Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 32099
CASS
Sentenza 14 luglio 2004

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Massime1

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 441, comma quarto cod. proc. pen., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, prescindendo dall'iniziativa dell'imputato, nel caso sussista un'assoluta esigenza probatoria. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l'acquisizione di una sentenza di condanna irrevocabile concernente l'imputato non fosse impedita dalla scelta del rito abbreviato, che preclude solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato).

Commentario1

  • 1Presupposti e limiti del potere istruttorio del giudice nel giudizio abbreviato
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020

    A seguito della modifica introdotta dalla legge Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479) al codice di procedura penale è stato profondamente modificato l'impianto del giudizio abbreviato previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Tra le innovazioni più rilevanti rispetto alla precedente normativa si annovera l'introduzione di poteri istruttori in capo al Giudice di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.. La presente memoria intende analizzare i presupposti ed i limiti dell'esercizio di tale intervento ex officio. Infatti, considerati gli sviluppi della materia de qua (rafforzamento del modello cd. "accusatorio", l'approvazione della l. 397/2000 sulle indagini difensive) il sottoscritto difensore, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 32099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32099
Data del deposito : 14 luglio 2004

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