Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 3
Sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, senza la necessità di una loro rinnovazione ex art. 26 della legge n. 63 del 2001, quando si procede a giudizio abbreviato, laddove il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto non affetti da nullità assolute o inutilizzabilità patologiche, intrinsecamente ed irreversibilmente inficianti.
Gli imputati concorrenti nel medesimo reato non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen., prima di assumere le loro dichiarazioni, in quanto tali soggetti, deponendo su "fatti inscindibili", non potrebbero mai assumere la veste di testimoni.
In tema di giudizio abbreviato, per ragioni di economia processuale, anche tenuto conto degli analoghi poteri attribuiti al giudice di appello ex art. 603 comma terzo cod. proc. pen., non è precluso al giudice l'esercizio di un potere di ufficio di integrazione probatoria, quando ritenga, terminata la discussione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti senza l'assunzione di taluni elementi di prova necessari ai fini della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI AO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1426
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO IO - Consigliere - N. 024644/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) AL LV, n. a Villabate, il 03/04/1936;
2) TR MA LL, N. IL 03/09/1933;
3) LA ER MI, N. IL 10/09/1943;
avverso SENTENZA del 28/03/2006 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del TA, nonché per il rigetto dei ricorsi La AR e IA;
uditi i difensori avv.ti Di Benedetto e Marafiati.
RITENUTO IN FATTO
1.- TA TO, IA IA TU e La AR HE sono imputati, in concorso con numerosi altri soggetti (giudicati separatamente), della strage e del plurimo omicidio di LI AL, detenuto in traduzione, e dei Carabinieri di scorta ZO, TI, Di BA e Di LA, commessi sulla circonvallazione di Palermo il 16/6/1982, per avere apprestato compiti di copertura e agevolativi dell'agguato mortale e del gruppo di fuoco palermitano, incaricato dell'esecuzione materiale, facente capo a CO RA e realizzato nell'ambito della guerra di mafia in corso nell'articolazione catanese fra il clan LI e quello OL, alleato dei c.d. corleonesi.
Alla stregua delle dichiarazioni confessorie ed etero - accusatorie dei coimputati collaboranti CE AO LM, CI GE, TO ZZ e IO SC - che avevano confessato la loro partecipazione e contribuito alla ricostruzione delle fasi esecutive dell'eccidio individuando le figure dei correi - ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate reciprocamente nel nucleo essenziale del racconto (la composizione del gruppo di fuoco che consumò l'eccidio e l'accurata descrizione del luogo e delle modalità dell'agguato), nonostante alcune divergenze, ascrivibili all'affievolirsi nel tempo dei ricordi, circa la base operativa del commando, l'indicazione dei complici addetti a ruoli di copertura e la collocazione dei componenti a bordo delle due autovetture dopo la strage, il G.u.p. del Tribunale di Palermo, con sentenza del 21/2/2005 pronunziata all'esito del rito abbreviato, affermava la responsabilità degli odierni imputati e li condannava alla pena dell'ergastolo, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite.
2.- La Corte d'Assise di appello di Palermo, con sentenza del 28/3/2006, respingeva innanzi tutto le eccezioni di inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), delle dichiarazioni etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari dal collaboratore LM, neppure rinnovate in violazione della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, trattandosi di soggetto coimputato del medesimo reato in un procedimento connesso, nonché di nullità dell'ordinanza con la quale il G.u.p. all'esito della discussione finale aveva disposto ex art. 441 c.p.p., comma 5, la rinnovazione dell'esame dell'LM, essendo consentita a quel giudice la necessaria integrazione probatoria di ufficio;
confermava l'affermazione di responsabilità degli imputati IA e La AR e, assorbito l'omicidio plurimo nel delitto di strage, rideterminava la pena in anni trenta di reclusione;
assolveva invece il TA per non aver commesso il fatto.
Osservavano i giudici di appello che: per il IA il quadro probatorio appariva tranquillante, poiché l'unanime e coerente chiamata in correità dei quattro collaboratori di giustizia lo individuava senza incertezze come partecipe all'agguato omicidiario con funzioni di copertura e appoggio al gruppo di fuoco;
per il La AR, le convergenti chiamate in correità dell'LM, del ZZ e del SC, siccome immuni da sospetti di reciproche interferenze o intenti calunniosi, e circostanziate, in particolare, quelle dei primi due, nell'indicare lo stesso come uno dei fiancheggiatori dei killers, non possono dirsi smentite dall'omessa menzione da parte del CI, ascrivibile a mera dimenticanza dato il tempo trascorso e il nutrito numero dei soggetti coinvolti nell'episodio criminoso;
per il TA, per contro, l'omessa indicazione da parte del CI e del SC, sebbene egli avesse visibilmente cooperato con EL CI nelle ricognizioni e nelle "battute" precedenti l'azione del commando, rendevano insufficiente l'efficacia dimostrativa delle propalazioni accusatorie dell'LM e del ZZ, tra loro peraltro neppure perfettamente compatibili.
3- Il P.G. preso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, limitatamente all'assoluzione del TA, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale quanto al contraddittorio e incoerente giudizio di insufficienza dimostrativa della plurima chiamata in correità dei collaboratori LM e ZZ, le cui propalazioni accusatorie, circostanziate, attendibili, individualizzanti e convergenti nel nucleo essenziale dell'indicazione della presenza del TA nella fase di copertura del gruppo di fuoco, pure erano state ritenute dal giudice di merito idonee a sorreggere l'affermazione di responsabilità del coimputato La AR.
Ha proposto ricorso per Cassazione anche il difensore di La AR, ribadendo le eccezioni di inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), delle dichiarazioni etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari dall'LM, e di nullità dell'ordinanza con la quale il G.u.p. all'esito della discussione finale nel rito abbreviato aveva disposto ex art. 441 c.p.p., comma 5, la rinnovazione dell'esame dell'LM, nonché la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e la manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento del fatto, con riferimento all'erroneo apprezzamento di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità dei collaboratori LM, ZZ e SC, nonostante le contraddizioni del reciproco narrato e il significativo silenzio dell'altro collaboratore, CI GE, circa la partecipazione dell'imputato all'agguato mafioso. Il difensore di IA ha dedotto, a sua volta, l'illogicità e la contraddittorietà dell'apparato motivazionale in tema di apprezzamento probatorio delle chiamate in correità dei collaboratori LM, ZZ, SC e CI, le cui propalazioni, contrariamente alla prospettazione accusatoria recepita acriticamente dai giudici di merito, si palesavano significativamente incoerenti in ordine a specifiche e rilevanti circostanze dell'episodio criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Osserva innanzitutto il Collegio che si palesano prive di pregio le preliminari censure in rito prospettate dalla difesa del La AR.
4.1.- Circa il motivo di gravame riguardante la pretesa inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), delle dichiarazioni etero-accusatorie
(procedimentali e non rinnovate dal P.M. ai sensi della L. n. 63 del 2001, art. 26) del collaboratore di giustizia LM, va considerato che quest'ultimo è stato interrogato nella qualità di coimputato del medesimo delitto omicidiario. Ne consegue che allo stesso, non potendo ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) come persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), assumere la veste di testimone, doveva essere dato solo l'avvertimento che aveva la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, e non anche l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), e cioè che avrebbe assunto l'ufficio di testimone per le dichiarazioni rese su fatti concernenti la responsabilità di altri.
Infatti, l'ipotesi, come quella in esame, dei concorrenti nel medesimo reato avvinti da "nesso inscindibile" è ben diversa da quella delle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b): nel senso che essi, rientrando nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimone per il carattere "forte" della connessione - finché il procedimento è pendente - ed essendo chiamati a rendere dichiarazioni su "fatti inscindibili", non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) (Cass., Sez. 1^, 7/12/2004, Pepe ed altro, rv. 230645; Sez. 6^, 9/5/2005, P.G. in proc. Mazzoccoli, rv. 233473; Sez. 5^, 14/6/2005, Franchino, rv. 233036; Sez. 1^, 18/10/2005, Sberna, rv. 232448; Sez. 2^, 25/10/2005, Piscopo ed altri, rv. 232595; Sez. 1^, 10/11/2005, Benenati, rv. 233374; Sez. 2^, 18/11/2005, Aglieri ed altri, rv. 233326).
E, a maggior ragione, appare fondata la tesi della piena utilizzabilità delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, senza necessità di una loro rinnovazione L. n. 63 del 2001, ex art. 26, laddove si proceda su richiesta dell'imputato, come nel caso in esame, al giudizio abbreviato, in cui il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova, che non siano affetti da nullità o inutilizzabilità patologiche, intrinsecamente e irreversibilmente inficiami, perciò legittimamente confluiti nel fascicolo del P.M. (v. Cass., Sez. 2^, 5/3/2002, Sassolino, rv. 221697; Sez. 1^, 8/10/2002, De Santis, rv. 222314; Sez. 6^, 3/3/2002, rv. 222647; Sez. 6^, 27/3/2003, Pinto ed altro, rv. 225521). 4.2.- Benché, nel risultato pratico, ne sia assorbito l'esame dalla soluzione data alla prima questione, occorre tuttavia sottolineare la manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale il G.u.p., all'esito della discussione nel rito abbreviato, ha comunque disposto ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, l'esame dell'LM, confermativo delle propalazioni oggetto del precedente interrogatorio, assunto dal P.M. con le modalità suindicate:
dichiarazioni, queste rese dinanzi al G.u.p., certamente non destinate a sanare l'eventuale (insussistente, come si è detto) inutilizzabilità di quelle pregresse e non rinnovate dal P.M., bensì dotate di autonoma valenza ed efficacia probatoria ai fini della decisione.
Ed invero, essendo consentita al giudice di appello la necessaria integrazione probatoria di ufficio ex art. 603 c.p.p., comma 3, mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sarebbe davvero dis-economico e irragionevole precludere l'esercizio del medesimo potere officioso al giudice di primo grado, il quale, pur terminata la discussione nel giudizio abbreviato ma prima di deliberare nel merito della causa a norma dell'art. 442 c.p.p., ritenga di non essere ancora in grado di decidere "allo stato degli atti", senza la previa assunzione di taluni elementi di prova "necessari ai fini della decisione".
5.- Con i principali, sia pure distinti, motivi dei rispettivi ricorsi i difensori degli imputati La AR e IA hanno denunziato la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'erroneo apprezzamento di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità dei collaboratori, nonostante la loro reciproca incoerenza, e in particolare, quanto al La AR, le contraddizioni del narrato dei collaboratori LM, SC e ZZ rispetto al silenzio serbato, per contro, dal CI circa la sua presenza sul luogo dell'eccidio nel ruolo di fiancheggiatore dei killers.
Ritiene il Collegio che l'assunto difensivo circa le pretese carenze argomentative e l'asserita incompletezza dei dati probatori riguardanti l'attribuzione dell'azione omicidiaria ai due imputati, sia infondato.
La Corte d'assise di appello, nel condividere motivatamente il ragionamento probatorio del giudice di primo grado, ha infatti analiticamente individuato quali significativi e convergenti elementi di prova: a carico del IA, le unanimi e coerenti chiamate in correità dei quattro collaboratori di giustizia - LM, SC, ZZ e CI -, i quali lo hanno individuato senza incertezze come partecipe all'agguato omicidiario con funzioni di copertura e appoggio al gruppo di fuoco;
per il La AR, le convergenti chiamate in correità dell'LM, del ZZ e del SC, giudicate immuni da sospetti di reciproche interferenze o intenti calunniosi, attendibili, reciprocamente coerenti nel nucleo essenziale del racconto nonostante talune divergenze su singoli aspetti del fatto, circostanziate nell'indicare lo stesso come uno dei fiancheggiatori dei killers, ed altresì non smentite dall'omessa menzione da parte del CI, spiegabile col lungo tempo trascorso tra il delitto e la confessione e con il nutrito numero dei soggetti coinvolti nell'episodio criminoso.
Orbene, mentre tali elementi di accusa costituiscono un quadro probatorio del tutto idoneo e sufficiente per fondare l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, questi non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio.
6.- Parimenti infondate, oltre che sprovviste del requisito di specificità delle ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sorreggerle, si rivelano le doglianze del P.G. in tema di proscioglimento del TA, avendo la Corte territoriale esplicitamente e ragionevolmente argomentato circa l'omessa indicazione dello stesso da parte del CI e del SC, insieme con la insufficiente efficacia dimostrativa delle propalazioni accusatorie dell'LM e del ZZ, tra loro peraltro neppure perfettamente compatibili: apprezzamento di merito, questo, incensurabile in sede di sindacato di legittimità della sentenza impugnata.
I ricorsi del P.G. e degli imputati La AR e IA vanno dunque rigettati, con le conseguenze di legge per quest'ultimi anche in ordine alla rifusione delle spese di parte civile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi del P.G. e degli imputati La AR e IA e condanna quest'ultimi, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 1.500,00 per spese. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007