soggetti portatori di interessi contrapposti (e cioè delle "parti") e nei quali ben può realizzarsi, peraltro con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui si discute (cfr. ex plurimis, Cass., 6^, n. 23024 del 4.2.2004, Cass., 6^, n. 13919 del 28.2.2005). 3. È poi infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che nel caso in esame il "profitto" del reato ipotizzato non è stato individuato con riferimento all'intero valore del bene ma è stato invece correttamente circoscritto alla sola "plusvalenza" in ipotesi realizzata dall'aggiudicatario dei beni rispetto al loro valore di mercato;
valore individuato assumendo come razionale punto di riferimento la perizia dell'ing. Leggeri.
4. Occorre ora passare ad esaminare il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole della erronea valutazione del momento consumativo del preteso reato di corruzione in atti giudiziari.
Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa (in questi termini, Cass., 6^, n. 5312 del 7.2.1996; vedi anche sulla stessa linea di pensiero Cass. 6^, n. 4300 del 19.3.1997; cfr., anche Cass. 6^, n. 2894 del 5.2.1998 secondo cui il reato di corruzione si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo, ma quando a questo segua la dazione effettiva del denaro e dell'utilità, il momento consumativo si sposta in avanti per coincidere con la dazione medesima). Sulla base di questo indirizzo interpretativo, il momento consumativo del reato ipotizzato a carico del IA deve essere individuato nel momento di corresponsione degli ultimi compensi a CI IG, collocato nell'anno 2003.
Ne deriva che è priva di fondamento la premessa posta a base del motivo di ricorso in esame e che perdono di validità le conclusioni che da quella premessa si pretende di trarre e cioè che il reato di corruzione ipotizzato è prescritto e che in relazione ad esso non sarebbe applicabile la confisca per equivalente introdotta dalla L. n. 300 del 2000. Nè può essere condivida la tesi difensiva secondo cui, in una ipotesi di corruzione susseguente, non è ipotizzabile il reato di cui all'art. 319 ter, in relazione all'art. 321 c.p., in quanto tale reato presuppone la corruzione nella fase antecedente e non susseguente.
Da un lato, infatti, la difesa del IA non si da carico di rappresentare le ragioni per cui ritiene che nel caso di specie si sia di fronte ad una ipotesi di corruzione per atti giudiziali "susseguente", con l'effetto di svolgere una censura generica e perciò stesso inammissibile. Dall'altro lato la difesa non sembra tener conto della giurisprudenza di questa Sezione secondo cui in tema di corruzione, anche la corruzione in atti giudiziali "impropria" può integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto all'art. 318 e art. 319 c.p.,
là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia "trascorso" che "futuro" (Cass., 6^, n. 23024 del 4.2.2004). Anche tale motivo di ricorso è perciò da ritenere infondato.
5. Le considerazioni sin qui svolte (segnatamente nel paragrafo e nella parte conclusiva del paragrafo 4) spiegano perché il collegio ha ritenuto prive di fondamento anche le doglianze contenute nell'atto difensivo del 9 maggio 2007 che costituiscono mera riproposizione e ribadimento di censure già svolte nel ricorso.
6. Il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007