Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità assume valore preminente l'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2014, n. 49592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49592 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 13/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 2976
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO GI - Consigliere - N. 1566/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR PP N. IL 19/05/1968;
avverso la sentenza n. 365/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IR GI, ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme (corte appello Palermo 25-10-2013 e tribunale Palermo 13-4- 2012), di due furti consumati ed uno tentato (capo A) in danno di tre esercizi commerciali, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore avv. G. Botta, avverso la sentenza di secondo grado, in base a cinque motivi di doglianza.
2. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto affermazione della penale responsabilità in assenza totale di prove e di riconoscimenti di alcun genere dell'imputato.
3. Con il secondo censura, con la deduzione degli stessi vizi, il riconoscimento dell'aggravante della destrezza nonostante due negozi (Vobis di via Oreto e Computer Shop di via Palmerino) fossero dotati di sistema di video sorveglianza grazie ai quali i furti erano stati scoperti.
4. Terzo motivo collegato al secondo: esclusa l'aggravante, i fatti sarebbero perseguibili a querela, nella specie proposte da soggetti non legittimati e prive della manifestazione di volontà di perseguire gli autori del reato.
5. Con il quarto ed il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione rispettivamente al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità per omessa considerazione del valore dei beni e delle condizioni economiche degli esercizi commerciali, e al diniego di attenuanti generiche motivato con il richiamo alla presenza di numerosi precedenti senza considerare le dinamiche dei fatti, la scarsa entità del danno e l'atteggiamento remissivo tenuto in tutte le fasi di accertamento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, inammissibile sotto alcuni profili, è nel complesso da disattendere.
2. Il primo motivo è inammissibile per genericità laddove deduce totale assenza di prove della responsabilità senza ulteriori specificazioni, per manifesta infondatezza laddove assume la mancanza di riconoscimenti dell'imputato.
3. Infatti la sentenza impugnata da un lato ha valorizzato l'esistenza di due riconoscimenti del PI, opera, rispettivamente, di AM AB, dipendente del negozio Vobis di via Oreto (capo A), e di La FR NU, titolare dell'esercizio commerciale Computer Shop (capo C), nei cui negozi erano stati messi a segno il furto tentato e uno dei due furti consumati, dall'altro ha evidenziato che dalle videoriprese delle telecamere dei tre negozi si ricavava il diretto coinvolgimento del prevenuto in tutti e tre i fatti, mentre la cosa oggetto del furto presso il Computer Shop - una cornice digitale -, era stata trovata nell'abitazione del PI.
4. È infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente reputa affetto dai vizi di violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento dell'aggravante della destrezza per essere due dei negozi (Vobis di via Oreto e Computer Shop di via Palmerino) dotati di sistema di videosorveglianza.
5. In primo luogo si osserva che i capi d'imputazione oggetto dei reati in tali negozi sono quelli suo A e C, nel primo dei quali l'aggravante non è contestata, mentre essa è contestata, oltre che al capo C, anche al capo B, al quale l'argomentazione non si riferisce.
6. Comunque la sentenza ha correttamente motivato la sussistenza dell'aggravante osservando che la particolare abilità del PI consisteva nell'aver eluso il sistema di videosorveglianza (che evidentemente non prevedeva un addetto alla visione in diretta delle riprese, posto che solo in un secondo tempo la visione dei fotogrammi aveva consentito di individuare il ladro), prelevando gli oggetti dal banco vendita e celandoli nel giubbotto, così approfittando della disattenzione dei commessi.
7. Conseguentemente infondato è anche il terzo motivo, essendo i furti sub B e C aggravati e quindi perseguibili d'ufficio, mentre per il capo A vale, quanto alla legittimazione del querelante, il recente indirizzo giurisprudenziale di questa corte a sezioni unite secondo il quale la veste di persona offesa e la conseguente legittimazione a proporre la querela, spettano anche al responsabile dell'esercizio commerciale nel quale è avvenuta la sottrazione che non abbia la qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario, anche se non sia munito di formale investitura al riguardo (Cass. Sez. U, 40354/2013).
8. Contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo, la corte territoriale, nel negare il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, ha tenuto conto del valore commerciale dei singoli beni (due computer ed una cornice digitale), ritenendolo in fatto incompatibile con la ratio dell'attenuante. Va aggiunto che il criterio, invocato dal ricorrente, della capacità economica del danneggiato dal reato, nella specie degli esercizi commerciali (tale da giustificare, in ottica difensiva, la ricorrenza dell'attenuante), costituisce, rispetto a quello preminente dell'entità oggettiva del danno, parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale, il che non è nella fattispecie, da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. 5908/2013).
9. Ineccepibile, infine, il diniego di attenuanti generiche. Premesso infatti che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione di esso, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa (Cass. 3609/2011), la sentenza impugnata risulta essersi attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo fatto richiamo alle modalità dell'azione e ai numerosi precedenti anche specifici del prevenuto.
10. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014