Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 441, comma quarto cod. proc. pen., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, prescindendo dall'iniziativa dell'imputato, nel caso sussista un'assoluta esigenza probatoria. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l'acquisizione di una sentenza di condanna irrevocabile concernente l'imputato non fosse impedita dalla scelta del rito abbreviato, che preclude solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato).
Commentario • 1
- 1. Presupposti e limiti del potere istruttorio del giudice nel giudizio abbreviatohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020
A seguito della modifica introdotta dalla legge Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479) al codice di procedura penale è stato profondamente modificato l'impianto del giudizio abbreviato previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Tra le innovazioni più rilevanti rispetto alla precedente normativa si annovera l'introduzione di poteri istruttori in capo al Giudice di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.. La presente memoria intende analizzare i presupposti ed i limiti dell'esercizio di tale intervento ex officio. Infatti, considerati gli sviluppi della materia de qua (rafforzamento del modello cd. "accusatorio", l'approvazione della l. 397/2000 sulle indagini difensive) il sottoscritto difensore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 32099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32099 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
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32099 /04 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
11. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2004
SENTENZA
982 N. 104
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 011596/2004 2. Dott. MARCHESE ANTONIO 11
3. Dott.SANTACROCE GIORGIO
"4. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
ле ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/12/1955 1) CARTA ROLANDO
avverso SENTENZA del 28/10/2003
CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udito i difensore Avv. to Autovia SCIFO, che was оня согд
Elisabetta CESQUI
unsintito per l'eccoglientsра SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Oggetto di questo procedimento penale è l'omicidio aggravato commesso da CARTA Rolando in Novara, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1978, in danno del
Fossati Guido, nella cui abitazione si era introdotto per commettere un furto. La corte di assise di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata (che è del 28 ottobre 2003), ha confermato la condanna a trent'anni di reclusione inflitta al
Carta dal gup presso il tribunale di Novara il 19 novembre 2002, all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato.
Secondo la corte di merito, doveva ritenersi pacifica la responsabilità del
Carta, alla cui identificazione si è giunti a distanza di molti anni dal fatto, in ordine al delitto di omicidio volontario, ravvisandosi nella sua condotta il dolo diretto di questo reato, insorto nell'immediatezza. Allorché decise di sfuggire al
Fossati che lo aveva sorpreso all'interno dell'appartamento e di procurarsi l'impunità a qualsiasi costo, usando contro di lui il coltello affilato che impugnava e ferendolo in modo mirato ed efficace, il Carta si rese responsabile di omicidio doloso, avvinto dal c.d. nesso teleologico con il reato "fine" che costituiva l'obiettivo della condotta posta in essere dall'imputato e che correttamente è stata qualificato come tentata rapina impropria, anziché come
"tentato furto", come figurava nel capo di imputazione.
La corte, nell'evidenziare che la contestazione dell'aggravante in parola
(artt. 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p.) comporta la punibilità del delitto di omicidio con l'ergastolo e lo rende quindi insuscettibile di estinzione per prescrizione), faceva rilevare che per il reato di tentata rapina impropria, come per quello di porto ingiustificato del coltello, era stata disposta, con provvedimento del 18 (20) dicembre 2001, la separazione dei relativi atti ed era stata richiesta l'archiviazione per sopravvenuta estinzione per prescrizione (p. 41-42) Pur essendo vero che la violenza è elemento costitutivo del delitto di rapina impropria e come tale non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p, era però altrettanto vero che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura esclusivamente soggettiva e si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato, allo scopo di eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che possa assumere rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità, con la conseguenza che la mancanza della condizione per la punibilità del reato fine (nel caso in esame: l'intervenuta estinzione per prescrizione) diventa irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale. Allo stesso modo la corte di merito riteneva ben acquisita la sentenza definitiva di condanna del Carta pronunciata dal tribunale di Venezia (n.
142/82) e concernente due rapine con armi da lui commesse rispettivamente in una pasticceria e in una pizzeria di Mestre: nel corso di quest'ultima rapina l'imputato aveva sparato all'interno del locale, prima di qualsiasi reazione e aveva colpito uno dei titolari quando questi era già uscito, sparando ancora e ferendolo alle gambe. L'acquisizione di tale sentenza aveva avuto un'enorme portata nel giudizio di comparazione tra l'aggravante del nesso teleologico e le concesse attenuanti generiche (basate essenzialmente sulla sua "confessione" dell'omicidio del Fossati), perché, attraverso il ricorso allo schema valutativo offerto dall'art. 133 c.p., il primo giudice aveva espresso un giudizio di 2
subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, precludendo l'estinzione dell'omicidio per sopravvenuta prescrizione.
Secondo i giudici, non era assolutamente condivisibile l'affermazione della difesa che la richiesta di rito abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria comportasse che il giudizio si svolgesse allo stato degli atti senza possibilità di apportare modifiche al quadro probatorio preesistente, per cui doveva ritenersi inaccettabile l'acquisizione, anche d'ufficio, di elementi necessari ai fini della decisione: la giurisprudenza aveva da tempo chiarito spiegava la corte - che le precedenti condanne dell'imputato potevano essere prese in considerazione non solo come elemento costitutivo della recidiva, ma anche ai fini del giudizio di comparazione e di una valutazione complessiva dell'episodio criminoso. 1 precedenti penali di tutto rilievo del Carta, e soprattutto la vicenda descritta e definita dal tribunale di Venezia denunciavano infatti un "cliché comportamentale dell'imputato" (p. 52), giustamente valorizzato dal giudice di primo grado e condiviso dal giudice del gravame.
II. Ricorre per cassazione il Carta, deducendo, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, che gli atti consentivano di concludere per l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico e che la scelta del rito abbreviato non condizionato da integrazione probatoria non consentiva l'acquisizione della sentenza di condanna del tribunale di Venezia, dal momento che la preclusione derivante da una decisione "allo stato degli atti" opera in maniera generale, senza distinguere tra documenti e documenti, tanto più che il dato storico della condanna subita poteva essere agevolmente ricavato da una semplice lettura del rituale penale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato. Il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576 n. 1 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 dello stesso codice nell'ipotesi di concorso formale del delitto di tentata rapina impropria con il delitto di omicidio è stato effettuato dalla corte di assise di appello di Torino seguendo un iter argomentativo illogico e contraddittorio. La sentenza prende avvio dalla constatazione che il reato fine, che costituiva l'obiettivo della condotta dell'imputato, è stato definito in rubrica come "tentativo di furto", mentre si trattava chiaramente di un "tentativo di rapina impropria", come del resto era stato qualificato in altri atti espressamente indicati (fl. 38), per sviluppare un articolato discorso sulla 3
pratica impossibilità per il gup di modificare il thema decidendum vertendosi in materia di giudizio abbreviato (stante l'obiettiva diversità tra un fatto di tentata rapina impropria e un fatto di tentato furto) (arg. ex art. 441 comma 1 c.p.p., che esclude l'osservanza nel giudizio abbreviato della disposizione dell'art. 423 c.p.p.) e sulla asserita corretta esclusione del nesso teleologico operata dalla giurisprudenza dominante quando la violenza o la minaccia costituisce circostanza aggravante del reato "strumentale" requisito essenziale del reatobe avuto di mira dall'agente; eie che comporterebbe l'inaccettabile conseguenza di 4. assoggettare un unico atteggiamento ad un aggravio di punizione, per conseguenza" (fl. 41). E si dà questa spiegazione: l'aggravante da connessione ex art. 61 n. 2 c.p. non è condizionata alla punibilità in concreto del reato connesso, in quanto il vincolo teleologico è elemento circostanziale specializzante della fattispecie aggravata, ha carattere immanente ed è insensibile a situazioni estrinseche successive del reato concorrente che, anche se non perseguibile, ha già spiegato in modo irreversibile la funzione aggravatrice del reato in vista o in dipendenza del quale sia stato commesso. Si afferma, in particolare, che l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p. ha carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta nella maggiore insensibilità etica e nella più marcata pericolosità dimostrata dal suo autore. Ne deriva che l'aggravante è configurabile anche se in relazione al reato-fine debba applicarsi una causa di non punibilità, di improcedibilità o di estinzione, essendo giustificata dalla maggiore pericolosità dimostrata dall'agente.
Ma, così motivando, la corte non ha affatto spiegato le ragioni per le quali il caso sottoposto al suo esame (che investe la questione ritenuta da essa stessa "determinante" se sia corretto o meno valutare a carico del Carta, per l'omicidio del Fossati, l'aggravante del nesso teleologico, che comporta la punibilità dell'ergastolo e lo rende perciò insuscettibile di estinzione per prescrizione: cfr. fl. 40, in fondo) sia "immune" da quel paventato aggravio di punizione che, secondo la giurisprudenza, porta ad escludere la sussistenza di questo nesso nell'ipotesi di concorso tra la rapina impropria, tentata o consumata, e il delitto di omicidio.
Il problema esaminato dalla corte di merito è quello di carattere generale relativo alla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico indipendentemente dalle vicende del reato fine, mentre il tema più specifico su cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi era la sussistenza o meno dell'aggravante del nesso teleologico nella contestualità di reati commessi con un'unica condotta.
Dal ragionamento seguito parrebbe che la corte di merito abbia inteso seguire, nel caso di specie, quel filone giurisprudenziale, secondo cui, quando l'autore di un reato fa uso della violenza non fine a se stessa ma per commettere un altro reato, sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576 n. 1 c.p. in relazione all'art. 61 n. 2 dello stesso codice, dal momento che la legge prende in considerazione non solo l'obiettività giuridica strumentale del reato mezzo, ma anche l'elemento psicologico diretto all'esecuzione del reato stesso (Cass., Sez. I, 13 novembre 1987, n. 3885, Veneziano, RV 180790, che ha affermato la compatibilità dell'aggravante in parola nell'ipotesi di concorso del delitto di tentata rapina impropria con il delitto di omicidio). Ovvero di voler seguire quell'orientamento, anche se minoritario, per il quale la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628 comma 2 c.p.), 4
presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa, per cui mancando tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità - il fatto non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria, dandosi luogo invece alla configurabilità, oltre che del tentato furto, anche dell'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cass., Sez. V, 12 luglio 1999, PG c. Jovanovich, RV 215102).
Così stando le cose, è necessario che la corte di merito chiarisca il suo pensiero e prenda decisamente posizione sulla questione correttamente ritenuta "determinante” della configurabilità o meno della più volte richiamata aggravante del nesso teleologico nell'ipotesi di concorso tra i due reati contestati al ricorrente.
In buona sostanza, la corte deve rimediare alla rilevata incoerenza motivazionale, consistente nell'apparente accettazione della tesi giurisprudenziale dell'esclusione del nesso teleologico per poi arrivare a concludere in modo diametralmente opposto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale contrario.
Quanto al secondo motivo di ricorso, è pacifico che la corte di merito abbia acquisito validamente, su richiesta del PM, la sentenza del tribunale di ha
Venezia che condannando il Carta per una rapina a mano armata conclusasi Ч. con il ferimento del titolare di un locale in un'epoca prossima a quella della presente vicenda gludiziaria, Ha ritenuto di poter ravisare nella condotta dell'imputato una sorta di "cliché comportamentale", ostativa ad un giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante del vincolo teleologico. L'art. 441 comma 5 c.p.p., nella versione dettata dall'art. 29 della legge
16 dicembre 1999, n. 479, attribuisce espressamente al giudice che non ritiene di poter decidere allo stato degli atti di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Si tratta, come ha ben precisato questa Corte
(Cass., Sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12853, Paccone, in CED Cass., n.
224865), di poteri officiosi che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria. L'acquisizione di una sentenza di condanna, peraltro irrevocabile, concernente l'imputato non è una prova documentale preclusa dalla scelta del rito abbreviato, perché ciò che deve ritenersi precluso da tale scelta è soltanto l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato
(Cass., 20 ottobre 1992, Russo).
Ne deriva che correttamente la corte ha acquisito la sentenza che si è detto e che ha consentito di tracciare un profilo di pericolosità dell'imputato tale da vanificare (o quanto meno da ridimensionare) la portata della sua "confessione" su cui è unicamente fondata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondando un giudizio di subvalenza di esse rispetto all'aggravante del vincolo teleologico. La sentenza deve essere pertanto annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della corte di assise di appello di Torino. 5
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio di assise di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giergio Santacroce
Sinngreportscrow
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 LUG 2004
E
IL CANCELLIERE R
P
U
Rosanne Pani S
ad altra sezione della corte
IL PRESIDENTE
Torquato Gemelli
سلا