Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 58. Disponibilita' della polizia giudiziaria 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
2. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Commentari • 29
- 1. Polizia giudiziariahttps://www.studiocataldi.it/ · 79.07654
[…] Quando è chiamato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, tale personale è soggetto a dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, che ne dirige l'attività, disponendone direttamente (cfr. art. 109 Cost. e artt. 58 e 59 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 178
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2022, n. 16269Provvedimento: […] Ed invero, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (dep. 29/07/2016), Rigacci, Rv. 267237, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 58 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. […]Leggi di più...
- art. 616 cod.proc.pen.·
- condanna spese processuali·
- sospensione del procedimento con messa alla prova·
- art. 168 bis cod.pen.·
- inammissibilità ricorso·
- condanna Cassa delle ammende·
- art. 606 cod.proc.pen.·
- impugnabilità provvedimento·
- art. 58 cod.proc.pen.·
- art. 464 bis cod.proc.pen.