Articolo 135 del Codice della navigazione
Articolo 134Articolo 136
Versione
21 aprile 1942
Art. 135.
(Assunzione all'estero).

All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente