Articolo 107 della Costituzione
Articolo 106Articolo 108
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
3 gennaio 1948
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



Entrata in vigore il 3 gennaio 1948
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