Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 642. Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta 1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, e' affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Commentari • 8
- 1. Confisca del profitto o prezzo del reato: qualificazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2024 · 39.477222
[…] Premesso ciò, la Corte di legittimità evidenziava altresì che, se è vero che non vi è dubbio che il profitto del reato, effettivamente conseguito nel caso di specie, ricomprenda tutte le somme ottenute in ragione della condotta delittuosa, corrisposte al ricorrente o ad altri dall'assicurazione, è altrettanto pacifico, però, che, nel caso di specie, il sequestro è finalizzato alla confisca diretta, trattandosi di una somma di denaro, tenuto conto altresì del fatto che il reato ex art. 642 cod. proc. pen. non è compreso fra quelli per i quali è consentita la confisca per equivalente. […]
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Giurisprudenza • 37
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 855Provvedimento: […] letta la nota dell'Avvocata AN IODICE che, nell'interesse di TO MA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano impugna la sentenza in data 04/07/2025 della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza in data 12/09/2024 del Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MA IT per il reato di cui all'art. 642 cod. proc. pen., in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Deduce:Leggi di più...
- procura speciale·
- difetto di querela·
- art. 529 cod. proc. pen.·
- improcedibilità penale·
- art. 336 cod. proc. pen.·
- spese di legittimità·
- annullamento senza rinvio·
- art. 642 cod. pen.·
- trasmissione atti·
- ratifica di querela