Provvedimento: […] Ed invero, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (dep. 29/07/2016), Rigacci, Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. […]
Leggi di più...- art. 616 cod.proc.pen.·
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