Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 1563
CASS
Sentenza 5 dicembre 2006

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Sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato, sulla base della normativa previgente, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, senza la necessità di una loro rinnovazione ex art. 26 della legge n. 63 del 2001, quando si procede a giudizio abbreviato, laddove il giudice decide sulla base degli atti e degli elementi di prova legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto non affetti da nullità assolute o inutilizzabilità patologiche, intrinsecamente ed irreversibilmente inficianti.

Gli imputati concorrenti nel medesimo reato non devono ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen., prima di assumere le loro dichiarazioni, in quanto tali soggetti, deponendo su "fatti inscindibili", non potrebbero mai assumere la veste di testimoni.

In tema di giudizio abbreviato, per ragioni di economia processuale, anche tenuto conto degli analoghi poteri attribuiti al giudice di appello ex art. 603 comma terzo cod. proc. pen., non è precluso al giudice l'esercizio di un potere di ufficio di integrazione probatoria, quando ritenga, terminata la discussione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti senza l'assunzione di taluni elementi di prova necessari ai fini della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 1563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1563
    Data del deposito : 5 dicembre 2006

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