Articolo 58 del Codice di procedura penale
Articolo 57Articolo 51
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24 ottobre 1989
Art. 58. Disponibilita' della polizia giudiziaria 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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